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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2026

Cassazione n. 32514/2026

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ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13259-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Rilevato che il ricorso contiene due diverse censure, sia pure non ripartite in appositi motivi, l'una concernente la riferibilità dell'articolo al ricorrente, l'altra riferita all'esimente del diritto di critica.

Ritenuto che la doglianza concernente Ola riferibilità soggettiva degli articoli al ricorrente è del tutto aspecifico, in quanto la Corte distrettuale ha spiegato perché uno scritto anonimo, pubblicato su una testata che, anche sulla base delle scelte redazionali, sia inglobato all'interno del periodico, sia ascrivibile direttamente al direttore, che con la pubblicazione lo fa proprio; ragionamento non specificamente smentito dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza circa l'esimente è aspecifica nella misura in cui non smentisce l'assenza del parametro della "verità" del fatto, sulla cui base la Corte di merito ha respinto la richiesta di applicazione della scriminante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 13259-2026 - Udienza del 8/07/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di diffamazione a mezzo stampa. Rilevato che il ricorso contiene due diverse censure, sia pure non ripartite in appositi motivi, l'una concernente la riferibilità dell'articolo al ricorrente, l'altra riferita all'esimente del diritto di critica. Ritenuto che la doglianza concernente Ola riferibilità soggettiva degli articoli al ricorrente è del tutto aspecifico, in quanto la Corte distrettuale ha spiegato perché uno scritto anonimo, pubblicato su una testata che, anche sulla base delle scelte redazionali, sia inglobato all'interno del periodico, sia ascrivibile direttamente al direttore, che con la pubblicazione lo fa proprio; ragionamento non specificamente smentito dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] che la doglianza circa l'esimente è aspecifica nella misura in cui non smentisce l'assenza del parametro della "verità" del fatto, sulla cui base la Corte di merito ha respinto la richiesta di applicazione della scriminante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32514/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris