Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2016

Cassazione n. 34486/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24778/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GOLOSITA' DAL 1885 SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 412/2016depositata il 23/03/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: A seguito di controlli effettuati in capo alla GOLOSITA' DAL 1885 SPA, venivano rilevate irregolarità fiscali in relazione alla detrazione dell'IVA su costi ritenuti indeducibili per il 2008.

L'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Cuneo in data 12/11/2013 notificava alla società l'avviso di accertamento n.

T7S03M101123/2012 con cui recuperava IVA, accessori e sanzioni.

L’accertamento si basava sul mancato riconoscimento di costi per "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]”, disconosciuti nell'anno di imposta 2007 per difetto di inerenza.

Conclusosi negativamente il contraddittorio, la società proponeva ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, con sentenza n. 103/1/15, depositata il 9/3/2015, osservava che la presentazione delle fatture e la natura delle spese sostenute denotavano l'inerenza dei costi, con conseguente detraibilità.

In conclusione, accoglieva il ricorso, con condanna della soccombente alle spese.

Proponeva appello l’Ufficio, respinto dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe.

Ricorre per cassazione l’Ufficio con un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso la società.

Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972.

“Erra […] la CTR a ritenere soddisfatto il requisito dell'inerenza a prescindere dall'esame della documentazione prodotta dalla contribuente.

Infatti, l'onere della prova del costo è a carico del contribuente, dal momento che si tratta di elementi che concorrono al riconoscimento di diritti dallo stesso vantati, compresi quelli alla riduzione del carico fiscale per deduzioni e detrazioni”.

“Appare, dunque, priva di fondamento giuridico la distinzione effettuata dalla CTR tra costi 'tipici', in relazione ai quali l'onere della prova dell'indeducibilità spetterebbe all'Ufficio 'presumendosi' un collegamento dei costi all'attività aziendale, e i costi che potrebbero avere diverse finalità, relativamente ai quali l'onere probatorio incomberebbe in capo al contribuente.

In pratica, la CTR sembrerebbe ripartire l'onere della prova in misura diversa a seconda della tipologia di costo, operando una distinzione non consentita”.

A fronte di quanto precede, la contribuente consta aver depositato istanza addì 1 marzo 2023 di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, esponendo – come da documentazione allegata a nota di produzione di documenti ex art.372 cod. proc. civ., di aver presentato, il 29 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 13, con versamento in unica soluzione degli importi dovuti entro il termine previsto, ossia entro il 31 maggio 2019.

L’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 13, stabilisce che, “ in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente”, e che “ le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Preso dunque atto dell’avvenuto pagamento del dovuto e rilevato, ad ogni modo, esser e decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.

Quanto alle spese, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24778/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GOLOSITA' DAL 1885 SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE - TORINO n. 412/2016depositata il 23/03/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: A seguito di controlli effettuati in capo alla GOLOSITA' DAL 1885 SPA, venivano rilevate irregolarità fiscali in relazione alla detrazione dell'IVA su costi ritenuti indeducibili per il 2008. L'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Cuneo in data 12/11/2013 notificava alla società l'avviso di accertamento n. T7S03M101123/2012 con cui recuperava IVA, accessori e sanzioni. L’accertamento si basava sul mancato riconoscimento di costi per "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]”, disconosciuti nell'anno di imposta 2007 per difetto di inerenza. Conclusosi negativamente il contraddittorio, la società proponeva ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, con sentenza n. 103/1/15, depositata il 9/3/2015, osservava che la presentazione delle fatture e la natura delle spese sostenute denotavano l'inerenza dei costi, con conseguente detraibilità. In conclusione, accoglieva il ricorso, con condanna della soccombente alle spese. Proponeva appello l’Ufficio, respinto dalla CTR del Piemonte con la sentenza in epigrafe. Ricorre per cassazione l’Ufficio con un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la società. Considerato che: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972. “Erra […] la CTR a ritenere soddisfatto il requisito dell'inerenza a prescindere dall'esame della documentazione prodotta dalla contribuente. Infatti, l'onere della prova del costo è a carico del contribuente, dal momento che si tratta di elementi che concorrono al riconoscimento di diritti dallo stesso vantati, compresi quelli alla riduzione del carico fiscale per deduzioni e detrazioni”. “Appare, dunque, priva di fondamento giuridico la distinzione effettuata dalla CTR tra costi 'tipici', in relazione ai quali l'onere della prova dell'indeducibilità spetterebbe all'Ufficio 'presumendosi' un collegamento dei costi all'attività aziendale, e i costi che potrebbero avere diverse finalità, relativamente ai quali l'onere probatorio incomberebbe in capo al contribuente. In pratica, la CTR sembrerebbe ripartire l'onere della prova in misura diversa a seconda della tipologia di costo, operando una distinzione non consentita”. A fronte di quanto precede, la contribuente consta aver depositato istanza addì 1 marzo 2023 di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, esponendo – come da documentazione allegata a nota di produzione di documenti ex art.372 cod. proc. civ., di aver presentato, il 29 maggio 2019, domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 13, con versamento in unica soluzione degli importi dovuti entro il termine previsto, ossia entro il 31 maggio 2019. L’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, al comma 13, stabilisce che, “ in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente”, e che “ le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. Preso dunque atto dell’avvenuto pagamento del dovuto e rilevato, ad ogni modo, esser e decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo. Quanto alle spese, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il p
Sentenza Cassazione n. 34486/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris