CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 03425/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27297/2020R.G. proposto da -ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BRUCKMANN, elettivamente domiciliatiin Roma, via Oslavia n. 39B, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti principali e ricorrenti incidentali - e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]e Michele SIMONI -intimati - avverso la sentenza n. 1434 /20 2 0 della Corte d’Appello di Firenze, depositata il 27.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I coniugiFranco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizioBanca [OSCURATO:SOCIETA]. [MPS] , [OSCURATO:SOCIETA]. [[OSCURATO:SOCIETA] ] e [OSCURATO:PERSONA] , per chiederne la condanna in solido al risarcimento dei danni che quest’ultimo, promotore finanziarioper conto di MPS, aveva provocato con l’imprudente gestione e l’indebita appropriazione del loro patrimonio mobiliare (denaro e titoli). Instauratosi il contraddittorio (contumace [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale di Livorno accolse parzialmente l e domande, condannando MPS al pagamento della somma di € 220.964,39, con la solidarietà passiva di [OSCURATO:SOCIETA] limitata a € 105.712,00, nonché con diritto di entrambe le banche di essere tenute indenni da [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza del Tribunale venne appellata da MPS in via principale e da [OSCURATO:SOCIETA] in via incidentale. La Corte d’Appello di Firenze accolse parzialmente il gravame principale (negando agli appellati il risarcimento del danno morale, che era stato liquidato dal Tribunale in € 8.000)e accolse invece per intero il gravame incidentale, rigettando la domanda proposta dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di IWBank. Contro la sentenza di secondo grado MPS ha p roposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difes i con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale articolato in due motivi. MPS ha replicato con controricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] , le cui posizioni processuali non sono coinvolte né dal ricorso principale, né da quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorsoprincipale sono accomunati da un’unica illustrazione e, in effetti, possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione tra di loro. 1.1. Il primo motivo è rubricato «violazione dell’ art. 40 e 41 c.p. e 2043 c.c.ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. : violazione della regula iuris relativa al riscontro del nesso di causalità materiale tra condotta del P.F. ed evento dannoso». 1.2. Il secondo motivo denuncia«violazione dell’art. 21 TUF, comma 3, artt. 2043 e 2049 c.c. ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 e 5 , c.p.c. : insussistenza del nesso di occasionalità necessaria; motivazione apparente». 2. Idue motivi sono fondati. 2.1. Occorre brevemente riassumere la vicenda, così come ricostruita nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agirono in giudizio prospettando la falsificazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], delle loro sottoscrizioni sugli ordini di trasferimento dei fondi e dei titoli da MPS, dove erano depositati, a [OSCURATO:SOCIETA] , dove poi il Simoni riuscì a utilizzarli e ad impossessarseneall’insaputa dei clienti. La tesi della falsificazione degli ordini di trasferimento , posta inizialmente a fondamento della domanda, venne smentita in giudizio, anche all’esito della disposta c.t.u. grafologica. Il Tribunale e poi la Corte d’Appelloaccertarono, ciò nonostante, la responsabilità di MPS, affermando che «il trasferimento dei fondi segna il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa posta in essere dal Simoni» e che questi riuscì a convince re i clienti a trasferire i fondi in quanto «avvantaggiato dal rapporto di fiducia instaurato con il [OSCURATO:PERSONA],proprio in virtù della sua qualità di promotore finanziario di MPS»(la sentenza riporta che, secondo la testimonianza del figlio degli attuali ricorrenti principali, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto intendere che ci fossero «legami societari» tra MPS e [OSCURATO:SOCIETA]). Per completezza di esposizione, si deve osservare che la Corte d’Appello, diversamente dal Tribunale, ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], escludendonela responsabilità per non avere controllato le operazioni effettuate direttamente da [OSCURATO:PERSONA] conti dei suoi clienti. E ciò sulla base della considerazione che , «almeno per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] …, l’esperienza in materia in investimenti finanziari fosse indicata come “ottima” e la propensione al rischio “alta”». Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che, «per ammissione dei medesimi coniugi [OSCURATO:PERSONA], il conto corrente acceso presso [OSCURATO:SOCIETA] fosse, di fatto, nella disponibilità esclusiva del Simoni (che vi operava in modo completamente autonomo)»;traendone la conseguenza che lo stesso Simoni «sarebbe stato anche il destinatario dei relativi obblighi informativi (in quanto … si era procurato la piena disponibilità del conto corrente loro intestato “utilizzando le passwordche aveva artatamente sottratto ai clienti” … ) » . Con l’ulteriore conclusiva statuizione che «il comportamento del Simoni è idoneo a porsi comecausa esclusiva del danno e, come tale, atto a recidere completamente il nesso causale tra la condotta di [OSCURATO:SOCIETA] ed il pregiudizio arrecato ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]». 2.2.Tale essendo la vicenda nelle sue linee essenziali , la ricorrente principale mette in contestazione – con i primi due motivi in esame –il giudizio della Corte d’Appello di Firenze sul rapporto causaletra i fatti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] in quanto promotore finanziario di MPSe il pregiudizio economico subito dai coniugi [OSCURATO:PERSONA];ovverosia, sotto altro punto di vista, il rapporto di «occasionalità necessaria» tra le incombenze affidate da MPS al promotore finanziario e gli illecit i da lui compiutinei confronti dei clienti. 2.3. La censura coglie nel segno. Si deve innanzitutto rimarcare il vistoso scarto tra la descrizione del fatto nella domanda introduttiva del giudizio e il fatto come concretamente accertato nelle sentenze di merito. Mentre gli attori avevano prospettato la sottrazionedel loro denaro e dei titol i depositati presso MPS ad opera del promotore finanziario, al quale si imputava di ave r e a tal fine falsificato le firme dei clienti, il Tribunale e la Corte d’Appello hanno escluso la falsificazione e accertato che lo spostamento delle disponibilità economiche presso [OSCURATO:SOCIETA] era stato ordinato da [OSCURATO:PERSONA], a ciò indotto dal consiglio diMichele Simoni. In secondo luogo, si deve rilevare una contraddizione, nella sentenza impugnata, tra l’efficacia causale nella produzione del danno attribuita all’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] quale promotore finanziario di MPS ( in quanto «il trasferimento dei fondi segna il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa») e la negazione di quella medesima efficacia causale quanto alle eventuali carenze informative e di vigilanza di IWBank ( perché «il comportamento del Simoni è idoneo aporsi come causa esclusiva del danno e, come tale, atto a recidere completamente il nesso causale tra la condotta di [OSCURATO:SOCIETA] ed il pregiudizio arrecato ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]»). In effetti se il «il comportamento del Simoni» consistente nello spregiudicato utilizzo dei conti tenuti dai clienti presso [OSCURATO:SOCIETA] «è idoneo a porsi come causa esclusiva del danno e … a recidere completamente il nesso causale» con quanto avvenuto in precedenza, lo stesso dovrebbe dirsi anche per la mera opera di convincimento dei clienti a traferire i fondi da MPS a IWBank, che nella sentenza viene indicata solo come «il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa».Momento iniziale che, di per sé, non ha portato alcun danno ai clienti, sicché appare in qualche modo paradossale che la banca preponente sia stata ritenuta corresponsabile di un condotta delittuosa del preposto consistita, nel suo «momento iniziale», nel sottrarle i clienti e, così facendo, nel sottrar si a una vigilanza evidentemente ritenuta più attenta di quella che, presso il nuovo istituto bancario, non gli impedì di porre in essere, nell’arco di diversi mesi, le azioni effettivamente dannose. Come si è detto, lo spostamento delle disponibilità economiche presso [OSCURATO:SOCIETA] è stato ordinato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. In diritto si osserva che l’art. 31, comma 3, del T.U.I.F. (d.lgs. n. 58 del 1998), disponendo che «Il soggetto che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale», introduce nell’ambito del rapporto tra intermediarioe consulente finanziario, il medesimo concetto di «occasionalità necessaria» che è alla base della disciplina generale della responsabilità dei «padroni e … committenti»per gli illeciti perpetrati d a i « loro domestici e … comm essi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti» (art. 2049 c.c.; sulla «relazione di continuità» tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponentidel codice civile, v. Cass. n. 28952/2024 e gli ulteriori precedenti ivi citati). Ebbene, deve essere qui ribadito che, per affermare la responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, «è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosiaccertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e nonfinalità proprie, alle quali il committente non sia neppuremedia[ta]mente interessato o compartecipe » (Cass. n. 21385/2024). Nel caso di specie la Corte territoriale è giunta ad affermare la responsabilità di MPS senza considerare che l’atto individuato come «il momento iniziale della complessiva condotta delittuosa»(«il trasferimento dei fondi» da MPS a [OSCURATO:SOCIETA]; o meglio , per essere più precisi, l’avere consigliato il trasferimento dei fondi) non sembra essere stato un atto posto in essere per «finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni … furono affidate» al preposto, ma piuttosto un atto realizzato per « finalità proprie » di quest’ultimo , « alle quali il committente non [era] neppure media ta mente interessato o compartecipe». Si trattò, infatti, proprio dell’allontanamento dei clientidalla preponente, quantunque indotto dalla ingannevole informazione di «legami societari» tra MPS e IWBank. Inoltre, manca del tutto, nella motivazione della sentenza impugnata, una spiegazione dell’affermata esistenza del nesso causale tra il comportamentoposto in essere da [OSCURATO:PERSONA] , qualepromotore finanziario di MPS , e il pregiudizio subit o dai coniugiFonti, in rapporto con la contestuale affermazione che , invece, il comportamento tenuto d a l Simoni dopo che i l trasferimento del denaro e dei titoli « è idoneo a porsi come causa esclusiva del danno e … a recidere completamente il nesso causale tra la condotta di [OSCURATO:SOCIETA] » e quel medesimo pregiudizio. 2.5. In definitiva, la sentenza della Corte territoriale, per come motivata, è affett a dal vizio di « falsa applicazione di norme di diritto», con riferimento ai presupposti giuridici della responsabilità solidale del preponente per gli illeciti commessi dal consulente finanziario(artt. 31, comma 3, T.U.I.F. e 2049 c.c.). 3. Con l’accoglimento dei primi due motivi rimangono assorbiti i rimanenti sei motivi del ricorso principale , che riprendono la medesima censura sotto i diversi profili della violazione delle norme sulla ripartizionedell’onere della prova e della carenza di motivazione (motivi3 e 4 ), dell’uso inadeguato delle presunzioni semplici per la prova dei fatti controversi (motivi 5 e 6)e dei criteri di liquidazione del danno (motivi 7 e 8). 4. Accolto come sopra indicato il ricorso principale, non vi è luogo neppure a decidere sul ricorso incidentale, i cui due motivi si concentrano sul diniego del risarcimentodel danno non patrimoniale e sulla regolazione de lle spese di lite, decisioni entrambe travolte dalla cassazione della sentenza in punto accertamento della responsabilità di MPSper i danni subiti dai ricorrenti incidentali. 5. In definitiva, accolti i primi due motivi d i ricorso principale, con assorbimento dei rimanenti motivi di ricorso principale e del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al seguente principio di diritto: « il nesso di “ occasionalità necessaria” tra l’illecito commesso dal preposto (nella fattispecie, consulente finanziario) e le mansioni o incombenze a lui affidate dal preponente (nella fattispecie, intermediario finanziario),su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, an che se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgre dendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il preposto abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe». P.Q.M. La Corte: Accoglie i primi due motivi delricorso principale , assorbiti i rimanenti motivi e il ricorso incidentale , cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di F