CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 33281/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dalla parte civile: [OSCURATO:PERSONA], rinunciante, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 settembre 1962 nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 maggio 1948, con parte civile anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 settembre 1984 avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 7 ottobre 2025 la Corte di appello di Bari assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di molestie commesso in data 16 settembre 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], revocando le statuizioni civili riconosciute alla costituita parte civile con sentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica emessa in data 23 dicembre 2022. 2. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione ed interpretazione della legge penale in riferimento all'art. 660 cod. pen., nonché la illogica motivazione. La Corte di appello, ritenendo che la mera esistenza di un presunto disturbo (la musica del locale) e di un conflitto di vicinato sia sufficiente per escludere inradice la petulanza o il biasimevole motivo, ha escluso l'elemento soggettivo introducendo una esimente non contemplata dall'ordinamento. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la errata applicazione ed interpretazione della legge penale in riferimento all'art. 530 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione. Mancato confronto con la motivazione in primo grado ed errata applicazione della legge penale in riferimento afli artt. 190, 192 e 194 cod. pen. La Corte di appello non ha offerto una motivazione adeguata e logica sul passaggio della valutazione di primo grado (riconoscimento della responsabilità penale con l'art. 131 bis cod. pen.) alla sentenza di assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste". 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla deposizione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni dei predetti testi in modo esattamente contrario a quanto motivato nella sentenza appellata. 3. In data 11 maggio 2026 è intervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da parte del difensore della parte civile. 4. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] concludeva per l'inammissibilità del ricorso. 5. In data 26 maggio 2026 veniva depositato atto di remissione di querela ed in data 5 giugno 2026 atto di accettazione della remissione di querela. 6. L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373), nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichia P.Q.M