CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 08/04/2021, ha riformato la sentenza emessa in data 13/05/2013 dal Tribunale di Foggia, con la quale PALUMBO Nazario era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione continuata di alcuni gioielli e di un ciclomotore. In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il PALUMBO dalla ricettazione del ciclomotore, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio previa applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il PALUMBO, deducendo violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione (attesa l'applicazione del secondo comma dell'art. 648 cod. Pen.), nonché violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta illegittima provenienza dei monili. Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo, avendo questa Suprema Corte da tempo chiarito che «in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo» (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492). La residua doglianza è del tutto generica. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Nella specie, le censure difensive omettono totalmente di confrontarsi con la compiuta motivazione della Corte territoriale, che ha tutt'altro che illogicamente valorizzato la condotta del PALUMBO che si era sbarazzato di parte dei gioielli, alla vista dei Carabinieri, gettandoli sotto un furgone. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] V1TTORIcMAZIENZA / [OSCURATO:PERSONA] - g j (TATA