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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 34619/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, previa applicazione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto ed C 1.600,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (in Caserta il 22 febbraio 2021).

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando, con l'unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla decisione di non applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. che è stata esclusa (pag. 3) in ragione della reiterazione «per ben due volte in un ristrettissimo arco di tempo» della medesima condotta, reiterazione che, secondo la difesa, non sarebbe stata definitivamente accertata nei termini indicati dalla Corte di appello.

Rilevato che la sentenza è stata pronunciata in data 14 maggio 2025 e, in assenza di richiesta di trattazione orale, il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen. il termine per impugnare era di quindici giorni dalla notificazione e scadeva il 28 giugno 2025.

Rilevato che il ricorso è stato depositato il 3 luglio 2025, quando il termine per impugnare era ormai decorso, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Rilevato, peraltro, che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio» (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812).

Ritenuto che l'inammissibilità conseguente alla tardività del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, previa applicazione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi due di arresto ed C 1.600,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (in Caserta il 22 febbraio 2021). L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando, con l'unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla decisione di non applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. che è stata esclusa (pag. 3) in ragione della reiterazione «per ben due volte in un ristrettissimo arco di tempo» della medesima condotta, reiterazione che, secondo la difesa, non sarebbe stata definitivamente accertata nei termini indicati dalla Corte di appello. Rilevato che la sentenza è stata pronunciata in data 14 maggio 2025 e, in assenza di richiesta di trattazione orale, il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) cod. proc. pen. il termine per impugnare era di quindici giorni dalla notificazione e scadeva il 28 giugno 2025. Rilevato che il ricorso è stato depositato il 3 luglio 2025, quando il termine per impugnare era ormai decorso, ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Rilevato, peraltro, che «la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio» (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812). Ritenuto che l'inammissibilità conseguente alla tardività del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende
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