CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua declinazione oggettiva, e spiegato, in particolare, che le modalità, tipicamente intimidatorie, con cui la scorreria armata della quale Cipolletta è stato protagonista è stata eseguita appaiono immediatamente evocative dell'esistenza delle associazioni mafiose, posto, vieppiù, che l'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] aveva, per quanto compiutamente accertato, lo scopo di affermare il controllo criminale del territorio da parte degli agenti, e, al contempo, di ristabilire le posizioni di potere e di supremazia; che la decisione si palesa, sotto questo aspetto, ossequiosa del canone ermeneutico, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso" ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso» (Sez. 5, n. 22554 del 09/03/2018, Marando, Rv. 273190 - 01); che il ricorrente, per contro — oltre a lamentare, con obiezione tipicamente di merito, non consentita in sede di legittimità, l'eccessivo credito riconosciuto alla persona offesa — rimarca, in funzione critica, l'assenza di congrua prova in merito all'esistenza della compagine mafiosa il cui potere di intimidazione si assume evocato dalle obiettive caratteristiche dell'episodio criminoso, così spostando il fuoco dell'attenzione verso un profilo estraneo alla struttura della contestata aggravante; che, al riguardo, pertinente si palesa il richiamo al principio, recepito da consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico„ stando al quale «La contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa» (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 - 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.