CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11400/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026- controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –[OSCURATO:PERSONA]- intimata –Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.102/2019 depositata il 15/04/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto di tutti i motivi diricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] su delega dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti ed [OSCURATO:PERSONA] per ilcondominio controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MoreschiniPiera convenivano in giudizio dinanzi il Tribunale di Trento ilCondominio Panorama II e [OSCURATO:PERSONA], amministratore dello stesso,proponendo impugnazione avverso la delibera condominiale diapprovazione del bilancio consuntivo 2006/2007, di cui chiedevanofosse dichiarata la nullità e comunque pronunciato l'annullamento,previa dichiarazione della nullità anche delle precedenti delibere diapprovazione dei consuntivi a partire dalla stagione 2000/2001 (eprecisamente 10.5. 2007., 28.7. 2005, 8.11.2004, 2. 12.2003, 17.12.2002, 27.9.2001, 7.9.2000), per violazione di legge (artt. 1120,Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/20261121 e segg. c.c.), mancato rispetto del regolamento dicondominio, come integrate dai singoli contratti di compravendita,con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti ancheper la "mala gestio" del condominio, addebitabileall'amministratore all'epoca nominato dott. [OSCURATO:PERSONA].Lamentavano gli attori una serie di comportamenti,ripetutamente denunciati negli anni, attinenti alle modalità dimisurazione, di calcolo e riparto delle spese di riscaldamento,acqua calda sanitaria e acqua fredda.2. Si costituiva in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] convenutocontestando le domande proposte.3. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, sulla basedelle stesse argomentazioni del condominio, il rigetto delledomande avanzate dagli attori, e comunque di essere tenutoindenne da quanto fosse stato, eventualmente, tenuto a pagare, incaso di sua condanna, da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,che chiamava in giudizio.4. Si costituiva la compagnia di assicurazione: rilevando chel'assicurazione stipulata non era operante in riferimento alledomande avanzate dagli attori.5. Il Tribunale di Trento annullava le delibere in data 10novembre 2007, limitatamente all'approvazione del bilancioconsuntivo 2006/07, del 29 gennaio 2013, limitatamenteall'approvazione del bilancio consuntivo 2011/12, del 18 settembre2013, limitatamente all' approvazione del bilancio consuntivo2012/13, dichiarava la cessazione della materia del contendere inmerito alla impugnazione della delibera del 4 dicembre 2018,rigettava le ulteriori domande avanzate dagli attori e quelleRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026riconvenzionali svolte dal [OSCURATO:PERSONA]; in accoglimento delladomanda di manleva svolta dal [OSCURATO:PERSONA], condannava LucaDossi al pagamento della somma di € 320,53 in favore di MarcoLuchi e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di rimborso per somme versatein più per spese di riscaldamento in base al bilancio consuntivo2006/07, ed al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e PieraMoreschini della somma di € 284,01 oltre interessi legali dalladomanda al saldo effettivo, a titolo di rimborso per somme versatedagli stessi in base al bilancio consuntivo 2006/2007; condannavail [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 216,73 in favore diMarco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di rimborso per sommeversate dagli stessi per spese di riscaldamento in base ai bilanciconsuntivi 2011/2012 e 2012/2013; della somma di € 191,41 infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di rimborsoper somme versate dagli stessi per spese di riscaldamento in baseal bilanci consuntivi 20.11/2012 e 2012/2013, rigettava le ulterioridomande proposte; rigettava la domanda di manleva esercitata dalDossi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] generali e di condannadegli attori al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. avanzata delCondominio. Compensava per un sesto le spese di lite ponendoleper il resto a carico degli attori.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MoreschiniPiera proponevano appello avverso la suddetta sentenza.7. I convenuti resistevano al gravame. [OSCURATO:PERSONA] chiedevail rigetto dell’appello e l’amministratore [OSCURATO:PERSONA] si univa alledifese del condominio, rinunciava alla domanda nei confrontidell’assicurazione e proponeva appello incidentale condizionato.Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/20268. La Corte d'appello di Trento rigettava l’appello principale. Inprimo luogo, evidenziava che il [OSCURATO:PERSONA] II avevaproceduto nell'anno 1999 (delibera del 16 giugno 1999) allariqualificazione energetica dell'impianto idrotermosanitario,intervento che aveva comportato l'installazione di una nuovacaldaia e la realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione, poiconcretamente avviato nell'anno 2001.In virtù della decisione assunta dall'assemblea di consentire,sostanzialmente a tempo indefinito, ai condomini di rimanereallacciati al vecchio impianto, l'amministratore si era trovato adover risolvere il problema della ripartizione dei costi fra icondomini che usufruivano dell'uno e quelli che si servivanodell’altro impianto.La ripartizione dei costi era avvenuta mediante l’utilizzo diformule matematiche e non in base alla misura dei consumi perchéla centralina installata a tal fine non aveva funzionato per il periododal 2007 al 2013. Gli appellanti avevano fatto riferimento allamisura dei consumi registrata all’interno dei loro appartamenticome emergeva dalle relazioni del loro ctp, sulla base dellemisurazioni operate sui contatori installati nel proprioappartamento dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (figlia dell’appellante [OSCURATO:PERSONA]) e dall’ing. Stocchetti (figlio dell’appellante [OSCURATO:PERSONA]),sentiti come testi in uno dei giudizi riuniti.[OSCURATO:PERSONA] aveva offerto compiuta spiegazione del motivo per cuiriteneva non accettabile il metodo ed i calcoli proposti dagliappellanti. Partendo dai dati acquisiti, in particolare da quellirelativi al consumo del gas metano con entrambi gli impianti diproduzione di ACS in servizio, ed anche dalle risultanze dellaRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026consulenza precedentemente svolta (ing Bertagnolli), il Ctu avevadeterminato il valore medio di consumo del gas metano, tenutoconto del consumo standard di ACS, fissando in 182 kWh/mc ilvalore che misura il rendimento medio dei due impianti,corrispondente "sicuramente il valore minimo per l'impiantovecchio in funzionamento parziale.Con riferimento al consumo di ACS, il Ctu aveva sottolineatoche entrambi gli impianti, l’uno, nuovo, del 2001, l’altro, vecchio,del 1972; erano dotati di una rete di distribuzione realizzata pererogare ACS a tutti gli appartamenti che compongono ilcondominio. La circostanza aveva un peso determinante sulrendimento che, ovviamente, aumentava con l'aumento degliappartamenti collegati e, per contro, diminuiva con la diminuzionedegli appartamenti collegati.Tenuto conto della inutilizzabilità dei dati offerti dagliappellanti, per le ragioni già esplicitate anche con specificoriferimento all’impossibilità di riferire i valori registrati dai contatoriinstallati presso gli stessi al passato, non vi erano ragioni perritenere inattendibili le risultanze sul punto della CTU.Analogamente, con riferimento al costo dell'acqua freddapotabile, i consumi prospettati dal ctp degli appellanti non erano inalcun modo utilizzabili perché contraddetti dai dati acquisiti dalComune di Cles, da cui si evinceva una accentuata variabilità delconsumo nel corso degli anni, né sussistevano elementi, peraltroneanche allegati, per ipotizzare che tale variabilità dovesse essereriferita, esclusivamente, a condomini diversi dagli appellanti.La Corte riteneva di attenersi alla CTU anche in riferimento allespese per il riscaldamento. Per gli appellanti la possibilità per iRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026condomini fruitori del loro impianto di regolare la temperaturaall'interno del loro appartamento come desiderato, quindimantenendola anche molto bassa, comportava che gliappartamenti rimasti collegati al vecchio impianto, che nonavevano questa possibilità non disponendo di termoregolazioneautonoma, richiedessero maggior calore all’impianto vecchio,divenuto così "energivoro".Nel rispondere alla questione di fondo sollevata il Ctu si erarifatto ad un criterio per il quale tutti i condomini erano chiamati asostenere il costo delle perdite, sia del nuovo sia del vecchioimpianto. Ciò era conforme alla giurisprudenza di legittimitàsecondo cui le spese condominiali erano a carico di tutti i condominiallacciati o meno al nuovo o vecchio impianto.La scelta di ogni condomino non doveva "pesare”, in termini diaggravio di costi, sugli altri, rimanendo comunque il condominosempre obbligato a pagare le spese di conservazione dell’impiantodi riscaldamento centrale anche quando fosse stato autorizzato arinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e a distaccare lediramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto comune,ovvero avesse offerto la prova che dal distacco non derivavano néun aggravio di gestione o uno squilibrio termico, essendo in tal casoesonerato soltanto dall'obbligo del pagamento delle speseoccorrenti per il suo uso (Cass. 29 marzo 2007 n. 7708).Nel caso concreto erano state considerate nel riparto dellespese, come verificate dal Ctu, soltanto quelle che rappresentavanola remunerazione di un servizio di cui beneficiavano anche icondomini allacciati al vecchio impianto.Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026Né poteva essere considerata negativamente la facoltà diregolazione autonoma nel singolo appartamento, rispondente aprecise finalità di risparmio energetico ed obbligatoria per legge.In proposito, andava altresì sottolineato che se era vero che lecolonne del vecchio impianto attraversavano anche gliappartamenti allacciati al nuovo, era anche vero che le colonne delnuovo riscaldavano i vani scale, in precedenza freddi, incidendo,significativamente, sulla dispersione del calore verso il vano scaleda parte del vecchio impianto.Al riguardo, andava sottolineato che quest'ultimo, che nonrisultava più in commercio, secondo le norme UNI10200 disperdevaverso l'esterno circa 1/3 delle perdite, al contrario del nuovo le cuiperdite contribuivano al riscaldamento dell’edificio. Peraltro,doveva tenersi conto di una, tanto semplice, quanto risolutivacircostanza: per dare il giusto calore ai singoli appartamenti ancoraserviti, era necessario portare a temperatura tutto l’impiantodimensionato per dare calore a 33 appartamenti con conseguenteaumento dell'incidenza dei costi in corrispondenza del diminuiredegli appartamenti allacciati al vecchio impianto.Alla luce delle indagini espletate, il Ctu aveva quantificatol’esistenza di un addebito di spese non dovute da parte degliappellanti, in relazione alle perdite di calore del nuovo impiantoche, a causa del mancato funzionamento del misuratore; nonentrato in funzione, non erano state correttamente considerate pergli anni in contestazione: sulla base dei valori registrati una voltaentrato in funzione il misuratore, il Ctu, a seguito del confronto coni Ctp, aveva, correttamente, stabilito nella percentuale del 3,8%(in luogo del 10/15% considerato dall'amministratore) la perdita diRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026calore imputabile al nuovo impianto e aveva quindi calcolato ilrimborso a cui gli appellanti avevano diritto.Conclusivamente, contrariamente a quanto, infondatamente,sostenevano gli appellanti, il Ctu non aveva affatto omesso dicalcolare i rimborsi eventualmente dovuti per mancanza dei datinecessari: prendendo atto delle carenze già trattate, giustamentenon tenendo conto delle misurazioni prodotte dagli appellanti,aveva acquisito dati oggettivi (dal Comune, dall'ente fornitorel'energia e dal nuovo terzo, dell'impianto) e, sulla base degli stessi,delle rilevazioni disponibili, della compiuta analisi delfunzionamento sia dell’impianto vecchio sia dell'impianto nuovoaveva riconosciuto, laddove sussistenti le ragioni, rimborsi agliappellanti.Gli appellanti con il secondo motivo avevano contestato lasentenza anche nella parte in cui aveva limitato i rimborsiall'annualità 2006 - 2007 ritenendo l'impugnazione delle deliberedegli anni precedenti inammissibile trattandosi di delibereannullabili e non nulle.Il Tribunale aveva rigettato la domanda fondando la decisionesull’inesistenza delle modifiche alle tabelle millesimali e sullapossibilità, in ogni caso, di modifica delle stesse non all'unanimitàma a maggioranza.Infatti, nessuna modifica delle tabelle millesimali era stataposta in essere in quanto l'amministratore aveva soltanto adottatoun metodo matematico per ripartire le spese in base ai millesimicome già stabiliti. Peraltro, per l'approvazione di modifiche alletabelle millesimali non era richiesta l'unanimità.Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026Non erano esaminabili le ulteriori doglianze relative alledelibere del 2000/2001/ 2005/2006 in quanto l'impugnazione erastata correttamente valutata inammissibile con argomenti neanchecontrastati dagli appellanti.Il terzo motivo di appello aveva ad oggetto le asseriteanomalie contenute nella delibera del 2008. La Corte d'appelloriportava quanto richiesto all'udienza destinata alla precisazionedelle conclusioni evidenziando che le delibere erano state oggettodi doglianza e ne era stato chiesto l'annullamento, "limitatamentealla contabilizzazione e riparto delle spese derivanti dall'impiantoidrosanitario, alla gestione del Fondo di Riserva, alle spese dicancelleria ed in relazione alla richiesta di versamenti a titolo di"varie”. Risultava corretta la decisione del Tribunale che avevaesaminato solo le domande riportate nella comparsa conclusionaleritenendo rinunciate le altre e previa inammissibilitàdell'impugnazione delle delibere che avevano approvato i bilanciconsuntivi dal 2001 al 2006 aveva valutato le spese di cancelleriae la gestione del fondo di riserva con argomentazioni che non eranostate messe in discussione con l'atto di appello essendosi gliappellanti limitati a riproporre i medesimi motivi di critica mossi inprimo grado sul quale il primo giudice aveva esaurientementecorrettamente risposto.Infine, rigettava le censure mosse alla delibera del 4 dicembre2008 e confermava la regolamentazione delle spese del giudizio diprimo grado.9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MoreschiniPiera hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la suddettasentenza sulla base di cinque motivi.Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/202610. [OSCURATO:PERSONA] II e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito conrispettivi controricorsi.11. I ricorrenti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento delricorso.12. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e/ofalsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116c.p.c., 1123 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3.Si censura la sentenza in conformità a Cassazione 470/2019,per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare116 c.p.c. in relazione all'art 1123 c.c., ai sensi dell'art 360 n. 3c.p.c. per aver ritenuto validamente modificate le tabellemillesimali a maggioranza assembleare, pur essendo evidente chenel caso di specie vi sia stata una modifica del criterio di ripartodelle spese di un servizio condominiale tra i condomini, che essendodefinito da un regolamento di tipo contrattuale, non poteva esseremodificato dalla maggioranza assembleare, come avvenuto con leimpugnate delibere, da considerarsi pertanto tutte nulle e nonannullabili.Secondo il regolamento condominiale di natura contrattuale lespese per l'acqua calda dovevano essere ripartite in ragione delnumero delle persone componenti il numero familiare, mentre lespese per il riscaldamento dovevano essere ripartite in base aimillesimi di proprietà (art 17 e 20 regolamento condominiale).Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026Nel ricorso si ricostruisce la ripartizione dei millesimi avvenutanel corso del tempo e si evidenzia che i ricorrenti hanno semprecontestato il metodo di ripartizione all'amministratore (nel ricorsosi citano le lettere allegate ai verbali di assemblea oltre ad alcuneraccomandate). Nel caso di specie, peraltro, si sarebbe di fronte aduna modifica del criterio di riparto stabilito nel regolamentocontrattuale di tipo convenzionale.1.2 Il primo motivo di ricorso è in parte inammissibile in parteinfondato.In primo luogo, la censura non si confronta con la sentenzaimpugnata.Infatti, la Corte d’Appello ha evidenziato che, come affermatodal Ctu ing. Bertagnolli, e ribadito dal Ctu ing. Trentini, nessunamodifica alle tabelle millesimali è stata posta in essere in quanto,come già rilevato, l'amministratore ha soltanto adottato un metodomatematico per ripartire la spese. Per questo motivo la Corte haritenuto inammissibile l’impugnazione delle delibere dal 2000/2001al 2005/06, in quanto correttamente valutata come annullabile enon nulla dal giudice di primo grado con argomenti che, peraltro,gli appellanti non avevano neanche provato a contrastare.I ricorrenti, a fronte di tale motivazione, insistono nel ritenereche il calcolo effettuato per ripartire le spese del riscaldamento conle delibere in oggetto ha comportato una modifica del regolamentocondominiale di tipo contrattuale e delle relative tabelle millesimali.Sul punto, peraltro, deve osservarsi che la questione dellanatura contrattuale del regolamento condominiale che stabilivaanche il criterio di riparto delle spese del riscaldamento non risultaRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026trattata nella sentenza impugnata e i ricorrenti non indicano inquale atto l’hanno sollevata.Vi è dunque un duplice profilo di inammissibilità sia perché laCorte ha evidenziato come non vi sia stata alcuna modifica delletabelle millesimali e sia perché non vi è stato alcun accertamentodi merito circa la natura convenzionale del regolamentocondominiale e delle tabelle ad esso allegate implicante la necessitàdel voto unanime di tutti i condomini per la modifica.Infatti, il ricorrente che proponga in sede di legittimità unadeterminata questione giuridica, la quale implichi accertamenti difatto, ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilitàper novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare inquale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modoalla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,prima di esaminare nel merito la questione stessa (per l'ipotesi diquestione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 02/04/2004,n. 6542; Cass. 10/05/2005, n. 9765; Cass. 12/07/2005, n. 14599;Cass. 11/01/2006, n. 230; Cass. 20/10/2006, n. 22540; Cass.27/05/2010, n. 12992; Cass. 25/05/2011, n. 11471; Cass.11/05/2012, n. 7295; Cass. 05/06/2012, n. 8992; Cass.22/01/2013, n. 1435; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9138).Nella specie, come evidenziato anche dal P.G., non risulta inalcun modo che nella tabella millesimale originaria si volle derogareai principi di ripartizione di cui all’art. 1123 c.c.. Infatti, né dallasentenza né dal ricorso, emerge la natura contrattuale o meno delletabelle allegate al regolamento del condominio. D’altra parte, leSezioni Unite con la sentenza n. 18477 del 2010 hanno chiarito che,Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026ai fini dell'attribuzione alle tabelle condominiali della naturacontrattuale, non è sufficiente che le stesse siano allegate alregolamento di condominio e predisposte dall'unico originarioproprietario ed accettate dagli iniziali acquirenti delle singole unitàovvero che abbiano formato oggetto di accordo da parte di tutti icondomini (Cass. 28.6.2004 n. 11960; Cass. 25.8.2005 n. 17276).La natura contrattuale delle tabelle millesimali discende dal fattoche risulti espressamente che si sia inteso derogare al regimelegale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversaconvenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c..La sostanza di una tale "diversa convenzione" è quella di unadichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cuii condomini programmano che la portata dei loro rispettivi diritti edobblighi di partecipazione alla vita del condominio sia determinatain modo difforme da quanto previsto negli artt. 1118 c.c. e 68 disp.Negli altri casi la tabella anche se approvata nel modosopraindicato (allegata al regolamento di condominio, predispostadall'unico originario proprietario ed accettata dagli inizialiacquirenti) non ha comunque natura contrattuale ma è meramentericognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge e, quindi,dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzionetra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso. Neconsegue che in tal caso la modifica della tabella può avvenireanche a maggioranza (qualificata) e non è necessaria l'unanimità.Nella specie, come si è detto, non è dedotta la naturaderogatoria e quindi contrattuale delle tabelle condominiali, alcontrario la pretesa dei ricorrenti si fonda su presunti errori nellaRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026applicazione dei criteri legali. Infatti, i ricorrenti hanno contestatoil consuntivo in relazione al loro effettivo consumo e per le annatesuccessive al 2006 hanno ottenuto un parziale riconoscimento delleloro pretese mentre per le annate precedenti, dal 2001 al 2006, ilCTU ha ritenuto non attendibili i calcoli da loro effettuati.Infine, deve evidenziarsi che è pacifico che con deliberaapprovata negli anni precedenti il condominio aveva deciso diprocedere alla sostituzione dell'impianto di riscaldamentocentralizzato e data la contrarietà di alcuni condomini (oggiricorrenti) si era stabilita la possibilità di continuare ad usarel’impianto preesistente con facoltà di allacciarsi al nuovo negli annisuccessivi.Si era determinata pertanto l’esigenza di una nuovaripartizione delle spese fondata in parte sul consumo e in parte suimillesimi in conformità con il criterio legale del consumoeffettivamente registrato o del valore millesimale delle singoleunità immobiliari servite.Dunque, non vi è stata alcuna delibera con la qualel'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, ha modificato icriteri di riparto stabiliti dalla legge (o in via convenzionale da tuttii condomini), e l’eventuale erronea applicazione in concreto delcriterio di riparto non rende nulla la delibera ma al più annullabile(Cass. Sez. 2, 29/03/2007, n. 7708, Rv. 596054 - 01).Deve ribadirsi, pertanto, che: In tema di condominio degliedifici, l'azione di annullamento delle delibere assemblearicostituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., comemodificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoriadella nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelleRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutiviessenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico- quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto diimperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto,sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, sianostabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle speseprevisti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro,trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assembleapreviste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramenteannullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione inconcreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle partie dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generaliprevisti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi dideliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioniassembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta neltermine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c. (Cass.Sez. U., 14/04/2021, n. 9839, Rv. 661084 - 03).2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza per violazione o falsa applicazione di norma di diritto aisensi dell'art 360 n.3 in relazione all'art. 116 c.p.c.Si censura la sentenza in conformità a Cass. n. 11892/2016,per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in particolaresarebbe violato l'art. 116 c.p.c. per aver attribuito alla consulenzautilizzata per la decisione una affermazione contraria al suocontenuto.Secondo i ricorrenti, il CTU, pur rilevando l'assenza di alcunemisurazioni, ha risposto al quesito affidatogli dal Giudice,Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026accertando i rimborsi dovuti e l'entità degli stessi, ovviamentelimitatamente alle annate oggetto del quesito, e non a quellerelative a delibere la cui impugnazione è stata ritenutainammissibile, ritenendo che il limitato accoglimento delle domandeed il rigetto delle numerose altre, alla base della decisione delGiudice in ordine alle spese di lite, non sia dipeso dall'incapacità delconsulente ma dalla infondatezza delle stesse. In realtà il CTUavrebbe solo ammesso di non essere in grado di determinare irimborsi inerenti i consuntivi 2007/2008, 2008/2009, 2009/20102010/2011 ma non che i rimborsi non spettassero. In sostanza, iricorrenti lamentano che la Corte d'Appello non ha valutato unaserie di circostanze specificamente elencate e che il CTU non haescluso che gli attori abbiano diritto ai rimborsi anche per iconsuntivi precedenti, ma ha affermato di non essere in grado dideterminare se questi rimborsi spettassero o meno, causamancanza di dati certi (cfr. pagg. 18, 24 ctu definitiva dd30.09.15).Il CTU, quindi, non ha escluso che gli attori abbiano diritto airimborsi anche per i consuntivi precedenti, ma ha affermato di nonessere in grado allo stato attuale di determinare se questi rimborsispettassero o meno a causa della mancanza di dati certi.2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 116 c.p.c. inrelazione alla consulenza tecnica sostenendo che il consulente nonha escluso il diritto degli attori ai rimborsi ma ha affermato di nonessere in grado di poterlo stabilire a causa della mancanza di daticerti.Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi cheil giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valoreche il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamentemale esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Sez. U - ,Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02).Ciò premesso deve osservarsi come la Corte d’Appello abbiaampiamente dato conto delle risultanze della CTU che avevaescluso l’attendibilità dei dati forniti dagli attori anche mediante laconsulenza di parte.Inoltre, deve condividersi quanto riportato dal P.G. nelle sueconclusioni circa l’inammissibilità del motivo in quanto si traduce inuna mera contestazione delle risultanze cui è giunto il consulentetecnico di ufficio e nemmeno risulta chiaro sotto quale profilo sideduce la violazione dell’art. 116 c.p.c..Sostanzialmente si tratta di richiesta di rivalutazione delmerito delle asserzioni del consulente tecnico di ufficio. Si rileva,inoltre, che l’impossibilità per il consulente tecnico di ufficio diRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026determinare eventuali rimborsi richiesti dagli odierni ricorrenti perdifetto della necessaria documentazione riverbera i suoi effetti acarico degli stessi, originari attori gravati del conseguente onusprobandi.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, n. 5), c.p.c., per aver omesso unfatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, subordinato almancato accoglimento del secondo motivo.I ricorrenti lamentano che la Corte ha ritenuto che il CTU, purrilevando l'assenza di alcune rilevanti misurazioni, ha risposto alquesito affidatogli, accertando i rimborsi dovuti e l'entità deglistessi, ovviamente limitatamente alle annate oggetto del quesito,e non a quelle relative a delibere la cui impugnazione è stataritenuta inammissibile. In realtà il CTU Trentini ha determinato irimborsi (errati) a favore degli attori solo per gli ultimi dueconsuntivi (2011/12 e 2012/13), specificando che, causa lamancanza di dati certi per inconvenienti ai misuratori (ossia i contacalorie e contatori), per ricostruire i consumi dei consuntivi deglianni precedenti servirebbe utilizzare un metodo da lui proposto dautilizzare a partire dal 2016 in modo tale che nel 2017 con i datiraccolti si possa procedere con dei calcoli a ritroso (cfr. pag. 39 ctudefinitiva)!! Il CTU, quindi, non ha escluso che gli attori abbianodiritto ai rimborsi anche per i consuntivi precedenti, ma haaffermato di non essere in grado allo stato attuale di determinarese questi rimborsi spettino o meno, a causa della mancanza di daticerti.Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/20264. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza all’art. 360, n. 5), c.p.c., per aver omesso un fattodecisivo, oggetto di discussione tra le partiLa censura riguarda la sentenza nella parte in cui avrebbeomesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla consulenza tecnica di ufficiodisposta in primo grado, che aveva accertato che i conti effettuatidall'amministratore fossero un po' meno sbagliati di quanto sisarebbe ricavato con il metodo di calcolo attoreo, ovvero comunquel'erroneità del metodo di riparto applicato dall'amministratore,ritenendoli invece attendibili al fine del calcolo delle spese diriscaldamento da porre a loro carico, discostandosi radicalmentedalle conclusioni del CTU che ritiene di non avere elementisufficienti per verificare i conteggi delle altre annate rispetto alleultime tre, ha omesso di motivare sulle ragioni per addivenire allasua decisione.4.1 Il terzo e quarto motivo di ricorso sono inammissibili.La sentenza impugnata nel rigettare l’appello degli odierniricorrenti è conforme a quella di primo grado il che rendeinammissibile il motivo in esame.Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto:Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c.,comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilitàdel motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste abase della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che essesono tra loro diverse (Cass. 5528/2014), adempimento non svolto.Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54,Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026comma 2, le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme siapplicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o concitazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimogiorno successivo a quello di entrata in vigore della legge diconversione del citato decreto (ai giudizi di appello introdotti dalgiorno 11 settembre 2012).Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che ricorrel'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omessoesame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non soloquando la decisione di secondo grado è interamente corrispondentea quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sianofondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fattiprincipali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice diappello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 6 - 2,Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01).5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: nullità dellasentenza in relazione all’art. 360, n. 4), c.p.c., per violazionedell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.La sentenza della Corte d’Appello di Trento sarebbe dacensurare per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,stante la sua irriducibile contraddittorietà, avendo affermato nelcaso di specie di voler applicare un principio statuito da questaCorte di cassazione, dandone tuttavia un'interpretazioneesattamente inversa.La sentenza avvalla il criterio utilizzato dal CTU il quale si èrifatto ad un criterio per il quale tutti i condomini sono chiamati aRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026sostenere il costo delle perdite, sia del nuovo sia del vecchioimpianto, quando queste contribuiscono al riscaldamentodell'edificio (pag. 44 sentenza impugnata). Occorrerebbeconsiderare che nel caso di specie l'assemblea condominiale nel1999 non aveva imposto alcun obbligo, ma solo la facoltà dipassare al nuovo, e gli odierni ricorrenti erano legittimamenterimasti allacciati all'originario sistema di distribuzione delriscaldamento ed acqua calda. Sono gli altri condomini che nelcorso di vari anni si sono staccati dal vecchio sistema didistribuzione e si sono collegati al nuovo. Dunque, sarebbero icondomini allacciati al nuovo impianto a dover contribuire allespese di conservazione del vecchio impianto.In altri termini, il ragionamento della Corte d'Appello nonsarebbe affatto condivisibile, in quanto si fonderebbe su erroneipresupposti di fatto: ad essersi staccati dall’originario impianto diriscaldamento e di acqua calda sanitaria non sono stati gli odierniappellanti, bensì i condomini che hanno deciso di passare sul nuovoimpianto: conseguentemente la giurisprudenza citata dalla Corted'Appello non è applicabile al caso di specie nei confronti degli16.06.1999 che ha approvato la sostituzione della caldaia el’introduzione di un sistema di contabilizzazione dei consumi persingoli appartamenti (e non di caldaie singole termo-autonome)non ha previsto alcun obbligo di allacciarsi al nuovo impianto entrodieci anni, ma una mera facoltà, senza alcuna perentorietà deltermine: si usa l’espressione “i proprietari possono decidere diallacciarsi al nuovo impianto nell’arco di un periodo prefissato, adesempio dieci anni. L’assemblea condominiale ha quindi lasciatoRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026libertà ai singoli condomini di allacciarsi o meno al nuovo impiantoed ha fatto predisporre un sistema di calcolo e di ripartizione deiconsumi e dei costi che teneva conto di questa situazione di“convivenza” di due impianti alimentati da un’unica caldaia.Pertanto, i condomini consapevolmente e volontariamente hannoaccettato che vi potessero essere dei condomini che decidevano dirimanere sul vecchio impianto e coerentemente non hannodeliberato alcuna dismissione del vecchio impianto ed hannoaccettato - o comunque devono accettare - le conseguenzepregiudizievoli dovute alla coesistenza dei due impianti.Da tutto ciò discenderebbe che anche i condomini allacciati alnuovo impianto non solo dovrebbero contribuire alle spese diconservazione del vecchio impianto di cui sono ancoracomproprietari, ma pure al costo dei consumi di riscaldamento eacqua calda sanitaria del predetto vecchio impianto.5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.Il ricorrente lamenta un vizio di carenza di motivazione ex art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. per la sua contraddittorietà con unprecedente di questa Corte richiamato in sentenza. Tale asseritaerronea applicazione del principio di diritto ove riscontrabile nondeterminerebbe comunque un vizio di assenza di motivazionenell’accezione rimasta dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012. Infatti, oggi ilsindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentitosolo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenzadella motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez.un. 8053/2014).Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste,perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivatorichiamando il suddetto principio di diritto in modo peraltroconforme alla giurisprudenza di legittimità.I ricorrenti, infatti, contestano il criterio adottato dalla Corte diappello per addebitare le spese a carico dei condòmini rimastiallacciati al vecchio impianto di riscaldamento; criterio che,peraltro, è stato motivato dalla Corte territoriale con ampioriferimento alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.Dunque, il motivo, sotto le apparenti spoglie della censura diassenza motivazionale, contesta il merito e la fondatezza di talecriterio e, eventualmente, avrebbe dovuto essere fondato sullaviolazione o falsa applicazione delle norme al riguardo. In ognicaso, quanto alla carenza assoluta di motivazione deve ribadirsi chele argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello consentono diricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum,percorso chiarissimo oltre che condivisibile.Deve ribadirsi infatti che: In tema di condominio negli edifici,qualora sia stata adottata una delibera assembleare di sostituzionedell'impianto di riscaldamento centralizzato, ai sensi della legge 9gennaio 1991, n. 10, i perduranti utilizzatori del vecchio impianto,Ric. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025Numero registro generale 35666/2019Numero sezionale 2339/2025Numero di raccolta generale 11400/2026Data pubblicazione 27/04/2026mantenuto in esercizio "pro bono pacis", non hanno titolo alrimborso di costi da parte dei condomini che hanno ottemperato aquanto deciso dall'assemblea (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21742,Rv. 627852 - 01).6. Il ricorso è rigettato.7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido traloro al pagamento delle spese del giudizio di legittimità neiconfronti di ciascuna parte controricorrente che liquidarispettivamente in euro 2500 più 200 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario al 15% IVA e CPA come per legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 25 settembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2019 n.35666 sez. S2 - ud. 25/09/2025