CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26276-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 338/2021 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 23/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre p er cassazione avverso la sentenza n. 338/2021 del Tribunale di Pescara che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto inapplicabile la disciplina del codice del consumo e, in applicazione delle norme comuni, ha dimezzato il risarcimento del danno per vizi della cosa venduta in ossequio a una limitazione di responsabilità contenuta in una clausola contrattuale. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è stata presentata dal ricorrente e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso si fonda su due motivi. 1. Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 206/2005 e dell’art. 116, comma 1 c.p.c., mancata applicazione del Codice del consumo, nonché violazione dell’art. 342, comma 1 c.p.c. e, comunque, dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.”: il Tribunale di Pescara ha –erroneamente – ritenuto che il ricorrente non possa qualificarsi consumatore, quando l’inapplicabilità del C odice del consumo non era stata dedotta da controparte quale motivo specifico di impugnazione. Il motivo non può essere accolto. Era stato infatti il ricorrente a d eccepire, nella sua comparsa di costituzione in appello (v. pag. 5 dell’atto), la applicabilità della disciplina consumeristica, che però il Tribunale ha escluso, affermando – con accertamento in fatto – che il ricorrente esercita attività di impresa agricola (v. pag. 3 della sentenza impugnata), senza contare che la qualità di consumatore avrebbe dovuto essere provata dal ricorrente, che l’aveva appunto fatta valere. 2. Il rigetto del primo motivo comporta l’assorbimento della prima parte del secondo, che lamenta “violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 36 del codice del consumo”. L’ulteriore parte del motivo, che fa valere violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c., è anch’essa infondata, avendo il giudice di merito, con accertamento in fatto, escluso che si trattasse di contratto predisposto secondo modelli o formulari. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello s tesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, ne