Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:379
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 giugno 2012 –
Commissione/Portogallo
(causa C-223/11)
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2000/60/CE – Politica dell’Unione in materia di acque – Piani di gestione di bacini idrografici – Pubblicazione e notifica alla Commissione – Insussistenza – Informazione e consultazione del pubblico in merito ai progetti di piani di gestione – Insussistenza»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2000/60) (v. punti 16, 29)
[OSCURATO:PERSONA] degli articoli 13, paragrafo 1, 2 e 6, 14, paragrafo 1, lettera c), e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque (GU L 327, pag. 1) – Piani di gestione di bacini idrografici - Pubblicazione – Informazione e consultazione del pubblico –
Omessa notifica alla Commissione delle copie dei piani di gestione.
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese, non avendo entro il termine impartito:
– pubblicato i piani nazionali e internazionali di gestione dei bacini idrografici;
– pubblicato e reso disponibili al pubblico, inclusi gli utenti, per eventuali osservazioni i progetti dei piani di gestione
dei bacini idrografici, e
– inviato alla Commissione europea copia di tali piani,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque, in combinato disposto con i paragrafi 1 e 2 di tale articolo, dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), di tale
direttiva e dell’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva.
2)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.