CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 15480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3399 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NA) il 29 ottobre 1965, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Valadier n. 43 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 7 dicembre 2011, n. 546/50/11; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. Fatti di causa A [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato avviso di accertamento finalizzato al recupero del maggiore ammontare dovuto, con riferimento all'anno d'imposta 2003, per Irpef, Irap e Iva. Al contribuente venivano irrogate anche sanzioni. L'avviso veniva emesso in applicazione dell'art. 41-bis DPR n. 600 del 1973, sulla base dei rilievi emersi dal controllo fiscale eseguito dalla Guardia di Finanza - [OSCURATO:PERSONA] di Portici ed evidenziati in apposito pvc. Nella prospettazione erariale i redditi professionali dell'anno 2003 implicavano la ripresa dei maggiori importi tributari dovuti. La CTP di Napoli rigettava il ricorso del contribuente. Anche il suo successivo appello veniva respinto. Il contribuente si affida a ricorso per cassazione incentrato su tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 60 DPR n. 600 del 1973, dell'art. 57 del DPR 633 del 1972 nonché degli artt. 137 e ss. e dell'art. 156 CPC, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 CPC, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la nullità del processo notificatorio fosse comunque superata dall'avvenuta impugnazione dell'avviso di accertamento, stante il raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 CPC. Il motivo è infondato. La CTR ha accertato che gli adempimenti ex art. 140 CPC funzionali alla notifica dell'avviso di accertamento venivano eseguiti "anteriormente al 31/12/2008" (ossia prima che l'Agenzia decadesse dall'esercizio del potere impositivo), escludendo si fosse realizzata alcuna compressione del suo diritto di difesa. Questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto impositivo tale nullità "è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, CPC, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (Cass. n. 1238 del 2014; Cass. n. 5057 del 2015). In particolare, questa Corte ha anche chiarito che: "La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (Cass.n. 654 del 2014). È il raggiungimento dello scopo, infatti, nel consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo, quel che realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento perché tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento. Nella specie, il contribuente ha impugnato nei termini l'atto impositivo, denotando d'averlo conosciuto. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 DLGS n. 600 del 1973, dell'art. 57 DPR n. 633 del 1972, in relazione al disposto di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 CPC, per avere la CTR trascurato la circostanza della mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso di accertamento. Il motivo è infondato. La CTR ha accertato l'avvenuta notifica del PVC. Su questa premessa giova rammentare che in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015). Con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54 DPR n. 633 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., "in ragione della mancata considerazione dei rilievi afferenti la corretta determinazione della pretesa tributaria", avendo il contribuente dedotto di aver "proceduto alla vendita in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dell'appartamento ubicato in [OSCURATO:PERSONA] a Cremano". La censura è inammissibile dal momento che sotto le mentite spoglie della violazione di legge, mira ad una rivisitazione più appagante del merito. Il mezzo di ricorso, muovendo dall'apparente deduzione del vizio di cui al n. 3 dell'art.360 c.p.c., degrada in realtà verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l'accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura traligna dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile alla rammentata norma in quanto pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. In realtà, il giudice di merito ha apprezzato le circostanze della concreta vicenda, maturando il proprio libero convincimento attingendolo dalle prove o risultanze di prova ritenute più attendibili e idonee alla formazione dello stesso. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza, nella misura espressa in dispositivo. Per questi motivi Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello s