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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 34856/2026

Testo disponibile della fonte

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alermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso siadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 15/05/2026, il Tribunale di Palermo rigettava la richiestadi riesame che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva applicato allostesso [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per essere egligravemente indiziato del delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso“[OSCURATO:PERSONA]”, in particolare, alla “famiglia” di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], aggravatodall’essere tale associazione armata, di cui al capo 1).2.

Avverso tale ordinanza del 15/05/2026 del Tribunale di Palermo, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico, articolato, motivo, con ilquale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., laviolazione di legge, in particolare, dell’art. 416-bis cod. pen., e la mancanza dellamotivazione, «laddove è stata affermata la sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza del reato di cui al capo 1).Il ricorrente contesta anzitutto che il Tribunale di Palermo avrebbeerroneamente reputato che, in considerazione della pregressa condannadell’indagato per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, «lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe in qualche modo in re ipsa, inconsiderazione della tendenziale permanenza del vincolo associativo, salvo chel’indagato fornisca la prova contraria» (così il ricorso).Il Tribunale di Palermo non si sarebbe comunque confrontato con alcunielementi significativi dell’allontanamento del ricorrente dal sodalizio mafioso.Il Tribunale del riesame avrebbe in primo luogo totalmente ignoratol’elemento che egli aveva finito di scontare la pena da circa diciotto anni«rimanendo immune da ogni altra vicenda giudiziaria», con la conseguentemancanza della motivazione.Il Tribunale di Palermo non si sarebbe in secondo luogo confrontato con ilcontenuto di alcune conversazioni intercettate «da cui risultava una precisavolontà dello [OSCURATO:PERSONA], più volte esplicitata, di restare fuori da dinamiche mafiose»,specificamente, delle conversazioni: 1) del 05/02/2025 con il cugino FrancescoSpadaro (“Francolino”), nel corso della quale egli affermava «io non ho visto anessuno, non vado cercando a nessuno»; 2) del 10/08/2024, nel corso della qualeegli si definiva «ex mafioso»; 3) del 12/12/2024 e del 13/12/2024, relative allarichiesta di suo nipote [OSCURATO:PERSONA] di aiutarlo a recuperare un credito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali egli affermava di non volersiinteressare di tale vicenda («ho fatto un giuramento che in questi discorsi non…»);4) del 23/06/2025 con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale egli rifiutava diintervenire in affari di interesse mafioso; 5) del 17/05/2025 con [OSCURATO:PERSONA],nel corso della quale egli affermava «io mi tengo lontano da tutti»; 6) con la moglienel corso della quale egli la rimproverava («sei affrettata») di avere dato modo aSalvatore [OSCURATO:PERSONA] (“Anatredda”) di rintracciarlo.

Nell’ordinanza impugnatamancherebbe «alcuna motivazione su come potesse conciliarsi l’affermazionedell’attuale appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con le reiterate esternazionidi volere evitare contatti e rapporti con chicchessia».

Mentre alcune delle invocateconversazioni non sarebbero state neppure menzionate nell’ordinanza, altresarebbero state oggetto di una motivazione meramente apparente.La motivazione sarebbe meramente apparente anche là dove il Tribunale diPalermo ha utilizzato, quali elementi dimostrativi della partecipazioneall’associazione, «degli incontri con vari soggetti (alcuni dei quali […] anche parenti[…]) di cui si ignora in contenuto, non essendo stati captati i dialoghi intercorsi»,limitandosi «a valorizzare le “cautele” che sarebbero state adottate daipartecipanti agli incontri […] per attribuire agli stessi valenza illecita» e, di più,«rilievo per l’operatività del sodalizio».

Il Tribunale non avrebbe indicato alcunelemento specifico a sostegno di tale tesi «se non le generiche indicazioni sopramenzionate in ordine alle cautele adottate, che potevano al più fondarel’insorgenza di sospetti, ma non consentivano di superare il carattere “muto” equindi neutro dei predetti incontri».Il Tribunale di Palermo avrebbe in ogni caso omesso di indicare «qualesarebbe stato il fattivo e concreto contributo del prevenuto al sodalizio mafioso».Col valorizzare «incontri di cui si ignora il contenuto, dichiarazioni (come quelle diBisconti) prive di qualsivoglia specifico riferimento, ma anche rapporti di tipopersonale e che nulla hanno a che vedere con l’associazione mafiosa», il Tribunaledel riesame avrebbe violato i principi affermati dalla Corte di cassazione in temadi partecipazione a un’associazione di tipo mafioso.

Il ricorrente stigmatizza inparticolare, sub specie della motivazione mancante, l’inquadramento come formedi aiuto ai detenuti in adempimento dei doveri dell’associato di «meri gesti disolidarietà e affetto nei confronti di famiglie in difficoltà», come nel casodell’omaggio di prodotti ittici e di beni di consumo in occasione delle festività allasig.ra [OSCURATO:PERSONA], moglie di un detenuto.La motivazione sarebbe viziata anche nella parte relativa alla valorizzazionein chiave indiziaria delle vicende estorsive di cui ai capi 6), 10) e 12).Il ricorrente deduce anzitutto che la scelta del pubblico ministero di nonrichiedere la misura cautelare con riguardo alle suddette vicende «costituiva unimplicito riconoscimento dell’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di dettireati, che conseguentemente non possono essere valorizzati per supportare, sottoil profilo indiziario, l’addebito associativo».In secondo luogo, il Tribunale di Palermo non si sarebbe concretamenteconfrontato con le deduzioni difensive relative alle circostanze che, «conriferimento a tutte le pretese vittime di estorsione, vi erano sia rapporti personalistessi che ragioni alternative che giustificavano le dazioni», «assumendoapoditticamente che le corresponsioni di somme che sembrerebbero emergeredalle captazioni siano riconducibili a richieste estorsive».

Nei motivi di riesame erastato in particolare dedotto che: [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di cuial capo 6), «è legato da rapporti di amicizia con [OSCURATO:PERSONA] e di lavoro con il cognato(persona molto vicina a [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]»; i fratelli [OSCURATO:PERSONA], personeoffese del reato di cui al capo 10), «sono addirittura parenti della moglie diSpadaro»; [OSCURATO:PERSONA]Alia, persona offesa del reato di cui al capo 12), «è inquilinodella famiglia [OSCURATO:PERSONA]».

A fronte di tali «dati di fatto che spiegavano le dazioni deidenaro in maniera lecita», il Tribunale del riesame avrebbe dovuto specificamenteindicare le ragioni per le quali ha invece ritenuto «di individuare degli episodi divera e propria “messa a posto” di quei commercianti».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto per unmotivo manifestamente infondato.2.

Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U., n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione di discostarsi e al qualeintende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recentidella Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabilein cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge oin mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ondesono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Si deve inoltre rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice dimerito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n.50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).3.

Quanto al delitto di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, ilprimo comma dell’art. 416-bis cod. pen. prevede la punibilità per il semplice «fa[r]parte di un’associazione di tipo mafioso».

A livello di struttura, il delitto si deveclassificare come un reato a forma libera e di pura condotta, in quanto si perfezionacon il compimento di una determinata azione, ossia, con l’entrare a far parte diun’associazione del tipo indicato.La Corte di cassazione (Sez.

U, n. 33745 del 12/072005, Mannino, Rv.231670-01.

Successivamente, tra le tante: Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017,Agostino, Rv. 271698-01) ha chiarito che le forme della partecipazione possonoessere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumereconnotati che coincidono, all’apparenza, con le normali esplicazioni della vitaquotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, per l’imprenditore colluso) eche ciò che rileva è la messa a disposizione – in via tendenzialmente durevole econtinua – delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni,nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologiasopraffattoria propria del sodalizio.

“Messa a disposizione” che deriva dall’esserestato ammesso nell’associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale,mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce,per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione.

Sirichiede, comunque, la prova dell’inserimento nell’associazione e cioè ladimostrazione che il singolo aderente sia stato “assunto” nel gruppo criminale evenga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcunodegli esponenti di vertice.

La prova principale della partecipazione è quindi legataall’acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dalcompimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa;ove, però, tale prova manchi e cioè non sia stata acquisita la dimostrazionedell’inserimento formale, effettivo, del singolo nella cosca mafiosa, camorristica odi ‘ndrangheta, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazionepotendosi la stessa aliunde ricavare proprio dal compimento di una o più attivitàsignificative nell’interesse dell’associazione di tipo mafioso.

Posto, infatti, che èmembro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale e aderendovi abbia cosìrafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbiavolontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illecitidell’ente criminale volendone far parte, non si può escludere che, mancando ladimostrazione dell’inserimento formale, sia possibile acquisire la prova delcoinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti-fine ovvero adaltre attività della cosca che assumano una significatività tale da dimostrareproprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppomafioso/camorristico/‘ndranghetistico.

In assenza, invece, di dimostrazionedell’inserimento stabile o comunque formale ovvero della partecipazione ad uno opiù delitti-fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vitaassociativa criminale, la prova della partecipazione non si potrà dire raggiunta.Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno più di recente ribadito che lacondotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lostabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione,idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua“messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01).4. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il Tribunale di Palermo abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziarioin ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di tipo mafioso“[OSCURATO:PERSONA]” e, in particolare, alla “famiglia” mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA],successivamente alla sua scarcerazione dopo l’espiazione della pena alla quale erastato condannato per il medesimo delitto (oltre che per diversi reati-fine delsodalizio mafioso).4.1.

Il Tribunale del riesame ha al riguardo valorizzato i seguenti plurimielementi indiziari.In primo luogo, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] SalvatoreBisconti, il quale aveva affermato l’affiliazione dello [OSCURATO:PERSONA] alla “famiglia” diCorso dei [OSCURATO:PERSONA] in un periodo senz’altro successivo alla scarcerazione del ricorrente(«tutt’ora», cioè nel 2022, quando il [OSCURATO:PERSONA] era stato interrogato) e aveva altresìriferito che il cognato dello [OSCURATO:PERSONA], anch’egli gravementeindiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., si relazionava con lo [OSCURATO:PERSONA]«in tutto e per tutto».In secondo luogo, le diverse video-riprese e intercettazioni dalle quali erarisultato che: a) [OSCURATO:PERSONA] era solito incontrarsi non soltanto con i parentio affini [OSCURATO:PERSONA] (il cugino “Francolino”) e [OSCURATO:PERSONA] (il cognato),ma anche, con le dovute cautele (verifica dell’assenza di estranei nella zona,allontanamento in momenti diversi dal luogo degli incontri), con altri esponentiapicali della consorteria mafiosa, come nel caso: a.1) del summit del 24/05/2024al [OSCURATO:PERSONA] tra gli esponenti più rappresentativi delle “famiglie” di [OSCURATO:PERSONA] e della Roccella, incontro che, anche alla luce delle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Palermo ha nonillogicamente ritenuto come voluto dal boss [OSCURATO:PERSONA] – capo della famigliadi Corso dei [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua uscita dal carcere nel maggio del 2024 –, il qualeaveva dato mandato al nipote [OSCURATO:PERSONA] di organizzarlo con lo scopo diridefinire le linee strategiche del “mandamento”; a.2) del summit del 28/12/2024all’interno del palazzo dove abitava lo [OSCURATO:PERSONA], il quale non mancava di adottarela cautela di lasciare a casa il proprio cellulare; b) i numerosi incontri con il giàricordato cugino “Francolino”, già condannato due volte per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen., i quali si dovevano ritenere attenere alla discussione non dimere questioni familiari ma della situazione del “mandamento” di Brancaccio,come emergeva non solo dalle cautele adottate (come evitare di portare con sé iltelefono cellulare) ma anche dal contenuto dell’intercettata conversazione nelcorso dell’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale era emerso anche l’apprezzamentodi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] per il fatto «che sei a disposizione»;c) gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previa rassicurazione dellanatura “sicura” del luogo ([OSCURATO:PERSONA]: «è sicuro?»; [OSCURATO:PERSONA]: «sì»;[OSCURATO:PERSONA]: va bene»), con [OSCURATO:PERSONA], coindagato e già condannatoper il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché con lo stesso esponente divertice della “famiglia” mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], il boss [OSCURATO:PERSONA]: c.1) il[OSCURATO:DATA_NASCITA], incontro del quale lo [OSCURATO:PERSONA] riferiva successivamente a suo cuginoGaetano [OSCURATO:PERSONA] in un’intercettata conversazione con lui e il cui contenutorisultava attenere agli assetti della “famiglia” mafiosa e dal quale emergeva altresìcome [OSCURATO:PERSONA] si fosse arrogato il compito di gestire la futurascarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e avesse assunto il ruolo di “collante” tra le duefazioni della famiglia “[OSCURATO:PERSONA]” e della famiglia “[OSCURATO:PERSONA]” (ruolo che emergeva anchedall’intercettata conversazione del 24/11/2025 con [OSCURATO:PERSONA]); c.2) il[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso del quale lo [OSCURATO:PERSONA] faceva ad [OSCURATO:PERSONA] il resocontodelle spese sostenute per il fratello detenuto [OSCURATO:PERSONA] (detto “Pippo”);d) l’intercettata conversazione del 03/04/2026 tra lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],già condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e in stato di custodiacautelare in carcere nell’ambito del presente procedimento, dalla quale si traevaconferma della funzione di “mediatore” dello [OSCURATO:PERSONA] e della sua autorevolezza,tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] poteva ostentare che, poiché era stato lui a convocareCarmelo [OSCURATO:PERSONA], questi si sarebbe sicuramente presentato («gli do l’appuntamentoio e non viene?»).In terzo luogo, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei tre episodi estorsivi:a) di cui al capo 6) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], gestore dell’eserciziocommerciale “[OSCURATO:PERSONA]”, in concorso, tra gli altri, con il cognato [OSCURATO:PERSONA] con il coinvolgimento anche degli esponenti mafiosi [OSCURATO:PERSONA] e AntoninoGiuliano, come risultava dalle conversazioni intercettate, dalle quali era emersa lariscossione di denaro dal suddetto [OSCURATO:PERSONA] – il quale veniva descritto dalloSpadaro come «terrorizzato» e in lacrime («si è messo a piangere, a piangere, apiangere») –, oltre a ulteriori tentativi di riscossione, riscossione e tentativi diriscossione rispetto ai quali il coinvolgimento dei menzionati esponenti mafiosiinduceva a escludere logicamente «che si trattasse di un mero interessamentodovuto a rapporti lavorativi» (pagg. 16-22 dell’ordinanza impugnata); b) di cui alcapo 10) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], gestore dell’impresa “Polli alla braceSavoca”, come risultava dalle conversazioni intercettate, dalle quali era emersa laripetuta consegna di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA] (oltre che a SaverioMarchese) in assenza di alcuna ragione lecita logicamente ravvisabile (pagg. 22-23 dell’ordinanza impugnata); c) di cui al capo 12) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]Alia,gestore del negozio di giocattoli “D’Alia”, come risultava dalle conversazioniintercettate, dalle quali erano emerse periodiche consegne di denaro da parte delD’Alia allo [OSCURATO:PERSONA], in assenza di alcuna ragione lecita logicamente ravvisabile,dovendosi, in particolare, logicamente escludere che tali consegne potessero averetitolo in un preteso rapporto di locazione, atteso che, se così fosse stato, il D’Alianon avrebbe avuto ragione di chiedere allo [OSCURATO:PERSONA] quanto dovesse dargli, datoche la cifra del preteso canone era stabilita, e non si sarebbero comprese né laconsegna di somme di entità ben diversa da quella del medesimo canone né lacautela che era stata adottata per assicurare la riservatezza della stessa consegna(pagg. 24-25 dell’ordinanza impugnata).In quarto luogo, l’esercizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un potere dicontrollo sulle attività economiche che si svolgevano nel territorio “di competenza”della “famiglia” mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalle circostanze, cheerano emerse dalle indagini, che alcuni esercenti di attività commerciali si eranorivolti allo [OSCURATO:PERSONA] per essere “autorizzati” a svolgere la propria attività nelsuddetto territorio e che, come era stato riferito al ricorrente da [OSCURATO:PERSONA],questi aveva informato [OSCURATO:PERSONA], figura apicale della “famiglia” di Corso deiMille, del fatto che un nuovo esercente ([OSCURATO:PERSONA]) si era dettosenz’altro «a disposizione di tutti».

Il che veniva non illogicamente inteso dalTribunale di Palermo nel senso della disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] a corrispondere lacosiddetta “messa a posto” (pagg. 25-28 dell’ordinanza impugnata).In quinto luogo, il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] era risultato occuparsi delsostentamento dei detenuti e delle loro famiglie anche attraverso la consegna digeneri alimentari (pagg. 28-29 dell’ordinanza impugnata).In sesto luogo, il ricorso, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], a esponenti mafiosi([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per l’esecuzione di una spedizione punitivaai danni del nipote dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 29-30dell’ordinanza impugnata).4.2.

Come si è anticipato, il [OSCURATO:PERSONA] reputa che, in tale modo, il Tribunale diPalermo abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario in ordine alla partecipazione di AntoninoSpadaro all’associazione di tipo mafioso “[OSCURATO:PERSONA]” e, in particolare, alla“famiglia” mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla sua scarcerazione.[OSCURATO:PERSONA] reputa infatti che gli elementi che sono stati valorizzati dalTribunale di Palermo, in particolare, oltre alle ricordate dichiarazioni accusatoriedel collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il complesso e la tipologiadelle emerse strette relazioni dello [OSCURATO:PERSONA] con esponenti anche apicalidell’associazione di tipo mafioso, il coinvolgimento del ricorrente negli episodiestorsivi di cui ai capi 6), 10) e 12), l’esercizio, da parte sua, di un potere sulle“famiglia” di Corso dei [OSCURATO:PERSONA] e anche il ricorso a esponenti mafiosi per punire ilnipote per la sua disapprovata condotta, siano stati non illogicamente valutati –anche a volere prescindere dall’elemento della consegna di alcuni generi alimentarialle famiglie di alcuni detenuti – come gravemente indizianti dello stabileinserimento dello [OSCURATO:PERSONA] nella “famiglia” di Corso dei [OSCURATO:PERSONA] e del suo contributoalla realizzazione degli scopi della stessa nei termini che sono richiesti dallagiurisprudenza della Corte di cassazione in tema di partecipazione aun’associazione di tipo mafioso che si è ricordata al punto

3.4.3. La congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e aiprincipi affermati dalla Corte di cassazione in tema di partecipazione aun’associazione di tipo mafioso non è inficiata dalle doglianze del ricorrente,rispetto alle quali si deve osservare che: a) diversamente da quanto è sostenutonel ricorso, il Tribunale di Palermo non ha reputato che, in considerazione dellapregressa condanna dello [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione all’associazione ditipo mafioso, «la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe in qualchemodo in re ipsa, in considerazione della tendenziale permanenza del vincoloassociativo, salvo che l’indagato fornisca la prova contraria», atteso che lo stessoTribunale non ha né fatto discendere i gravi indizi di colpevolezza dalla suddettapregressa condanna né preteso che [OSCURATO:PERSONA] fornisse «la provacontraria» della cessazione del vincolo associativo ma, come si è visto, ha datoconto dei plurimi elementi sulla base dei quali è giunto a ritenere la partecipazionedello [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di tipo mafioso successivamente alla suascarcerazione; b) il Tribunale di Palermo ha logicamente argomentato come, adispetto delle affermazioni dello [OSCURATO:PERSONA], nel corso di alcune conversazioniintercettate, di volere «restare fuori da dinamiche mafiose» (così il ricorso), glielementi probatori, in particolare, le video-riprese e le stesse intercettazioni,avevano dimostrato il contrario, cioè l’inserimento dello [OSCURATO:PERSONA] nelle suddette«dinamiche», pur con l’adozione di particolari cautele finalizzate a schermarlo, e,comunque, come le medesime affermazioni non potessero escludere la valenzaindiziante degli elementi raccolti, come nel caso, ad esempio, del summit del28/12/2024, il quale si era effettivamente svolto nel palazzo dove abitava loSpadaro nonostante il rimprovero che questi aveva rivolto alla moglie di esserestata «affrettata» nel consentire a [OSCURATO:PERSONA] (“Anatredda”) di rintracciarlo;c) diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la valenza indiziantedei valorizzati elementi probatori non avrebbe logicamente potuto essere in alcunmodo esclusa dal fatto che, dopo avere scontato la pena, lo [OSCURATO:PERSONA] era«rima[sto] immune da ogni altra vicenda giudiziaria»; d) sempre diversamente daquanto mostra di ritenere il ricorrente, il fatto che le conversazioni che si tenneronel corso di alcuni incontri tra lo stesso ed esponenti anche apicali dellaconsorteria mafiosa non siano state intercettate non esclude, né logicamente négiuridicamente, la legittimità dell’attribuzione agli stessi incontri – anche alla lucedel loro complesso e delle loro modalità – di una valenza indiziante dell’attivocoinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche criminali dell’associazione; e) si ègià detto come il complesso degli elementi che sono stati valorizzati dal [OSCURATO:PERSONA] si debbano ritenere essere stati non illogicamente considerati – anchea volere prescindere dall’elemento della consegna di alcuni generi alimentari allefamiglie di alcuni detenuti – come gravemente indizianti dello stabile inserimentodello [OSCURATO:PERSONA] nella “famiglia” di Corso dei [OSCURATO:PERSONA] e del suo contributo allarealizzazione degli scopi della stessa “famiglia” nei termini che sono richiesti dallagiurisprudenza della Corte di cassazione in tema di partecipazione aun’associazione di tipo mafioso; f) diversamente da quanto è sostenuto dalricorrente, la scelta del pubblico ministero di non richiedere la misura cautelarecon riguardo alle vicende estorsive di cui ai capi 6), 10) e 12) non precludeva, nélogicamente né giuridicamente, la possibilità di valutare le stesse vicende – le qualisi devono ritenere oggetto di contestazione anche nell’ambito del capo 1)(«commettendo i delitti di estorsione in danno di esercizi commerciali») ed eranogià state valorizzate dal G.i.p. nell’ordinanza “genetica” (primo paragrafo dellapag. 16 dell’ordinanza impugnata) – a supporto della motivazione dei gravi indizidi colpevolezza del reato associativo di cui allo stesso capo 1); g) il Tribunale diPalermo si deve ritenere avere non illogicamente argomentato in ordineall’assenza di ragioni giustificative delle dazioni di denaro da parte delle personeoffese dei reati di cui ai capi 6), 10) e 12) – le quali ragioni non risultano peraltroneppure indicate in modo preciso nel ricorso –, argomentazioni con le quali ilricorrente ha anche omesso di confrontarsi compiutamente.5.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentodella somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso siadichiarato inammissibile;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 15/05/2026, il Tribunale di Palermo rigettava la richiestadi riesame che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] contro l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palermo aveva applicato allostesso [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per essere egligravemente indiziato del delitto di partecipazione all’associazione di tipo mafioso“[OSCURATO:PERSONA]”, in particolare, alla “famiglia” di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], aggravatodall’essere tale associazione armata, di cui al capo 1).2. Avverso tale ordinanza del 15/05/2026 del Tribunale di Palermo, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico, articolato, motivo, con ilquale deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., laviolazione di legge, in particolare, dell’art. 416-bis cod. pen., e la mancanza dellamotivazione, «laddove è stata affermata la sussistenza di gravi indizi dicolpevolezza del reato di cui al capo 1).Il ricorrente contesta anzitutto che il Tribunale di Palermo avrebbeerroneamente reputato che, in considerazione della pregressa condannadell’indagato per il reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, «lasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe in qualche modo in re ipsa, inconsiderazione della tendenziale permanenza del vincolo associativo, salvo chel’indagato fornisca la prova contraria» (così il ricorso).Il Tribunale di Palermo non si sarebbe comunque confrontato con alcunielementi significativi dell’allontanamento del ricorrente dal sodalizio mafioso.Il Tribunale del riesame avrebbe in primo luogo totalmente ignoratol’elemento che egli aveva finito di scontare la pena da circa diciotto anni«rimanendo immune da ogni altra vicenda giudiziaria», con la conseguentemancanza della motivazione.Il Tribunale di Palermo non si sarebbe in secondo luogo confrontato con ilcontenuto di alcune conversazioni intercettate «da cui risultava una precisavolontà dello [OSCURATO:PERSONA], più volte esplicitata, di restare fuori da dinamiche mafiose»,specificamente, delle conversazioni: 1) del 05/02/2025 con il cugino FrancescoSpadaro (“Francolino”), nel corso della quale egli affermava «io non ho visto anessuno, non vado cercando a nessuno»; 2) del 10/08/2024, nel corso della qualeegli si definiva «ex mafioso»; 3) del 12/12/2024 e del 13/12/2024, relative allarichiesta di suo nipote [OSCURATO:PERSONA] di aiutarlo a recuperare un credito neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali egli affermava di non volersiinteressare di tale vicenda («ho fatto un giuramento che in questi discorsi non…»);4) del 23/06/2025 con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale egli rifiutava diintervenire in affari di interesse mafioso; 5) del 17/05/2025 con [OSCURATO:PERSONA],nel corso della quale egli affermava «io mi tengo lontano da tutti»; 6) con la moglienel corso della quale egli la rimproverava («sei affrettata») di avere dato modo aSalvatore [OSCURATO:PERSONA] (“Anatredda”) di rintracciarlo. Nell’ordinanza impugnatamancherebbe «alcuna motivazione su come potesse conciliarsi l’affermazionedell’attuale appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] con le reiterate esternazionidi volere evitare contatti e rapporti con chicchessia». Mentre alcune delle invocateconversazioni non sarebbero state neppure menzionate nell’ordinanza, altresarebbero state oggetto di una motivazione meramente apparente.La motivazione sarebbe meramente apparente anche là dove il Tribunale diPalermo ha utilizzato, quali elementi dimostrativi della partecipazioneall’associazione, «degli incontri con vari soggetti (alcuni dei quali […] anche parenti[…]) di cui si ignora in contenuto, non essendo stati captati i dialoghi intercorsi»,limitandosi «a valorizzare le “cautele” che sarebbero state adottate daipartecipanti agli incontri […] per attribuire agli stessi valenza illecita» e, di più,«rilievo per l’operatività del sodalizio». Il Tribunale non avrebbe indicato alcunelemento specifico a sostegno di tale tesi «se non le generiche indicazioni sopramenzionate in ordine alle cautele adottate, che potevano al più fondarel’insorgenza di sospetti, ma non consentivano di superare il carattere “muto” equindi neutro dei predetti incontri».Il Tribunale di Palermo avrebbe in ogni caso omesso di indicare «qualesarebbe stato il fattivo e concreto contributo del prevenuto al sodalizio mafioso».Col valorizzare «incontri di cui si ignora il contenuto, dichiarazioni (come quelle diBisconti) prive di qualsivoglia specifico riferimento, ma anche rapporti di tipopersonale e che nulla hanno a che vedere con l’associazione mafiosa», il Tribunaledel riesame avrebbe violato i principi affermati dalla Corte di cassazione in temadi partecipazione a un’associazione di tipo mafioso. Il ricorrente stigmatizza inparticolare, sub specie della motivazione mancante, l’inquadramento come formedi aiuto ai detenuti in adempimento dei doveri dell’associato di «meri gesti disolidarietà e affetto nei confronti di famiglie in difficoltà», come nel casodell’omaggio di prodotti ittici e di beni di consumo in occasione delle festività allasig.ra [OSCURATO:PERSONA], moglie di un detenuto.La motivazione sarebbe viziata anche nella parte relativa alla valorizzazionein chiave indiziaria delle vicende estorsive di cui ai capi 6), 10) e 12).Il ricorrente deduce anzitutto che la scelta del pubblico ministero di nonrichiedere la misura cautelare con riguardo alle suddette vicende «costituiva unimplicito riconoscimento dell’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di dettireati, che conseguentemente non possono essere valorizzati per supportare, sottoil profilo indiziario, l’addebito associativo».In secondo luogo, il Tribunale di Palermo non si sarebbe concretamenteconfrontato con le deduzioni difensive relative alle circostanze che, «conriferimento a tutte le pretese vittime di estorsione, vi erano sia rapporti personalistessi che ragioni alternative che giustificavano le dazioni», «assumendoapoditticamente che le corresponsioni di somme che sembrerebbero emergeredalle captazioni siano riconducibili a richieste estorsive». Nei motivi di riesame erastato in particolare dedotto che: [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del reato di cuial capo 6), «è legato da rapporti di amicizia con [OSCURATO:PERSONA] e di lavoro con il cognato(persona molto vicina a [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]»; i fratelli [OSCURATO:PERSONA], personeoffese del reato di cui al capo 10), «sono addirittura parenti della moglie diSpadaro»; [OSCURATO:PERSONA]Alia, persona offesa del reato di cui al capo 12), «è inquilinodella famiglia [OSCURATO:PERSONA]». A fronte di tali «dati di fatto che spiegavano le dazioni deidenaro in maniera lecita», il Tribunale del riesame avrebbe dovuto specificamenteindicare le ragioni per le quali ha invece ritenuto «di individuare degli episodi divera e propria “messa a posto” di quei commercianti».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è proposto per unmotivo manifestamente infondato.2. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite della Corte dicassazione hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali,allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione delprovvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Tale orientamento, dal quale il [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione di discostarsi e al qualeintende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recentidella Corte di cassazione (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv.255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Da ciò consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabilein cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge oin mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400-01, con la quale la Corte ha chiarito che il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, ondesono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito).Si deve inoltre rammentare che, «[i]n materia di intercettazioni telefoniche,costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice dimerito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cuiapprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limitidella manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sonorecepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n.50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).3. Quanto al delitto di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, ilprimo comma dell’art. 416-bis cod. pen. prevede la punibilità per il semplice «fa[r]parte di un’associazione di tipo mafioso». A livello di struttura, il delitto si deveclassificare come un reato a forma libera e di pura condotta, in quanto si perfezionacon il compimento di una determinata azione, ossia, con l’entrare a far parte diun’associazione del tipo indicato.La Corte di cassazione (Sez. U, n. 33745 del 12/072005, Mannino, Rv.231670-01. Successivamente, tra le tante: Sez. 2, n. 56088 del 12/10/2017,Agostino, Rv. 271698-01) ha chiarito che le forme della partecipazione possonoessere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumereconnotati che coincidono, all’apparenza, con le normali esplicazioni della vitaquotidiana e lavorativa (come avviene, per esempio, per l’imprenditore colluso) eche ciò che rileva è la messa a disposizione – in via tendenzialmente durevole econtinua – delle proprie energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni,nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologiasopraffattoria propria del sodalizio. “Messa a disposizione” che deriva dall’esserestato ammesso nell’associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale,mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce,per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell’associazione. Sirichiede, comunque, la prova dell’inserimento nell’associazione e cioè ladimostrazione che il singolo aderente sia stato “assunto” nel gruppo criminale evenga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcunodegli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legataall’acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dalcompimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa;ove, però, tale prova manchi e cioè non sia stata acquisita la dimostrazionedell’inserimento formale, effettivo, del singolo nella cosca mafiosa, camorristica odi ‘ndrangheta, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazionepotendosi la stessa aliunde ricavare proprio dal compimento di una o più attivitàsignificative nell’interesse dell’associazione di tipo mafioso. Posto, infatti, che èmembro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale e aderendovi abbia cosìrafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbiavolontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illecitidell’ente criminale volendone far parte, non si può escludere che, mancando ladimostrazione dell’inserimento formale, sia possibile acquisire la prova delcoinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti-fine ovvero adaltre attività della cosca che assumano una significatività tale da dimostrareproprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppomafioso/camorristico/‘ndranghetistico. In assenza, invece, di dimostrazionedell’inserimento stabile o comunque formale ovvero della partecipazione ad uno opiù delitti-fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vitaassociativa criminale, la prova della partecipazione non si potrà dire raggiunta.Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno più di recente ribadito che lacondotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lostabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione,idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua“messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni finicriminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01).4. [OSCURATO:PERSONA] reputa che il Tribunale di Palermo abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziarioin ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di tipo mafioso“[OSCURATO:PERSONA]” e, in particolare, alla “famiglia” mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA],successivamente alla sua scarcerazione dopo l’espiazione della pena alla quale erastato condannato per il medesimo delitto (oltre che per diversi reati-fine delsodalizio mafioso).4.1. Il Tribunale del riesame ha al riguardo valorizzato i seguenti plurimielementi indiziari.In primo luogo, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] SalvatoreBisconti, il quale aveva affermato l’affiliazione dello [OSCURATO:PERSONA] alla “famiglia” diCorso dei [OSCURATO:PERSONA] in un periodo senz’altro successivo alla scarcerazione del ricorrente(«tutt’ora», cioè nel 2022, quando il [OSCURATO:PERSONA] era stato interrogato) e aveva altresìriferito che il cognato dello [OSCURATO:PERSONA], anch’egli gravementeindiziato del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., si relazionava con lo [OSCURATO:PERSONA]«in tutto e per tutto».In secondo luogo, le diverse video-riprese e intercettazioni dalle quali erarisultato che: a) [OSCURATO:PERSONA] era solito incontrarsi non soltanto con i parentio affini [OSCURATO:PERSONA] (il cugino “Francolino”) e [OSCURATO:PERSONA] (il cognato),ma anche, con le dovute cautele (verifica dell’assenza di estranei nella zona,allontanamento in momenti diversi dal luogo degli incontri), con altri esponentiapicali della consorteria mafiosa, come nel caso: a.1) del summit del 24/05/2024al [OSCURATO:PERSONA] tra gli esponenti più rappresentativi delle “famiglie” di [OSCURATO:PERSONA] e della Roccella, incontro che, anche alla luce delle dichiarazioni delcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Palermo ha nonillogicamente ritenuto come voluto dal boss [OSCURATO:PERSONA] – capo della famigliadi Corso dei [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua uscita dal carcere nel maggio del 2024 –, il qualeaveva dato mandato al nipote [OSCURATO:PERSONA] di organizzarlo con lo scopo diridefinire le linee strategiche del “mandamento”; a.2) del summit del 28/12/2024all’interno del palazzo dove abitava lo [OSCURATO:PERSONA], il quale non mancava di adottarela cautela di lasciare a casa il proprio cellulare; b) i numerosi incontri con il giàricordato cugino “Francolino”, già condannato due volte per il reato di cui all’art.416-bis cod. pen., i quali si dovevano ritenere attenere alla discussione non dimere questioni familiari ma della situazione del “mandamento” di Brancaccio,come emergeva non solo dalle cautele adottate (come evitare di portare con sé iltelefono cellulare) ma anche dal contenuto dell’intercettata conversazione nelcorso dell’incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla quale era emerso anche l’apprezzamentodi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] per il fatto «che sei a disposizione»;c) gli incontri con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], previa rassicurazione dellanatura “sicura” del luogo ([OSCURATO:PERSONA]: «è sicuro?»; [OSCURATO:PERSONA]: «sì»;[OSCURATO:PERSONA]: va bene»), con [OSCURATO:PERSONA], coindagato e già condannatoper il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché con lo stesso esponente divertice della “famiglia” mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], il boss [OSCURATO:PERSONA]: c.1) il[OSCURATO:DATA_NASCITA], incontro del quale lo [OSCURATO:PERSONA] riferiva successivamente a suo cuginoGaetano [OSCURATO:PERSONA] in un’intercettata conversazione con lui e il cui contenutorisultava attenere agli assetti della “famiglia” mafiosa e dal quale emergeva altresìcome [OSCURATO:PERSONA] si fosse arrogato il compito di gestire la futurascarcerazione di [OSCURATO:PERSONA] e avesse assunto il ruolo di “collante” tra le duefazioni della famiglia “[OSCURATO:PERSONA]” e della famiglia “[OSCURATO:PERSONA]” (ruolo che emergeva anchedall’intercettata conversazione del 24/11/2025 con [OSCURATO:PERSONA]); c.2) il[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel corso del quale lo [OSCURATO:PERSONA] faceva ad [OSCURATO:PERSONA] il resocontodelle spese sostenute per il fratello detenuto [OSCURATO:PERSONA] (detto “Pippo”);d) l’intercettata conversazione del 03/04/2026 tra lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],già condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e in stato di custodiacautelare in carcere nell’ambito del presente procedimento, dalla quale si traevaconferma della funzione di “mediatore” dello [OSCURATO:PERSONA] e della sua autorevolezza,tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] poteva ostentare che, poiché era stato lui a convocareCarmelo [OSCURATO:PERSONA], questi si sarebbe sicuramente presentato («gli do l’appuntamentoio e non viene?»).In terzo luogo, il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei tre episodi estorsivi:a) di cui al capo 6) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], gestore dell’eserciziocommerciale “[OSCURATO:PERSONA]”, in concorso, tra gli altri, con il cognato [OSCURATO:PERSONA] con il coinvolgimento anche degli esponenti mafiosi [OSCURATO:PERSONA] e AntoninoGiuliano, come risultava dalle conversazioni intercettate, dalle quali era emersa lariscossione di denaro dal suddetto [OSCURATO:PERSONA] – il quale veniva descritto dalloSpadaro come «terrorizzato» e in lacrime («si è messo a piangere, a piangere, apiangere») –, oltre a ulteriori tentativi di riscossione, riscossione e tentativi diriscossione rispetto ai quali il coinvolgimento dei menzionati esponenti mafiosiinduceva a escludere logicamente «che si trattasse di un mero interessamentodovuto a rapporti lavorativi» (pagg. 16-22 dell’ordinanza impugnata); b) di cui alcapo 10) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], gestore dell’impresa “Polli alla braceSavoca”, come risultava dalle conversazioni intercettate, dalle quali era emersa laripetuta consegna di denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA] (oltre che a SaverioMarchese) in assenza di alcuna ragione lecita logicamente ravvisabile (pagg. 22-23 dell’ordinanza impugnata); c) di cui al capo 12) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]Alia,gestore del negozio di giocattoli “D’Alia”, come risultava dalle conversazioniintercettate, dalle quali erano emerse periodiche consegne di denaro da parte delD’Alia allo [OSCURATO:PERSONA], in assenza di alcuna ragione lecita logicamente ravvisabile,dovendosi, in particolare, logicamente escludere che tali consegne potessero averetitolo in un preteso rapporto di locazione, atteso che, se così fosse stato, il D’Alianon avrebbe avuto ragione di chiedere allo [OSCURATO:PERSONA] quanto dovesse dargli, datoche la cifra del preteso canone era stabilita, e non si sarebbero comprese né laconsegna di somme di entità ben diversa da quella del medesimo canone né lacautela che era stata adottata per assicurare la riservatezza della stessa consegna(pagg. 24-25 dell’ordinanza impugnata).In quarto luogo, l’esercizio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un potere dicontrollo sulle attività economiche che si svolgevano nel territorio “di competenza”della “famiglia” mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], come risultava dalle circostanze, cheerano emerse dalle indagini, che alcuni esercenti di attività commerciali si eranorivolti allo [OSCURATO:PERSONA] per essere “autorizzati” a svolgere la propria attività nelsuddetto territorio e che, come era stato riferito al ricorrente da [OSCURATO:PERSONA],questi aveva informato [OSCURATO:PERSONA], figura apicale della “famiglia” di Corso deiMille, del fatto che un nuovo esercente ([OSCURATO:PERSONA]) si era dettosenz’altro «a disposizione di tutti». Il che veniva non illogicamente inteso dalTribunale di Palermo nel senso della disponibilità dell’[OSCURATO:PERSONA] a corrispondere lacosiddetta “messa a posto” (pagg. 25-28 dell’ordinanza impugnata).In quinto luogo, il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA] era risultato occuparsi delsostentamento dei detenuti e delle loro famiglie anche attraverso la consegna digeneri alimentari (pagg. 28-29 dell’ordinanza impugnata).In sesto luogo, il ricorso, da parte dello [OSCURATO:PERSONA], a esponenti mafiosi([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per l’esecuzione di una spedizione punitivaai danni del nipote dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 29-30dell’ordinanza impugnata).4.2. Come si è anticipato, il [OSCURATO:PERSONA] reputa che, in tale modo, il Tribunale diPalermo abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto adaffermare la gravità del quadro indiziario in ordine alla partecipazione di AntoninoSpadaro all’associazione di tipo mafioso “[OSCURATO:PERSONA]” e, in particolare, alla“famiglia” mafiosa di Corso dei [OSCURATO:PERSONA], successivamente alla sua scarcerazione.[OSCURATO:PERSONA] reputa infatti che gli elementi che sono stati valorizzati dalTribunale di Palermo, in particolare, oltre alle ricordate dichiarazioni accusatoriedel collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il complesso e la tipologiadelle emerse strette relazioni dello [OSCURATO:PERSONA] con esponenti anche apicalidell’associazione di tipo mafioso, il coinvolgimento del ricorrente negli episodiestorsivi di cui ai capi 6), 10) e 12), l’esercizio, da parte sua, di un potere sulle“famiglia” di Corso dei [OSCURATO:PERSONA] e anche il ricorso a esponenti mafiosi per punire ilnipote per la sua disapprovata condotta, siano stati non illogicamente valutati –anche a volere prescindere dall’elemento della consegna di alcuni generi alimentarialle famiglie di alcuni detenuti – come gravemente indizianti dello stabileinserimento dello [OSCURATO:PERSONA] nella “famiglia” di Corso dei [OSCURATO:PERSONA] e del suo contributoalla realizzazione degli scopi della stessa nei termini che sono richiesti dallagiurisprudenza della Corte di cassazione in tema di partecipazione aun’associazione di tipo mafioso che si è ricordata al punto 3.4.3. La congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e aiprincipi affermati dalla Corte di cassazione in tema di partecipazione aun’associazione di tipo mafioso non è inficiata dalle doglianze del ricorrente,rispetto alle quali si deve osservare che: a) diversamente da quanto è sostenutonel ricorso, il Tribunale di Palermo non ha reputato che, in considerazione dellapregressa condanna dello [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione all’associazione ditipo mafioso, «la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sarebbe in qualchemodo in re ipsa, in considerazione della tendenziale permanenza del vincoloassociativo, salvo che l’indagato fornisca la prova contraria», atteso che lo stessoTribunale non ha né fatto discendere i gravi indizi di colpevolezza dalla suddettapregressa condanna né preteso che [OSCURATO:PERSONA] fornisse «la provacontraria» della cessazione del vincolo associativo ma, come si è visto, ha datoconto dei plurimi elementi sulla base dei quali è giunto a ritenere la partecipazionedello [OSCURATO:PERSONA] all’associazione di tipo mafioso successivamente alla suascarcerazione; b) il Tribunale di Palermo ha logicamente argomentato come, adispetto delle affermazioni dello [OSCURATO:PERSONA], nel corso di alcune conversazioniintercettate, di volere «restare fuori da dinamiche mafiose» (così il ricorso), glielementi probatori, in particolare, le video-riprese e le stesse intercettazioni,avevano dimostrato il contrario, cioè l’inserimento dello [OSCURATO:PERSONA] nelle suddette«dinamiche», pur con l’adozione di particolari cautele finalizzate a schermarlo, e,comunque, come le medesime affermazioni non potessero escludere la valenzaindiziante degli elementi raccolti, come nel caso, ad esempio, del summit del28/12/2024, il quale si era effettivamente svolto nel palazzo dove abitava loSpadaro nonostante il rimprovero che questi aveva rivolto alla moglie di esserestata «affrettata» nel consentire a [OSCURATO:PERSONA] (“Anatredda”) di rintracciarlo;c) diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, la valenza indiziantedei valorizzati elementi probatori non avrebbe logicamente potuto essere in alcunmodo esclusa dal fatto che, dopo avere scontato la pena, lo [OSCURATO:PERSONA] era«rima[sto] immune da ogni altra vicenda giudiziaria»; d) sempre diversamente daquanto mostra di ritenere il ricorrente, il fatto che le conversazioni che si tenneronel corso di alcuni incontri tra lo stesso ed esponenti anche apicali dellaconsorteria mafiosa non siano state intercettate non esclude, né logicamente négiuridicamente, la legittimità dell’attribuzione agli stessi incontri – anche alla lucedel loro complesso e delle loro modalità – di una valenza indiziante dell’attivocoinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche criminali dell’associazione; e) si ègià detto come il complesso degli elementi che sono stati valorizzati dal [OSCURATO:PERSONA] si debbano ritenere essere stati non illogicamente considerati – anchea volere prescindere dall’elemento della consegna di alcuni generi alimentari allefamiglie di alcuni detenuti – come gravemente indizianti dello stabile inserimentodello [OSCURATO:PERSONA] nella “famiglia” di Corso dei [OSCURATO:PERSONA] e del suo contributo allarealizzazione degli scopi della stessa “famiglia” nei termini che sono richiesti dallagiurisprudenza della Corte di cassazione in tema di partecipazione aun’associazione di tipo mafioso; f) diversamente da quanto è sostenuto dalricorrente, la scelta del pubblico ministero di non richiedere la misura cautelarecon riguardo alle vicende estorsive di cui ai capi 6), 10) e 12) non precludeva, nélogicamente né giuridicamente, la possibilità di valutare le stesse vicende – le qualisi devono ritenere oggetto di contestazione anche nell’ambito del capo 1)(«commettendo i delitti di estorsione in danno di esercizi commerciali») ed eranogià state valorizzate dal G.i.p. nell’ordinanza “genetica” (primo paragrafo dellapag. 16 dell’ordinanza impugnata) – a supporto della motivazione dei gravi indizidi colpevolezza del reato associativo di cui allo stesso capo 1); g) il Tribunale diPalermo si deve ritenere avere non illogicamente argomentato in ordineall’assenza di ragioni giustificative delle dazioni di denaro da parte delle personeoffese dei reati di cui ai capi 6), 10) e 12) – le quali ragioni non risultano peraltroneppure indicate in modo preciso nel ricorso –, argomentazioni con le quali ilricorrente ha anche omesso di confrontarsi compiutamente.5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabiliprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamentodella somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 10/09/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34856/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris