CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 33188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 9726/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60B43 A014Z) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B03 A014K), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliatopresso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CATANIA (RG n. 610/2020), emesso il 15/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 1° agosto 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alla Corte di appello di Catania il riconoscimento dell’equo indennizzo per la durata irragionevole di una procedura esecutiva immobiliare incardinata nei loro confronti – quali debitori esecutati - dinanzi al Tribunale di Ragusa dal 2006 e definita con provvedimento di sua chiusura anticipata, ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c., in data 13 febbraio 2019 (ovvero dopo 13 anni). L’adita Corte di appello (in composizione monocratica), con decreto del 15 aprile 2020, rigettava il suddetto ricorso, non avendo i ricorrenti assolto l’onere di provare la sussistenza di uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione forzata inquestione. Decidendo sull’opposizione formulata dai citati ricorrenti e nella costituzione dell’opposto Ministero della Giustizia, la Corte di appello di Catania (in composizione collegiale), con decreto del 15 gennaio 2021, la respingeva, confermando il provvedimento impugnato, essendo rimasto accertato che i debitori (ricorrenti) non avevano subito alcun danno dalla protrazione della procedura esecutiva, avendone anzi ricevuto un vantaggio, poiché avevano continuato a possedere i beni per tutta la sua durata ed essendo risultato che i beni ad essa assoggettati erano stati liberati dal vincolo del pignoramento all’atto della chiusura del procedimento esecutivo (disposta alla stregua del citato art. 164-bis disp. att. c.p.c.), con restituzione definitiva degli stessi in loro favore. Con detto decreto di rigetto la Corte etnea condannava gli opponenti anche al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.000,00. 2. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. 3. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5-quater della legge n. 89/2001, deducendo l’illegittimità del mancato riconoscimento del loro diritto all’ottenimento dell’equo indennizzo, malgrado la procedura esecutiva in oggetto fosse durata 13 anni per ritardi imputabili ai “difetti di funzionamento del sistema giudiziario”, a causa degli innumerevoli rinvii a loro non imputabili, all’esito dei quali era scaturita l’infruttuosità della procedura esecutiva e si erano venuti a produrre i danni dagli stessi lamentati. 4. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno prospettato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sul presupposto dell’asserita erroneità dell’impugnato decreto nella parte in cui era stato ritenuto che essi non avevano dato prova della idoneità ab initiodell’attivo pignorato a far fronte ai crediti vantati dal creditore procedente e da quelli intervenuti, senza valutare minimamente la relazione del c.t.u. prodotta in atti, dalla quale, invece, era emerso il maggiore valore economico dei beni assoggettati a pignoramento rispetto alla massa debitoria e di come tali beni fossero invece, dall’origine della procedura esecutiva, idonei a soddisfare tutti i creditori. 5. Rileva il collegio che la prima censura è priva di fondamento giuridico e deve, pertanto, essere respinta. Si osserva, in via generale, che costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 14382/2015 e Cass. n. 35239/2021) quello secondo cui, in tema di equa riparazione, il debitore esecutato rimasto inattivo non subisce, di regola, effetti negativi per l'irragionevole durata del processo esecutivo presupposto, preordinato al soddisfacimento dell'esclusivo interesse del creditore procedente (e di quelli eventualmente interventi) e, pertanto, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del procedimento, grava sullo stesso l'onere di allegare uno specifico interesse ad una celere definizione dello stesso e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova. Tale onere – come è stato giustamente rilevato nell’impugnato decreto – non è stato assolto dagli odierni ricorrenti, essendo, anzi, rimasto accertato che essi avevano ricevuto un vantaggio dalla protrazione della procedura esecutiva (o, in ogni caso, non avevano ricevuto un danno tale legittimare il riconoscimento di un equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001), poiché erano rimasti sempre nel possesso dei beni oggetto di pignoramento, rispetto ai quali si era proceduto a ben sette incanti per la loro vendita forzata, andati, tuttavia, deserti, da cui l’inimputabilità al sistema giudiziario della durata persistente della procedura stessa. Inoltre, la Corte di appello ha aggiunto che –come già rimarcato - la procedura esecutiva era stata definita con un provvedimento di chiusura anticipata (adottato ai sensi dell’art. 164-bis disp. att. c.p.c.), al fine di evitare la vendita dei medesimi beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, con la conseguente restituzione dei medesimi in favore dei debitori esecutati (mai privati –come evidenziato - del loro possesso nel corso della procedura) e con la correlata cancellazione dei pignoramenti trascritti. La decisione della Corte catanese risulta, quindi, conforme a diritto e agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte (v., specificamente, in proposito, anche Cass. n. 17153/2013), essendo rimasta oggettivamente esclusa la configurazione di un concreto danno a carico degli odierni ricorrenti in dipendenza della precisata durata del procedimento esecutivo. 6. Il secondo motivo è propriamente inammissibile risultando del tutto inconferente rispetto alla “ratio decidendi” del provvedimento impugnato, incentrata esclusivamente sul riconoscimento o meno, in favore dei ricorrenti, del diritto all’ottenimento dell’equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001 (senza alcuna rilevanza di profili attinenti alla stima dei beni pignorati e alle emergenze della c.t.u.). 7. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti al pagamento, in via solidale, dei compensi del presente giudizio, oltre eventuali spese prenotatea debito. Non sussistono i presupposti di legge per l’applicabilità del raddoppio del contributo unificato (come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002), sulla scorta del disposto dell’art. 10 dello stesso d.P.R. (cfr., ad es., Cass. SU n. 19883/2019 e Cass. n. 2273/2019) e, quindi, in virtù dell’esenzione del pagamento di tale contributo per le domande proposte dai sensi della legge n. 89/2001. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in via solidale, al pagamento dei compensi del presente giudizio, liquidati in complessivi euro 2.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debi