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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 1953

Cassazione n. 15599/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1953 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze di conferma della condanna dell'imputato per il reato di tentato furto aggravato di energia elettrica.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui chiede l'applicazione della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) e della procedibilità a querela per i furti, ancorchè aggravati, indicando la necessità di dare avviso alla persona offesa per proporre eventualmente querela.

Inoltre, si ribadisce la correttezza dei motivi di ricorso e si chiede la restituzione alla Sezione ordinaria.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata correlazione tra capo d'imputazione e sentenza, è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura (errata riqualificazione del fatto e conseguente mancato coordinamento con il capo di imputazione) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata): il giudice di merito ben motiva in ordine alla riqualificazione del reato, da consumato a tentato, che non costituisce vulnus per la coerenza tra imputazione e condanna, posto che non vi è imprevedibilità in tale riqualificazione ma derivazione dalla stessa attività difensiva nel corso del giudizio, volta a provare che non vi era stato un effettivo prelievo di energia elettrica da parte dell'imputato.

La Corte territoriale correttamente ha ritenuto peraltro che la predisposizione dell'allaccio abusivo alla rete elettrica costituisce atto idoneo diretto in modo non equivoco all'impossessamento dell'energia.

3. Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, oltre che vizi motivazionali del provvedimento impugnato, in ordine all'affermazione di responsabilità ed all'onere della prova gravante sull'accusa, sono manifestamente infondati, generici e formulati secondo direttrici sottratte al sindacato di legittimità.

L'analisi delle censure ne rivela immediatamente la evidente genericità: le deduzioni sono indeterminate, sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata e inammissibili anche perché volte apoditticamente a chiedere una non consentita rivalutazione delle prove al Collegio, in mancanza di manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).4.

Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p., è generico e manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ha spiegato ampiamente le ragioni fondanti l'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, punto 8, relativo alle conseguenze dannose per ENEL).

4.1. Ritenuto, altresì, che non vi sono questioni di improcedibilità rilevabili, in ragione della sopravvenuta disciplina più favorevole prevista dal d.lgs. n. 150 del 2022, poiché, secondo la condivisa opzione delle Sezioni Unite - che si sono pronunciate in una situazione analoga derivata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018 -, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di discipline normative sopravvenute ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

In altre parole, la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd.

"giudicato sostanziale".

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1953 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze di conferma della condanna dell'imputato per il reato di tentato furto aggravato di energia elettrica. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui chiede l'applicazione della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) e della procedibilità a querela per i furti, ancorchè aggravati, indicando la necessità di dare avviso alla persona offesa per proporre eventualmente querela. Inoltre, si ribadisce la correttezza dei motivi di ricorso e si chiede la restituzione alla Sezione ordinaria. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata correlazione tra capo d'imputazione e sentenza, è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura (errata riqualificazione del fatto e conseguente mancato coordinamento con il capo di imputazione) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata): il giudice di merito ben motiva in ordine alla riqualificazione del reato, da consumato a tentato, che non costituisce vulnus per la coerenza tra imputazione e condanna, posto che non vi è imprevedibilità in tale riqualificazione ma derivazione dalla stessa attività difensiva nel corso del giudizio, volta a provare che non vi era stato un effettivo prelievo di energia elettrica da parte dell'imputato. La Corte territoriale correttamente ha ritenuto peraltro che la predisposizione dell'allaccio abusivo alla rete elettrica costituisce atto idoneo diretto in modo non equivoco all'impossessamento dell'energia. 3. Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale, oltre che vizi motivazionali del provvedimento impugnato, in ordine all'affermazione di responsabilità ed all'onere della prova gravante sull'accusa, sono manifestamente infondati, generici e formulati secondo direttrici sottratte al sindacato di legittimità. L'analisi delle censure ne rivela immediatamente la evidente genericità: le deduzioni sono indeterminate, sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata e inammissibili anche perché volte apoditticamente a chiedere una non consentita rivalutazione delle prove al Collegio, in mancanza di manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).4. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p., è generico e manifestamente infondato, posto che il giudice di merito ha spiegato ampiamente le ragioni fondanti l'esclusione della particolare tenuità del fatto (si veda pag. 5 della sentenza impugnata, punto 8, relativo alle conseguenze dannose per ENEL). 4.1. Ritenuto, altresì, che non vi sono questioni di improcedibilità rilevabili, in ragione della sopravvenuta disciplina più favorevole prevista dal d.lgs. n. 150 del 2022, poiché, secondo la condivisa opzione delle Sezioni Unite - che si sono pronunciate in una situazione analoga derivata dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018 -, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto di discipline normative sopravvenute ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). In altre parole, la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. "giudicato sostanziale". 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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