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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 41137/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia E Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lettala requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo la motivazione della Corte territoriale immune da vizi e conforme ai principi consolidati in materia.

Letta la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Economi a e Finanze, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso.

Letta la memoria di replica depositata dal dife del ricorrente, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva richiesto l'indennizzo per la custodia cautelare in carcere patita dal 9 settembre 2014 al 31 ottobre 2014 e, successivamente, dal 3 giugno 2015 al 12 luglio 2019, per complessivi 1553 giorni di detenzione, in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 c.p., 3 e 4 L. n. 146/2006, contestazione dalla quale era stato definitivamente assolto con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 2021, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2021.

L'ordinanza cautelare era stata emessa nell'ambito del procedimento penale denominato "Morsa sugli appalti", nel quale all'istante veniva contestata una condotta partecipativa all'associazione di stampo mafioso denominata “ndrangheta”, locale di Donisi, quale affiliato che riconosceva e rispettava le gerarchie e le regole interne al sodalizio, eseguendo le direttive dei vertici della cosca.

Il percorso processuale attraversavaalterne vicende.

In particolare, la misura cautelare, dapprima annullata dal Tribunale del riesame, veniva ripristinata a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione.

Nel giudizio di merito, dopo la condanna in primo grado e in appello, questa Corte, con sentenza n. 49975 dell'11 luglio 2019 annullavacon rinvio la sentenza di condanna e,in sede di giudizio di rinvio,la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] assol veva l'imputato per non aver commesso il fatto.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], investita della domanda di riparazione, ha ritenuto sussistente la causa ostativa della colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod.proc.pen.. 2.Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo de i propri difensori, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, attraverso molteplici profili argomentativi.

Innanzitutto, lamenta che la Corte abbia travisato il dato probatorio,affermando l'esistenza di "contatti ripetuti" con [OSCURATO:PERSONA], esponente dell’associazione, quando,in realtà, gli atti documentano soltanto due incontri nell'arco di otto anni di indagini -uno nell'agosto 2009 e uno nel giugno 2010 -circostanza che il ricorrente ritiene incompatibile con la qualificazione di "ripetuta frequentazione".

Contesta poi che la Corte abbia completamente obliterato elementi favorevoli di decisiva importanza, quali il trasferimento dell’istante edel suo nucleo familiare in una località del nord Italiasin dal 2006, lostabile esercizioattività lavorativa, elementi idonei a dimostrare un effettivo e volontario distacco dall'ambiente calabrese.

Il ricorrente deduce inoltre che la Corte abbia erroneamente interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate, applicando quello che definisce un "principio di mafiosità per contagio", secondo cui la mera discussione di tematiche relative alla ndrangheta con un esponente della cosca dimostrerebbe automaticamente l'appartenenza all'organizzazione.

La difesa richiama quanto già osservato dal Tribunale del Riesame nella prima ordinanza, che aveva proposto un'interpretazione alternativa secondo cui la conoscenza dimostrata dallo stesso istante poteva derivare dall'essere figlio di [OSCURATO:PERSONA], considerato contabile del sodalizio, e proprio questo legame familiare spiegava il suo coinvolgimento, a livello meramente conoscitivo, in determinate questioniassociative.

La difesa evidenzia come questa interpretazione alternativa sia stata sostanzialmente avallata dalla stessa Corte di cassazioneche, in sede rescindente, aveva neutralizzato la valenza probatoria di tali dialoghi.

Quanto all'episodio del viaggio a Monasterace, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, sostenendo che dagli atti emergessechiaramente come il [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitato a sostenerelo zio Salvatore nella richiesta di aiuto per il ferimento del fidanzato di una nipote, questione che -come rilevato dallo stesso Tribunale del Riesame -non era stata percepita dal Commissocome "affare della cosca".

Il ricorrente sottolinea,in particolare, che dalle intercettazioni emerge sse come proprio lui avesse sconsigliato un intervento diretto ("io direi di non andare noi a chiamarlo e farlo chiamare dai suoi zii... non ci conviene neanche andare a parlare noi"), circostanza completamente ignorata nell'ordinanza impugnata.

La difesa lamenta altresì che la Corte abbia valorizzato,in senso negativo,la manifestazione di preoccupazione delMacrì per la sorveglianza speciale ("Io ho la sorveglianza e se mi vedono qua..."), quando tale elemento dimostrerebbe semmai la volontà di evitare contatti compromettenti.

Critica, inoltre,il riferimento,ad abundantiam, alla rituale affiliazione, elemento mai provato nel processo.

Il ricorrente denuncia, infine, l'assoluta carenza motivazionale sulla gravità della colpa, sostenendo che la Corte si sia limitata ad affermare apoditticamente che le condotte fossero "sicuramente dotate del requisito della colpa grave", senza spiegare perché episodi così sporadici e ambigui non potessero configurare al più una colpa lieve, con conseguente diritto all'indennizzo sia pure ridotto. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.314 c.p.p. per violazione degli artt. 2, 13, 111, 117 Cost. e 5, 6, 7 [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui la norma esclude totalmente l'indennizzo in presenza di colpa grave,anziché prevedere una riduzione proporzionale dello stesso secondo i principi civilistici del concorso di colpa.

La difesa argomenta che l'esclusione automatica e totale dell'indennizzo, anche in presenza di un concorso tra errore giudiziario dell'autorità giudiziaria e condotta colposa dell'indagato, violerebbe il principio di proporzionalità e il diritto riconosciuto dall'art. 5 paragrafo 5 [OSCURATO:PERSONA], che garantisce una riparazione per ogni vittima di arresto o detenzione illegittima.

Il ricorrente evidenzia come nel contesto europeo soltanto l'ordinamento italiano preveda il dolo e la colpa grave quali limiti assoluti alla riparazione per ingiusta detenzione, sostenendo l'irragionevolezza di un sistema che esclude totalmente l'indennizzo anche quando la colpa dell'indagato sia minoritaria rispetto all'errore giudiziario. 3.Il Procuratore Generale presso questa Corte deposita requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso, ritenendo la motivazione della Corte territoriale immune da vizi e conforme ai principi consolidati in materia.

L’Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Economi a e Finanze, deposit a memoria, concludendo per l’infondatezza del ricorso.

La difesa del ricorrente deposita memoria di replica, concludendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti. 1.1 Prima di procedere all'esame delle singole doglianze, giova richiamare il quadro dei principi che governano la materia della riparazione per ingiusta detenzione; principi che rappresentano il frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale volta a contemperare le esigenze di tutela del cittadino ingiustamente detenuto con quelle di responsabilizzazione dei consociati rispetto a condotte che possano ingenerare il sospetto della commissione di reati.

Come chiarito dalle Sezioni Unite Sarnataro (sent.n.43 del 13/12/1995), e successivamente ribadito nella sentenza D'Ambrosio (n. 32383del 27/05/2010), il giudice della riparazione opera su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale.

La sua valutazione non è diretta a rivalutare il merito della vicenda penale -ciò che gli è precluso -ma a verificare se determinate condotte, ancorché non costituenti reato, si siano poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, nella produzione dell'evento detenzione.

Si tratta di una valutazione che deve essere condotta ex ante, ponendosi idealmente nella prospettiva del giudice della cautela al momento dell'adozione del provvedimento restrittivo, per verificare se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare quell'apparenza di reità che, seppur successivamente smentita, ha giustificato l'intervento cautelare.

Inoltre, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo ocolpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: colpa extraprocessuale,ovvero colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione: cfr. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984).

In particolare, quanto alla colpa extraprocessuale, essa può essere individuata nelle frequentazioni ambigue.

Alriguardo, la Corte di legittimità ha, in più occasioni, precisato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) ovvero anche comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685).

Per tali condotte è pur sempre necessario che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782, cit.). 2.Tanto premesso in termini generali, il primo motivo si risolv e in censure che non superano il vaglio di ammissibilità. 2.1 La doglianza concerne il preteso travisamento del dato probatorio, relativamente all'affermazione dell'esistenza di contatti ripetuti tra l'istante e l ’ esponente apicale della cosca [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene che, essendo documentati solo due incontri in otto anni di indagini, la qualificazione operata dalla Corte territoriale sarebbe erronea e fuorviante.

L'argomentonon coglie nel segno.

La Corte di appello, infatti, non ha fondato il proprio convincimento sulla mera quantità numerica degli incontri, ma sulla naturadei rapporti emergenti dalle conversazioni intercettate.

Nel caso di specie, il contenuto delle conversazioni - vertenti su dinamiche interne alla 'ndrangheta, contrasti tra locali, strategie associative –denota, almeno all’apparenza, un livello di confidenza su specifiche questioni che riguardavano il sodalizio, incompatibile con rapporti meramente confidenziali e occasionali.

Il ricorrente lamenta poi che la Corte abbia omesso di valorizzare adeguatamente la circostanza del suo trasferimento al nord Italiadal 2006 e la conduzione di una vita familiare e lavorativa regolare.

Anche tale censura non merita accoglimento.

La Corte territoriale non ha affatto ignorato tale elemento, ma lo ha correttamente contestualizzato nell'ambito di una valutazione complessiva che ha tenuto conto anche dei ritorni delMacrì in [OSCURATO:PERSONA] e dei contatti ivi mantenuti con esponenti della criminalità organizzata , speciequando tali contatti abbiano rivel ato una perdurante consapevolezza di vicende interne all'organizzazione criminale.

Con riferimento alla censura relativa all'interpretazione delle conversazioni intercettate, il ricorrente contesta l'applicazione di quello che definisce "principio di mafiosità per contagio" e richiama l'interpretazione alternativa fornita dal primo Tribunale del Riesame, secondo cui la conoscenza di tematiche “ndranghetistiche”poteva derivare dalla parentela con [OSCURATO:PERSONA], contabile del sodalizio.

L'argomentourta contro il rilievo che altro è il giudizio sulla penale responsabilità, altra è la valutazione della colpa grave e della sua efficacia sinergica nel contesto del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione.

Invero, nell’ordinanza impugnata, con argomenti privi di profili di illogicità, è stata data rilevanza, nel senso della configurazione della colpa grave, al fatto che, anche a voler ammetterela conoscenza di vicende “ndranghetistiche” in virtù di rapporti parentali, il [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente intrattenuto conversazioni su argomenti che sapeva essere riservati e potenzialmente compromettenti,collegati a tematiche dell’associazione criminale, in un contesto nel quale era sorvegliato speciale e quindi tenuto a mantenere condotte trasparenti e inequivoche.

L'episodio del viaggio a Monasteracedel 22 giugno 2010 rappresenta un rilevante dettaglio del quadroprobatorio logicamente valorizzato dalla Corte territoriale.

Il ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di un mero accompagnamento dello zio per una questione familiare estranea alle logiche mafiose, richiamando il fatto che lui stesso avrebbe sconsigliato un intervento diretto.

La ricostruzione difensiva, tuttavia, non tiene adeguatamente conto del contesto complessivo in cui l'episodio si inseriva.

Come viene sottolineato nel provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] partecipò al viaggio con il [OSCURATO:PERSONA] , figura apicale del sodalizio, per gestire una situazione conflittuale.

La circostanza che abbia poi suggerito di non intervenire direttamente non elide la rilevanza della sua partecipazione iniziale all'episodio, che oggettivamente si prestava ad essere interpretato come coinvolgimento in dinamiche associative.

Un aspetto che merita attenzione concerne la valorizzazione, da parte della Corte territoriale, della manifestazione di preoccupazione delMacrìper la sua condizione di sorvegliato speciale.

Il ricorrente sostiene che tale elemento dimostrerebbe la volontà di evitare contatti compromettenti, ma l'argomento prova troppo.

In realtà, non è illogica la valutazione in termini di colpa grave che il giudice della riparazione ha riservato alla suddetta condotta.

Infatti, la consapevolezza del carattere potenzialmente compromettente dei contatti con il [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'escludere la colpa, la aggrava.

Chi sa di essere sottoposto a sorveglianza speciale e ciononostante mantiene rapporti con esponenti della criminalità organizzata dimostra quella macroscopica imprudenza, idonea ad integrare il concetto di colpa grave.

Quanto al riferimento alla "rituale affiliazione", menzionata dalla Corte territoriale ad abundantiam, il ricorrente ha ragione nel rilevare che tale elemento non risulta compiutamente provato.

Tuttavia, l'inciso della Corte territoriale non inficia la tenuta complessiva della motivazione, che si fonda su una pluralità di elementi convergenti e non su tale isolato riferimento.

La doglianza relativa alla mancata distinzione tra colpa grave e colpa lieve merita anch'essa considerazione.

Il ricorrente lamenta che la Corte si sia limitata ad affermare apoditticamente la gravità della colpa,senza spiegare perché le condotte non potessero configurare una colpa di minore intensità.

L'osservazione non coglie nel segno.

La Corte territoriale, infatti, non si è limitata ad una mera affermazione di principio,ma ha descritto analiticamente i comportamenti dell'istante evidenziandone il carattere oggettivamente grave: la discussione di tematiche riservate della 'ndrangheta con un soggetto che rivestiva posizione apicale, la partecipazione ad episodi in cui interveniva lo stesso vertice dell’associazione a dirimere conflitti, il tutto nella piena consapevolezza della propria condizione di sorvegliato speciale.

Il descritto insieme di elementi valutati sinergicamente è stato correttamente ritenuto corrispondente a quella macroscopica imprudenza e negligenza che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ricondotto alla nozione di colpa grave.

Le descritte condotte sono state logicamente considerate poco trasparenti ed equivo che , suscettibili di essere interpretate, ex ante, come compartecipazione al sodalizio , e come tali improntatea inescusabile leggerezza e a grave imprudenza.

Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione- senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito- quale espressione di vicinanza al sodalizio, anche in assenza della prova di una partecipazione strutturata (cfr. sul punto conformi, Sez.4, n.8914 del 18/12/2014, Dieni, Rv. 262436; Sez.4, n.51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv.257878)

3. La questione di illegittimità costituzionale dell'art.314 c.p.p., così come proposta nel secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondata.

Il ricorrente sostiene che, a fronte dell’errore giudiziario, l'esclusione totale dell'indennizzo in presenza di colpa grave, anziché una sua riduzione proporzionale, violerebbe principi costituzionali e convenzionali.

È stato tuttavia osservato che l’art. 314 c.p.p., con riferimento all'ipotesi di ingiustizia sostanziale, svolge una funzione di riallineamento dell'antinomia strutturale tra cautela disposta e sentenza assolutoria.

Il sistema delineato dal legislatore nazionale, che prevede la colpa grave come causa ostativa assoluta, risponde all'esigenza di evitare che comportamenti gravemente imprudenti o negligenti, idonei aingenerare il sospetto di reità, possano essere in qualche modo "premiati" con un indennizzo sia pure ridotto.

Nessuncontrasto sussiste con l'art. 5 paragrafo 5 [OSCURATO:PERSONA], il quale - come questa Corte ha più volte chiarito - impone il riconoscimento dell'indennizzo solo per la carcerazione preventiva formalmenteingiusta, ossia quando la misura cautelare risulti illegittima ab origine o travolta per ragioni sopravvenute nell'ambito della stessa sequenza procedimentale Bendiversa è l'ipotesi dell'ingiustizia sostanziale, nella quale la misura, legittima al momento dell'adozione, si riveliex post infondata all'esito del giudizio di merito.

In tale ambito, gli Stati membri mantengono ampi margini di apprezzamento nella configurazione dei presupposti e dei limiti del diritto all'indennizzo (sez.4, n.6903 del 2/02/2021, Nasone, Rv.280929).

La scelta del legislatore italiano di escludere l'indennizzo in presenza di colpa grave non appareirragionevole né sproporzionata.

Essa risponde alla logica per cui chi, con il proprio comportamentogravemente colposo, ha contribuito in modo determinante all'adozione della misura cautelare, non può poi invocare la solidarietà sociale per essere risarcito delle conseguenze del proprio agire imprudente.

Come efficacemente osservato, la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo: da un lato, la tutela del cittadino ingiustamente detenuto; dall'altro,l'esigenzache ciascuno si astenga da condotte che possano oggettivamente ingenerare il sospetto di reità (Sez.4, n. 19091 del 8/05/2025, non mass., a pag.5). 4.In conclusione, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), il ricorrente deve essere altresì condannato al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Le spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in euro mille, sono poste a carico del ricorrente soccombente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ministero Economia E Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lettala requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo la motivazione della Corte territoriale immune da vizi e conforme ai principi consolidati in materia. Letta la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Economi a e Finanze, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso. Letta la memoria di replica depositata dal dife del ricorrente, ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva richiesto l'indennizzo per la custodia cautelare in carcere patita dal 9 settembre 2014 al 31 ottobre 2014 e, successivamente, dal 3 giugno 2015 al 12 luglio 2019, per complessivi 1553 giorni di detenzione, in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 c.p., 3 e 4 L. n. 146/2006, contestazione dalla quale era stato definitivamente assolto con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 2021, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2021. L'ordinanza cautelare era stata emessa nell'ambito del procedimento penale denominato "Morsa sugli appalti", nel quale all'istante veniva contestata una condotta partecipativa all'associazione di stampo mafioso denominata “ndrangheta”, locale di Donisi, quale affiliato che riconosceva e rispettava le gerarchie e le regole interne al sodalizio, eseguendo le direttive dei vertici della cosca. Il percorso processuale attraversavaalterne vicende. In particolare, la misura cautelare, dapprima annullata dal Tribunale del riesame, veniva ripristinata a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Nel giudizio di merito, dopo la condanna in primo grado e in appello, questa Corte, con sentenza n. 49975 dell'11 luglio 2019 annullavacon rinvio la sentenza di condanna e,in sede di giudizio di rinvio,la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] assol veva l'imputato per non aver commesso il fatto. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], investita della domanda di riparazione, ha ritenuto sussistente la causa ostativa della colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod.proc.pen.. 2.Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo de i propri difensori, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, attraverso molteplici profili argomentativi. Innanzitutto, lamenta che la Corte abbia travisato il dato probatorio,affermando l'esistenza di "contatti ripetuti" con [OSCURATO:PERSONA], esponente dell’associazione, quando,in realtà, gli atti documentano soltanto due incontri nell'arco di otto anni di indagini -uno nell'agosto 2009 e uno nel giugno 2010 -circostanza che il ricorrente ritiene incompatibile con la qualificazione di "ripetuta frequentazione". Contesta poi che la Corte abbia completamente obliterato elementi favorevoli di decisiva importanza, quali il trasferimento dell’istante edel suo nucleo familiare in una località del nord Italiasin dal 2006, lostabile esercizioattività lavorativa, elementi idonei a dimostrare un effettivo e volontario distacco dall'ambiente calabrese. Il ricorrente deduce inoltre che la Corte abbia erroneamente interpretato il contenuto delle conversazioni intercettate, applicando quello che definisce un "principio di mafiosità per contagio", secondo cui la mera discussione di tematiche relative alla ndrangheta con un esponente della cosca dimostrerebbe automaticamente l'appartenenza all'organizzazione. La difesa richiama quanto già osservato dal Tribunale del Riesame nella prima ordinanza, che aveva proposto un'interpretazione alternativa secondo cui la conoscenza dimostrata dallo stesso istante poteva derivare dall'essere figlio di [OSCURATO:PERSONA], considerato contabile del sodalizio, e proprio questo legame familiare spiegava il suo coinvolgimento, a livello meramente conoscitivo, in determinate questioniassociative. La difesa evidenzia come questa interpretazione alternativa sia stata sostanzialmente avallata dalla stessa Corte di cassazioneche, in sede rescindente, aveva neutralizzato la valenza probatoria di tali dialoghi. Quanto all'episodio del viaggio a Monasterace, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, sostenendo che dagli atti emergessechiaramente come il [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitato a sostenerelo zio Salvatore nella richiesta di aiuto per il ferimento del fidanzato di una nipote, questione che -come rilevato dallo stesso Tribunale del Riesame -non era stata percepita dal Commissocome "affare della cosca". Il ricorrente sottolinea,in particolare, che dalle intercettazioni emerge sse come proprio lui avesse sconsigliato un intervento diretto ("io direi di non andare noi a chiamarlo e farlo chiamare dai suoi zii... non ci conviene neanche andare a parlare noi"), circostanza completamente ignorata nell'ordinanza impugnata. La difesa lamenta altresì che la Corte abbia valorizzato,in senso negativo,la manifestazione di preoccupazione delMacrì per la sorveglianza speciale ("Io ho la sorveglianza e se mi vedono qua..."), quando tale elemento dimostrerebbe semmai la volontà di evitare contatti compromettenti. Critica, inoltre,il riferimento,ad abundantiam, alla rituale affiliazione, elemento mai provato nel processo. Il ricorrente denuncia, infine, l'assoluta carenza motivazionale sulla gravità della colpa, sostenendo che la Corte si sia limitata ad affermare apoditticamente che le condotte fossero "sicuramente dotate del requisito della colpa grave", senza spiegare perché episodi così sporadici e ambigui non potessero configurare al più una colpa lieve, con conseguente diritto all'indennizzo sia pure ridotto. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.314 c.p.p. per violazione degli artt. 2, 13, 111, 117 Cost. e 5, 6, 7 [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui la norma esclude totalmente l'indennizzo in presenza di colpa grave,anziché prevedere una riduzione proporzionale dello stesso secondo i principi civilistici del concorso di colpa. La difesa argomenta che l'esclusione automatica e totale dell'indennizzo, anche in presenza di un concorso tra errore giudiziario dell'autorità giudiziaria e condotta colposa dell'indagato, violerebbe il principio di proporzionalità e il diritto riconosciuto dall'art. 5 paragrafo 5 [OSCURATO:PERSONA], che garantisce una riparazione per ogni vittima di arresto o detenzione illegittima. Il ricorrente evidenzia come nel contesto europeo soltanto l'ordinamento italiano preveda il dolo e la colpa grave quali limiti assoluti alla riparazione per ingiusta detenzione, sostenendo l'irragionevolezza di un sistema che esclude totalmente l'indennizzo anche quando la colpa dell'indagato sia minoritaria rispetto all'errore giudiziario. 3.Il Procuratore Generale presso questa Corte deposita requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso, ritenendo la motivazione della Corte territoriale immune da vizi e conforme ai principi consolidati in materia. L’Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Economi a e Finanze, deposit a memoria, concludendo per l’infondatezza del ricorso. La difesa del ricorrente deposita memoria di replica, concludendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi dedotti. 1.1 Prima di procedere all'esame delle singole doglianze, giova richiamare il quadro dei principi che governano la materia della riparazione per ingiusta detenzione; principi che rappresentano il frutto di una lunga elaborazione giurisprudenziale volta a contemperare le esigenze di tutela del cittadino ingiustamente detenuto con quelle di responsabilizzazione dei consociati rispetto a condotte che possano ingenerare il sospetto della commissione di reati. Come chiarito dalle Sezioni Unite Sarnataro (sent.n.43 del 13/12/1995), e successivamente ribadito nella sentenza D'Ambrosio (n. 32383del 27/05/2010), il giudice della riparazione opera su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale. La sua valutazione non è diretta a rivalutare il merito della vicenda penale -ciò che gli è precluso -ma a verificare se determinate condotte, ancorché non costituenti reato, si siano poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, nella produzione dell'evento detenzione. Si tratta di una valutazione che deve essere condotta ex ante, ponendosi idealmente nella prospettiva del giudice della cautela al momento dell'adozione del provvedimento restrittivo, per verificare se il comportamento dell'interessato abbia contribuito a creare quell'apparenza di reità che, seppur successivamente smentita, ha giustificato l'intervento cautelare. Inoltre, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo ocolpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: colpa extraprocessuale,ovvero colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione: cfr. Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, Davoli, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, dep. 2002, Pavone, Rv. 220984). In particolare, quanto alla colpa extraprocessuale, essa può essere individuata nelle frequentazioni ambigue. Alriguardo, la Corte di legittimità ha, in più occasioni, precisato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi, quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) ovvero anche comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685). Per tali condotte è pur sempre necessario che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (cfr. Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610, cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782, cit.). 2.Tanto premesso in termini generali, il primo motivo si risolv e in censure che non superano il vaglio di ammissibilità. 2.1 La doglianza concerne il preteso travisamento del dato probatorio, relativamente all'affermazione dell'esistenza di contatti ripetuti tra l'istante e l ’ esponente apicale della cosca [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che, essendo documentati solo due incontri in otto anni di indagini, la qualificazione operata dalla Corte territoriale sarebbe erronea e fuorviante. L'argomentonon coglie nel segno. La Corte di appello, infatti, non ha fondato il proprio convincimento sulla mera quantità numerica degli incontri, ma sulla naturadei rapporti emergenti dalle conversazioni intercettate. Nel caso di specie, il contenuto delle conversazioni - vertenti su dinamiche interne alla 'ndrangheta, contrasti tra locali, strategie associative –denota, almeno all’apparenza, un livello di confidenza su specifiche questioni che riguardavano il sodalizio, incompatibile con rapporti meramente confidenziali e occasionali. Il ricorrente lamenta poi che la Corte abbia omesso di valorizzare adeguatamente la circostanza del suo trasferimento al nord Italiadal 2006 e la conduzione di una vita familiare e lavorativa regolare. Anche tale censura non merita accoglimento. La Corte territoriale non ha affatto ignorato tale elemento, ma lo ha correttamente contestualizzato nell'ambito di una valutazione complessiva che ha tenuto conto anche dei ritorni delMacrì in [OSCURATO:PERSONA] e dei contatti ivi mantenuti con esponenti della criminalità organizzata , speciequando tali contatti abbiano rivel ato una perdurante consapevolezza di vicende interne all'organizzazione criminale. Con riferimento alla censura relativa all'interpretazione delle conversazioni intercettate, il ricorrente contesta l'applicazione di quello che definisce "principio di mafiosità per contagio" e richiama l'interpretazione alternativa fornita dal primo Tribunale del Riesame, secondo cui la conoscenza di tematiche “ndranghetistiche”poteva derivare dalla parentela con [OSCURATO:PERSONA], contabile del sodalizio. L'argomentourta contro il rilievo che altro è il giudizio sulla penale responsabilità, altra è la valutazione della colpa grave e della sua efficacia sinergica nel contesto del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione. Invero, nell’ordinanza impugnata, con argomenti privi di profili di illogicità, è stata data rilevanza, nel senso della configurazione della colpa grave, al fatto che, anche a voler ammetterela conoscenza di vicende “ndranghetistiche” in virtù di rapporti parentali, il [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente intrattenuto conversazioni su argomenti che sapeva essere riservati e potenzialmente compromettenti,collegati a tematiche dell’associazione criminale, in un contesto nel quale era sorvegliato speciale e quindi tenuto a mantenere condotte trasparenti e inequivoche. L'episodio del viaggio a Monasteracedel 22 giugno 2010 rappresenta un rilevante dettaglio del quadroprobatorio logicamente valorizzato dalla Corte territoriale. Il ricorrente sostiene che si sarebbe trattato di un mero accompagnamento dello zio per una questione familiare estranea alle logiche mafiose, richiamando il fatto che lui stesso avrebbe sconsigliato un intervento diretto. La ricostruzione difensiva, tuttavia, non tiene adeguatamente conto del contesto complessivo in cui l'episodio si inseriva. Come viene sottolineato nel provvedimento impugnato, il [OSCURATO:PERSONA] partecipò al viaggio con il [OSCURATO:PERSONA] , figura apicale del sodalizio, per gestire una situazione conflittuale. La circostanza che abbia poi suggerito di non intervenire direttamente non elide la rilevanza della sua partecipazione iniziale all'episodio, che oggettivamente si prestava ad essere interpretato come coinvolgimento in dinamiche associative. Un aspetto che merita attenzione concerne la valorizzazione, da parte della Corte territoriale, della manifestazione di preoccupazione delMacrìper la sua condizione di sorvegliato speciale. Il ricorrente sostiene che tale elemento dimostrerebbe la volontà di evitare contatti compromettenti, ma l'argomento prova troppo. In realtà, non è illogica la valutazione in termini di colpa grave che il giudice della riparazione ha riservato alla suddetta condotta. Infatti, la consapevolezza del carattere potenzialmente compromettente dei contatti con il [OSCURATO:PERSONA], lungi dall'escludere la colpa, la aggrava. Chi sa di essere sottoposto a sorveglianza speciale e ciononostante mantiene rapporti con esponenti della criminalità organizzata dimostra quella macroscopica imprudenza, idonea ad integrare il concetto di colpa grave. Quanto al riferimento alla "rituale affiliazione", menzionata dalla Corte territoriale ad abundantiam, il ricorrente ha ragione nel rilevare che tale elemento non risulta compiutamente provato. Tuttavia, l'inciso della Corte territoriale non inficia la tenuta complessiva della motivazione, che si fonda su una pluralità di elementi convergenti e non su tale isolato riferimento. La doglianza relativa alla mancata distinzione tra colpa grave e colpa lieve merita anch'essa considerazione. Il ricorrente lamenta che la Corte si sia limitata ad affermare apoditticamente la gravità della colpa,senza spiegare perché le condotte non potessero configurare una colpa di minore intensità. L'osservazione non coglie nel segno. La Corte territoriale, infatti, non si è limitata ad una mera affermazione di principio,ma ha descritto analiticamente i comportamenti dell'istante evidenziandone il carattere oggettivamente grave: la discussione di tematiche riservate della 'ndrangheta con un soggetto che rivestiva posizione apicale, la partecipazione ad episodi in cui interveniva lo stesso vertice dell’associazione a dirimere conflitti, il tutto nella piena consapevolezza della propria condizione di sorvegliato speciale. Il descritto insieme di elementi valutati sinergicamente è stato correttamente ritenuto corrispondente a quella macroscopica imprudenza e negligenza che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ricondotto alla nozione di colpa grave. Le descritte condotte sono state logicamente considerate poco trasparenti ed equivo che , suscettibili di essere interpretate, ex ante, come compartecipazione al sodalizio , e come tali improntatea inescusabile leggerezza e a grave imprudenza. Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione- senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito- quale espressione di vicinanza al sodalizio, anche in assenza della prova di una partecipazione strutturata (cfr. sul punto conformi, Sez.4, n.8914 del 18/12/2014, Dieni, Rv. 262436; Sez.4, n.51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv.257878) 3. La questione di illegittimità costituzionale dell'art.314 c.p.p., così come proposta nel secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondata. Il ricorrente sostiene che, a fronte dell’errore giudiziario, l'esclusione totale dell'indennizzo in presenza di colpa grave, anziché una sua riduzione proporzionale, violerebbe principi costituzionali e convenzionali. È stato tuttavia osservato che l’art. 314 c.p.p., con riferimento all'ipotesi di ingiustizia sostanziale, svolge una funzione di riallineamento dell'antinomia strutturale tra cautela disposta e sentenza assolutoria. Il sistema delineato dal legislatore nazionale, che prevede la colpa grave come causa ostativa assoluta, risponde all'esigenza di evitare che comportamenti gravemente imprudenti o negligenti, idonei aingenerare il sospetto di reità, possano essere in qualche modo "premiati" con un indennizzo sia pure ridotto. Nessuncontrasto sussiste con l'art. 5 paragrafo 5 [OSCURATO:PERSONA], il quale - come questa Corte ha più volte chiarito - impone il riconoscimento dell'indennizzo solo per la carcerazione preventiva formalmenteingiusta, ossia quando la misura cautelare risulti illegittima ab origine o travolta per ragioni sopravvenute nell'ambito della stessa sequenza procedimentale Bendiversa è l'ipotesi dell'ingiustizia sostanziale, nella quale la misura, legittima al momento dell'adozione, si riveliex post infondata all'esito del giudizio di merito. In tale ambito, gli Stati membri mantengono ampi margini di apprezzamento nella configurazione dei presupposti e dei limiti del diritto all'indennizzo (sez.4, n.6903 del 2/02/2021, Nasone, Rv.280929). La scelta del legislatore italiano di escludere l'indennizzo in presenza di colpa grave non appareirragionevole né sproporzionata. Essa risponde alla logica per cui chi, con il proprio comportamentogravemente colposo, ha contribuito in modo determinante all'adozione della misura cautelare, non può poi invocare la solidarietà sociale per essere risarcito delle conseguenze del proprio agire imprudente. Come efficacemente osservato, la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo: da un lato, la tutela del cittadino ingiustamente detenuto; dall'altro,l'esigenzache ciascuno si astenga da condotte che possano oggettivamente ingenerare il sospetto di reità (Sez.4, n. 19091 del 8/05/2025, non mass., a pag.5). 4.In conclusione, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), il ricorrente deve essere altresì condannato al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in euro mille, sono poste a carico del ricorrente soccombente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condann
Sentenza Cassazione n. 41137/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris