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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 29411/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza del Tribunale di Milano, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90.

Deduce violazione di legge e omessa qualificazione della c:ondotta ai sensi dell'art. 75 d.p.r. 309/90 e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché relativa illogicità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Esso sviluppa considerazioni sul piano del fatto volte ad una diversa ricostruzione dello stesso, oltre ad essere generico perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito risposte adeguate e congrue (pp. 2,3).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza del Tribunale di Milano, ha confermato l'affermazione della sua penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge e omessa qualificazione della c:ondotta ai sensi dell'art. 75 d.p.r. 309/90 e dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché relativa illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Esso sviluppa considerazioni sul piano del fatto volte ad una diversa ricostruzione dello stesso, oltre ad essere generico perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito risposte adeguate e congrue (pp. 2,3). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 29411/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris