CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: F08Y
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO
Sottosettori: aziende edili
Parti datoriali: CONFAZIENDE PMI
Parti sindacali: CONFENALP
Decorrenza: 2026-01-01
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2026-02-19
Stato: Acquisito
Identificativo: 20968
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=239719
--- Testo contratto ---
PAG. 1
INDICE
PARTI STIPULANTI ................................................................................................................................ 10
PREMESSA ............................................................................................................................................ 11
SEZIONE I.............................................................................................................................................. 13
PARTE GENERALE ................................................................................................................................. 13
ART. 1 ............................................................................................................................................... 13
(Validità e sfera di applicazione del Contratto) ................................................................................ 13
SEZIONE II............................................................................................................................................. 16
DISCIPLINE DEL RAPPORTO DI LAVORO ............................................................................................... 16
TITOLO I................................................................................................................................................ 16
ART. 2 ............................................................................................................................................... 16
(Classificazione del Personale) ......................................................................................................... 16
TITOLO II............................................................................................................................................... 51
ASSUNZIONE, PERIODO DI PROVA ....................................................................................................... 51
ART. 3 ............................................................................................................................................... 51
(Assunzione) ..................................................................................................................................... 51
ART. 4 ............................................................................................................................................... 53
(Periodo di Prova) ............................................................................................................................ 53
ART. 5 ............................................................................................................................................... 57
(Lavoratori stranieri) ........................................................................................................................ 57
ART. 6 ............................................................................................................................................... 58
(Lavoratori portatori di Handicap) ................................................................................................... 58
ART. 7 ............................................................................................................................................... 58
(Lavoratori invalidi) .......................................................................................................................... 58
ART. 8 ............................................................................................................................................... 59
(Lavoratori con patologie oncologiche) ........................................................................................... 59
ART. 9 ............................................................................................................................................... 59
(Lavoratori tossicodipendenti) ......................................................................................................... 59
TITOLO III .............................................................................................................................................. 60
MANSIONI LAVORATIVE, MANSIONI PROMISCUE, .............................................................................. 60
MUTAMENTO DI MANSIONI, QUALIFICHE ESCLUSE ............................................................................ 60
DALLA QUOTA DI RISERVA ................................................................................................................... 60
ART. 10 ............................................................................................................................................. 60
(Mansioni promiscue) ...................................................................................................................... 60
ART. 11 ............................................................................................................................................. 60
PAG. 2
(Mutamento delle mansioni) ........................................................................................................... 60
ART. 12 ............................................................................................................................................. 62
(Qualifiche escluse dalla quota di riserva) ....................................................................................... 62
ART. 13 ............................................................................................................................................. 62
(Assegnazione di qualifica) ............................................................................................................... 62
TITOLO IV ............................................................................................................................................. 62
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, ..................................................................................... 62
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CONTRATTO DI ................................................... 62
APPRENDISTATO, CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO .................................................. 62
ART. 14 ............................................................................................................................................. 62
(Contratto a tempo parziale) ........................................................................................................... 62
ART. 15 ............................................................................................................................................. 68
(Contratto a tempo determinato) .................................................................................................... 68
ART. 16 ............................................................................................................................................. 71
(Apprendistato) ................................................................................................................................ 71
ART. 17 ............................................................................................................................................. 79
(Contratto di somministrazione di lavoro) ....................................................................................... 79
TITOLO V .............................................................................................................................................. 80
ORARIO DI LAVORO, REPERIBILITA’, TURNI, ........................................................................................ 80
LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA, .................................................................................... 80
RISPOSI ANNUI ..................................................................................................................................... 80
ART. 18 ............................................................................................................................................. 80
(Orario di lavoro) .............................................................................................................................. 80
ART. 19 ............................................................................................................................................. 83
(Reperibilità) .................................................................................................................................... 83
ART. 20 ............................................................................................................................................. 85
(Turni) .............................................................................................................................................. 85
ART. 21 ............................................................................................................................................. 86
(Lavori discontinui o di semplice attesa) .......................................................................................... 86
ART. 22 ............................................................................................................................................. 87
(Riposi annui) ................................................................................................................................... 87
TITOLO VI ............................................................................................................................................. 89
LAVORO STRAORDINAIO, FESTIVO E NOTTURNO ................................................................................ 89
ART. 23 ............................................................................................................................................. 89
(Lavoro straordinario, festivo e notturno) ....................................................................................... 89
PAG. 3
TITOLO VII ............................................................................................................................................ 93
RIPOSI, SOSTE, RECUPERI, ASSENZE, .................................................................................................... 93
SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO ................................................................................................ 93
ART. 24 ............................................................................................................................................. 93
(Riposi settimanali) .......................................................................................................................... 93
ART. 25 ............................................................................................................................................. 94
(Soste e recuperi) ............................................................................................................................. 94
ART. 26 ............................................................................................................................................. 96
(Assenze) .......................................................................................................................................... 96
ART. 27 ............................................................................................................................................. 97
(Sospensione e riduzione di lavoro) ................................................................................................. 97
TITOLO VIII ........................................................................................................................................... 98
FESTIVITA’, FERIE, PERMESSI E CONGEDI ............................................................................................. 98
ART. 28 ............................................................................................................................................. 98
(Festività) ......................................................................................................................................... 98
ART. 29 ........................................................................................................................................... 101
(Ferie) ............................................................................................................................................. 101
ART. 30 ........................................................................................................................................... 104
(Permessi straordinari retribuiti) ................................................................................................... 104
ART. 31 ........................................................................................................................................... 104
(Permessi per studio) ..................................................................................................................... 104
ART. 32 ........................................................................................................................................... 106
(Congedi parentali) ........................................................................................................................ 106
ART. 33 ........................................................................................................................................... 106
(Congedo matrimoniale) ................................................................................................................ 106
ART. 34 ........................................................................................................................................... 106
(Permessi) ...................................................................................................................................... 106
TITOLO IX ........................................................................................................................................... 106
ASPETTATIVA, MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO ....................................................................... 106
ART. 35 ........................................................................................................................................... 106
(Aspettativa) ................................................................................................................................... 106
ART. 36 ........................................................................................................................................... 107
(Malattia) ....................................................................................................................................... 107
ART. 37 ........................................................................................................................................... 111
(Infortunio sul lavoro o malattia professionale) ............................................................................ 111
PAG. 4
TITOLO X ............................................................................................................................................ 114
TRASFERTE E TRASFERIMENTO .......................................................................................................... 114
ART. 38 ........................................................................................................................................... 114
(Trasferta) ...................................................................................................................................... 114
ART. 39 ........................................................................................................................................... 117
(Trasferimento) .............................................................................................................................. 117
SEZIONE II........................................................................................................................................... 119
DISCIPLINA DEGLI OPERAI .................................................................................................................. 119
TITOLO XII........................................................................................................................................... 119
LAVORO A COTTIMO, IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI, PASSAGGIO DA
OPERAIO AD IMPIEGATO, CONSERVAZIONE E CUSTODIA MATERIALI E MEZZI, OBBLIGHI
DELL’AUTISTA, LAVORI USURANTI E PESANTI .................................................................................... 119
ART. 40 ........................................................................................................................................... 119
(Lavoro a cottimo) .......................................................................................................................... 119
ART. 41 ........................................................................................................................................... 122
(Impiego di manodopera negli appalti e subappalti) ..................................................................... 122
ART. 42 ........................................................................................................................................... 125
(Passaggio da operaio ad impiegato) ............................................................................................. 125
ART. 43 ........................................................................................................................................... 125
(Conservazione e custodia materiali edilizi) ................................................................................... 125
ART. 44 ........................................................................................................................................... 126
(Obblighi dell’autista) ..................................................................................................................... 126
ART. 45 ........................................................................................................................................... 126
(Lavori usuranti e pesanti) ............................................................................................................. 126
TITOLO XIII .......................................................................................................................................... 127
ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ ............................................................... 127
ART. 46 ........................................................................................................................................... 127
(Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza) ............................................................... 127
ART. 47 ........................................................................................................................................... 127
(Elemento variabile della retribuzione E.V.R.) ............................................................................... 127
ART. 48 ........................................................................................................................................... 128
(Elementi della retribuzione) ......................................................................................................... 128
ART. 49 ........................................................................................................................................... 129
(Gratifica Natalizia) ........................................................................................................................ 129
ART. 50 ........................................................................................................................................... 129
(Anzianità Professionale Edile A.P.E.) ............................................................................................ 129
PAG. 5
ART. 51 ........................................................................................................................................... 134
(Indennità per i lavori dell’armamento ferroviario) ....................................................................... 134
ART. 52 ........................................................................................................................................... 135
(Indennità per i lavori speciali disagiati) ........................................................................................ 135
ART. 53 ........................................................................................................................................... 136
(Indennità per i lavori marittimi) .................................................................................................... 136
ART. 54 ........................................................................................................................................... 137
(Indennità per costruzioni di linee elettriche e telefoniche) .......................................................... 137
SEZIONE III .......................................................................................................................................... 137
DISCIPLINA PER GLI IMPIEGATI .......................................................................................................... 137
TITOLO XIV ......................................................................................................................................... 137
CONTRATTO DI TELELAVORO ............................................................................................................. 137
ART. 56 ........................................................................................................................................... 137
(Telelavoro) .................................................................................................................................... 137
TITOLO XV .......................................................................................................................................... 140
ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’ ............................................................... 140
ART. 57 ........................................................................................................................................... 140
(Trattamento economico globale e retribuzione) .......................................................................... 140
ART. 58 ........................................................................................................................................... 141
(Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R.) .............................................................................. 141
ART. 59 ........................................................................................................................................... 141
(Stipendio minimo mensile) ........................................................................................................... 141
ART. 60 ........................................................................................................................................... 142
(Tredicesima mensilità) .................................................................................................................. 142
ART. 61 ........................................................................................................................................... 142
(Aumenti periodici di anzianità) ..................................................................................................... 142
ART. 62 ........................................................................................................................................... 143
(Indennità di cassa e maneggio denaro) ........................................................................................ 143
ART. 63 ........................................................................................................................................... 143
(Indennità per uso di mezzi di trasporto propri del lavoratore)..................................................... 143
ART. 64 ........................................................................................................................................... 144
(Personale non soggetto a limitazione di orario) ........................................................................... 144
ART. 65 ........................................................................................................................................... 144
(Indennità di mensa) ...................................................................................................................... 144
TITOLO XVI ......................................................................................................................................... 144
PAG. 6
PREMI ................................................................................................................................................. 144
ART. 66 ........................................................................................................................................... 144
(Premio annuo) .............................................................................................................................. 144
ART. 67 ........................................................................................................................................... 145
(Premio di produzione) .................................................................................................................. 145
TITOLO XVII ........................................................................................................................................ 145
INDENNITA’ ........................................................................................................................................ 145
ART. 68 ........................................................................................................................................... 145
(Indennità per personale viaggiante) ............................................................................................. 145
ART. 69 ........................................................................................................................................... 145
(Indennità per lavori in galleria) ..................................................................................................... 145
ART. 70 ........................................................................................................................................... 147
(Indennità per lavori in alta montagna e in cassoni ad aria compressa) ........................................ 147
ART. 71 ........................................................................................................................................... 148
(Indennità per i lavori in zona grave rischio di epidemie ovvero contagi) ..................................... 148
ART. 72 ........................................................................................................................................... 149
(Indennità in caso di morte) ........................................................................................................... 149
ART. 73 ........................................................................................................................................... 149
(Alloggiamenti e cucine) ................................................................................................................ 149
ART. 74 ........................................................................................................................................... 150
(Mense aziendali) ........................................................................................................................... 150
TITOLO XVIII ....................................................................................................................................... 150
PREMI ................................................................................................................................................. 150
ART. 75 ........................................................................................................................................... 150
(Premi di fedeltà) ........................................................................................................................... 150
TITOLO XIX ......................................................................................................................................... 151
IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO ........................................................................................................ 151
ART. 76 ........................................................................................................................................... 151
(Igiene e ambiente di lavoro) ......................................................................................................... 151
TITOLO XX .......................................................................................................................................... 153
TUTELA MATERNITA’ E PATERNITA’ ................................................................................................... 153
ART. 77 ........................................................................................................................................... 153
(Maternità e Paternità del Lavoratore) .......................................................................................... 153
TITOLO XXI ......................................................................................................................................... 156
DISTACCO TEMPORANEO ................................................................................................................... 156
PAG. 7
ART. 78 ............................................................................................................................................... 156
(Distacco del lavoratore) .................................................................................................................... 156
TITOLO XXII......................................................................................................................................... 157
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E TFR ................................................................................ 157
ART. 79 ........................................................................................................................................... 157
(Aliquota oraria) ............................................................................................................................. 157
ART. 80 ........................................................................................................................................... 157
(Corresponsione della retribuzione) .............................................................................................. 157
ART. 81 ........................................................................................................................................... 159
(Reclami su busta paga) ................................................................................................................. 159
ART. 82 ........................................................................................................................................... 159
(Trattamento di fine rapporto) ...................................................................................................... 159
TITOLO XXIII ....................................................................................................................................... 161
RETRIBUZIONE MINIMINA IMPONIBILE ............................................................................................. 161
ART. 83 ........................................................................................................................................... 161
(Retribuzione minima imponibile) ................................................................................................. 161
TITOLO XIV ......................................................................................................................................... 163
DOVERI E CONDOTTA DEL LAVORATORE ........................................................................................... 163
ART. 84 ........................................................................................................................................... 163
(Doveri del lavoratore) ................................................................................................................... 163
ART. 85 ........................................................................................................................................... 165
(Provvedimenti disciplinari) ........................................................................................................... 165
TITOLO XXV ........................................................................................................................................ 174
COMMISSIONE PARITETICA DI GARANZIA ......................................................................................... 174
ART. 86 ........................................................................................................................................... 174
(Commissione Paritetica di Garanzia) ............................................................................................ 174
TITOLO XXVI ....................................................................................................................................... 177
TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI .................................................................... 177
ART. 87 ........................................................................................................................................... 177
(Tutela contro discriminazioni, molestie e mobbing del lavoratore) ............................................. 177
TITOLO XXVII ...................................................................................................................................... 178
PRICAVY E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ................................................................................. 178
ART. 88 ........................................................................................................................................... 178
(Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro) ........................................................................................ 178
SEZIONE V .......................................................................................................................................... 180
PAG. 8
TITOLO XVIII ....................................................................................................................................... 180
CONTRATTAZIONE SINDACALE .......................................................................................................... 180
ART. 89 ........................................................................................................................................... 180
(Livelli di contrattazione)................................................................................................................ 180
ART. 90 ........................................................................................................................................... 180
(Contrattazione Nazionale) ............................................................................................................ 180
ART. 91 ........................................................................................................................................... 181
(Contrattazione Territoriale) .......................................................................................................... 181
TITOLO XXIX ....................................................................................................................................... 185
DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAIZONI ............................................................................................... 185
ART. 92 ........................................................................................................................................... 185
(Permessi Sindacali) ....................................................................................................................... 185
ART. 93 ........................................................................................................................................... 186
(Assemblee) ................................................................................................................................... 186
ART. 94 ........................................................................................................................................... 187
(Rappresentanze sindacali aziendali) ............................................................................................. 187
ART. 95 ........................................................................................................................................... 189
(Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza RLS) ................................................................... 189
ART. 96 ........................................................................................................................................... 193
(Rappresentanza del Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST) .............................................. 193
ART. 97 ........................................................................................................................................... 196
(Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo) ............................................. 196
SEZIONE VI ......................................................................................................................................... 197
TITOLO XL ........................................................................................................................................... 197
ENTI BILATERALI PARITETICI, FORMAZIONE ED OPEDIL .................................................................... 197
FORMAZIONE PROFESSIONALE, FORMAZIONE E SICUREZZA ............................................................ 197
NEI LUOGHI DI LAVORO, SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ..................................................................... 197
ALLA SICUREZZA PER GLI IMPRENNDITORI EDILI ............................................................................... 197
ART. 98 ........................................................................................................................................... 197
(Enti Bilaterali Paritetici) ................................................................................................................ 197
ART. 99 ........................................................................................................................................... 198
(Formazione e OPEDIL) .................................................................................................................. 198
ART. 100 ......................................................................................................................................... 203
(Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) .......................................................................... 203
ART. 101 ......................................................................................................................................... 206
PAG. 9
(Sistema di qualificazione alla sicurezza per gli imprenditori edili) ............................................... 206
SEZIONE VII ........................................................................................................................................ 206
TITOLO XLI .......................................................................................................................................... 206
CENEA – CASSA AUTONOMA EDILE NAZIONALE ................................................................................ 206
ART. 102 ......................................................................................................................................... 207
(Cassa Autonoma Edile Nazionale – CENEA) .................................................................................. 207
TITOLO XLI .......................................................................................................................................... 218
FONDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE AL SSN ................................ 218
ART. 103 ......................................................................................................................................... 218
(Fondo per l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al SSN) ............................................. 218
SEZIONE VIII ....................................................................................................................................... 220
TITOLO XLII ......................................................................................................................................... 220
DECORRENZA E DURATA .................................................................................................................... 220
ART. 104 ......................................................................................................................................... 220
(Decorrenza e durata) .................................................................................................................... 220
ALLEGATO A ....................................................................................................................................... 221
MINIMI PAGA TABELLARE .................................................................................................................. 221
PAG. 10
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE
IMPRESE EDILI ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI
EDILI ED AFFINI
PARTI STIPULANTI
Il giorno 19 /02/ 2026 presso la sede della Confaziende PMI in Salerno (SA) Corso Giuseppe Garibaldi,
164
FRA
Confaziende PMI (Confederazione Piccole e Medie Imprese) C.F.: 95203030655,
rappresentata dal Presidente Nazionale avv. Fabio Troìa;
E
CONFE.NA.L.P. (Confederazione Nazionale Lavoratori e Pensionati) C.F.: 95203670658,
rappresentata dal Presidente Nazionale Stefano Elia;
PAG. 11
Il settore dell’edilizia ha da sempre rappresentato uno dei pilastri fondamentali del sistema economico e
produttivo italiano. Ancora oggi tale comparto assume un ruolo strategico per il rilancio e lo sviluppo del Paese,
in quanto portatore di un significativo patrimonio di competenze, innovazione tecnologica e relazioni
professionali che devono essere tutelate e valorizzate, soprattutto nelle fasi di transizione economica e di uscita
dalle crisi.
Con il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le Parti intendono definire e consolidare un rinnovato
modello di relazioni industriali capace di sostenere la crescita delle imprese e, al contempo, di migliorare le
condizioni di lavoro, di sicurezza e di benessere dei lavoratori. In tale prospettiva, particolare attenzione viene
rivolta all’evoluzione dei contesti lavorativi e all’introduzione di strumenti innovativi, tra cui il welfare
aziendale, sempre più centrale nella gestione moderna del rapporto di lavoro.
Il presente CCNL mira inoltre a ridefinire il sistema della formazione professionale, individuando modalità e
obiettivi coerenti con le esigenze attuali del mercato. La formazione assume un valore strategico per lo sviluppo
delle competenze e per la creazione di nuove professionalità, in un contesto caratterizzato da continui processi
di aggiornamento, riqualificazione e innovazione tecnologica.
Nonostante i segnali di ripresa, il comparto delle costruzioni evidenzia ancora dinamiche di crescita contenute,
pur rappresentando un segmento rilevante dell’economia nazionale. Gli interventi di sostegno pubblico e gli
incentivi governativi hanno storicamente avuto un ruolo determinante nel favorire gli investimenti nel settore,
contribuendo allo sviluppo delle attività di ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edilizio.
Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, in presenza di significative variazioni
degli indicatori economici e di mercato, la parte datoriale fornirà, nell’ambito di specifici incontri, informazioni
sull’andamento del settore e sulla situazione delle imprese, con particolare riferimento ai profili economici,
produttivi e occupazionali.
Il sistema contrattuale così delineato comporta l’impegno delle Parti a garantire, a tutti i livelli — nazionale,
territoriale, aziendale e di cantiere — il pieno rispetto del presente contratto e degli accordi integrativi vigenti
per l’intero periodo di validità. Le Associazioni datoriali si adopereranno per assicurare l’osservanza delle
disposizioni contrattuali da parte delle imprese associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano
a prevenire e contrastare iniziative o rivendicazioni volte a modificare unilateralmente quanto definito negli
accordi nazionali e territoriali.
Le Parti riconoscono al sistema partecipativo e, in particolare, alla bilateralità un ruolo centrale nello sviluppo
del settore. Il sistema bilaterale rappresenta uno strumento essenziale per promuovere un nuovo equilibrio nelle
relazioni di lavoro, favorire la collaborazione tra lavoratori e imprese e individuare soluzioni condivise in un
ambito produttivo complesso e delicato quale quello dell’edilizia.
In tale contesto, il luogo di lavoro viene inteso come spazio di cooperazione e confronto, nel quale perseguire
modelli organizzativi in grado di armonizzare le esigenze produttive con quelle personali e sociali dei
lavoratori, promuovendo un’efficace conciliazione tra vita professionale e vita privata.
Alla luce di quanto sopra, le Parti si impegnano a costruire un modello contrattuale moderno ed equilibrato,
capace di garantire regole uniformi su tutto il territorio nazionale e, al contempo, di rispondere in modo efficace
alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, contribuendo allo sviluppo sostenibile e competitivo del settore
edile.
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SEZIONE I
PARTE GENERALE
ART. 1
(Validità e sfera di applicazione del Contratto)
Il presente C.C.N.L. disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale i rapporti di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dei dipendenti delle imprese artigiane,
considerate tali in base alla legge n. 443/1985 delle piccole e medie imprese industriali, delle
società cooperative artigiane e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista,
che operano nei settori delle costruzioni edili, archeologico, del restauro e attività affini. In
particolare, le attività e/o mestieri interessati dal presente C.C.N.L. sono le seguenti:
1) costruzioni edili ovvero costruzioni di fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità,
ad uso pubblico, ad uso privato nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture
delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le
carpenterie in legno e in ferro, l’impianto e il carico, lo scarico di cantieri e di opere
provvisionali in genere e lo sgombero dei materiali;
2) progettazione di lavori di opere edili;
3) decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali, artificiali,
linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di
tappezzerie;
4) pavimentazione in cemento, marmette, marmo, legno, pietre naturali, seminato, gomma,
bollettonato, linoleum;
5) intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, doratura, argentatura, laccatura e
simili;
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6) preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, feltri, bitume, cartoni e
simili, con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
7) lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli
edifici;
8) posa in opera di attrezzature varie di servizio;
9) spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, facciate di edifici, monumenti,
sgombero della neve da tetti e da superfici di varia natura;
10) pozzi d’acqua - scavati, trivellati, realizzati con sistema autoaffondante - per uso potabile,
industriale o irriguo;
11) costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti
di depurazione e simili;
12) costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade di ogni tipologia,
compreso lo sgombero della neve e altri materiali;
13) sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;
14) esecuzione di segnaletica stradale orizzontale;
15) posa in opera di segnaletica;
16) costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
17) costruzione, installazione, demolizione di cisterne e serbatoi interrati in metallo, in
cemento armato ovvero altro materiale per il contenimento di qualsiasi tipologia di liquido;
18) costruzione, manutenzione, irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
19) costruzione di linee elettriche e telefoniche;
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20) messa in opera di pali, tralicci e simili;
21) costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
22) scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di gas, acqua, telefonia e
simili;
23) realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose, franose, di terreni
allagabili e di terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
24) attività di produzione e distribuzione di calce struzzo preconfezionato;
25) movimenti di terra, scavi, anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione
di aree fabbricabili, terrapieni e simili;
26) demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la
cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di legge;
27) demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o
sostanze riconosciute nocive;
28) manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e restauro -artistico di opere edili, di
beni mobili e immobili di opere tutelate;
29) costruzione, manutenzione e restauro di fabbricati ad uso abitazioni urbani e rurali, ad uso
agricolo, commerciale, industriale, di opere monumentali;
30) attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili;
31) altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.
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SEZIONE II
DISCIPLINE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO I
ART. 2
(Classificazione del Personale)
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su sette livelli, ai quali
corrispondono sette livelli retributivi di cui agli allegati “A” al presente C.C.N.L., con valori
minimi tabellari mensili. L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie verrà
effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati. Resta salva ogni
attribuzione di trattamenti di carattere normativo e/o economico riconosciuta al singolo
lavoratore – impiegato ovvero operaio – ai sensi di legge, di contratti e accordi collettivi
nazionali e territoriali.
LIVELLI CATEGORIE PARAMETRI
7 Quadri e impiegati ( 1° super) 200
6 Impiegati 1° livello 180
5 Impiegati d 2° livello 150
4 Assistenti Tecnici già inquadrati in 3° e operai di 4° liv. 140
3 Impiegati di 3° liv. e operai specializzati 130
2 Impiegati di 4° liv. e operai qualificati 117
1 Impiegati di 4° liv. primo impiego e operai comuni 100
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Il presente C.C.N.L. individua i profili che rappresentano le caratteristiche essenziali del
contenuto professionale delle mansioni in esse considerate. I profili hanno valore
esemplificativo minimo.
Qualora l’assunzione riguardi un lavoratore in possesso di un diploma di scuola media
superiore in materie tecniche inerenti l'industria edile (geometra, perito commerciale o affine)
questo dovrà essere inquadrato in una categoria non inferiore al 3° livello.
In presenza di un lavoratore con un diploma di laurea in ingegneria, architettura o equivalenti
ovvero in materie amministrative quali giurisprudenza, economia e commercio, in
giurisprudenza e similari, il suo inquadramento non potrà essere inferiore al 2° livello.
Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione per iscritto all’impresa del titolo di studio in
possesso all’atto della sua assunzione ovvero del conseguimento del titolo.
Resta salvo che i due precedenti commi trovano applicazione solo qualora i lavoratori vengano
adibiti allo svolgimento di mansioni inerenti il titolo di studio in loro possesso.
Al termine del periodo di prova, gli impiegati laureati mantenuti in 2a categoria hanno diritto
ad una maggiorazione del 5% sullo stipendio minimo mensile di cui all’art. 59 mentre per gli
impiegati diplomati mantenuti in 3a categoria, la suddetta maggiorazione è dell’8%.
7° LIVELLO
IMPIEGATI DI 1a CATEGORIA SUPER
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le
caratteristiche indicate nella declaratoria del 6° livello nonché una specifica esperienza
professionale, siano formalmente preposti dalla direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni
per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive
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di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello
sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell’impresa.
In concerto con i dirigenti coordinano e gestiscono unità organizzative complesse
caratterizzate da notevole complessità tecnologica e/o gestionale, rispondendo del
raggiungimento degli obiettivi di piano e di budget ai quali hanno direttamente contribuito.
Rientrano nel settimo livello anche quei lavoratori che svolgono, sulla base di una consolidata
e diversificata esperienza professionale pregressa, un ruolo specialistico in maniera
significativa rispetto ai risultati funzionali del loro settore.
Esemplificazioni
a. Responsabile di grandi commesse e/o progetti;
b. responsabile di aree o di unità organizzative complesse;
responsabile di settori produttivi
c. responsabile di servizio;
d. analista/sistemista;
e. biologo, chimico, fisico, geologo, storico dell’arte, archeologo responsabile;
f. direttore di cantiere;
g. responsabile del cantiere di restauro;
h. bibliotecario, restauratore conservatore, demoetnoantropologo, paleontologo, antropologo;
i. architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile e
di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni
architettonici;
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j. altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta elencazione.
Lettera h. - Il Responsabile del cantiere di restauro è un impiegato di concetto o tecnico che
nei lavori di restauro ha le responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell’esito
dell’intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla direzione tecnica, che
possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di
determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell’opera,
cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla
documentazione e studio dell’opera, imposta e coordina i lavoratori e le professionalità anche
specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere,
con la direzione lavori e le Soprintendenze per quanto di competenza.
6° LIVELLO
IMPIEGATI DI 1a CATEGORIA
Appartengono alla 1a categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che
amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità
professionale, con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni e autonomia di iniziativa,
nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti della impresa o dagli
impiegati di 1a categoria super.
Esemplificazioni:
a. Coordinatore di impianti: appartengono alla 1a categoria gli impiegati di concetto, con le
funzioni e i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6° livello che, nelle imprese produttrici e
distributrici di calcestruzzo, sovrintendano e coordinino l’attività di più centrali di betonaggio.
b. Responsabile di restauro e di recupero archeologico: appartengono alla 1a categoria gli
impiegati di concetto e tecnici che nei lavori di restauro hanno la responsabilità della corretta
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conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento e possiedono inoltre competenze tecniche,
progettuali, diagnostiche, esecutive, amministrative che gli permettono di determinare la
metodologia tecnica scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell’opera, curano il
coordinamento dell’intervento delle diverse professionalità addette alla documentazione e
studio dell’opera, impostano e coordinano i lavori e le professionalità del cantiere.
RESPONSABILE DEL CANTIERE DI RESTAURO
Impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta
conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento, relativamente alle direttive generali
impartite dalla Direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche, esecutive
e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e
amministrativa nelle diverse fasi dell’opera, cura la progettazione e il coordinamento delle
varie professionalità addette alla documentazione e studio dell’opera, imposta e coordina i
lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere.
Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la Direzione lavori e le
Soprintendenze per quanto di competenza.
Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile, e
di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni
architettonici.
5° LIVELLO
Appartengono a questo livello operai, impiegati sia tecnici che amministrativi, con mansioni
di concetto richiedenti iniziativa e una determinata autonomia funzionale, nell'ambito delle
direttive ricevute, per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o
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amministrativa ovvero comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni
tecniche.
IMPIEGATI DI 2a CATEGORIA
Appartengono alla 2a categoria gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono
mansioni di concetto.
IMPIEGATI TECNICI DI 2a CATEGORIA
Esemplificazioni
a. Analista impiegato che, su indicazioni e avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta
metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico.
Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti
di input e output; definisce nei vari aspetti archivi e flussi; definisce e descrive le procedure
elettroniche.
b. Capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di
calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l’attività della centrale di
betonaggio e all’occorrenza svolge i compiti indicati per l’operatore di centrale.
c. Disegnatore di concetto con responsabilità di interpretazione dello sviluppo e del controllo
dei disegni. Impiegati amministrativi di 2a categoria.
d. Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l’esecuzione del lavoro
in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a
cottimo e subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori provvedendo
all’approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed
assume e licenzia gli operai, nell’ambito delle direttive impartite dall’impresa.
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e. Tecnico che provvede allo sviluppo di massima e di dettaglio dei progetti e allo sviluppo
dei calcoli statici e metrici relativi.
f. Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo
attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più
punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l’operatore di centrale di 4° livello.
g. Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze
storiche, archeologiche, grafiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico con le
capacità necessarie per una attività di valutazione e di coordinamento esecutivo del lavoro di
più individui.
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI DI 2a CATEGORIA
a. Impiegato che cura l’applicazione e l’integrazione delle disposizioni legislative e
contrattuali inerenti a stipendi e paghe e provvede alle pratiche relative presso istituti ed Enti
di assicurazione, di previdenza e assistenza dei lavoratori e cioè con diretta responsabilità nei
limiti delle indicazioni di massima dei superiori.
b. Impiegato addetto agli approvvigionamenti e acquisti e alle liquidazioni dei conti dei
fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con
continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli.
CAPOCANTIERE DI EDILIZIA STORICA
Lavoratore altamente qualificato addetto alla gestione operativa del cantiere di restauro,
all’organizzazione delle risorse umane e i materiali, all’esecuzione della contabilizzazione dei
lavori, interfacciandosi con tutte le figure del cantiere. Possiede conoscenze e competenze
specialistiche nell’intervento sul patrimonio storico, con esperienza professionale pluriennale
maturata sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.
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ASSISTENTE DI CANTIERE DEL RECUPERO
Impiegato tecnico e amministrativo con mansioni di esecuzione di elaborati specialistici, cdi
lavori in base a disegni a progetti, di misurazione e contabilizzazione tecnico-amministrativa
dei lavori affidati. Previa delega, nell’ambito delle direttive impartite dalla Direzione tecnica
ovvero dal proprio responsabile, ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti
tecnici. Possiede esperienza pluriennale di gestione tecnico -amministrativa del cantiere di
edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l’area recupero e conservazione.
RESTAURATORE DI BENI CULTURALI
a. Lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere
vincolate, con conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di recupero del patrimonio
e competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell’intervento di
restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso. Ha capacità di coordinamento
esecutivo di più individui nella gestione del lavoro.
b. Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".
4° LIVELLO
ASSISTENTE TECNICO (GIA’ DI 3a CATEGORIA)
Lavoratore dotato di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di
svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva
eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori.
Esemplificazioni
a. Programmatore EDP, impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la
conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata
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sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica, predispone e controlla le
compilazioni e prove necessarie alla certificazione del programma.
b. Operai altamente specializzati che dirigono e coordinano l’attività di altri lavoratori, sotto
la direzione del tecnico di cantiere o direttore tecnico e partecipano anche alla esecuzione del
lavoro con competenza e maestria.
c. Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia esecutiva e
con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle lavorazioni e direzioni
cui sono addetti. Esempio: operatore di macchine di particolare complessità in grado di
intervenire sulle stesse per operazioni di normale manutenzione e semplice riparazione e in
grado di curare la messa a punto di detti macchinari.
d. Lavoratore che con ampia autonomia funzionale, conduce e manovra macchine operatrici
semoventi particolarmente complesse, adibite a lavori di rigenerazione in sito dei manti
autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro
funzionamento.
e. Lavoratori che eseguono a regola d’arte opere di particolare complessità non solo
nell’edilizia tradizionale ma anche nell’ambito delle nuove tecnologie di industrializzazione.
f. Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie
in sotterraneo.
g. Lavoratore che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per l’elaborazione
di schemi e studi predeterminati.
h. Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche
di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
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i. Lavoratore che, possedendo elevata professionalità e adeguata esperienza operativo -
organizzativa, conduce gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali,
individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché
al montaggio e smontaggio.
j. Riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte
le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario.
k. Addetto al coordinamento e alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate fuori
opera o del varo di casseforme mobili per getto di travi in sito.
l. Addetto alla preparazione di elementi prefabbricati di opere speciali in cemento armato che
interpreta, su disegno, le tipologie di montaggio, dispone i necessari componenti nelle diverse
disposizioni, impartisce mandati ai lavoratori per il montaggio.
m. Colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a sapere
espletare le mansioni dell’operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue
rilievi, conosce ed applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l’ente
appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.
n. Tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio, la assiematura, la curvatura di
elementi di tubazione su impianti industriali o su linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti.
o. Operatore Derrik o Blondin.
p. Giuntista saldatore che esegue saldature elettriche in ascendente, discendente, e C02 di
qualità di 1a e 2a passata, di riempimento e finitura su tubazione in acciaio al carbonio.
q. Addetto, con carattere di continuità, al coordinamento e alla preparazione di muri di
sostegno con la tecnica della «terra armata» (cioè con la posa ad incastro di pannelli
prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti
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in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi subparalleli), il quale,
interpretando i disegni, provvede all’approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in
opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole
indicazioni operative generali fornite dal responsabile del cantiere.
r. Lavoratore che, nell’ambito di lavori di ripristino e consolidamento di opere nelle aree
archeologiche esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di alta specializzazione
comportanti la conoscenza delle speciali tecniche di scavo, di restauro conservativo di reperti
murari e strutturali, di misurazione e tracciamento del disegno archeologico.
s. Lavoratore che possiede ampia e comprovata esperienza e professionalità che presta la sua
opera nella conduzione di macchine operatrici cosiddette greder motolivellatore e
vibrofinitrici, che è in grado di intervenire in riparazioni e manutenzione di queste e, in
autonomia, esegue compiti affidatigli dai superiori per responsabilità.
t. Lavoratore che, autonomamente, nell’ambito dei lavori di scavo di ripristino e
consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico
urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti
formativi acquisiti in Enti di formazione del settore esegue lavori specializzati comportanti la
conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo, e di affreschi, di
recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di
costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie sovrintendenze.
OPERATORE PER IL RESTAURO DI BENI CULTURALI
Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate.
Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle
opere d’arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni
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metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali
lapidei e superfici decorate di beni architettonici.
Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di legge.
OPERATORE PER IL RECUPERO ARCHITETTONICO
Lavoratore che, nell’ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed
esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la
conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del
disegno. È in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel
quadro delle direttive generali impartite dalla Direzione tecnica.
Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici
di formazione professionale.
3° LIVELLO
Appartengono al 3° livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una
generica preparazione professionale.
Esemplificazioni
a. Impiegato d’ordine che svolge all’interno dell’impresa operazioni esecutive di tipo
amministrativo (esempio: fatturazione, compilazione documenti accompagnatori, semplice
scrittura contabile, prima nota, compilazione registro delle presenze e/o segnatore).
b. Operatore EDP: impiegato che provvede alla preparazione ed all’avviamento
dell’elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla a consolle i
vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.
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c. Lavoratori che in via continuativa e con funzioni esecutive nei limiti delle istruzioni ricevute
e senza diretta responsabilità curano calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico -
amministrativa dei lavori, ovvero la compilazione delle paghe e il versamento dei contributi
assicurativi e previdenziali. Esempio: addetto a calcoli, impiegato alle paghe e ai contributi,
addetto alla contabilità fiscale o di cantiere. Cura contratti e preventivi sempreché sotto
direzione.
d. Disegnatore esecutivista, colui che predispone, da un progetto articolato, elaborati
particolari su indicazioni o direttive del livello superiore.
OPERAI SPECIALIZZATI
Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati che sono capaci di
eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da
tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.
Esemplificazioni
a. Carpentiere in legno o in ferro capace di eseguire su disegno, capriate o centine composte
o casseforme per armature speciali in opere di cemento e di natanti.
b. Camionista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.
c. Addetto alla guida dei mezzi di trasporto dell’azienda, destinato all’approvvigionamento,
smistamento mezzi, materiali, collocazione maestranze sui cantieri, nonché alla manutenzione
ordinaria e straordinaria del mezzo; provvede anche alla sua riparazione con l’eventuale
sostituzione di pezzi di ricambio.
d. Muratore capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi
in rottura, arcate, muratura in mattoni a parametro, messa in opera di pietre ornamentali
lavorate, costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra, volte a crociera, a vela o a forma
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gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo, posa in opera di
davanzali e stipiti.
e. Ferraiolo capace di eseguire e porre in opera su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro
per costruzioni in cemento armato.
f. Pontatore capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o
in ferro.
g. Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione al montaggio e smontaggio
su disegni di stampi preformati o delle relative parti componenti.
h. Addetto alla tesatura, con l’uso di apposite apparecchiatura e secondo i dati prescritti, di fili
o cavi di acciaio per l’armatura di strutture in cemento armato e precompresso.
i. Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali o
secondarie, capriate, cornicioni etc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti,
e altre opere di edilizia speciale.
j. Falegname: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di
riquadratura, anche con l’impiego delle macchine.
k. Fochino: operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provveda alla posa della
mina e al suo brillamento.
l. Imboscatore o armatore, capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria,
effettuandone la posa in opera.
m. Minatore: operaio che stabilisce la posizione dei fori di mina e predispone e sorveglia
l’armamento.
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n. Cementista forzatore: capace di eseguire rilievi ornamentali o di qualsiasi tipo, forme di
gesso e in cemento, su modello o disegno.
o. Stuccatore e riquadratore: capace di eseguire su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o
altri agglomerati sia al banco che sul posto.
p. Decoratore, verniciatore: capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e
riquadratura e chiaroscuro, macchiature ad imitazione legni e marmi, dorature in fogli,
scritture di insegne e filettature a mano libera.
q. Operaio ornatista e modellista: capace di eseguire ornati o modelli richiedenti capacità
adeguate ai lavori di stuccatore.
r. Tappezziere di parati speciali (industria, tekko, salubra, in plastica o similari).
s. Pavimentatore: capace di eseguire tipi di pavimentazione in gres, vetro, ceramica, marmo,
alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.
t. Posatore di rivestimenti: capace di eseguire i tipi di rivestimento in gres, vetro, ceramica,
marmo, che presentino particolari capacità di esecuzione.
u. Parchettista: che sa posare in opera ogni tipo di parquette.
v. Linoleista: che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno.
w. Vetrocementista: capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento.
x. Mosaicista: capace di eseguire, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati quali vetro,
klinker e ceramica mosaico.
y. Scalpellino: che sa eseguire su disegno qualsiasi sagomatura con ornati semplici, sia su
marmo, che su pietra.
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z. Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle
seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione e coibentazione per
costruzioni civili e industriali, di qualsiasi difficoltà (manti impermeabili in asfalto colato o
malta asfaltica per coperture; manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo
e con solo mastice e cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma; manti
impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi etc. comprese le relative
opere di fissaggio e ancoraggio meccanico; esecuzione di cappe cementizie: a protezione di
manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per ripartizione su strati isolati; posa in
opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché soffittature
con pannelli isolanti. Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere,
prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, leggere disegni schematici, di
particolari esecutivi inerenti al suo lavoro, predisporre il lavoro alle categorie di lavoratori con
qualifica inferiore. È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici,
all’applicazione di vernici (riflettenti e colorate) su manti impermeabili, alla granigliatura e
sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.
aa. Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida
l’attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori.
Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell’armamento, si
conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione di cui
al 4 comma dell’art. 85, spettante all’operaio specializzato (compreso l’utile minimo
contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo). Quando le mansioni di caposquadra si
esercitino su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%.
bb. Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che indica e controlla l’esattezza del
livello dei binari e dei deviatori. Colui che dà il tracciamento per la posa dei deviatori.
PAG. 31
cc. Motorista o meccanico o elettricista: capace di eseguire nel cantiere, anche per i lavori per
l’armamento ferroviario, o in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni.
dd. Autista o motoscafista meccanico: addetto alla conduzione della macchina e capace di
provvedere alla riparazione del motore e della meccanica in genere anche con la sostituzione
di pezzi di ricambio.
ee. Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scrarper, ruspa e
simili, addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a dieci
quintali, che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o
di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle.
ff. Macchinista di locomotiva a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori
stradali: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della
stessa.
gg. Guardiafili: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura critica del progetto
e capacità di scelta alternativa dei tracciati, e di valutazione del franco, previo picchettamento
della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare
grado di complessità e con delibera funzionale.
hh. Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamento in
genere.
ii. Montatore: addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie
jj. Tesatore: linee AT-MT.
kk. Amarragista: linee AT-MT.
ll. Addetto al tracciamento linee di livellamento delle basi dei tralicci.
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mm. Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico.
nn. Conducente di copertura e di macchine di mezzi d’opera natanti, forniti di motori, per
l’esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari, in questa voce sono compresi: il
capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone del comando, il capo puntone, il capo draga,
il motorista di prima, il macchinista e il fuochista autorizzati.
oo. Nostromo di prima.
pp. Palombaro di prima: capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere
subacquee.
qq. Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovrintende al lavoro di
almeno 5 addetti alla cucina.
rr. Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di
opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a
secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.
ss. Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all’esecuzione su
disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione
legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di
infissi, mobili serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso
; addetto all’esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori : stuccatura e levigatura, con
successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadri
comando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di
lettere e numeri etc.
tt. Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali
pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clinker, marmo) che per essere eseguiti richiedono
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particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla
veneziana, piastrelle, ceramiche).
uu. Lavoratore che nell’ambito dei lavori di ripristino consolidamento e conservazione e
restauro di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse artistico storico
urbanistico operi con provata esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in
Enti di formazione del settore, esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle
specifiche tecniche di scavo, restauro conservativo, recupero e bonifica di reperti murari e
strutturali.
OPERAIO SPECIALIZZATO AREA RECUPERO
Operaio che esegue lavori specializzati nel recupero architettonico sulla base delle direttive
dei suoi superiori, in possesso di competenze tecnico-pratiche e conoscenze conseguite anche
nel sistema di formazione professionale.
2° LIVELLO
Appartengono al 2° livello, i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che
richiedono normali capacità e qualificazione professionale per la loro esecuzione.
Lavoratori amministrativi addetti ad operazione esecutive.
Esemplificazioni
a. Centralinisti telefonici, addetti alla perforazione e verifica di schede meccanografiche,
stenodattilografi, addetti al controllo fatture, addetti al controllo di documenti contabili con il
movimento del materiale.
b. Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali capacità
conseguite con normale tirocinio.
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OPERAI QUALIFICATI
Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che
necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione.
Esemplificazioni
a. Carpentiere in legno o ferro che sappia eseguire lavori propri e specifici della categoria.
b. Intonacatore che sappia eseguire intonaci civili, a calce, a scagliola, etc. perfettamente a
livello in angoli e rigature.
c. Pontatore: capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedano la capacità
dell’operaio specializzato o impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti, sia in
ferro che in legno.
d. Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento in grado di provvedere a dosatura,
miscelamento a caldo di asfalti colati e malte asfaltiche; eseguire manti impermeabili, mettere
in opera strati termoisolanti in piano e verticali.
e. Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scale, etc.
f. Addetto al montaggio in opera in cantiere di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di
rampe, scale, ecc. con l’impiego di attrezzature di sostegno.
g. Addetto alla sigillatura di giunti con l’uso di mastici o miscele leganti, di elementi
prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, etc.
h. Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l’armatura di struttura
in cemento armato precompresso.
i. Imboscatore o armatore: capace di eseguire lavori in armamento di galleria, di pozzi, di
scavi, di fognature.
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j. Minatore: capace di eseguire tutti i lavori inerenti all’impiego delle mine, per scavi in roccia,
esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino.
k. Cementista per getti in cemento armato: che sappia curare i piani di lavoro.
l. Cementista per pietra artificiale.
m. Scalpellino e martellista per pietra artificiale.
n. Scalpellino: capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra o marmo.
o. Lucidatore in pietra artificiale.
p. Squadratore di tufo.
q. Falegname: capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di
cantiere.
r. Stuccatore comune di soffitti e pareti.
s. Stuccatore da banco comune.
t. Decoratore, imbiancatore e colorista: capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura
con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri della categoria (non
indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati).
u. Verniciatore: capace di eseguire verniciature e filettature.
v. Tappezziere: capace di eseguire lavori propri della categoria con materiali diversi da quelli
indicati per gli specializzati.
w. Vetrocementista: capace di eseguire lavori di tipo comune in vetrocemento.
x. Pavimentatore: capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della
categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà.
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y. Parchettista: capace di eseguire pavimenti in legno di tipo comune.
z. Linoleista: che non abbia la capacità specifica dell’operaio specializzato.
aa. Mosaicista: capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non disegno
bb. Asfaltista stradale: capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione.
cc. Calderaio: addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi.
dd. Selciatore: capace di eseguire selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido,
curando le opportune pendenze.
ee. Lastricatore: capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune
pendenze.
ff. Scalpellino stradale.
gg. Addetto ai lavori di armamento ferroviario (che regolarizza lo scartamento del binario e
dei deviatori; esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi
meccanici; esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli
meccanici sia a percussione che a vibrazione; esegue la foratura delle rotaie con trapano a
mano o meccanico; esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici; con mezzi meccanici a
motore, esegue l’allentamento o stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di
attacco del binario o deviatori; è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere
durante lo svolgimento del lavoro e dei passaggi a livello, abilitato dall’Amministrazione delle
Ferrovie dello Stato. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione.
hh. Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio, con l’incarico di controllare il
regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e capace di provvedere alla
manutenzione ordinaria dell’impianto.
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ii. Saldatore: capace di eseguire lavori normali con apparecchiature elettriche o
ossiacetileniche.
jj. Motorista o meccanico elettricista di seconda: addetto al funzionamento e alla
manutenzione dei motori, macchine e impianti; anche per i lavori dell’armamento ferroviario.
kk. Guardiafili: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e/o inseriti in
cicli di lavorazione, esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale
difficoltà.
ll. Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici elettrici e segnalamenti in genere.
mm. Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere.
nn. Addetto, nel settore di linee elettriche (installazione), alla manutenzione di officina. oo.
Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei.
pp. Aiuto tesatore linee AT-MT.
qq. Aiuto amarragista linee AT-MT.
rr. Installatore: addetto alla installazione di impianti speciali telefonici, elettrici, di
segnalamento in genere.
ss. Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere.
tt. Autista o motoscafista: addetto alla conduzione della macchina capace di provvedere alla
ordinaria manutenzione della stessa.
uu. Conduttore di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre
la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa.
vv. Meccanico ed elettricista comune.
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ww. Fuochista e conduttore di generatori a vapore, motorista di seconda su natanti per cui è
richiesta la patente di 3° grado generale e particolare; anche conduttore di locomobili a vapore
con patente di 4° grado.
xx. Conduttore di coperta, di mezzi d’opera natanti sforniti di motore a produzione, per la
esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari.
yy. Fabbro di cantiere.
zz. Lattoniere e tubista comune.
aaa. Nostromo di seconda.
bbb. Guida palombaro.
ccc. Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella
camera di equilibrio.
ddd. Cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere.
eee. Addetto alla potatura di piante di giardini e parchi e con conoscenza dei sistemi di innesto
e simili.
fff. Addetto all’applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di
opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a
secco o prefabbricati in genere.
ggg. Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura
di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.
hhh. Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabanda, volte a crociera
ecc. con l’uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l’adozione di tecniche specifiche
(scuci-cuci).
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iii. Addetto con adeguata e certificata formazione teorica pratica ad operazioni di bonifica e
smaltimento di materiali nocivi, nell’ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
1° LIVELLO
Appartengono alla categoria gli impiegati di seguito specificati.
Esemplificazioni
a. Dattilografi;
b. Centralinisti telefonici;
c. Addetti a mansioni di scritturazione e copia;
d. Addetti alla perforazione di schede meccanografiche e all’inserimento dati nell’elaboratore.
Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che
non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica
mansione.
Resta inteso che l’anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità
decorre dalla data di assunzione.
OPERAI COMUNI
- Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni o come aiuto agli operai di livelli
superiori.
- Lavoratori capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest’ultimo
è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono
adibiti a lavori e servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in
pochi giorni.
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- Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso
operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai
cui è addetto nell’esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di
cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il rimpasto degli eventuali residui
delle stesse dopo il periodo di sosta, il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta,
dei mattoni idonei per l’esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame
specificatamente idoneo per l’esecuzione della muratura nel corso della lavorazione; la scelta,
la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di
particolare conformazione; l’esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria
alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei
controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di
sottofondi grezzi).
- Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, etc.
proprie dei cantieri di prefabbricazione:
- al montaggio e smontaggio di stampi preformati e delle relative parti componenti già
predisposte;
- al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con
l’impiego di attrezzature di sostegno;
- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi
prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per
rivestimento (fogli di tesserine, piastrelle di cotto gres, klinker, etc.), di tubazioni, serramenti,
davanzali e altri manufatti in genere;
- al getto di calcestruzzo negli stampi;
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- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe, scala, etc.;
- alla tesatura con l’uso di apparecchiatura apposita di fili o cavi di acciaio per l’armatura di
strutture in cemento armato precompresso;
- alla iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l’armatura di strutture in
cemento armato precompresso;
- al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e
secondarie, capriate, cornicioni, etc. nelle costruzioni di fabbricati industriali, ponti, viadotti
e altre opere di edilizia speciale;
- alla sigillatura di giunti con l’uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti
in opera, quali pareti, solai, cornicioni etc.
- Addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi,
esportazione di carte o sbavature, spazzolature, etc.
- Terrazziere: l’operaio che sa eseguire lavori di scavo a sezione obbligata, nonché la
profilatura di scarpate, di cunette stradali di sbadacchiatura (non armamento) degli scavi e il
livellamento del terreno secondo la picchiettatura.
- Calcinato o calcinatolo.
- Piegaferro o posature di armature di ferro in stampi preformati.
- Massicciatore stradale.
- Spalatore di neve senza impiego di mezzi meccanici.
- Addetto alla pulizia e innaffiamento dei giardini.
- Battitore o aiutante posatore stradale.
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- Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.
- Aiuto decoratore: aiuto verniciatore che esegue come aiutante o sotto guida di operai
specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.
- Gettatore o tubista in cemento.
- Addetto all’uso di vibratori per strutture cementizie.
- Addetto all’uso di martelli pneumatici.
- Addetto all’uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria
compressa.
- Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posature degli stessi in stampi preformati.
- Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti.
- Aiutante posature di coperture impermeabili.
- Bitumatore o catramista stradale.
- Canneggiatore.
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario:
colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami;
colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l’allentamento o lo stringimento,
lo smontaggio o montaggio degli argani di attacco del binario o deviatoi;
colui che colloca in sede le rotaie e gli argani di attacco per le successive operazioni di
montaggio dei binari o dei deviatoi, o che dopo lo smontaggio del binario o dei deviatoi esegue
le operazioni inverse;
colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami;
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colui che nei lavori di scarico compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere;
colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.
- Addetto al funzionamento del macchinario (come betoniere, benne raschianti, montacarichi,
biocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers, etc.).
- Frenatore: addetto a cave di sabbia o a cantiere con movimento di terra, adibito
esclusivamente alla frenatura.
- Aiuto pontatore.
- Aiutante fuochista.
- Addetto a trasporti con decauville.
- Addetto a lavori di copertura e scopertura e a lavori di diserbamento nell’armamento
ferroviario.
- Magazziniere: l’operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura
la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei lavori
dell’armamento ferroviario o ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefabbricazione.
- Carrettiere, barcaiolo, battellante.
- Marinaio.
- Cuciniere o aiutante di cucina.
Resta fermo che l’assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in
base alle mansioni degli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni
usate dalle parti.
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AREA ARCHEOLOGICA
6º LIVELLO - RESPONSABILE RECUPERO ARCHEOLOGICO
Impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della
corretta conduzione del cantiere e dell’esito dell’intervento e possiede competenze tecniche,
progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la
metodologia tecnico -scientifica. Cura il coordinamento dell’intervento e delle diverse
professionalità addette alla documentazione e allo studio dell’opera.
5º LIVELLO - OPERATORE ARCHEOLOGICO
Impiegato che, in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche,
stratigrafiche richieste dal lavoro in un contesto archeologico, opera in un singolo settore di
scavo.
4º LIVELLO - OPERAIO IN CANTIERE ARCHEOLOGICO
Lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche
sulla base delle indicazioni metodologiche fornite.
Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.
3º LIVELLO - OPERAIO SPECIALIZZATO IN CANTIERE ARCHEOLOGICO
Lavoratore che su specifiche disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree archeologiche
comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti.
OPERAIO DI 4º LIVELLO
Operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche
mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità
diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure.
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Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l’operaio di 3º livello e le ulteriori seguenti:
- ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta
montagna, edifici e manufatti;
- elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche
in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti riscontrati in
parete;
- legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico-progettuali.
2º LIVELLO – ROCCIATORE
Operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche
mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori ordinari della sua
specialità, sotto la guida di operai con qualifica superiore a partire da direttive generali.
Realizza le seguenti tipologie di lavorazioni:
- pulitura di pareti rocciose con reti protettive;
- montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione;
- opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di
piattaforme mobili;
- perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per la
realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi;
- provvede all’ordinaria manutenzione dell’attrezzatura individuale e di cantiere.
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OPERAIO DI 3º LIVELLO
Operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche
mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza i lavori di sua specialità in
autonomia a partire da direttive specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione.
Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l’operaio di 2º livello e le ulteriori seguenti:
- disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o pendii naturali;
- ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna;
- redige documenti interni di cantiere, legge elementari disegni schematici di particolari
esecutivi inerenti il lavoro;
- rivestimento di pareti rocciose con reti protettive;
- disbosco su pendii e pareti rocciose;
- effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.
LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO
COORDINATORE DI IMPIANTI DI 6º LIVELLO
Impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6º livello che,
nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintende e coordina l’attività di
più centrali di betonaggio.
CAPO IMPIANTO VENDITORE DI 5º LIVELLO
Impiegato che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, intrattiene rapporti con
la clientela, coordina l’attività della centrale di betonaggio e all’occorrenza svolge i compiti
indicati per l’operatore di centrale, compresa la dosatura e la pesatura.
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OPERATORE DI CENTRALE DI 5º LIVELLO
Impiegato che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, attende il
funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di
carico.
Svolge inoltre i compiti indicati per l’operatore di centrale di 4º livello comprese le operazioni
di dosatura e pesatura.
OPERATORE DI CENTRALE DI 4º LIVELLO
- Addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento delle
centrali di betonaggio, con l’incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare
le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la
manutenzione preventiva e la normale revisione dell’impianto segnalando le eventuali
anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla
compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per
l’esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita
delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all’occorrenza anche a mansioni di
autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell’impianto.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore di 3º livello
- Operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l’addetto al funzionamento della centrale,
al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel 2º livello, provvede anche al
coordinamento e al controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore di 2º livello
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- Operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura e
pesatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria
dell’impianto.
CAPOSQUADRA
Il lavoratore - denominato caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, altro -
espressamente preposto dall’impresa a sorvegliare e a guidare l’attività esecutiva di un gruppo
di almeno 5 operai di qualsiasi categoria o qualifica e che partecipa con essi all’esecuzione
dei lavori, ha diritto a percepire per l’incarico ricoperto e limitatamente alla durata dello stesso
una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma
dell’art. 48, compreso - in caso di lavoro a cottimo - l’utile minimo contrattuale di cottimo.
Non rileva ai fini dell’applicazione del precedente comma la categoria o qualifica di
appartenenza del lavoratore.
Il predetto lavoratore ha in ogni caso diritto a percepire una retribuzione non inferiore a quella
dell’operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 10% di cui sopra sugli elementi della
retribuzione di cui al 4 comma dell’art. 48, compreso - in caso di lavoro a cottimo - l’utile
minimo contrattuale di cottimo.
Patentino per operatori di macchine complesse.
I lavoratori che operano nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle
indagini e perforazioni nel sottosuolo, qualora adibiti all’utilizzo di macchine complesse,
devono essere in possesso di un patentino rilasciato da enti e/strutture di formazione
accreditate, in conformità alle normative vigenti negli Stati Membri dell’Unione Europea.
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QUADRI
In aderenza alla normativa vigente in materia e in particolare alla legge n. 190/1985,
appartengono alla categoria “quadri” i lavoratori che, con carattere continuativo, svolgono
funzioni direttive di rilevante importanza nell’ambito delle strategie aziendali e che hanno
poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione delle
risorse in settori di particolare complessità. L’impresa potrà procedere all’individuazione e
all'inserimento nella categoria dei Quadri dei lavoratori con funzioni direttive inquadrati al 6°
e 7° livello, sulla base di un’attenta valutazione professionale sia di tipo soggettivo, che prende
in esame la professionalità e le attitudini del lavoratore, sia con riferimento al ruolo svolto.
Per le suddette ragioni, l’appartenenza ad uno dei suddetti livelli, non determina l’automatica
appartenenza alla categoria dei Quadri.
Indennità di funzione - Con decorrenza dalla data di riconoscimento della categoria, verrà
riconosciuta ai lavoratori interessati una indennità di funzione nella misura minima mensile
di Euro 140,00 per 13 mensilità.
Tale indennità di funzione assorbe, fino a concorrenza, eventuali indennità percepite dal
lavoratore a titolo di riconoscimento della funzione e/o incarico da lui svolti con funzioni
direttive fino a concorrenza del 50% dell’importo predetto. Non sono soggette ad
assorbimento quelle indennità speciali erogate dall’impresa a favore di quel personale non
soggette a limitazioni di orario, previste dal presente C.C.N.L.
A livello aziendale, le parti potranno accordarsi per un’indennità di funzione di importo
maggiore rispetto a quello previsto ai precedenti commi, in riferimento ad eventuali
mutamenti del ruolo svolto dal lavoratore all’interno dell’impresa.
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Assicurazione - L’impresa è tenuta ad assicurare i lavoratori quadri contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle loro funzioni.
L’impresa è inoltre tenuta ad assicurare al quadro l'assistenza legale necessaria, in caso di
procedimenti civili o penali avviati nei suoi confronti, per fatti direttamente connessi allo
svolgimento dell’incarico da lui ricoperto. Tale copertura può essere prevista anche tramite
apposita polizza assicurativa.
Mutamento di mansioni - Ai sensi di legge, qualora l’impresa abbia proceduto
all’assegnazione dell’incarico di quadro in via temporanea in assenza di una sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, trascorsi 6 mesi dall’inizio
dell’esercizio in via continuativa delle funzioni di quadro, il lavoratore avrà diritto a chiedere
il suo inquadramento nella categoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione anche per i quadri le
disposizioni previste dal presente C.C.N.L. per gli impiegati.
TITOLO II
ASSUNZIONE, PERIODO DI PROVA
ART. 3
(Assunzione)
I lavoratori devono essere assunti secondo le norme di legge.
Nella lettera di assunzione, predisposta su carta intestata dell’impresa datrice di lavoro,
devono essere contenuti i seguenti dati:
1. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata, qualora si tratti di rapporto di lavoro
a tempo determinato;
2. la durata dell’eventuale periodo di prova;
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3. la categoria professionale della classificazione di cui al presente CCNL alla quale il
lavoratore viene assegnato, la qualifica, il titolo delle mansioni, la retribuzione iniziale;
4. il C.C.N.L. applicato;
5. il luogo di lavoro.
Nella lettera di assunzione deve inoltre essere indicato il cognome e nome del legale
rappresentante dell’impresa datrice di lavoro e la ragione sociale, il codice fiscale, la sede
legale e la eventuale sede operativa dell’impresa nonché tutti quei dati prescritti per legge.
In caso di assunzione di addetto ai cantieri, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore
una tessera di riconoscimento che, oltre agli elementi previsti dall’art. 18 del D. Lgs.
n.81/2008, deve riportare la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa
autorizzazione, ai sensi della Legge n. 136/2010.
La lettera di assunzione deve essere sottoscritta dal lavoratore per ricezione.
All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare:
- la carta d’identità o altro documento equipollente ovvero il permesso di soggiorno in corso
di validità, per i lavoratori stranieri;
- la documentazione comprovante l’eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare e
l’eventuale variazione agli effetti del diritto;
- il codice fiscale;
- i prescritti documenti INPS in possesso;
- eventuali certificati o titoli comprovanti formazioni professionali, studi, abilitazioni
conseguite ovvero attestanti precedenti occupazioni;
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- la scheda professionale;
- la dichiarazione di residenza ovvero di abituale dimora, da aggiornare prontamente in caso
di successivi cambiamenti;
- altre eventuali condizioni concordate tra le parti contraenti ovvero nell’ambito della
contrattazione di II livello.
Nel caso in cui il lavoratore ne sia sprovvisto, l’impresa provvederà a far munire l’operaio dei
documenti di cui trattasi.
È facoltà del datore di lavoro richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale,
con data non anteriore a tre mesi.
L’impresa rilascerà al lavoratore una ricevuta dei documenti trattenuti che al momento della
cessazione del rapporto di lavoro, gli saranno restituiti, previo rilascio di apposita ricevuta.
Per i documenti per i quali la legge preveda determinati adempimenti da parte dell’impresa,
questa provvederà agli adempimenti stessi.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti
disposizioni di legge.
L’impresa deve consegnare gratuitamente al lavoratore, contestualmente alla lettera di
assunzione, una copia del presente C.C.N.L.
ART. 4
(Periodo di Prova)
Il periodo di prova è finalizzato a consentire reciprocamente la valutazione sulla convenienza
alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
PAG. 53
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione. La durata del periodo di prova
non potrà superare:
Livelli diinquadramento Durata periodo di prova
Quadri e Impiegati (categoria super) non superiore a 6 mesi di calendario
Impiegati di 1a categoria non superiore a 5 mesi di calendario
Impiegati di 2^ categ. Op. 5 livello non superiore a 3 mesi di calendario
Assistenti tecnici di 4° livello non superiore a 3 mesi di calendario
Impiegati di 3° livello non superiore a 2 mesi di calendario
Impiegati di 2° e 1° livello non superiore a 2 mesi di calendario
Operai di 4° Livello non superiore a 35 giorni di lavoro
Operai specializzati non superiore a 30 giorni di lavoro
Operai qualificati non superiore a 25 giorni di lavoro
Operai comuni non superiore a 15 giorni di lavoro
In caso di assunzione di autisti addetti alla conduzione e al funzionamento di autobetonpompe
o autobetoniere, qualora si tratti di operai specializzati, il periodo di prova non può essere
superiore a 30 giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova vi è parificazione economica e normativa tra lavoratori in prova e
quelli non in prova.
Il lavoratore che abbia già prestato servizio nella stessa impresa con le medesime mansioni
per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova qualora non sia decorso un lasso
di tempo tra i due rapporti di lavoro superiore al quinquennio per gli operai e ad un anno per
gli impiegati.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, previsto nella lettera di assunzione.
Non sono ammessi né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo per i casi indicati
al comma successivo.
PAG. 54
Il lavoratore in prova ha infatti diritto, in caso di insorgenza di malattia, alla sospensione del
periodo di prova e ad esperirlo per il tempo minimo necessario, fruendo del “mini comporto”.
Qualora la malattia si protragga per un periodo di tempo superiore a quello previsto per la
prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza preavviso né indennità alcuna.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso
fino alla guarigione clinica.
Durante il periodo di malattia ovvero di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il
lavoratore non ha diritto a percepire retribuzione alcuna per i giorni non lavorati.
Durante il periodo di prova sussistono in capo alle parti contrattuali i diritti e gli obblighi
previsti dal presente C.C.N.L.
Nel corso del periodo di prova ovvero al suo termine, il rapporto di lavoro potrà essere risolto
da ambo le parti senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità.
Qualora la risoluzione avvenga per volontà dall’impresa, questa è tenuta a corrispondere al
lavoratore il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a
seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta,
l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata è il periodo stesso sarà cumulato
all'anzianità di servizio.
In caso di assunzione di autisti addetti alla conduzione e al funzionamento di autobetonpompe
o autobetoniere, qualora si tratti di operai specializzati, il periodo di prova non può essere
superiore a 30 giorni lavorativi.
Durante il periodo di prova vi è parificazione economica e normativa tra lavoratori in prova e
quelli non in prova.
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Il lavoratore che abbia già prestato servizio nella stessa impresa con le medesime mansioni
per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova qualora non sia decorso un lasso
di tempo tra i due rapporti di lavoro superiore al quinquennio per gli operai e ad un anno per
gli impiegati.
Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, previsto nella lettera di assunzione.
Non sono ammessi né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo per i casi indicati
al comma successivo.
Il lavoratore in prova ha infatti diritto, in caso di insorgenza di malattia, alla sospensione del
periodo di prova e ad esperirlo per il tempo minimo necessario, fruendo del “mini comporto”.
Qualora la malattia si protragga per un periodo di tempo superiore a quello previsto per la
prova, il rapporto di lavoro potrà essere risolto senza preavviso né indennità alcuna.
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso
fino alla guarigione clinica.
Durante il periodo di malattia ovvero di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il
lavoratore non ha diritto a percepire retribuzione alcuna per i giorni non lavorati.
Durante il periodo di prova sussistono in capo alle parti contrattuali i diritti e gli obblighi
previsti dal presente C.C.N.L.
Nel corso del periodo di prova ovvero al suo termine, il rapporto di lavoro potrà essere risolto
da ambo le parti senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità.
Qualora la risoluzione avvenga per volontà dall’impresa, questa è tenuta a corrispondere al
lavoratore il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a
seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
PAG. 56
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta,
l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata è il periodo stesso sarà cumulato
all'anzianità di servizio.
ART. 5
(Lavoratori stranieri)
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori stranieri nel settore edile, le Parti stipulanti
concordano sulla possibilità di realizzazione di corsi di formazione professionale, con un ruolo
attivo in tal senso da parte degli Enti delle Parti Sociali stipulanti.
Le Parti Sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche,
socio- culturali e all’integrazione socio-lavorativa di tali lavoratori, stante le ripercussioni e le
relative ricadute nell’ambito del lavoro regolare, dello sfruttamento della manodopera e del
fenomeno infortunistico, convengono di affidare agli Enti Bilaterali Paritetici. anche mediante
la costituzione di una apposita Commissione paritetica, un ruolo attivo volto a:
- attuare corsi di lingua italiana e formazione professionale specifica tenuti da, Enti pubblici,
ovvero Enti di Formazione delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L.;
- attuare i programmi di formazione interculturale per favorire l’integrazione e la
comunicazione tra i lavoratori italiani e stranieri all’interno dell’azienda e al contempo a
migliorare la gestione del personale e più in generale il funzionamento dell’intera impresa;
- promuovere e favorire la formazione e l’aggiornamento professionale nei paesi d’origine dei
lavoratori stranieri;
- ogni altra iniziativa che possa ritenersi utile al fine del raggiungimento di un’effettiva
integrazione socio-lavorativa dei lavoratori stranieri nel luogo di lavoro e sui cantieri, quale a
titolo meramente esemplificativo, la risoluzione di problemi di organizzazione del cantiere,
mensa, calendario annuo, l’alloggio, i servizi in generale.
PAG. 57
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva
nei paesi di origine dei lavoratori stranieri;
- l’attuazione dei programmi di formazione interculturale.
Per favorire il rientro temporaneo nel loro Paese di origine, compatibilmente con le necessità
tecnico organizzative dell’impresa, i lavoratori extracomunitari potranno fruire delle ferie e
dei permessi annui in un’unica soluzione ai sensi dell’art. 30 del presente C.C.N.L.
ART. 6
(Lavoratori portatori di Handicap)
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di
handicap, valgono le norme di legge e del presente C.C.N.L.
Le imprese che impiegano i suddetti lavoratori, compatibilmente con le esigenze aziendali,
potranno prevedere gestioni orarie flessibili e/o il riconoscimento di permessi non retribuiti al
fine di consentire al lavoratore di sottoporsi a progetti terapeutico -riabilitativi, prescritti da
strutture sanitarie pubbliche ovvero convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale.
Analoghe misure potranno essere godute anche dai lavoratori genitori o coniugi di portatori
di handicap, per i quali sia richiesto, nell’ambito di un progetto terapeutico -riabilitativo, una
assistenza continuativa.
Le imprese si impegnano inoltre a porre in atto tutti quelli interventi diretti al superamento
delle barriere architettoniche e di ogni ostacolo per il normale svolgimento dell’attività
lavorativa da parte di questi lavoratori ovvero ad individuare ed attuare soluzioni alternative
che ne riducano gli effetti.
ART. 7
(Lavoratori invalidi)
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In caso di invalidità derivante da infortunio sul lavoro, le imprese si impegnano, qualora
dovessero verificarsi in azienda opportunità di inserimento lavorativo idonee per il lavoratore
riconosciuto invalido ma abile al lavoro, a prevedere opportuni percorsi volti a favorire il
reinserimento in azienda di tali lavoratori.
ART. 8
(Lavoratori con patologie oncologiche)
Le assenze determinate da patologie gravi che richiedano terapie salvavita, che comportano
una discontinuità nella prestazione lavorativa e comunque non fanno venir meno la capacità
di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentono al dipendente all’atto del
superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell’aspettativa
prolungata anche in maniera frazionata in merito ai singoli interventi terapeutici necessari.
ART. 9
(Lavoratori tossicodipendenti)
Ai lavoratori per i quali si accerti lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità Sanitarie Locali
o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un
periodo di aspettativa non retribuita. Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel
rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 162/1990.
I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all’azienda, con periodicità trimestrale, la
documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico -riabilitativo
al quale partecipano o concorrono.
In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico,
l’aspettativa s’intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere l’attività
lavorativa. Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, concorderanno un periodo
di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al
PAG. 59
programma terapeutico e socio -riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti le necessità.
In questo caso l’aspettativa ovvero i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto
lavorativo, non potranno superare nel loro complesso i 4 mesi.
TITOLO III
MANSIONI LAVORATIVE, MANSIONI PROMISCUE,
MUTAMENTO DI MANSIONI, QUALIFICHE ESCLUSE
DALLA QUOTA DI RISERVA
ART. 10
(Mansioni promiscue)
A lavoratore adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse qualifiche,
l’impresa è tenuta a riconoscergli l’inquadramento nella qualifica di categoria superiore con
la connessa retribuzione quando le mansioni relative a tale qualifica abbiano rilievo sensibile
e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
Su istanza scritta del lavoratore, trascorsi tre mesi da quanto disciplinato nel precedente
comma, l’impresa è tenuta a rilasciare comunicazione scritta attestante la categoria relativa
alle nuove mansioni assegnate all’istante.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del
lavoratore, lo steso può essere assegnato a mansioni appartenenti a livello di inquadramento
inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
ART. 11
(Mutamento delle mansioni)
Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in una categoria
superiore a quella nel quale il lavoratore è inquadrato, deve essere corrisposto durante l’intero
periodo per il quale vi resti adibito, una retribuzione di importo non inferiore alla differenza
PAG. 60
tra il trattamento economico da lui goduto è il minimo tabellare previsto per la categoria
superiore.
Qualora l’esercizio delle mansioni si prolunghi per oltre 2 mesi consecutivi per gli operai
ovvero 3 mesi per gli impiegati, il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via
definitiva nella categoria superiore, salvo che l’incarico affidatogli non sia stato disposto per
la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Decorso il periodo di cui al comma precedente, su richiesta scritta del lavoratore, l’impresa è
tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.
Il passaggio di livello disciplinato dal presente articolo è riconosciuto anche nel caso in cui le
mansioni di categoria superiore siano state ricoperte presso la stessa impresa con carattere non
continuativo purché il lavoratore abbia svolto per almeno 7 mesi mansioni proprie della 1a
categoria ovvero per almeno 4 mesi mansioni di altra categoria.
Qualora risulti che già in passato il lavoratore adibito a mansioni superiori abbia acquisito la
qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, l’impresa dovrà riconoscergli
nuovamente la qualifica superiore se la permanenza nelle nuove mansioni si protragga per un
lasso di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Qualora l’impiegato, a seguito del definitivo passaggio di categoria, non venga a percepire
una retribuzione superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza tra lo stipendio
minimo mensile della categoria di provenienza e quella di nuova assegnazione, l’impresa è
tenuta a riconoscergli l’importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli
raggiungere la suddetta maggiorazione.
PAG. 61
ART. 12
(Qualifiche escluse dalla quota di riserva)
Ai sensi dell’art. 25 comma 2 della Legge n. 223/1991 che demanda ai contratti collettivi di
categoria l’individuazione delle qualifiche del personale che non rientrano nella base di
calcolo della quota di riserva stabilita dal comma 1° del medesimo articolo e considerato che
le Parti stipulanti concordano sull’opportunità che l’individuazione di tali qualifiche sia
operata in armonia con le finalità della Legge n. 223/1991, le Parti convengono che, ai fini del
calcolo della percentuale del 12% di cui all’art. 25 comma 1 della predetta legge, non sono
computabili le assunzioni dei lavoratori appartenenti dal VII° livello al II° livello.
Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che
comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.
ART. 13
(Assegnazione di qualifica)
In caso di contestazione sull’attribuzione delle qualifiche, è possibile ricorrere alla
Commissione Paritetica di Garanzia di cui all’art. 86 del presente Contratto.
TITOLO IV
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE,
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CONTRATTO DI
APPRENDISTATO, CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
ART. 14
(Contratto a tempo parziale)
1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire
a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo
parziale.
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale.
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
PAG. 62
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della
prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla
settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può
avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie
prestabilite.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche.
1. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni
supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi
capitolo precedente, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi e comunque non
oltre il 25 % delle ore di lavoro concordate.
2Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della
retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro
straordinario, così come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
66 del 2003.
4. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole
elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa
ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
PAG. 63
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni
lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché' a specifiche compensazioni, nella
misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali
il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione
temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché' la misura massima
dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 per cento della normale prestazione annua
a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al presente periodo comportano il diritto del
lavoratore ad una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto,
comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
7. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce
giustificato motivo di licenziamento.
Trattamento del lavoratore a tempo parziale
1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al
lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno
comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del
periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del
periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio in relazione
all'articolazione dell'orario di lavoro.
Trasformazione del rapporto
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1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché' da gravi patologie cronico-degenerative
ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa
degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta
del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di
lavoro a tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico -degenerative ingravescenti
riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché' nel caso in
cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente
inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non
superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3
della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
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6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di
precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse
mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto
di lavoro a tempo parziale.
7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i
limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale,
purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a
dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne
tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in
unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in
luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di
trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale
sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono
computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine,
l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo
parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Sanzioni
1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su
domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo
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pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto
alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni
effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su
domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a
partire dalla pronuncia.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle
condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il
diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di
risarcimento del danno.
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi
previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate
di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-
legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo
pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura
settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al
minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di
lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non
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si possa individuare l’attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni
per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.
3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La
retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della
prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base
di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di
cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a
tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di
pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in
proporzione all'orario effettivamente svolto, l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo
parziale.
ART. 15
(Contratto a tempo determinato)
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a
dodici mesi. Il contratto può essere una durata superiore, ma comunque non eccedente i
ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze
temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri
lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi
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in assenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
2. con l’eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di
contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendente dai periodi di interruzione tra un contratto l’altro, non può superare i ventiquattro
mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene, altresì, conto dei periodi di missione aventi
ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesi soggetti, nell’ambito
di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora i limiti dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al precedente comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato
fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato, presso la
Direzione Territoriale del Lavoro per il territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’opposizione
del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della
prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui
al comma 1 in base3 alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale
indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.
5. il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui al precedente comma
1.
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Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo
in presenza delle condizioni di cui precedente comma 1. I contratti per attività stagionale,
possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui al precedente
comma 1.
6. il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e,
comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma
in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
7. il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti contemporaneamente con
contratto a termine non può superare il 20% annuo dei lavoratori in forza nell’unità produttiva
(28% compresa somministrazione). È comunque ammessa l’assunzione di:
- 4 lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti (sia lavoratori complessivamente tra termine
e somministrazione);
- 6 lavoratori, nelle aziende da 16 fino a 30 dipendenti.
8. la base di computo è costituita dal numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza dal
1° gennaio dell’anno di assunzione nell’unità produttiva all’atto dell’attivazione dei singoli
rapporti di cui al presente articolo. Il decimale deve essere arrotondato all’unità superiore
qualora esso sia uguale o superiore a 0.5. Sono esenti dai limiti di cui al precedente comma 7,
i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività di imprese start -
up innovative, per lo svolgimento delle attività stagionali per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici o televisivi, per sostituzione di lavoratori assenti e con
lavoratori di età superiore a 50 anni.
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9. L’apposizione di un termine della durata di un contratto di lavoro subordinato non è
ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e24 della legge n.223 del 1991, che hanno riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato,
salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per
assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n°81 dell’orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo
determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione
della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
10. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze
sindacali aziendali circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell’impresa.”
Definizione
ART. 16
(Apprendistato)
1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione
e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
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a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta
formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con
riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel
Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13,
nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Disciplina generale
1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di
apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla
base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e
ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il
coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico
dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata che è fissata dalla legge e dal presente contratto.
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3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente
per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento, il mancato raggiungimento
degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi
dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante
il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5 il presente contratto regolamenta l’apprendistato, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo; b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli
inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui
conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione
dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei
fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione,
esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle
PAG. 73
competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché' nei percorsi di istruzione
degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini
contrattuali eventualmente acquisita con le procedure previste dalla legge;
g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra
causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni
in apprendistato.
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale
obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in
relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della
disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto
sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro
per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della
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retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il
medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la
possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8
agosto 1985, n. 443.
8. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti,
l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è
subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20
per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal
computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento
per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita
l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in
violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati
a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
PAG. 75
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con
l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano
nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui
all'articolo 46 del d.lgs. 81/2015
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani
che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è
determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni
caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale
quadriennale.
3 In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i
datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei
giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma
1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico -professionali e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica
superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui
all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato
può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al
comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso
annuale integrativo.
PAG. 76
4. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro
anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria
superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di
ulteriori competenze tecnico -professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti
regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione
tecnica superiore. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non
superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude
con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 87.
5. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui
lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore
di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1.
Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione
professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa
a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale
per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno, nonché' per l'anno successivo
finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto
stabilito dalla legislazione vigente.
6. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da
ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta
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al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte
salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
7. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del
decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché' del diploma di istruzione secondaria superiore,
allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la
trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata
massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata
dalla contrattazione collettiva.
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini
contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una
qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto
di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di
età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è
determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione
professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della
formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche,
nonché' la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a
tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano.
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro,
è integrata, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla
PAG. 78
acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a
centoventi ore per la durata del triennio. La formazione verrà erogata con le modalità previste
dalla legge.
4. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a
tempo determinato.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il
conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca,
nonché' per il praticantato per l'accesso alle professioni rinitiche, i soggetti di età compresa tra
i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un
certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale
all'esito del corso annuale integrativo.
2. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da
ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta
al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte
salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
ART. 17
(Contratto di somministrazione di lavoro)
PAG. 79
Il contratto di somministrazione di lavoro ai sensi del capo V del d.lgs. 81/2015 è il contratto,
a tempo determinato o indeterminato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata,
ai sensi del d.lgs. 276/2003 mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi
dipendenti, i quali per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse
e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Il numero dei lavoratori somministrati con
contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per
cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1°
gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0.5. Nel caso di inizio dell’attività nel
corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
TITOLO V
ORARIO DI LAVORO, REPERIBILITA’, TURNI,
LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA,
RISPOSI ANNUI
ART. 18
(Orario di lavoro)
Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione
del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività e funzioni.
Sono pertanto ricompresi ai fini del computo dell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori
sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e ad
attenersi alle disposizioni di quest’ultimo per poter fornire immediatamente l’opera in caso di
necessità.
PAG. 80
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge, con le eccezioni e le deroghe previste in sede
di contrattazione di II° livello.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un
massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere per gli impiegati e di 13 ore per gli operai ai sensi
degli artt. 3 e 7 del D.lgs. 66/2003, suddivise su 5 o 6 giorni lavorativi settimanali.
L’impresa è tenuta a riconoscere al lavoratore le maggiorazioni retributive per lavoro
straordinario fissate dal presente C.C.N.L in caso di prolungamento dell’orario di lavoro oltre
i termini previsti, salvo il rispetto della media annuale.
Qualora l’impresa, a fronte di obiettive esigenze tecnico -produttive che devono essere
preventivamente portate conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ai fini di
eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale di lavoro, per le ore
di lavoro prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla
quota oraria dello stipendio mensile.
Resta salvo quanto previsto dal presente CCNL in materia di recuperi.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, trova applicazione la medesima
regolamentazione dell’orario di lavoro disposta per gli operai di produzione.
Per gli operai, gli orari di lavoro da valere in diverse località, saranno concordati dalle Parti
stipulanti a livello territoriale nei contratti integrativi al presente C.C.N.L.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del
presente Contratto, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del suddetto
CCNL in materia di ripartizione dell’orario normale nei vari mesi dell’anno.
In caso di lavori preparatori e complementari di cui all’art. 6 del R.D.L. n. 692/1923, gli operai
che vi sono addetti devono percepire le maggiorazioni stabilite dal presente CCNL all’art. 23.
PAG. 81
Regimi orari di lavoro – Le Parti contraenti prendono atto che gli elementi determinanti il
tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono le ferie, i riposi annui, il lavoro
straordinario, la flessibilità.
Si conviene inoltre che in sede aziendale e/o territoriale, in rapporto ad accertate necessità di
carattere tecnico produttivo, possono essere concordati regimi flessibili dell'orario di lavoro
settimanali e/o plurisettimanali, fatto salvo quanto disposto al quinto comma del precedente
paragrafo.
In caso di comprovate esigenze connesse a fluttuazioni di mercato, ad opportunità di favorire
un miglior utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori ovvero a opere di
pubblica utilità, gli accordi di cui al comma precedente possono essere adottati anche con
riferimento ad una singola unità organizzativa.
Affissione orario di lavoro - Il datore di lavoro è tenuto ad esporre in un luogo di facile accesso
e visibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio
e di termine del lavoro del personale occupato e l’orario e la durata degli intervalli di riposo
durante il periodo di lavoro. Qualora l’attività lavorativa sia esercitata all’aperto, l’affissione
dell’orario dovrà avvenire presso il luogo dove viene eseguita la paga.
Orario di lavoro dei minori - L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata nel momento
in cui il minore ha concluso il suo periodo di istruzione obbligatoria impartita per almeno 10
anni, comunque non inferiore ai 16 anni di età.
Il lavoro deve essere svolto in condizione tali da non arrecare danno alla salute psico -fisica
del minore e al suo regolare sviluppo.
PAG. 82
I minori non possono essere adibiti ad un orario lavorativo giornaliero superiore alle 7 ore né
settimanale superiore alle 35 ore. È fatto divieto di ricorrere alle prestazioni dei lavoratori
minori in orario notturno.
ART. 19
(Reperibilità)
In virtù dell’istituto della reperibilità, il lavoratore è a disposizione della impresa per sopperire
ad esigenze non prevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la
funzionalità o sicurezza degli impianti ovvero per altre attività simili.
La reperibilità può essere oraria, giornaliera ovvero settimanale; quest’ultima non può
eccedere le due settimane consecutive e più di sei giorni consecutivi.
Qualora in relazione alle condizioni organizzative del servizio, la reperibilità sia richiesta per
sette giorni continuativi, il lavoratore ha diritto a fruire del giorno di riposo settimanale non
effettuato durante il turno di reperibilità cumulativamente con il riposo settimanale della
settimana successiva.
L’impresa che intenda utilizzare la reperibilità è tenuta a darne preventiva comunicazione alla
RSA nell’ambito di un apposito incontro illustrando le modalità applicative che intende
adottare, il numero dei dipendenti coinvolti e le loro professionalità.
Le imprese che ricorrono all'istituto della reperibilità, sono tenute ad incontrare con periodicità
annuale la RSA al fine di verificarne l'applicazione all’interno dell’azienda, anche in relazione
all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero e/o settimanale, con puntuale esame della
tipologia dei casi, della loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore, qualora l’impresa ricorra alla reperibilità, non può rifiutarsi di essere inserito nei
turni programmati, salvo non opponga un giustificato motivo anche di carattere temporaneo,
PAG. 83
che dovrà esporre all’azienda, con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale
aziendale.
L’impresa procedere all’inserimento del lavoratore in turni di reperibilità previsti sulla base
di una programmazione plurimensile dandone all’interessato preavviso scritto di norma di 7
giorni, termine che può essere derogato in presenza di sostituzioni dovute a situazioni
soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Le imprese sono tenute a garantire che il servizio di reperibilità sia ricoperto dal maggior
numero di lavoratori possibile, privilegiando coloro che ne facciano espressa domanda, fermo
restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali richiesti.
I dipendenti interessati dalla reperibilità hanno diritto:
- alla remunerazione delle ore di lavoro effettivo prestate durante la reperibilità;
- ad un compenso specifico - di natura retributiva - per i turni di reperibilità effettivamente
svolti, di cui il lavoratore beneficerà anche durante l’eventuale periodo di attesa per la
chiamata da parte della impresa;
- la corresponsione di maggiorazioni ai sensi del presente C.C.N.L. in caso di lavoro
straordinario, notturno e festivo nelle sue diverse articolazioni.
Le ore di reperibilità non sono rilevanti ai fini del computo dell’orario di lavoro legale o
contrattuale. Le eventuali ore straordinarie effettuate durante gli interventi in reperibilità sono
aggiuntive rispetto al limite individuale delle 250 ore/anno.
Le Parti concordano che per i dipendenti chiamati ad effettuare interventi in regime di
reperibilità è permessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, purché sia in ogni
caso garantito un riposo di almeno 8 ore consecutive e una protezione appropriata, salvo
restando il divieto a che tale deroga assuma carattere di strutturalità.
PAG. 84
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già esistenti.
ART. 20
(Turni)
Le Parti Sociali contraenti convengono che in sede aziendale, in presenza di riscontrate
necessità di mercato ovvero comprovate necessità tecnico -organizzative e gestionali o
esigenze connesse ad opere di pubblica utilità, potranno essere prevista un’organizzazione
degli orari di lavoro su turnazione. In ragione delle specifiche situazioni che ne dovessero
determinare il ricorso e per le unità organizzative interessate, l’impresa potrà ricorrere a turni
su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri, anche continuativi.
Le suddette esigenze unitamente alla nuova organizzazione del lavoro su turnazione devono
essere comunicate alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA) con preavviso di almeno
cinque dall’effettivo avvio dei turni.
In caso di turni avvicendati di 8 ore di lavoro su 5 giorni settimanali, a livello aziendale deve
essere riconosciuta ai turnisti una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto.
In presenza di più turni regolari disposti su 6 giorni alla settimana, l’orario giornaliero di
lavoro è previsto in 6 ore, con parità di retribuzione e assorbimento dei riposi annui di cui al
presente C.C.N.L., in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52 dell'entità annua dei
riposi per ogni settimana di lavoro a turno). Al lavoratore dovrà essere riconosciuta l’indennità
per lavoro a turni prevista ai sensi dell’art 20 nella misura del 8% da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione di cui all’art. 48.
Qualora l’impresa decida di procedere alla turnazione dei lavoratori, è tenuta a darne
preventiva comunicazione per iscritto alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, di cui al
presente CCNL, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
PAG. 85
Se la turnazione prevista è di lunga durata, la verifica di cui al precedente comma dovrà essere
disposta di concerto con le OO.SS. territoriali.
Il lavoratore è tenuto a prestare la propria attività secondo la turnazione che gli viene
comunicata dall’impresa.
Qualora vengano stabiliti turni regolari periodici e/o nastri orari per i quali sia prevista attività
lavorativa anche in orario notturno, l’azienda dovrà predisporre le turnazioni in modo tale che
l’orario notturno sia coperto da tutti i turnisti, salvo le deroghe previste per legge.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono stabilite dal presente
CCNL all’art. 23.
ART. 21
(Lavori discontinui o di semplice attesa)
Sono considerati lavori discontinui ovvero di semplice attesa o custodia quei lavori indicati
dal R.D. n. 2657/1923 e da successivi provvedimenti, salvo venga richiesta un’applicazione
assidua e continuativa per la quale si applica la disciplina generale in materia di orario di
lavoro.
Per gli operai addetti a tali lavoro, il normale orario contrattuale non può superare le 50 ore
settimanali salvo si tratti di guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel
cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, ovvero in caravan, baracche o similari.
Per questi ultimi l’orario normale di lavoro è fissato non oltre le 60 ore settimanali.
Le eventuali ore di lavoro oltre i limiti previsti al precedente comma, nel rispetto delle facoltà
previste dalla vigente normativa, debbono esser compensate con la corresponsione della
maggiorazione per lavoro straordinario.
PAG. 86
Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta
inoltre una maggiorazione dell’8% sugli elementi della retribuzione per ogni ora di servizio
prestato tra le 22 ore e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario
notturno prevista. All’operaio di produzione che durante il giorno lavora in cantiere, qualora
gli venga richiesto di pernottare in cantiere con autorizzazione a dormire, l’impresa è tenuta a
corrispondergli, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata,
un compenso forfettario la cui misura è di Euro 20,00 giornaliere. Resta esclusa comunque
ogni responsabilità discendente da doveri di guardia o custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a
quell’operaio che sia stato richiesto per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.
Tal presente disciplina trova applicazione anche nei confronti degli autisti di autobetoniere.
Chiarimento a verbale - Le Parti Sociali firmatarie si danno atto che le attività previste dal
R.D. n. 2657/1923 possono riferirsi anche a lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
ART. 22
(Riposi annui)
I lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali
per 88 ore che assorbono i permessi individuali per le festività soppresse di cui alla Legge n.
54/1977 e al DPR n. 792/1985.
Restando salvo a favore degli operai il trattamento economico per la festività del 4 novembre
e per gli impiegati il riconoscimento, per il mese di novembre, di 1/25 della retribuzione
globale di fatto dovuta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile.
I permessi individuali di cui al primo comma maturano in misura di un’ora ogni 20 ore di
lavoro ordinario effettivamente prestato.
PAG. 87
Per gli operai discontinui i permessi individuali di cui al comma 1 maturano in misura di
un’ora ogni 24 ore.
Agli effetti di cui ai commi precedenti, vengono computate anche le ore di assenza per malattia
ovvero infortunio, indennizzate dagli Istituti competenti e i permessi per congedo
matrimoniale.
I permessi saranno usufruiti previa richiesta del lavoratore presentata con un congruo
preavviso e la loro concessione sarà subordinata alle esigenze di lavoro e produzione.
I permessi non fruiti, dagli impiegati, in tutto o in parte entro l’anno di maturazione decadono
e devono essere pagati con la retribuzione di fatto di cui al presente Contratto in atto al
momento della scadenza, salvo diverso accordo aziendale.
Resta salvo che tali permessi - per esigenze organizzative e/o produttive, in presenza di un
impedimento oggettivo del lavoratore ovvero di richiesta da parte del lavoratore straniero di
godere cumulativamente in un’unica soluzione delle ferie e dei permessi annui – qualora non
beneficiati nell’anno di maturazione, possano essere goduti, col consenso del lavoratore, entro
i 6 mesi successivi al termine di tale anno, in deroga a quanto previsto al comma precedente.
In caso di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, al lavoratore verrà
corrisposto un dodicesimo dei permessi per ogni mese intero di servizio prestato.
Per gli operai, la percentuale per i riposi annui è pari al 4,95% e viene calcolata sugli elementi
della retribuzione di cui all’art. 48 del presente C.C.N.L.
Tale percentuale deve essere computata anche rispetto all’utile effettivo di cottimo e cottimi
impropri ovvero eventuali premi di produzione.
La corresponsione della percentuale viene versata al lavoratore direttamente dall’impresa allo
scadere di ciascun periodo di paga, calcolata sulla base delle ore di lavoro normale contrattuale
PAG. 88
effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 18 e dal punto 3 dell’art. 28 del presente contratto.
Restano esclusi dal computo della suddetta percentuale:
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro straordinario, diurno, notturno e/o festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro straordinario diurno, notturno ovvero festivo;
- la diaria e l’indennità di trasferta;
- i premi ed emolumenti similari;
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona di grave rischio
di epidemie ovvero contagio;
- l’indennità per apporto di attrezzi di lavoro.
In deroga alla presente disciplina, restano salvi eventuali accordi territoriali che prevedono il
pagamento dei permessi per riposi annui con la retribuzione del mese di effettivo godimento
dei permessi da parte del lavoratore ovvero ne prevedano la fruizione in via collettiva.
In presenza di sopravvenuto provvedimenti o accordi intervenuti a livello nazionale e/o
comunitario in materia di riduzioni di orario di lavoro, le riduzioni previste dal presente CCNL
saranno assorbite fino a concorrenza.
TITOLO VI
LAVORO STRAORDINAIO, FESTIVO E NOTTURNO
ART. 23
(Lavoro straordinario, festivo e notturno)
PAG. 89
Tipologie lavoro straordinario - Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario
settimanale di cui all’art. 18 del presente Contratto, pari a quaranta ore, sono considerate
lavoro straordinario. Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 250 ore/anno.
Per notturno si considerano le ore di lavoro comprese dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per
festivo si considerano le ore di lavoro prestate nei giorni festivi di cui all’art. 28 escluso il
lavoro domenicale con riposo compensativo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente
autorizzato dal datore di lavoro.
L'impresa è tenuta a dare un preavviso al lavoratore di almeno 48 ore, salvo i casi di necessità
urgenti, indifferibili od occasionali.
Qualora sussistano obiettive esigenze tecnico -produttive che comportino il ricorso al lavoro
straordinario nella giornata del sabato, l’impresa è tenuta a darne preventiva comunicazione,
per il tramite dell'Organizzazione territoriale cui aderisce, alla RSA territoriale ai fini di
consentire eventuali verifiche.
Retribuzione - Il lavoro straordinario notturno e festivo vengono retribuiti con le seguenti
percentuali di maggiorazione, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui al Titolo
XIII del presente Contratto:
Tipologia lavorostraordinario Maggiorazione
1. Lavoro straordinario diurno 35%
2. Lavoro diurno compreso in turni regolari 9%
3. Lavoro festivo 45%
4. Lavoro festivo straordinario 55%
5.a. Lavoro festivo notturno 50% (per gli operai)
5.b. Lavoro festivo notturno (escluso quello
compreso in turni periodici)
50% (per gli
impiegati)
6.a. Lavoro festivo notturno straordinario 70%
7. Lavoro notturno non compres in turni regolari
avvicenda o
34% (per impiegati)
28% (per operai)
8. Lavoro notturno compreso in turni regolari
avvicendati
10% (per impiegati)
12% (per operai)
9. Lavoro notturno da guardiano 8%
PAG. 90
10. lavoro notturno straordinario 47% (per impiegati)
40% (per operai)
12. lavoro notturno a carattere continuativo di
operai addetti alla costruzione o riparazione conlavorazioni esclusivamente in orario notturno
16%
13. Lavoro domenicale con riposo compensativo,
esclusi i turnisti
8%
Ai fini del calcolo della media delle 48 ore settimanali, si tiene conto di un periodo di
riferimento di 6 mesi.
Su base mensile un apposito prospetto riepilogativo consegnato dall’impresa al lavoratore
indicherà le ore di lavoro straordinario prestate dal lavoratore e le maggiorazioni dovute; al
pagamento di queste ultime l’impresa dovrà provvedere non oltre la metà del mese successivo
a quello nel quale le ore di lavoro straordinario sono state prestate.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Disciplina per operai – L’operaio al quale venga richiesto dall’impresa di effettuare
prestazioni di lavoro straordinario deve essere informato con un preavviso di almeno 3 giorni
di calendario, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali. In questa ultima
ipotesi, qualora l’impresa chieda al lavoratore che abbia già lasciato il posto di lavoro al
termine della giornata lavorativa, di prestare nella medesima giornata una ulteriore prestazione
straordinaria, sarà tenuta a corrispondere all’interessato un trattamento economico pari a due
ore lavorative a regime normale, in caso di straordinario in orario diurno ovvero a tre ore, se
si tratti di straordinario notturno.
In presenza di obiettive esigenze tecnico -produttive che comportino l’esecuzione di
prestazioni lavorative a carattere straordinario nella giornata del sabato, l’impresa è tenuta a
darne preventiva comunicazione alla Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) ai fini di
eventuali verifiche.
PAG. 91
Per gli operai che lavorano ad economia le suddette percentuali devono essere calcolate sugli
elementi della retribuzione di cui all’art. 48 mentre per i cottimisti è necessario far riferimento
anche all'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali indicate ai numeri 1,3,6,10 della precedente tabella vanno applicate anche per
gli operai impiegati in turni regolari avvicendati, con assorbimento delle percentuali indicate
al numero 8.
Disciplina per impiegati - Con riferimento agli impiegati, devono essere corrisposte le
maggiorazioni per lavoro straordinario diurno nei casi disciplinati dall’art. 8 del R.D. n.
1955/1923 e dal R.D. n. 1957/1923. In caso di impiegati, il lavoro straordinario di qualsiasi
tipologia deve essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne abbia
l’autorità all’interno dell’impresa, salvo i casi di urgenza nei quali deve essere prontamente
portato a conoscenza del responsabile non appena sia possibile. Per gli impiegati le suddette
percentuali debbono essere calcolate sulla quota oraria degli elementi relativi alla retribuzione
base conglobale, al superminimo collettivo, al superminimo ad personam di merito,
all’indennità di funzione Quadri, agli aumenti periodici di anzianità e ai compensi e premi
aventi carattere continuativo e determinato. In caso di retribuzione dell'impiegato in tutto o in
parte con elementi variabili quali provvigioni ovvero interessenze, verrà presa come base la
parte fissa, col minimo comunque garantito relativo agli elementi della retribuzione indicati
al comma precedente, con la esclusione dei compensi e premi aventi carattere continuativo e
determinato.
Al dipendente di produzione che durante il giorno è presente in un cantiere, quando venga
richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in
aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data, un importo la cui quantificazione è
demandata alla contrattazione aziendale.
PAG. 92
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui alle lettere
a), b), c), d), f) g) e i) dell’art. 57.
Nel caso in cui l’impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili quali
provvigioni, interessenze, simili, verrà calcolata come base la parte fissa, col minimo in ogni
caso degli elementi di cui alle lettere a), d), f) g) e i) dell’art. 57.
Qualora la prestazione lavorativa straordinaria venga richiesta all’impiegato senza preavviso
e in via del tutto occasionale e quest’ultimo ha già lasciato il posto di lavoro al termine del
proprio orario giornaliero, l’impresa è tenuta a corrispondergli, unitamente alla maggiorazione
per le ore di lavoro straordinarie prestate, un’ulteriore indennità pari alla retribuzione di 2 ore
di lavoro a regime normale, se il lavoro deve svolgersi in orario diurno ovvero pari a 3 ore in
caso di orario notturno.
TITOLO VII
RIPOSI, SOSTE, RECUPERI, ASSENZE,
SOSPENSIONI E RIDUZIONI DI LAVORO
ART. 24
(Riposi settimanali)
Il riposo settimanale cade di norma nella giornata di domenica e deve avere una durata non
inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano
applicabili alle imprese e ai lavoratori del presente Contratto.
Quando nella giornata di domenica vengano svolti turni regolari e periodici di lavoro, questa
sarà da considerarsi giorno lavorativo e la giornata stabilita per il riposo settimanale dovrà
essere considerata quale giorno festivo.
Nel rispetto della normativa in materia di riposo settimanale, qualora il lavoratore debba
prestare la propria attività nella giornata di domenica e non si tratti di turnista, dovrà essere
PAG. 93
prefissato un diverso giorno per il prescritto riposo compensativo e corrisposta una
maggiorazione retributiva pari al 10%.
In caso di spostamento del giorno di riposo settimanale dalla domenica ovvero da altra
giornata concordata tra le parti, l’impresa è tenuta a darne notizia al lavoratore con un
preavviso di almeno 48 ore. In mancanza del rispetto di tale termine, al lavoratore dovrà essere
riconosciuta la corresponsione della maggiorazione da lavoro festivo.
Salvo le prescrizioni ai sensi di legge, qualora ricorrano particolari esigenze produttive,
tecniche o logistiche del cantiere ovvero in presenza di lavoratori impegnati in turni
organizzati su sette giorni continuativi, l’impresa può disporre che il giorno di riposo
settimanale sia effettuato cumulativamente in periodi ultra settimanali non superiori a
quattordici giorni. Tale decisione è subordinata alla preliminare verifica delle condizioni di
attuazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza, con le competenti
OO.SS. territoriali stipulanti il presente C.C.N.L. Il prolungamento dell’orario lavoro oltre i
limiti stabiliti nel rispetto della media annuale, dà diritto al lavoratore alla corresponsione
delle maggiorazioni retributive previste per il lavoro straordinario. Il lavoratore straniero
ovvero il lavoratore di credo religioso per il quale il giorno di festività non coincida con la
domenica - qualora le esigenze organizzative aziendali lo permettano – può beneficiare di un
riposo settimanale in un giorno diverso, previo accordo con il datore di lavoro. In tal caso, al
lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le
disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
ART. 25
(Soste e recuperi)
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause di forza maggiore qualora siano
superiori nel complesso a 30 minuti nella giornata. In tal caso, l’impresa è tenuta a
PAG. 94
corrispondere al lavoratore la retribuzione relativa a tutte le ore di presenza sul posto di lavoro
ovvero in cantiere. Le suddette cause debbono essere indipendenti dalla volontà dell’impresa
e del dipendente ovvero le stesse interruzioni dell’orario normale di lavoro possono essere
concordate tra l’impresa e i dipendenti.
È altresì ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti ad interruzioni del normale orario di
lavoro a seguito di accordi tra l’impresa e i lavoratori.
I suddetti prolungamenti di orario non possono superare i limiti di un’ora al giorno e devono
comunque essere effettuati non oltre i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al
giorno della sosta o dell’interruzione.
Qualora condizioni meteorologiche avverse costringano alla sospensione dell’esecuzione dei
lavori in cantiere, l’impresa potrà chiedere al lavoratore di trattenersi in cantiere per l’intera
durata della sosta, riconoscendo allo stesso le integrazioni salariali previste ai sensi di legge e
dal presente C.C.N.L.
Nel caso in cui la sosta ovvero le soste superino nel loro complesso le 2 ore nella stessa
giornata di permanenza in cantiere - comprese le prime due ore – al lavoratore dovrà essere
riconosciuta la differenza tra il trattamento lordo di integrazione salariale e la retribuzione che
avrebbe percepito qualora avesse lavorato.
Qualora l’impresa adotti una ripartizione dell’orario lavorativo settimanale su 5 giorni, è
riconosciuta alla stessa la facoltà di procedere al recupero delle suddette ore non lavorate
nell’ambito del sesto giorno. Resta salvo il limite temporale del rispetto delle 10 ore
giornaliere di lavoro.
PAG. 95
ART. 26
(Assenze)
Il lavoratore è tenuto a comunicare l’assenza entro il medesimo giorno e a giustificare la stessa
entro il giorno successivo dal verificarsi dell’evento, salvo impedito da giustificato motivo, le
cui ragioni devono essere presentate all’impresa appena il legittimo impedimento venga meno.
In caso di assenza ingiustificata, ‘impresa può procedere alla comminazione di una multa non
superiore al 10% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate, fermo restando che
l’importo della suddetta sanzione non può in alcun caso superare le 3 ore di retribuzione base
giornaliera.
Qualora l’assenza assenza ingiustificata di prolunghi per 3 giorni consecutivi ovvero si ripeta
per 3 volte nell’arco dell’anno solare il giorno seguente ad una festività ovvero per 5 volte
nell’arco dell’anno, l’impresa può procedere al licenziamento del lavoratore ai sensi di quanto
disposto all’art. 85 del presente C.C.N.L.
L’assenza, ancorché giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
Qualora l’assenza sia imputabile a malattia, il lavoratore è tenuto ad ottemperare le
prescrizioni previste ai sensi di legge; la medesima disciplina trova applicazione anche in caso
di prosecuzione di malattia.
In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore è tenuto a darne immediato avviso all’impresa.
Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente all’impresa ogni mutamento di domicilio
ovvero di residenza ai fini della propria reperibilità.
Qualora nell’ambito delle visite di controllo esercitate dagli Istituti previdenziali competenti,
il lavoratore in malattia non venga trovato presso il proprio domicilio e non vi siano giustificati
motivi per l’assenza, lo stesso decade dal trattamento economico dovuto dall’impresa.
PAG. 96
Qualora alla visita di controllo il lavoratore risulti assente senza giustificato motivo, lo stesso
decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall’impresa o dalla Cassa Autonoma
Edile Nazionale nella misura dell’intera copertura per i primi 10 giorni di malattia e nella
misura del 50% per l’eventuale ulteriore periodo. Restano salvi gli eventuali giorni di ricovero
ospedaliero occorsi e i giorni antecedenti ad una precedente visita di controllo, alla quale il
lavoratore era presente.
Agli effetti di cui all’ottavo comma sono da considerarsi giustificati motivi per l’irreperibilità
del lavoratore durante la visita domiciliare, a titolo meramente esemplificativo, le visite
mediche, prestazioni sanitarie, accertamenti specialistici e ambulatoriali opportunamente
certificate, ogni causa di forza maggiore specificamente provata.
ART. 27
(Sospensione e riduzione di lavoro)
Nei casi di sospensioni dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle
norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di
autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali alle Commissioni competenti.
Qualora le sospensioni o riduzioni di orario derivino da avverse condizioni meteorologiche,
le imprese sono tenute ad erogare acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali
dovute a norme di legge, contestualmente alla retribuzione del mese. Per il singolo dipendente,
sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative sia per effetto del cumulo di periodi non
continuativi di sospensioni e riduzioni, l’acconto di cui al precedente comma a carico
dell’impresa non può superare le 150 ore di integrazioni qualora queste ultime non sia state
ancora autorizzate dall’INPS. In caso di reiezione della domanda da parte della competente
Commissione provinciale o centrale dell’INPS, l’impresa procederà al conguaglio delle
PAG. 97
somme erogate a titolo di acconto, sulle spettanze dovute all’operaio a qualsiasi titolo, fermo
restando il disposto dell’art. 2 della Legge n. 427/1975.
L’impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui
intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell’autorizzazione dell’INPS.
In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che
oltrepassi le due settimane, l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto
per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell’indennità sostitutiva del
preavviso.
In caso di riduzione di lavoro l’impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche,
alla riduzione dell’orario e/o alla formulazione di turni prima di ridurre il personale.
Fermo restando l’obbligo di cui al primo comma del presente articolo, le Parti concordano che
normalmente le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è
iniziata la sospensione o riduzione d’orario.
TITOLO VIII
FESTIVITA’, FERIE, PERMESSI E CONGEDI
ART. 28
(Festività)
Sono considerati giorni festivi:
1. tutte le domeniche;
2. i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3. le seguenti festività:
- 1° gennaio – Capodanno
- 6 gennaio – Epifania;
PAG. 98
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 aprile – Anniversario della Liberazione;
- 1° maggio – Festa del Lavoro;
- 2 giugno – Festa della Repubblica;
- 15 agosto – Assunzione;
- 1° novembre – Ognissanti;
- 8 dicembre – Immacolata Concezione;
- 25 dicembre – Santo Natale;
- 26 dicembre – Santo Stefano;
- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o l’impresa.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al
presente articolo, sarà concordato dalle OO.SS. territoriali un giorno sostitutivo.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere, trova applicazione il
calendario festivo disposto per gli operai e qualora da ciò discenda l’impossibilità di godere
delle suindicate festività, in tutto o in parte, avranno diritto a giorni sostitutivi delle festività
non godute.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui al numero 3., agli impiegati
è dovuto una quota giornaliera aggiuntiva alla normale retribuzione di fatto determinato il cui
importo si determina dividendo la retribuzione mensile per 25.
PAG. 99
Per le festività di cui ai suddetti numeri 2. e 3., il trattamento economico è corrisposto
dall’impresa al dipendente, a norma di legge, nella misura di 8 ore della retribuzione di cui
all’art. 57.
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 260/1949 e dell’art. 2 della Legge n. 90/1954 nonché per le
norme contrattuali, il trattamento economico per le festività di cui al numero 3. è dovuto anche
nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.
Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla Cassa Autonoma
Edile Nazionale. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali
sia applicato l’orario normale settimanale di 50 ore o 60 ore, il trattamento economico per le
festività è pari rispettivamente a dieci e dodici ore.
A norma di legge il trattamento economico per le festività di cui al suddetto numero 3. deve
essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla
volontà del lavoratore purché, nell’ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto
da oltre due settimane.
Resta fermo ai sensi di legge che il suddetto trattamento economico debba essere riconosciuto
al lavoratore anche in presenza di sospensione del lavoro per cause a lui non imputabili, salvo,
in caso di festività religiose, la suddetta sospensione non perduri da oltre 14 giorni.
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi sopra elencati, saranno
compensate come lavoro straordinario festivo, nella misura di cui al presente articolo.
Festività soppresse - Per la festività soppressa del 4 novembre, agli operai è corrisposto da
parte dell’impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata
sugli elementi di cui all’art. 85 mentre per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6
ore di retribuzione. A favore degli impiegati il trattamento economico per la festività del 4
PAG. 100
novembre sarà nella misura di 1/25 della retribuzione globale di fatto dovuta, in aggiunta alla
normale retribuzione mensile da corrispondersi nel mese di novembre.
ART. 29
(Ferie)
La durata annuale delle ferie è fissata in quattro settimane di calendario, ovvero in 160 ore,
nelle quali non rientrano i giorni festivi di cui al numero 3. dell’articolo precedente.
Al lavoratore che non abbia maturato l’anno di anzianità spetta il godimento delle ferie in
ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di
anzianità maturata presso l’impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà
considerata, ai suddetti effetti, come mese intero.
Godimento delle ferie - Le ferie sono irrinunciabili e vanno usufruite, di norma, nell’anno di
maturazione.
Qualora per imprescindibili esigenze organizzative e/o produttive dell’impresa, in presenza di
un impedimento oggettivo del lavoratore ovvero di richiesta da parte del lavoratore straniero
di godere cumulativamente in un’unica soluzione delle ferie e dei permessi annui, le ferie non
vengano godute – in tutto o in parte - nell’anno di maturazione, potranno essere godute entro
6 mesi successivi al termine di tale anno.
Qualora allo scadere dei suddetti 6 mesi il lavoratore non abbia ancora goduto le ferie arretrate,
l’impresa dovrà corrispondergli una indennità equivalente al trattamento economico che gli
sarebbe spettato se fosse andato in ferie. Tale indennità deve essergli corrisposta nelle
spettanze del mese successivo rispetto al termine di cui al precedente comma e in caso di
ritardo dovranno essere applicati gli interessi moratori nella misura del 2% in più del tasso
ufficiale di sconto.
PAG. 101
Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo ed è disposto di comune accordo tra le
parti sulla base delle esigenze di lavoro, di norma contemporaneamente per cantiere, per
squadra ovvero individualmente nel caso di operai.
Rispetto agli impiegati, è possibile un eventuale frazionamento delle ferie su accordo dalle
parti: in tal caso 5 giorni lavorativi goduti a titolo di ferie equivalgono a 1 settimana di ferie
quando l’orario normale di lavoro è distribuito su 5 giorni mentre se è su 6 giorni, ad 1
settimana di ferie corrispondono 6 giorni lavorativi goduti.
Qualora il periodo di prova termini con l’assunzione del lavoratore, questi ha diritto a godere
di tanti 12simi di ferie quanti sono i mesi di lavoro prestati presso l’impresa in prova.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Sospensione ferie - La risoluzione del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto del
lavoratore alle ferie maturate.
In caso di malattia durante il godimento delle ferie, queste rimangono sospese quando:
- la malattia comporti ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni;
- la malattia ha avuto una prognosi superiore a 10 giorni di calendario.
Resta salvo che ai fini della sospensione delle ferie di cui al comma precedente, il lavoratore
deve aver adempiuto correttamente agli obblighi di comunicazione, certificazione e ogni altra
formalità prevista ai sensi di legge ed eventuali disposizioni aziendali in materia.
Richiamo in servizio - Se il lavoratore viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie,
sono a carico dell’azienda i costi di rimborso delle spese effettivamente sostenute per il rientro
in sede e l'eventuale ritorno dalla località di ferie. Non è computato come ferie, il periodo di
tempo necessario per rientrare in servizio.
PAG. 102
Qualora il periodo di ferie sia già stato concordato tra le parti ma a causa di esigenze di servizio
il lavoratore si veda costretto a rimandarle, l’impresa è tenuta a rimborsargli eventuali anticipi
da quest’ultimo versati per l’organizzazione delle proprie ferie, dietro regolare presentazione
della relativa attestazione di spesa.
La quota giornaliera da corrispondere al lavoratore in caso di ferie non godute, è pari ad un
venticinquesimo della retribuzione mensile.
Rientro nel paese di origine - Il lavoratore straniero, compatibilmente alle esigenze produttive
e organizzative dell’impresa presso la quale presta servizio, può concordare col datore di
lavoro la fruizione continuativa delle ferie e dei riposi annui per il rientro temporaneo nel
proprio paese di origine. In tale caso, i riposi annui non saranno corrisposti alla scadenza di
ciascun periodo di paga ma con la retribuzione del mese di loro effettiva fruizione, salvo che
per sopravvenute esigenze organizzativo/produttive dell’impresa ovvero per problemi
personali del lavoratore straniero non vengano goduti, dovendosi pertanto procedere al
pagamento cumulativo dei riposi annui accantonati, in occasione della prima scadenza di paga
utile. Resta salva anche nei suoi confronti l’obbligo all’osservanza dei periodi collettivi di
fruizione delle ferie e delle riduzioni d’orario stabilite per le aziende o per i cantieri. La
suddetta fruizione, fatte salve le limitazioni di cui al precedente comma, potrà essere richiesta
anche durante il periodo estivo o invernale di chiusura dell’impresa o del cantiere.
Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, la distribuzione del periodo feriale
nell’arco annuale e la determinazione dei periodi durante i quali, in via generale, è possibile
il godimento delle ferie, saranno oggetto degli accordi integrativi locali.
PAG. 103
Matrimonio di un figlio
Nascita o adozione di un figlio
Decesso di un parente entro il 2 grado, in via linea o
2 giorni
collaterale, anche del proprio coniuge ovvero del 3 giorni
convivente da almeno 2 anni risultante da certificazione
ART. 30
(Permessi straordinari retribuiti)
Le Parti sociali firmatarie convengono che il lavoratore dipendente ha diritto a permessi
straordinari retribuiti in occasione degli eventi sotto elencati:
Donatore di midollo osseo - Al lavoratore dipendente donatore di midollo osseo saranno
riconosciuti permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi,
rivolte ad accertare l’idoneità alla donazione.
Disgrazia familiare o calamità naturale - In caso di comprovata disgrazia familiare con legami
di stretto vincolo di parentela entro il 2° grado ovvero di grave calamità naturale, il lavoratore
può chiedere all’impresa di godere di un congedo straordinario retribuito – non superiore a
cinque giorni di calendario - strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza e alla natura
dell’evento che lo ha determinato.
A seguito di eventi determinati da casi di forza maggiore, eventuali permessi retribuiti goduti
dal lavoratore dipendente verranno dedotti dai riposi ovvero dalle ferie annuali, disciplinate
ai sensi del presente C.C.N.L.
ART. 31
(Permessi per studio)
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione
professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e
perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per implementare il loro rendimento nella
produzione.
PAG. 104
Le Parti convengono che vengano riconosciuti ai dipendenti non in prova permessi retribuiti
per la frequenza di corsi di studio e di formazione:
Diritto allo studio: riconosciuto il diritto alla frequenza di corsi di studio compresi
nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici ovvero privati legalmente
riconosciuti di durata non inferiore a 250 ore di insegnamento effettivo. Il lavoratore ha diritto
a permessi retribuiti nella misura di 150 ore in un triennio, utilizzabili anche in un solo anno,
elevate a 250 ore per la frequenza di corsi per il recupero della scuola dell’obbligo nonché di
lingua italiana per i lavoratori stranieri.
Per poter fruire dei permessi di cui al precedente comma il rapporto tra ore di permesso
retribuito e le ore di frequenza dei corsi deve essere almeno pari al doppio del numero delle
ore di permesso richiesto che si riduce di 2/3 in caso di corsi con durata minima di 250 ore.
La suddetta disciplina trova applicazione nelle imprese che occupano almeno 8 dipendenti,
con esclusione degli apprendisti soggetti all’obbligo di formazione professionale.
Il lavoratore interessato è tenuto a presentare apposita domanda scritta all’impresa con
l’indicazione del corso al quale intende iscriversi, l’istituto erogante, la durata e fornirà il
certificato di iscrizione che gli verrà rilasciato dall’Istituto scolastico.
Con cadenza mensile il lavoratore presenterà all’impresa la documentazione necessaria
comprovante la frequenza al corso e al suo termine l’eventuale attestato di frequenza i diplomi
conseguito.
In presenza di periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore impegnato a
frequentare i corsi di cui al presente paragrafo, conserva il diritto alle integrazioni salariali
previste a norma di legge e non gli dovranno pertanto essere corrisposti dall’impresa i
permessi retribuiti di cui al secondo comma.
PAG. 105
ART. 32
(Congedi parentali)
Per la disciplina dei congedi parentali si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 33
(Congedo matrimoniale)
Al dipendente non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di
congedo retribuito della durata di 15 giorni consecutivi computato escludendo i giorni festivi.
Durante il periodo di congedo matrimoniale, il lavoratore è considerato ad ogni effetto in
attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto.
In riferimento agli operai, sulle ore di congedo matrimoniale retribuite andrà computata anche
la percentuale del 18,5% relativa agli accantonamenti presso la Cassa Autonoma Edile
Nazionale per ferie e gratifica natalizia e del 4,95% relativo. L’impresa è tenuta ad anticipare
all'operaio la somma corrispondente alle giornate di congedo che gli spettano ai sensi del
comma 1, previo l'espletamento da parte dell'interessato di tutte le formalità prescritte in
materia dall’INAIL; l’impresa ha diritto a recuperare dall'Istituto suddetto la quota che la
legge stabilisce a suo carico.
ART. 34
(Permessi)
Al lavoratore che ne faccia richiesta per giustificati motivi, possono essere riconosciuti brevi
permessi, salvo restando in facoltà dell’impresa decidere in merito al pagamento o meno della
retribuzione in riferimento al periodo di assenza dal lavoro.
TITOLO IX
ASPETTATIVA, MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO
ART. 35
(Aspettativa)
All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso - compatibilmente con le
PAG. 106
necessità tecnico -organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno - un periodo di
aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi
personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di
aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo
di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune
documentazioni. È possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico -
organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui. L'aspettativa
deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni. L'impresa deve
portare per iscritto a conoscenza della Cassa Autonoma Edile Nazionale il periodo di
aspettativa concesso e le relative motivazioni. All'impiegato che ne faccia richiesta può essere
concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta
per riprendere servizio è considerato dimissionario. L'impresa, qualora accerti che durante
l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare
l'impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.
ART. 36
(Malattia)
L’azienda è tenuta a corrispondere mensilmente all’operaio non in prova un trattamento
economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie previste dalla
seguente tabella della retribuzione c di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero
di ore corrispondente alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale.
PAG. 107
Le quote orarie di cui al comma precedente devono essere calcolate applicando alla
retribuzione Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia si fa riferimento alle
norme generali riguardanti l’assistenza di malattia agli operai dell’industria.
L’impresa è tenuta ad anticipare il trattamento economico sia per la parte dovuta dall’INPS
sia per la parte a carico della Cassa Autonoma Edile Nazionale con diritto di recupero.
Nel periodo di assenza dal lavoro per malattia, entro i limiti del periodo di comporto, l’impresa
è oraria di cui al precedente comma i coefficienti della tabella seguente:
costituita dal minimo di paga base, dall’ E.V.T. (l’ex E.E.T.), dalla indennità territoriale
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i
minimi di paga base oraria previsti ai sensi del presente C.C.N.L., le quote orarie di cui al
comma terzo del presente articolo devono essere determinate applicando alla retribuzione
oraria, gli stessi coefficienti indicati nella precedente tabella.
Qualora il lavoratore malato sia assunto con contratto di lavoro part -time, il trattamento
economico giornaliero di malattia si determina moltiplicando le quote orarie di cui ai commi
PAG. 108
precedenti per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per 6
dell'orario settimanale convenuto.
Qualora l’operaio risulti assente ingiustificato e tale comportamento sia oggetto di un apposito
provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 85, nel mese di calendario antecedente l’inizio
della malattia, l’impresa è tenuta a corrispondere al lavoratore il trattamento economico
riconosciuto dal presente articolo in misura ridotta di 1/173 per ogni ora di assenza
ingiustificata ovvero di 1/208 se si tratti di operai addetti ai lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia.
In caso di malattia di durata inferiore a 6 giorni, per i quali è previsto il solo accantonamento
presso la Cassa Autonoma Edile Nazionale (18,5%), l’impresa è tenuta a corrispondere
direttamente all’operaio il 4,95%.
Nei limiti dei termini previsti per i periodi di comporto di cui al presente articolo, l’impresa è
tenuta ad accantonare presso la Cassa Autonoma Edile Nazionale la percentuale di cui all’art.
102 nella misura e con le modalità ivi stabilite.
Il trattamento economico giornaliero determinato ai sensi dei precedenti commi verrà
corrisposto per sei giorni lavorativi settimanali, festività escluse.
In presenza di ricaduta della medesima malattia ovvero di altra malattia ritenuta strettamente
consequenziale dall'INPS, ai fini dei coefficienti da applicare, va fatto riferimento alla
normativa INPS.
In presenza di conclamata T.B.C., fermo restando quanto previsto dal presente articolo, si fa
riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Qualora la malattia colpisca l’operaio durante il periodo di preavviso per la risoluzione del
rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento economico. Sono fatte
PAG. 109
salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto presso le singole
circoscrizioni territoriali ovvero le normative in materia adottate a livello territoriale.
Qualora alla visita di controllo esercitata dagli Istituti previdenziali competenti, l’operaio in
malattia non venga trovato presso il proprio domicilio e non vi siano giustificati motivi per
l’assenza, trova applicazione quanto disposto all’art. 85 del presente Contratto.
Periodo di comporto - In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto al mantenimento
posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 9 mesi (270 giorni di
calendario), anche a cavallo di due anni solari, senza interruzione dell’anzianità ovvero di 12
mesi consecutivi (365 giorni di calendario) se ha maturato presso l’impresa un’anzianità
superiore a tre anni.
In caso di malattia il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze,
anche non continuative, ed anche per eventi morbosi diversi, fino ad un massimo di 12 mesi
nel periodo di tre anni.
Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di 20 mesi
consecutivi, con anzianità inferiore a tre anni ovvero, in caso di anzianità superiore, a 12 mesi
complessivi nell’arco di 24 mesi consecutivi.
Al termine dei suddetti periodi, nel caso in cui l’impresa licenzi l’operaio ovvero la malattia
debitamente accertata non gli consenta di riprendere il proprio lavoro, il lavoratore ha diritto
all’indennità sostitutiva del preavviso e al pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR).
Qualora l’impresa decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, questo
rimane sospeso, fatta salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
PAG. 110
ART. 37
(Infortunio sul lavoro o malattia professionale)
Durante il periodo di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l’operaio non
in prova, anche se apprendista, nei limiti del periodo di comporto, riceve dall’impresa il
pagamento in busta paga di un trattamento economico giornaliero pari ad un importo che
risulta moltiplicando le quote orarie indicate nella seguente tabella della retribuzione costituita
dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di
settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione
per sette dell’orario contrattuale settimanale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria
di cui al precedente comma i coefficienti riportati nella seguente tabella:
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i
minimi di paga base oraria previsti ai sensi del presente C.C.N.L., le quote orarie di cui al
comma precedente devono essere determinate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi
coefficienti indicati nella tabella precedente.
Il trattamento economico giornaliero viene corrisposto dall’impresa a favore dell’operaio con
riferimento a tutte le giornate indennizzate dall’INAIL, incluse le domeniche.
Qualora l’operaio abbia un contratto di lavoro part-time, il trattamento economico giornaliero
si determina moltiplicando le quote orarie di cui ai commi precedenti per il numero delle ore
di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per 7 dell'orario settimanale convenuto.
PAG. 111
Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro si verifichi ovvero la malattia professionale insorga
durante il periodo di prova, l’operaio potrà riprendere il periodo di prova medesimo solo
qualora sia in grado di rientrare in servizio entro 30 giorni di calendario dall’inizio della sua
assenza. Durante il periodo di sospensione del periodo di prova all’operaio spetterà la
retribuzione riconosciuta ai sensi del presente articolo solo se, superato il periodo di prova
medesimo, venga confermato dall’impresa in servizio.
Qualora l’operaio risulti assente ingiustificato e tale comportamento sia oggetto di un apposito
provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 85, nel mese di calendario antecedente l’inizio
della malattia professionale ovvero in cui è occorso l’infortunio sul lavoro, l’impresa è tenuta
a corrispondere al lavoratore il trattamento economico riconosciuto dal presente articolo in
misura ridotta di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata ovvero di 1/208 se si tratti di
operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli
Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio
o malattia professionale agli operai dell’industria.
Sono fatte salve eventuali condizioni normative definite in materia dalla contrattazione
territoriale nonché le disposizioni regolamentari che saranno disposte dalla Cassa Autonoma
Edile Nazionale, salvo non costituiscano condizioni più sfavorevoli rispetto alla presente
disciplina.
Per il giorno dell’infortunio, sarà l’impresa a dover erogare direttamente e per intero al
lavoratore la percentuale del 4,95% per i riposi annui.
La percentuale scende al 60% (2,97%), per il 1°, 2°, 3° giorno successivi al giorno
dell’infortunio sul lavoro ovvero a quello di inizio della malattia professionale.
PAG. 112
In conseguenza di quanto appena disciplinato, sopra si rinvia alle modalità disposte da Cassa
Autonoma Edile Nazionale in materia di rimborso e conguaglio a favore dell’impresa.
Periodo di comporto - In caso di infortunio sul lavoro, l’operaio non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per tutta la durata dell’inabilità temporanea a carattere totale che
impedisca totalmente e di fatto al lavoratore di attendere al lavoro e comunque non oltre la
data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
Allo spirare di tale termine, qualora l’impresa decida di risolvere il rapporto di lavoro ovvero
in perdurare dell’infermità - debitamente accertato – non permetta all’operaio di riprendere
servizio, quest’ultimo ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva di preavviso e il trattamento
di fine rapporto.
In caso di malattia professionale l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo di 9 mesi consecutivi (270 giorni di calendario), senza interruzione
dell’anzianità e nel caso di più malattie ovvero ricaduta nella stessa malattia fino ad un periodo
massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi (365 giorni di calendario).
Qualora l’interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà del datore di
lavoro risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso dandone comunicazione al
lavoratore.
Qualora l’infortunio sul lavoro ovvero la malattia professionale colpisca l’operaio durante il
periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto alla
conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità.
A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo di comporto suddetto, il
rapporto di lavoro si intenderà risolto col diritto dell’operaio a percepire il trattamento di fine
rapporto.
PAG. 113
TITOLO X
TRASFERTE E TRASFERIMENTO
ART. 38
(Trasferta)
L’impresa che intenda impegnare temporaneamente un operaio in servizio in luogo diverso
rispetto a quello dove è normalmente prestato, è tenuta a rimborsare al lavoratore le spese di
viaggio e le altre spese eventualmente sopportate per conto dell’impresa.
Qualora la nuova destinazione di lavoro temporaneo sia presso un Comune diverso da quello
di assunzione e il nuovo cantiere di lavoro sia ad una distanza superiore ai 10 chilometri
ovvero oltre i limiti territoriali stabiliti dall’accordo locale, l’operaio ha diritto a percepire
oltre al rimborso delle eventuali spese di cui al primo comma una diaria giornaliera nella
misura non inferiore al 10%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 48.
Tale importo sarà fissato da regolamento aziendale.
La diaria di cui al precedente comma non è dovuta quando la trasferta dell’operaio avviene
nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore ovvero quando quest’ultimo
benefici di un proprio avvicinamento alle suddette località.
Qualora la trasferta comporti il pernottamento in luogo, l’impresa è tenuta a provvedere per il
vitto e l’alloggio dell’operaio ovvero a disporre il rimborso a piè di lista delle suddette spese,
qualora non sia stato preventivamente concordato la loro misura su base forfetaria.
L'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria opera in trasferta, è tenuto a
presentarsi sul luogo di lavoro all’orario prestabilito per l’inizio del lavoro.
Non si configura nella fattispecie disciplinata nel presente C.C.N.L. la normativa del
trasfertista di cui al DPR n. 917/1986 art. 5 comma 6.
PAG. 114
Operai dipendenti delle imprese esercenti l’attività di produzione e distribuzione di
calcestruzzo preconfezionato – Gli operai impiegati in tali attività hanno diritto ad usufruire
del solo rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia quando l’operaio sia
comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in Comune
diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere
il posto di lavoro di oltre 10 km ai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta al
prestatore stesso una diaria del 10 % da calcolarsi sugli elementi del trattamento economico
di cui all’art. 48 per ogni ora di effettivo lavoro.
L’operaio che percepisce la diaria di cui al presente articolo è tenuto a trovarsi sul posto di
lavoro all’orario stabilito per l’inizio del servizio.
Operai addetti ai lavori dell’armamento ferroviario – Ai fini dell’applicabilità della presente
disciplina deve intendersi per "cantiere" presso il quale vengono eseguiti lavori di armamento
delle linee ferroviarie, il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto
di appalto, anche in presenza di diversi tronchi o lotti.
È inoltre da intendersi come "posto di lavoro" il punto della linea ferroviaria progressivamente
raggiunto nell’esecuzione del lavoro, nell’ambito del cantiere dove l’operaio è impiegato.
L’operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario deve essere corrisposta un’indennità di
cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 48
per ogni ora di effettivo lavoro. La predetta indennità gli deve essere riconosciuta a
prescindere dalla natura pubblica o privata del committente dell’appalto, non rilevando
neppure le dimensioni del cantiere e/o la sua ubicazione rispetto al Comune nel quale il
lavoratore è stato assunto.
PAG. 115
In via convenzionale tale indennità deve intendersi comprensiva delle spese di trasporto
sostenute dall’operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano
consegnati sul posto di lavoro nonché sostitutiva e assorbente della diaria prevista dal secondo
comma del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di
passaggio dell’operaio da un cantiere a un altro e/o da un Comune ad un altro.
Pernottamento presso il cantiere - Qualora sia previsto il pernottamento nei pressi del nuovo
cantiere al quale l’operaio è stato comandato, quest’ultimo non ha diritto a percepire la diaria
di cui ai precedenti commi mentre sono a carico dell’impresa le spese relativa al suo viaggio,
vitto e alloggio o ogni altra spesa concordata tra le parti, fermo restando la facoltà dell’impresa
di accordarsi preventivamente con l’operaio interessato per il rimborso a piè di lista ovvero in
misura forfetaria.
Trasferta in Paese estero - Qualora la trasferta temporanea sia in un Paese estero rispetto al
luogo nel quale l’operaio è stato assunto e impiegato, la diaria giornaliera di cui al secondo
comma del presente articolo non potrà essere inferiore al 30% da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione di cui all’art. 48. Tale importo sarà fissato da regolamento aziendale.
Trattamento retributivo - Ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della
circoscrizione territoriale di provenienza, l’impresa è tenuta a riconoscere all’operaio in
trasferta un trattamento economico derivante complessivamente dall’erogazione del minimo
di paga base e indennità di ex contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della
quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo
della circoscrizione di provenienza (2° livello di contrattazione), non inferiore al trattamento
complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, dell’indennità di ex
contingenza e dell’indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori.
PAG. 116
L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea e, come
l’indennità territoriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e
costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Cassa
Autonoma Edile Nazionale.
Disposizioni generali - Le indennità di cui al presente articolo non competono per i giorni di
assenza, ferie, permesso, malattia, infortunio e comunque non vanno corrisposte nei giorni in
cui l’operaio non sia in servizio.
A dette indennità sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia di imponibilità
contributiva e fiscale stabilite dal DPR n. 917/1986 art. 51 comma 5 e successive
modificazioni.
ART. 39
(Trasferimento)
Qualora l’operaio venga trasferito in un cantiere sito a distanza tale ovvero per una durata tale
che si renda necessario il mutamento di residenza o di stabile dimora, l’impresa è tenuta a
rimborsare al lavoratore le spese di viaggio, vitto e alloggio per sé e per le persone di famiglia
che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di trasporto degli effetti
familiari e del mobilio, per il tempo strettamente necessario al trasferimento.
In luogo del rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma precedente, l’impresa ha
facoltà di corrispondere una diaria per l’operaio e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo
strettamente necessario al trasferimento.
Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il tempo occorrente per
procedere al trasloco. Qualora ciò comporti anche il trasporto di mobilio, al lavoratore saranno
riconosciuti i rimborsi o le diarie di cui sopra fino a 2 giorni dalla sua consegna presso la
nuova residenza.
PAG. 117
All’operaio trasferito l’impresa riconoscerà inoltre un’indennità "una tantum", il cui importo
sarà concordato tra le parti, tenendo conto anche del fatto che l’impresa gli fornisca un
alloggio ovvero dello stato di famiglia dell'operaio.
Qualora, per effetto del trasferimento, l’operaio debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione del contratto di locazione abitativa, ha diritto al rimborso di tale
indennizzo.
L’impresa è tenuta a dare comunicazione all’operaio del trasferimento per iscritto e con un
congruo preavviso.
Qualora l'operaio non accetti il trasferimento, ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, al medesimo trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Nel caso in cui il rifiuto al trasferimento sia fondato su seri motivi di salute ovvero familiari,
l’impresa potrà decidere di non risolvere il rapporto di lavoro e continuare a impiegare
l’operaio nell’abituale luogo di lavoro, salvo le esigenze tecnico -produttive ed organizzative
della stessa lo permettano.
Qualora l'operaio trasferito per esigenze dell'impresa sia raggiunto entro i due anni successivi
alla data dell'avvenuto trasferimento da un provvedimento di licenziamento per motivi non
disciplinari, l’impresa sarà tenuta a rimborsare le spese di viaggio e di eventuale trasloco
dell’operaio e dei suoi familiari qualora decidano di fare rientro nella località in cui risiedeva
prima del trasferimento.
L’operaio ha diritto a beneficiare dei rimborsi di cui al comma precedente purché il rientro
avvenga entro un mese dalla data di risoluzione di rapporto di lavoro.
In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l’impresa – su richiesta dei
familiari dell’operaio – sosterrà le spese relative al trasporto della salma nel luogo di residenza
PAG. 118
o di stabile dimora dell’operaio antecedente al trasferimento, salvo che trasporto venga
effettuato entro un mese dal decesso dell’operaio.
SEZIONE II
DISCIPLINA DEGLI OPERAI
TITOLO XII
LAVORO A COTTIMO, IMPIEGO DI MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI,
PASSAGGIO DA OPERAIO AD IMPIEGATO, CONSERVAZIONE E CUSTODIA
MATERIALI E MEZZI, OBBLIGHI DELL’AUTISTA, LAVORI USURANTI E PESANTI
ART. 40
(Lavoro a cottimo)
Nel caso in cui l’impresa decida di ricorrere al lavoro a cottimo – nella forma individuale
ovvero collettiva - nel rispetto delle disposizioni di legge, trova applicazione la seguente
disciplina.
Le condizioni del lavoro a cottimo debbono essere concordate tra la direzione aziendale e i
lavoratori interessati, assistiti dalle OO.SS. e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) la composizione della squadra, con l’indicazione nominativa dei cottimisti e delle rispettive
qualifiche, in caso di cottimo collettivo;
b) l’unità di misura adottata per la definizione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
c) la tariffa di cottimo per unità di misura;
d) la descrizione della lavorazione da eseguire;
e) la descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
f) la durata del periodo di assestamento, ovvero del tempo strettamente necessario perché il
cottimo si normalizzi;
PAG. 119
g) l’individuazione di eventuali lavoratori concottimisti specificamente vincolati al ritmo
lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del
lavoro ad economia, tuttavia esterni alla squadra di lavoro di cui alla lettera a).
L’impresa è tenuto a comunicare per iscritto all’operaio interessato la tariffa di cottimo che
verrà applicata, anteriormente all’avvio delle lavorazioni a cottimo. In presenza di cottimo
collettivo, il suddetto obbligo di comunicazione dovrà avere come destinatari tutti i
componenti la squadra e, qualora possibile, svolgersi anche attraverso l’affissione delle tariffe
presso il cantiere dove nel cantiere in cui avranno esecuzione le lavorazioni a cottimo.
Partecipazione ai benefici - Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo in
proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lettera d). La misura della
partecipazione sarà determinata contestualmente alla formazione della tariffa di cottimo e la
ripartizione fra i concottimisti sarà effettuata con i criteri del presente articolo.
Tariffe di cottimo - L’operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in
conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato
ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle
misurazioni dei tempi di lavorazione.
Le tariffe di cottimo fissate dall’impresa devono garantire al complesso dei lavoratori a
cottimo impiegati in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non
inferiore all’8% dei minimi di paga base e ai concottimisti una maggiore retribuzione non
inferiore al 5% dei minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo così determinate divengono definitive solo al termine del previsto periodo
di assestamento con la loro comunicazione, in forma scritta, ai tutti i componenti della
squadra.
PAG. 120
È ammessa per l’impresa la facoltà di modificare ovvero sostituire la tariffa precedentemente
applicata soltanto a fronte di mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione
degli stessi. Anche in questa ipotesi, la nuova tariffa diviene definitiva solo al termine del
periodo di assestamento.
Nel caso in cui l’operaio cottimista ovvero noncottimista non riesca, per ragioni indipendenti
dalla sua capacità e volontà, a raggiungere il minimo previsto al 1 comma del presente
paragrafo, gli dovrà comunque essere garantito il suddetto minimo.
In caso di cottimi collettivi, l’impresa provvederà alla liquidazione e alla ripartizione tra gli
operai impiegati nella squadra in misura proporzionale alla loro retribuzione e al numero
complessivo di ore lavorate nell’esecuzione del cottimo.
In presenza di cottimo di lunga durata, il conteggio di guadagno verrà posticipato al termine
del periodo di cottimo, la ripartizione del guadagno complessivo avverrà in parti uguali nei
periodi normali di paga e al cottimista saranno concessi acconti nella misura non inferiore al
90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.
Qualora l’operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al
mantenimento dell’utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di
lavoro, l’impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.
L’impresa è tenuta a comunicare per iscritto all’operaio ovvero, in caso di cottimo collettivo,
a tutti i componenti la squadra la tariffa di cottimo prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo.
Ove possibile, tali tariffe devono essere affisse negli appositi spazi presenti nel cantiere.
Divieto di cottimo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - È fatto divieto alle imprese
di ricorrere all’interposizione nel lavoro a cottimo e a tutte quelle forme di mera
intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È inoltre vietato, per l’esecuzione
PAG. 121
nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, il ricorso a lavoratori autonomi qualora questi ultimi
siano organizzati in squadre con il fine di eludere le norme sul lavoro subordinato ovvero i
divieti di ricorso all’interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni
di lavoro.
Risoluzione del rapporto di lavoro - Trova applicazione, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro di operaio cottimista, la disciplina prevista dal presente C.C.N.L.
ART. 41
(Impiego di manodopera negli appalti e subappalti)
Nel rispetto della normativa vigente, qualora per esigenze di carattere tecnico -produttivo
ovvero organizzativo le imprese decidano di affidare in appalto o subappalto opere relative a
lavorazioni tipicamente edili, queste ultime sono tenute ad attenersi alla disciplina prevista da
presente articolo.
Le Parti contraenti nel prendere atto dell’entità e del significato del fenomeno del subappalto
in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il suo
ricorso debba trovare limitata applicazione nell’esecuzione del lavoro, in particolare rispetto
alle fasi principali della costruzione e delle lavorazioni tipicamente edili.
Le imprese che operano in deroga a quanto previsto dal 1 comma, sono comunque tenute a far
ricorso al subappalto compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed
economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Sindacato territoriale.
Le Parti chiariscono pertanto che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti
nella sfera di applicazione del presente C.C.N.L., non è consentito quando può
compromettere, anche nel breve termine, l’occupazione dei lavoratori dipendenti dall’impresa
committente, idonei alle lavorazioni previste.
PAG. 122
Rispetto a quelle realtà locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia
industrializzata o specializzata, potranno essere adottati accordi diversi in deroga a quanto
sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le Parti promuoveranno periodici incontri volti alla valutazione del
fenomeno e alla verifica dei risultati raggiunti.
La disciplina di cui al presente articolo, trova applicazione anche nei confronti
dell’imprenditore che esercita l’attività di promozione ed organizzazione dell’intervento
edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell’esecuzione di opere pubbliche per
l’affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
La presente disciplina non trova invece applicazione nei confronti di:
- imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche,
vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la
osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore;
- imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le
imprese edili ed affini.
Obblighi impresa appaltante – L’impresa appaltante è tenuta a verificare che le imprese a cui
è affidata l’esecuzione in appalto o subappalto di lavorazioni tipicamente edili e affini
rientranti nella sfera di applicazione del C.C.N.L., sia in regola con tutti gli obblighi e
adempimenti di legge e contrattuali, con particolare riferimento alle norme in materia di
impiego di lavoro regolare e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
L’impresa appaltante è inoltre tenuta in solido con l’impresa appaltatrice ovvero
subappaltatrice ad assicurare che i dipendenti di quest’ultima, adibiti alle lavorazioni
subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, ricevano il medesimo trattamento
PAG. 123
economico e normativo previsto dal presente Contratto nazionale e dagli accordi locali a
favore dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni. È compito delle RSA ovvero delle
OO.SS. territoriali verificare il rispetto di tali prescrizioni.
Diritti lavoratori - A pena di decadenza, il lavoratore della ditta appaltante ovvero
subappaltante è tenuto a far valere i diritti di cui al paragrafo precedente entro sei mesi dalla
cessazione delle prestazioni svolte nell’ambito del subappalto. In caso di controversia, ferma
l’applicazione delle norme del presente Contratto, il lavoratore deve promuove il tentativo
facoltativo di conciliazione nei confronti congiuntamente dell’impresa appaltante o
subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
Obblighi di comunicazione – L’impresa è tenuta a comunicare alle RSA e al Sindacato
territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate,
la denominazione dell’impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice, la qualità e quantità di
manodopera impegnata, i tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa
medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di propria competenza.
Analoga comunicazione sarà data alla Cassa Autonoma Edile Nazionale e agli istituti
competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza. La comunicazione
alle RSA e alle OO.SS. territoriali dovrà avvenire non oltre i 15 precedenti l’inizio
dell’esecuzione dei lavori affidati in subappalto. Le informazioni di cui al presente paragrafo
avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.
L’impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per
l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All’impresa subappaltatrice è tuttavia
consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze
connesse con l’esecuzione dell’opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di
betonaggio).
PAG. 124
ART. 42
(Passaggio da operaio ad impiegato)
All’interno della medesima impresa, il passaggio dalla categoria di operaio a quella di
impiegato non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e
del trattamento economico di cui all’art. 57 del presente Contratto.
ART. 43
(Conservazione e custodia materiali edilizi)
L’operaio è tenuto conservare in buono stato utensili, macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto
viene messo a sua disposizione dall’impresa, senza apportarvi nessuna modificazione, salvo
preventiva autorizzazione da parte dei suoi superiori.
Qualora l’operaio apporti arbitrariamente modifiche ovvero manomissioni a quanto previsto
al 1 comma, l’impresa ha diritto, previa contestazione dell’addebito, a rivalersi sulle
competenze del lavoratore per il soddisfacimento del danno subito. Il precedente comma si
applica anche in caso di smarrimento da parte dell’operaio di utensili, macchinari ovvero
mezzi a lui affidati, salvo sia stato messo dall’impresa in grado di custodirli opportunamente.
Il materiale ovvero gli utensili necessari all’operaio per l’esecuzione delle lavorazioni alle
quali è adibito, devono essere richiesti direttamente al suo capo ovvero all’apposito personale
adibito.
L’impresa si impegna ad adibire in ogni cantiere, ove possibile, un apposito luogo chiuso
dedicato al deposito di utensili, materiali e macchinari e mezzi di trasporto all’interno del
quale viene data all’operaio la possibilità di procedere al cambio degli indumenti al fine di
indossare gli abiti da lavoro.
PAG. 125
L’impresa stessa sarà responsabile del controllo e della sicurezza del suddetto locale, ai sensi
delle vigenti normative in materia.
In casi di risoluzione del rapporto, l’operaio è tenuto a riconsegnare al personale incaricato
quanto precedentemente preso in consegna al fine dell’espletamento del lavoro al quale era
adibito.
ART. 44
(Obblighi dell’autista)
L’autista è responsabile del veicolo a lui affidato dall’impresa per l’espletamento delle proprie
mansioni ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l’autista è tenuto a raccogliere le
testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente
al suo superiore diretto.
Prima dell’inizio del servizio, l’autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di
funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le
deficienze eventualmente riscontrate.
Il conducente di autobetoniere è altresì responsabile delle alterazioni del materiale durante il
trasporto, a lui imputabili, ed è tenuto a farsi controfirmare dal consegnatario copia della bolla
di consegna del materiale.
ART. 45
(Lavori usuranti e pesanti)
Le Parti firmatarie il presente C.C.N.L. stabiliscono che debba essere previsto a favore degli
operai addetti a lavori usuranti e pesanti un contributo pari allo 0,10% da calcolarsi sulla
retribuzione di cui all’art. 48 ai fini del versamento presso la Cassa Autonoma Edile
Nazionale.
PAG. 126
Tale contributo è a totale carico dell’impresa e dovrà essere versato presso la Cassa Autonoma
Edile Nazionale unitamente a tutti i contributi attualmente in vigore.
TITOLO XIII
ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’
ART. 46
(Elementi minimi di paga tabellare)
L’impresa è tenuta a corrispondere agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente
Contratto i seguenti minimi di paga tabellare:
LIV. QUALIFICHE MINIMI
7 Quadri e impiegati 1 categoria super 2.349,47
6 Impiegati 1 categoria 2.118,92
5 Impiegati 2 categoria - Operaio 5 livello 1.849,28
4 Impiegati 3 cat. Assistente tecnico - Operaio 4 livello 1.281,55
3 Impiegati 3 categoria - Operaio specializzato 1.668,30
2 Impiegati 4 categoria -Operaio qualificato 1.533,45
1 Impiegati 4 categoria primo impiego - Operaio comuni 1.403,21
Le somme riportate in tabella sono comprensive dei valori della contingenza congelati alla data del
31.7.1992 nonché dell’elemento variabile della retribuzione quantificato in 10,33€.
ART. 47
(Elemento variabile della retribuzione E.V.R.)
In riferimento alla circoscrizione di propria competenza, è riconosciuta alle Organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti la facoltà di concordare, con
decorrenza non anteriore al 1° giugno 2019 l’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.)
fino alla misura massima del 6%.
L’E.V.R. è premio variabile fissato a livello territoriale, strettamente connesso all’andamento
congiunturale del settore edile e il cui importo viene determinato sulla base dei risultati
conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.
Il predetto istituto non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente Contratto,
ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto.
PAG. 127
ART. 48
(Elementi della retribuzione)
Agli effetti dell’applicazione del presente C.C.N.L., le Parti Sociali contraenti convengono
quanto segue.
2. Per minimi di paga tabellare sono da intendere i minimi di paga previsti dalla tabella di cui
all’art.46.
3. Per paga di fatto si intende la paga attribuita all’operaio ‘ad personam’ (minimo contrattuale
più eventuale superminimo).
4. Devono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
- minimi di paga base oraria, ai sensi della tabella dell’allegato “A”, parte integrante del
presente C.C.N.L.;
- paga base oraria di fatto, la paga attribuita all’operaio “ad personam”, comprensiva di
superminimo individuale di merito ovvero collettivo;
- elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) (ex elemento economico territoriale o E.E.T.);
- indennità territoriale di settore;
- anzianità professionale edile;
- indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria;
- indennità per lavori in zona di grave rischio di epidemie ovvero contagio;
- ogni altro compenso corrisposto con carattere continuativo, con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese anche in misura forfetaria;
- rateo del premio di fedeltà;
PAG. 128
- compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
b) per gli operai che lavorano a cottimo, in aggiunta ai predetti elementi previsti per tutti gli
operai:
- utile minimo contrattuale di cottimo;
- utile medio ed effettivo di cottimo.
5. In riferimento ai capo squadra, oltre gli elementi retributivi di cui al 4 comma del presente
articolo deve essere assunta a base di calcolo anche la speciale maggiorazione riconosciuta
per tale particolare incarico.
ART. 49
(Gratifica Natalizia)
L’impresa è tenuta a corrispondere annualmente all’operaio una mensilità aggiuntiva a titolo
di gratifica natalizia, per ogni anno di anzianità lavorativa dell’operaio nella misura di 173 ore
di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno devono essere
corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di
servizio prestato presso l’impresa. La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va
considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai
quindici giorni. Per il pagamento della gratifica natalizia, trova applicazione la disciplina di
cui all’art. 102 presente C.C.N.L.
ART. 50
(Anzianità Professionale Edile A.P.E.)
Criteri generali - Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi alla anzianità
professionale edile che maturano quando il lavoratore possa far valere almeno 2100 ore di
lavoro ordinario prestate in un biennio.
PAG. 129
Al fine del computo delle ore di cui al comma precedente, devono calcolarsi le ore di lavoro
ordinario effettivamente prestate, le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate
dall’INPS, le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate
dall’INAIL, il trattamento delle festività di cui all'art. 44 del presente C.C.N.L., considerando
la retribuzione base mensile che, in caso di operai cottimisti, deve comprendere anche le
percentuali di utili previste dal presente C.C.N.L..
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’A.P.E. si provvede con un contributo,
a carico delle imprese, la cui misura è fissata dalle Associazioni nazionali contraenti in
relazione alle esigenze della gestione.
Tale contributo deve essere computato sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma
dell’art. 48 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento
economico per le festività di cui all’art. 28 del presente C.C.N.L.
Il suddetto contributo è riconosciuto anche a favore degli operai apprendisti ma il relativo
importo è calcolato sulla retribuzione minima mensile prevista ai sensi del presente C.C.N.L.
Per gli operai discontinui, l’importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% e all’80%
di quello dell’operaio comune.
Al fine di migliorare la prestazione dell’A.P.E. e di incentivare la permanenza dei lavoratori
nel settore edile, a decorrere dall’erogazione del mese di maggio 2012 le Parti firmatarie
dispongono che le prestazioni dell’A.P.E. già in vigore siano incrementate nella misura del
5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta erogazione.
La prestazione per l’anzianità professionale edile è stabilita secondo importi crescenti, in
relazione al numero degli anni nei quali l’operaio abbia percepito la prestazione medesima e
calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro
PAG. 130
ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Autonoma
Edile Nazionale per il secondo anno del biennio di cui al paragrafo seguente:
numero Operaio Operaio Operaio Operaio Operaio
erogazioni 5 livello 4 livello 3 livello 2 livello 1 livello
percepite
dal singolo
operaio
1ª e 2ª 0,1740 0,1612 0,1501 0,1337 0,1171
erogazione
3ª e 4ª 0,3650 0,3382 0,3149 0,2806 0,2459
erogazione
5ª 0,5476 0,5075 0,4724 0,4207 0,3689
erogazione
6ª 0,5737 0,5317 0,4949 0,4407 0,3864
erogazione
La Cassa Autonoma Edile Nazionale calcolerà le prestazioni applicando i coefficienti delle
suddette tabelle e procederà alla loro erogazione arrotondando l’importo alla seconda cifra
decimale per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o maggiore di 5 ovvero per difetto
qualora risulti minore di 5.
I contributi versati dalle imprese relativamente all’anzianità professionale edile, convogliano
in un apposito Fondo denominato “Fondo A.P.E.”, istituito presso la Cassa Autonomo Edile
Nazionale.
Termini temporali per maturazione ed erogazione A.P.E. - Ciascun biennio scade entro il 30
settembre dell’anno precedente a quello di erogazione del contributo di anzianità edile.
Il contributo viene erogato dalla Cassa Autonoma Edile Nazionale, direttamente all’operaio,
in occasione del 1° maggio. Maturazione A.P.E. presso diverse circoscrizioni territoriali -
Qualora l’operaio abbia maturato l’anzianità professionale edile nell’ambito di diverse
circoscrizioni territoriali, la competenza all’erogazione dell’intero contributo di anzianità
spetterà alla Cassa Autonoma Edile Nazionale presso la quale lo stesso operaio risulta iscritto
alla data dell'accertamento del requisito.
PAG. 131
Nel caso in cui nel corso del biennio di riferimento non risultino raggiunte le 2100 ore
prescritte al comma 1, la prestazione a favore dell’operaio si calcolerà con riferimento
all'importo corrisposto in sede di prima erogazione dell’anzianità edile.
Operaio in CIGS - Qualora l’operaio sia stato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
(CIGS) ovvero sottoposto al trattamento di disoccupazione speciale per un periodo di tempo
che non gli ha permesso di raggiungere nel corso del biennio le 2100 ore, la prestazione
relativa al biennio successivo dovrà essere calcolata applicando l'importo previsto per la terza
erogazione, fermo restando che l'operaio interessato debba avere precedentemente percepito
almeno altre due erogazioni.
L’operaio che ha già maturato il requisito delle 2100 ore, ha diritto a percepire anticipatamente
il contributo qualora si ritiri definitivamente dal settore edile a causa di un’invalidità
permanente assoluta al lavoro, debitamente accertata dall’INPS ovvero di un infortunio o
malattia professionale o al raggiungimento dei 60 anni di età.
In caso di invalidità permanente assoluta ovvero di morte, se l’operaio ha percepito in almeno
un’occasione la prestazione relativa all’anzianità professionale edile o ha comunque maturato
nel biennio le 2100 ore prescritte, sempreché l’impresa abbia regolarmente versato nel biennio
antecedente l’evento i dovuti accantonamenti a suo favore presso la Cassa Autonoma Edile
Nazionale, quest’ultima è tenuta ad erogare su richiesta dell’operaio invalido ovvero dei sui
aventi causa in caso di morte una prestazione di importo pari a 300 volte la retribuzione oraria
minima contrattuale calcolata sulla base della retribuzione base percepita dall'operaio stesso
al momento dell'evento.
Obblighi dell’impresa - Al fine dell’erogazione dei suddetti contributi a favore degli operai e
degli apprendisti, l’impresa è tenuta a rispettare i seguenti adempimenti:
PAG. 132
- deve comunicare alla Cassa Autonoma Edile Nazionale, ai sensi del presente C.C.N.L., le
ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio e apprendista;
- provvedere ai regolari versamenti presso Cassa Autonoma Edile Nazionale (CENEA) degli
appositi contributi relativi all’anzianità professionale edile, di cui al comma 3 del presente
articolo.
Registrazioni presso la Cassa Autonoma Edile Nazionale – Ai fini dell’accertamento del
raggiungimento delle 2100 ore di lavoro ordinario prestate in un biennio per l’accesso
all’A.P.E., la Cassa Autonoma Edile Nazionale registra per ciascun operaio:
- le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate per le quali è stato versato
il contributo di cui al comma 3 del presente articolo;
- le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall’INPS e/o per infortunio e malattia
professionale indennizzate dall’INAIL;
- il godimento delle eventuali 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta
dell’operaio munita della necessaria documentazione, compresa l’attestazione della impresa
ordine all’effettivo godimento del congedo suddetto.
Agli effetti delle registrazioni di cui al precedente comma delle quali la Cassa Autonoma Edile
Nazionale non sia a conoscenza, è posto a carico dell’operaio l’onere di far pervenire alla
Cassa Autonoma Edile Nazionale la necessaria documentazione, entro il termine di 3 mesi
dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.
Controversie - Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o l’applicazione del presente
articolo deve essere deferita all’esame delle Organizzazioni Territoriali aderenti alle
Associazioni Nazionali contraenti il presente C.C.N.L. e in caso di mancato accordo, dovrà
PAG. 133
essere rimessa in seconda istanza alle predette Associazioni nazionali che si pronunceranno
in via definitiva.
Alle Associazioni Nazionali è inoltre demandata in via esclusiva la definizione di ogni
controversia sorta fra le Organizzazioni Territoriali inerente la gestione del "Fondo A.P.E.”
ART. 51
(Indennità per i lavori dell’armamento ferroviario)
Nei lavori dell’armamento delle linee ferroviarie, per “cantiere” si intende il tratto di linea in
tutta la sua estensione, oggetto del singolo contratto d’appalto, anche se suddiviso in diversi
tronchi o lotti.
Per “posto di lavoro” si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto
nell’esecuzione del lavoro, nell’ambito del cantiere dove l’operaio deve prestare la sua opera.
Il dipendente si deve trovare sul posto di lavoro all’ora fissata dall’orario di cantiere munito
di attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all’operaio addetto al lavoro di armamento ferroviario, qualunque sia la
natura del committente, pubblica o privata e qualunque sia l’estensione del cantiere e/o
l’ubicazione del posto di lavoro rispetto al comune nel quale è stato assunto, è corrisposta
un’indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di
cui all’art. 48 del presente C.C.N.L. per ogni ora effettiva di lavoro.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto
degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed
assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi
collettivi integrativi aziendali, ove spettante nei casi di passaggio del dipendente da un cantiere
ad un altro e/o da un comune ad un altro.
PAG. 134
L’impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell’operaio, deve provvedere al vitto e
all’alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente
concordate in misura forfettaria.
ART. 52
(Indennità per i lavori speciali disagiati)
Le imprese sono tenute a corrispondere agli operai di cantiere che lavorano nelle condizioni
di disagio indicate nella seguente tabella, in aggiunta alla normale retribuzione, le indennità
percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 85 del
presente Contratto.
Qualora si tratti di operai lavoranti a cottimo le suddette indennità vanno calcolate anche sul
minimo contrattuale di cottimo.
Tipologia dilavorazione
Tabella Unica
Nazionale
(Indennità %)
1) Lavori sotto la pioggia o neve che continuino oltre la prima mezz’ora
di inizio intemperie (compresa la prima mezz’ora)
2) Lavori di parificazione o trivellazione (per i soli operai addetti o
normalmente sottoposti a getti d’acqua o fango)
3) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su
supporti (per i soli operai addetti alla manovra dei martelli)
4) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe
5) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento
6) Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in
mare, lago o fiume
7) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l’impiego di
aria compressa ovvero di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi
portati ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione dei
prodotti impiegati comportante condizioni di effettivo disagio per gli
8) Lavori di pulizia di stampi metallici all’interno di stabilimenti di
prefabbricazione con elevata temperatura degli stampi, di
riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi
mezzi tali da creare effettivo disagio per gli operai che vi sono addetti
9) Lavori eseguiti all’interno di stabilimenti dove si producono o
impiegano sostanze nocive ovvero in condizioni di elevata temperatura
o di altro tipo di disagio, limitatamente ai soli operai edili che lavorano
nelle medesime condizioni di luogo e ambiente degli operai degli
stabilimenti stessi ai quali spetta, a tale titolo, uno speciale trattamento
retributivo.
Tale indennità deve inoltre essere riconosciuta anche per i lavori edili
che, eseguiti in stabilimenti industriali dove si producono o impiegano
sostanze nocive, sono svolti in locali nei quali non è richiesta
4%
5%
5%
8%
8%
8%
10%
10%
11%
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque
in sospensione)
12%
PAG. 135
11) Costruzione di piani inclinati con pendenza e 60% ed oltre 13%
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore
ai m. 3,50 e in presenza di condizioni di effettivo disagio
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti
14) Lavori in acqua per i quali, malgrado i mezzi di protezione messi a
15) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi
16) Lavori su scale aeree tipo Porta
17) Lavori per fognature nuove in galleria
13%
16%
17%
19%
ART. 53
(Indennità per i lavori marittimi)
Sono previste a favore delle seguenti categorie di personale impiegato in lavori marittimi
specifiche indennità da corrispondersi in aggiunta alla retribuzione:
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto - Indennità per
rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, da stabilirsi nella contrattazione di
secondo livello, sulla base di situazioni di fatto locali;
- Personale adibito a lavori sotto acqua (palombari). Indennità del 100% da calcolarsi sugli
elementi della retribuzione di cui all’art. 48 e da corrispondere per l’intera giornata qualora la
durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un’ora e mezza. In caso di un’unica
immersione giornaliera con una durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento sarà
corrisposto in misura ridotta, pari a quattro ore lavorative.
Nel caso in cui, nel corso della stessa giornata lavorativa, vengano compiute più immersioni
di durata complessiva minore ad un’ora e mezza, il lavoratore godrà dell’intero trattamento.
Restano salve le condizioni di miglior favore già in atto.
L’erogazione dei suddetti importi è commisurata alle ore di effettiva prestazione lavorativa
svolta.
PAG. 136
ART. 54
(Indennità per costruzioni di linee elettriche e telefoniche)
Gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree ovvero sotterranee e
alla posa in opera dei conduttori non in tensione, hanno diritto per tutte le ore di lavoro
effettivamente prestate alla corresponsione di un'indennità pari al 15%, da calcolarsi sugli
elementi retributivi di cui all’art. 48 del presente C.C.N.L.
La suddetta indennità assorbe eventuali trattamenti similari in atto, fino alla loro concorrenza.
SEZIONE III
DISCIPLINA PER GLI IMPIEGATI
TITOLO XIV
CONTRATTO DI TELELAVORO
ART. 56
(Telelavoro)
Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi
informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore
socio o lavoratore dipendente opera e l’impresa. Il Telelavoro è una modalità di svolgimento
della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il Telelavoro fa quindi parte
dell’organizzazione dell’impresa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno
all’azienda. Il telelavoratore socio o dipendente ha quindi gli stessi diritti degli impiegati
comparabili che svolgono l’attività nei locali dell’impresa e sono assoggettati al potere
direttivo, organizzativo e di controllo della società.
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
PAG. 137
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali
non Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi
subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il
Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia
che il Telelavoro venga svolto nell’abitazione del lavoratore sia a quello remotizzato. Il centro
di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma
dell’impresa. Il Telelavoro ha carattere volontario sia per l’impresa che per il dipendente. Se
il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il lavoratore è libero di accettare o
respingere l’offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro. Il
compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla
contrattazione aziendale. Al telelavoratore sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e
contrattuali previsti per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali
dell’impresa. Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso
livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. I telelavoratori dovranno
essere messi nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione
e di sviluppo della carriera previste per gli impiegati comparabili. I telelavoratori hanno diritto
ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle
caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. L’impiegato che passa al Telelavoro
nel corso del rapporto conserva per intero il proprio status precedentemente acquisito.
L’impresa adotterà tutte le misure appropriate, in particolare per quello che riguarda i software
atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini
professionali. L’impresa provvede ad informare il telelavoratore socio o dipendente in ordine
a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati. La
responsabilità di tali norme e regole è in capo al telelavoratore socio o dipendente. È
demandata alla contrattazione aziendale ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di
PAG. 138
apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso
di violazione.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con
la contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di Telelavoro. In ogni caso l’impresa
si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro
nonché i dati utilizzati dal telelavoratore. L’impresa è tenuta a fornire al telelavoratore i
supporti tecnici.
L’impresa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del
telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite
dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai
telecentrici.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore come i contatti con i
colleghi e l’accesso alle informazioni dell’impresa;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione
dell’organizzazione al telelavoratore.
Il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all’orario di lavoro, non trovano applicazione a favore dei telelavoratori gli
artt. 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del D.lgs. n. 66/2003.
PAG. 139
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all’interno
dell’impresa. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per
l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di
gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza
della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del
telelavoratore. Coincidono né con l’abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.
TITOLO XV
ELEMENTI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO, INDENNITA’
ART. 57
(Trattamento economico globale e retribuzione)
Per gli impiegati gli elementi che costituiscono il trattamento economico globale sono i
seguenti:
a) stipendio mensile di base, di cui alla tabella dell’allegato “A”, parte integrante del presente
C.C.N.L.;
b) superminimo individuale di merito ovvero collettivo. L’impresa ha facoltà di attribuire un
trattamento economico aggiuntivo rispetto ai minimi base, riassorbibile, salvo diversa volontà
espressamente indicata dalla parte ovvero quando lo stesso superminimo è stato concesso
come controprestazione di specifiche attività;
c) premio produzione territoriale;
d) elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) (ex elemento economico territoriale o
E.E.T.);
e) aumenti periodici di anzianità;
f) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario;
PAG. 140
g) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
h) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
i) indennità sostitutiva di mensa;
j) indennità di cassa e di maneggio di denaro;
k) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria;
l) indennità per lavori in zona di grave rischio di epidemie ovvero contagio;
m) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo
di rimborso spese anche in misura forfetaria;
n) indennità di funzione Quadri;
o) rateo della tredicesima mensilità;
p) rateo del premio annuo;
q) rateo del premio di fedeltà.
Per la determinazione della quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico
globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l’importo mensile degli
elementi stessi per 173.
ART. 58
(Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R.)
L’ Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto agli impiegati ai sensi della
disciplina di cui all’art. 47.
ART. 59
(Stipendio minimo mensile)
PAG. 141
Agli impiegati l’impresa è tenuta a corrispondere lo stipendio minimo mensile di cui alla
tabella dell’allegato “A” parte integrante del presente Contratto.
ART. 60
(Tredicesima mensilità)
L’impresa è tenuta a corrispondere all’impiegato una tredicesima mensilità da computarsi
sugli elementi del trattamento economico globale di cui alle lettere da a) ad m) dell’art. 57.
Di norma la tredicesima deve essere corrisposta non oltre il 20 dicembre. Nel caso di inizio o
di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno devono essere corrisposti tanti
dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio
prestato presso l’impresa. La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va
considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai
quindici giorni.
ART. 61
(Aumenti periodici di anzianità)
L’impiegato ha diritto, per ogni biennio di anzianità di servizio presso una stessa impresa o
consorzio ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, indipendentemente da
qualsiasi aumento di merito, sulla base dei seguenti valori mensili per ciascuna categoria:
Categori
impiegato 1a super (7° livello)
Valore mensile
(in Euro)
16,7
impiegato 1a (6° livello) 15,4
impiegato 2a A (5° livello) 12,5
impiegato 2a B (4° livello) 11,5
impiegato 3a (3° livello) 10,7
impiegato 4a (2° livello) 9,86
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. I suddetti aumenti non possono
PAG. 142
essere assorbiti da successivi aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza né gli
aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio ad un livello superiore, l'importo relativo agli scatti maturati resterà cifra
fissa mentre la frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà
considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria, salvo i limiti
previsti al primo comma del presente articolo.
ART. 62
(Indennità di cassa e maneggio denaro)
L’impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato incaricato del maneggio di denaro con
responsabilità propria per errori una maggiorazione della retribuzione dell'8% da calcolarsi
sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 57. In caso di eventuali cauzioni, i relativi
interessi devono essere corrisposti all’impiegato.
ART. 63
(Indennità per uso di mezzi di trasporto propri del lavoratore)
Qualora l’impresa richieda all'impiegato di utilizzare in via continuativa propri mezzi di
trasporto, l’azienda è tenuta a corrispondergli il relativo rimborso chilometrico e un ulteriore
indennità, da stabilire con accordo tra le parti, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione
e di indennizzo per usura del mezzo.
L’uso del mezzo per fini aziendali dovrà essere strettamente connesso all’esecuzione delle
mansioni assegnate dall’impresa all’impiegato, quali, a titolo meramente esemplificativo, la
sorveglianza di diversi cantieri, il recapito ovvero ogni altra attività concordata tra le parti.
PAG. 143
ART. 64
(Personale non soggetto a limitazione di orario)
Le Parti si danno atto che non hanno inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto
dall’art. 1 del RDL n. 692/1923 che esclude gli impiegati con funzioni direttive svolgenti
determinate mansioni dalla limitazione dell’orario di lavoro.
È da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa
dell’impresa o di un suo reparto con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi.
Gli impiegati con funzioni direttive hanno diritto ad una indennità pari al 25% dello stipendio
mensile di base e dell’indennità di contingenza.
All’impresa è riconosciuta la facoltà di dedurre il suddetto l’importo dell’indennità
dall’eventuale superminimo, salvo questo sia stato previsto in considerazione della particolare
natura delle mansioni.
ART. 65
(Indennità di mensa)
Con riferimento alle mense aziendali e per l’indennità sostitutiva, si rimanda alle situazioni in
atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
TITOLO XVI
PREMI
ART. 66
(Premio annuo)
Beneficia di tale premio l’impiegato a fronte di un’anzianità di servizio maturata dal 1° luglio
al 30 giugno dell’anno successivo nella misura di una mensilità da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione di cui all’art. 57.
Il premio va corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno.
PAG. 144
Qualora il rapporto di lavoro sia iniziato ovvero risolto nel corso dell’anno di maturazione del
premio, all’impiegato dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della
mensilità per quanti sono i mesi effettivamente lavorati presso l’impresa. Ai fini del suddetto
computo, è da considerarsi come intera mensilità la frazione di mese superiore ai quindici
giorni lavorati mentre qualora i giorni lavorati siano inferiori a 15 in un mese, questi non
verranno computati ai fini del premio annuo.
ART. 67
(Premio di produzione)
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
TITOLO XVII
INDENNITA’
ART. 68
(Indennità per personale viaggiante)
Al personale viaggiante costretto per ragioni di servizio al pernotto fuori sede deve essere
corrisposto un rimborso a piè di lista relativo alle spese di alloggio (per un importo massimo
giornaliero di Euro 60,00) unitamente ad una diaria giornaliera pari ad € 46,48 per l’Italia e
ad Euro 77, 47 per l’estero.
ART. 69
(Indennità per lavori in galleria)
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un’indennità
la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di
propria competenza entro i valori massimi sotto indicati:
PAG. 145
Le percentuali indicate dalla suddetta tabella si applicano:
- per gli operai, sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma dell’art. 48;
- per gli operai a cottimo, sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma dell’art. 48 e sul
minimo contrattuale di cottimo;
- Per gli impiegati, sugli elementi della retribuzione previsti all’art. 57 del presente Contratto.
In presenza di lavorazioni in galleria in condizioni di eccezionale disagio – quali a titolo
meramente esemplificativo la presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli
addetti ai lavori, gallerie di sezioni particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento
distante oltre 1 chilometro dall’imbocco ovvero gallerie o pozzi collegati dal basso in alto con
pendenza superiore al 60% - è riconosciuta alle parti direttamente interessate la facoltà di
rivolgersi alle OO.SS. territoriali competenti aderenti alle Associazioni stipulanti per
determinare una ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso in cui sussistano in concomitanza più condizioni di disagio di cui al precedente
comma ovvero il fronte di avanzamento superi i 5 chilometri dall’imbocco, le suddette OO.SS.
potranno innalzare l’indennità aggiuntiva fino al 30%.
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera in galleria, a titolo continuativo e nelle
medesime condizioni lavorative degli operai spetta lo stesso trattamento economico, in
PAG. 146
percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai C.C.N.L. da computarsi sugli elementi della
retribuzione di cui all’art. 57 del presente Contratto.
Le suddette indennità sono assorbite da ulteriori indennità eventualmente corrisposte per lo
stesso titolo e da superminimi in atto, salvo non sia riconosciuti a titolo di merito o per altri
motivi specifici.
ART. 70
(Indennità per lavori in alta montagna e in cassoni ad aria compressa)
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto
ai lavori in alta montagna ovvero in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente
tabella:
Agli effetti dell’indennità da corrispondere per i lavori in cassoni ad aria compressa, la
pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente
a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca,
in eccesso ovvero in difetto, sino al 15% da quella corrispondente all’altezza della colonna
d’acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Nel caso di lavori in alta montagna, al lavoratore – operaio ovvero impiegato - deve essere
garantito da parte dell’impresa il vitto e l’alloggio, ai sensi della disciplina prevista da presente
Contratto.
Le percentuali indicate dalla suddetta tabella si applicano:
- per gli operai, sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma dell’art. 48;
PAG. 147
- per gli operai a cottimo, sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma dell’art. 48 e sul
minimo contrattuale di cottimo;
- Per gli impiegati, sugli elementi della retribuzione previsti all’art. 57 del presente Contratto.
Tali indennità sono assorbite da ulteriori indennità eventualmente corrisposte per lo stesso
titolo e da superminimi in atto, salvo non sia riconosciuti a titolo di merito o per altri motivi
specifici.
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera in galleria, a titolo continuativo e nelle
medesime condizioni lavorative degli operai spetta lo stesso trattamento economico, in
percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai C.C.N.L. da computarsi sugli elementi della
retribuzione di cui all’art. 57 del presente Contratto.
ART. 71
(Indennità per i lavori in zona grave rischio di epidemie ovvero contagi)
Qualora il lavoratore, impiegato ovvero operaio, sia comandato a svolgere la propria attività
lavorativa, in via continuativa, in un luogo all’interno di una zona dove vi sia il grave rischio
di contrarre epidemie ovvero contagio, deve essergli corrisposta una indennità nella misura
dell’8,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al 4 comma dell’art. 48.
Beneficiano dell’indennità di cui al comma precedente, esclusivamente quei lavoratori che,
destinati ad una zona di grave rischio di epidemia ovvero contagio, provengono da aree sicure.
L’indennità è inoltre riconosciuta a favore di quei lavoratori che già comandati in un’area di
cui al primo comma, vengano successivamente trasferiti in una diversa località, anch’essa
all’interno di un’area dove vi è il grave rischio di epidemie ovvero contagio.
Resta fermo che la suddetta indennità debba essere corrisposta al lavoratore anche quando
questi, risolto un precedente rapporto di lavoro presso un’azienda edile operante in una zona
PAG. 148
di cui al primo comma, venga assunto sul posto, entro un breve lasso di tempo, presso una
nuova impresa edile.
Le località da considerarsi zone a grave rischio di contagio, epidemie ovvero zone malariche
sono quelle indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dalle competenti Autorità
Sanitarie italiane (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, etc.) ovvero quelle
straniere, sia a livello centrale sia locale, nei territori dove l’impresa opera.
ART. 72
(Indennità in caso di morte)
In caso di morte del lavoratore, l’indennità di anzianità e l’indennità sostitutiva del preavviso
devono essere corrisposte, a norma dell’art. 2122 cod. civ., al coniuge e ai figli; fatta
deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza compiuti dall’impresa.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore dei parenti entro il
terzo grado e degli affini entro il secondo grado qualora conviventi con lavoratore al momento
del suo decesso.
Nel caso in cui ricorrano più beneficiari e non venga raggiunto un accordo, la ripartizione
delle indennità dovrà essere disposta sulla base del bisogno di ciascuno.
Ogni patto anteriore alla morte del lavoratore relativo all’attribuzione e alla ripartizione della
indennità è nullo ai sensi di legge.
ART. 73
(Alloggiamenti e cucine)
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente
disagiato, l’impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri
locali rispondenti alle norme di legge e di eventuali regolamento di igiene, i dipendenti che
non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
PAG. 149
L’impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 dipendenti, a mettere a disposizione
gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio nonché un cuciniere
per ogni 50 dipendenti che consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del
refettorio è curata dal personale dell’impresa. Quest’ultima deve provvedere all'acquisto dei
generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del
combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di
trasporto, di confezione e di cottura. La composizione e il prezzo dei pasti sono controllati da
una Commissione aziendale di tre lavoratori da nominarsi su turnazione tra tutti ogni 15 giorni.
Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.
ART. 74
(Mense aziendali)
Per le mense aziendali e per l’indennità sostitutiva si fa riferimento alla situazione in atto in
ciascuna circoscrizione territoriale.
TITOLO XVIII
PREMI
ART. 75
(Premi di fedeltà)
Al lavoratore dipendente – impiegato o operaio - che abbia maturato presso la stessa impresa
una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di venti anni, verrà corrisposto a titolo di
premio fedeltà un contributo mensile pari ad Euro 150,00 lordi riparametrati. La suddetta
erogazione decorrerà a partire dalla paga relativa al mese in cui cade l’anniversario del
ventennale dalla data di assunzione.
Resta salvo che non verranno computati nei vent’anni di servizio ininterrotto ed effettivo le
anzianità convenzionali di carattere militare ovvero simili.
PAG. 150
TITOLO XIX
IGIENE E AMBIENTE DI LAVORO
ART. 76
(Igiene e ambiente di lavoro)
Le Parti Sociali contraenti il presente C.C.N.L. al fine di favorire la predisposizione e il
mantenimento nei luoghi di lavoro di idonee condizioni ambientali e igienico-sanitarie, fanno
obbligo alle imprese di mettere a disposizione dei dipendenti occupati nei cantieri:
1. servizi igienico-sanitari con acqua corrente;
2. un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
3. un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
4. uno scaldavivande.
In considerazione della natura dell’attività edilizia, le misure di cui ai punti 2) e 3) del
precedente comma possono essere predisposte anche con l’impiego di baracche coibentate,
metalliche o di legno fisse o mobili ovvero ogni altro elemento provvisionale idoneo. In caso
di cantieri di ridotte dimensioni, le suddette misure potranno inoltre essere allestite all’interno
di un unico locale, purché diviso in diversi spazi.
Le OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni firmatarie dovranno stabilire in caso di
cantieri autonomi il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l’impresa artigiana
provvederà a mettere a disposizione dei lavoratori le misure di cui al primo comma, nel pieno
rispetto di quanto prescritto in materia ai sensi di legge.
L’impresa è tenuta ad apprestare le suddette misure entro il termine di 15 giorni lavorativi
dall’avvio nel cantiere delle lavorazioni, salvo il cantiere non debba avere una specifica
PAG. 151
localizzazione e non ostino condizioni obiettive, anche in relazione alla durata del cantiere. In
tal caso, è lasciata facoltà all’impresa di predisporre le suddette misure in comune con altre
imprese. Videoterminali - Per i lavoratori addetti ai videoterminali, i controlli sanitari
dovranno essere programmati sulla base delle prescrizioni disposte ai sensi di legge.
Per ciascun lavoratore verrà previsto a cura dell’impresa un apposito libretto sanitario e di
rischio individuale, nel quale saranno registrati i seguenti dati analitici:
- visite periodiche effettuate dall’impresa in ottemperanza agli obblighi di legge;
- eventuali visite mediche di assunzione;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali ai sensi dell'art. 5 comma 2
della Legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto ai sensi
dell'art. 5 comma 3 della Legge n. 300/1970.
Per i lavoratori addetti ai videoterminali, i controlli sanitari dovranno essere programmati sulla
base delle prescrizioni disposte ai sensi di legge.
Libretto sanitario - Per ciascun lavoratore verrà previsto a cura dell’impresa un apposito
libretto sanitario e di rischio individuale, nel quale saranno registrati i seguenti dati analitici:
- eventuali visite mediche di assunzione;
- specializzati di diritto ai sensi di legge;
- assenze per malattie e infortuni;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
PAG. 152
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali ai sensi di legge;
- visite periodiche effettuate dall’impresa in ottemperanza agli obblighi di legge;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici e Istituti.
Tale libretto verrà realizzato sulla base di un modello comune a tutte le imprese edili,
predisposto dalle OO.SS. Nazionali firmatarie il presente C.C.N.L.
Spetterà all’ OPEDIL ENTE PARITETICO INTERCATEGORIALE fissare criteri e
modalità per l’annotazione dei dati sul libretto, per la sua tenuta, riconsegna ovvero
sostituzione in caso di smarrimento o furto.
TITOLO XX
TUTELA MATERNITA’ E PATERNITA’
ART. 77
(Maternità e Paternità del Lavoratore)
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla
tutela fisica ed economica delle dipendenti.
Le Parti concordano che, ai sensi della normativa vigente in materia nonché della sentenza n.
1/1987 della Corte Costituzionale, i permessi post partum trovino applicazione in alternativa
nei confronti della madre e del padre dipendenti.
La dipendente in stato di gravidanza ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro il certificato
rilasciato dall'Ufficiale sanitario o dal medico del servizio sanitario nazionale e il datore di
lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al periodo di puerperio, la dipendente è tenuta ad
inviare al datore di lavoro entro 15 (quindici) giorni successivi al parto il certificato di nascita
PAG. 153
del bambino rilasciato dall'ufficiale di stato civile ovvero il certificato di assistenza al parto,
vidimato dal Sindaco, previsto dal R.D.L. n. 2128/1936.
Durante il periodo di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per controlli prenatali;
b. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di
gravidanza;
c. per tre mesi dopo il parto;
d. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso. La dipendente
ha inoltre facoltà di:
e. prolungare la sua attività lavorativa fino ad un mese prima della data presunta del parto e
astenersi per i quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della
S.S.N. ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di
lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro
e di anticipare l’astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro -
Servizio Ispettivo;
f. di sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se il datore di lavoro non ha la
possibilità di adibire ad altre mansioni compatibili con la gravidanza e in caso di complicanze
gestionali o per condizioni di lavoro pregiudizievoli con provvedimento della Direzione
Provinciale del Lavoro – Servizio Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo
al parto.
PAG. 154
In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da
parte della madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta al lavoratore
subordinato per tre o quattro mesi o per la minore durata residua l’astensione post partum.
Ciascun genitore può assentarsi dal lavoro, per astensione facoltativa, anche se l’altro genitore
non ne ha diritto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi nei primi
otto anni di età del bambino elevabili a sette mesi nei confronti del padre che si avvale del
diritto per non meno di tre mesi. Tale diritto può essere esercitato anche congiuntamente
purché, complessivamente, i genitori non superino i dieci mesi, elevabili a undici se il padre
esercita il proprio diritto per un periodo non inferiore a tre mesi.
Nessuna indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e
facoltativa, ad eccezione del 20% (venti per cento) della tredicesima mensilità, ai sensi
dell’art. 30 del D.P.R. n. 568/1953.
Durante il periodo di assenza obbligatoria la dipendente ha diritto ad una indennità pari al
100% della normale retribuzione posta a carico dell'INPS, come stabilito dall'articolo 74 della
Legge n. 833/1978. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge
n. 33/1980 ed è posta a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui
agli arti. 1 e 2 della Legge n. 33/1980.
Nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a termine o stagionale, l'INPS
provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto ai sensi
del sesto comma dell'art. 1 della Legge n. 33/1980.
I periodi di assenza obbligatoria di cui alle lettere a), b), c) devono essere computati agli effetti
indicati dall'art. 6 della Legge n. 1204/1971; il periodo di assenza facoltativa è computabile
solo ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della suddetta legge.
PAG. 155
La lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di
gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla
legge "licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell’impresa, ultimazione per la
quale la lavoratrice madre era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei
termini per il quale era stato stipulato;
I permessi per l’allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
Per consentire l’assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età l’impresa può:
a. entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea del
rapporto di lavoro a tempo parziale reversibile;
b. autorizzare la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione
del lavoro come:
- l’orario di lavoro flessibile in entrata o in uscita;
- l’orario concentrato.
TITOLO XXI
DISTACCO TEMPORANEO
ART. 78
(Distacco del lavoratore)
Nel caso in cui l’impresa partecipi ad una società consortile, potrà disporre il distacco dei
propri lavoratori pressa la società consortile medesima.
Fermo restando le disposizioni di legge, l’impresa può procedere al distacco temporaneo del
lavoratore presso una diversa impresa edile qualora sussista un interesse economico
produttivo. Il distacco è subordinato al consenso del lavoratore che dovrà essere adibito presso
l’impresa distaccataria a mansioni equivalenti a quelle ricoperte nell’impresa distaccante.
PAG. 156
Durante il periodo di distacco, resta pienamente in atto il rapporto contrattuale tra impresa
distaccante e lavoratore ma quest’ultimo è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni
lavorative nei confronti dell'impresa distaccataria.
L’impresa distaccante è tenuta a dare comunicazione alla Cassa Edile circa la nuova posizione
assunta dai lavoratori distaccati presso l'impresa distaccataria.
TITOLO XXII
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE E TFR
ART. 79
(Aliquota oraria)
L’aliquota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di
calcolo per i vari istituti contrattuali di determina dividendo l’importo mensile degli elementi
stessi per 173 e, nel caso di lavoratori con mansioni discontinue, per 195.
ART. 80
(Corresponsione della retribuzione)
Ai fini della determinazione della retribuzione, l’impresa è tenuta a prendere in considerazione
gli elementi indicati all’art. 48 in riferimento agli operai e quelli previsti all’art. 57 per gli
impiegati.
Il pagamento della retribuzione, con contestuale consegna nelle mani del lavoratore di busta
paga o prospetto equivalente con le indicazioni prescritte dalla legge, deve avvenire:
1. per gli operai: settimanalmente, quattordicinalmente , quindicinalmente ovvero
mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
2. per gli impiegati: l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Qualora la paga non avvenga settimanalmente, l’operaio potrà chiedere che gli vengano
corrisposti acconti settimanali, non inferiori al 90% della retribuzione e degli assegni familiari
PAG. 157
maturati. In tutti le ipotesi di cui al punto 1., la corresponsione del saldo deve comunque essere
effettuata entro le 2 settimane di calendario dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Il pagamento della retribuzione di norma deve avvenire immediatamente dopo il temine
dell’orario di lavoro ovvero durante i periodi di sosta giornaliera, secondo quanto stabilito a
livello aziendale.
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato in località diversa dal cantiere, al lavoratore
dovrà essere concesso di terminare il lavoro in modo da potersi trovare nel luogo in cui si
effettua la paga al momento prescritto per la cessazione del suo normale orario di lavoro.
Nel caso che l’impresa ritardi il pagamento dei lavoratori:
1. l’operaio, qualora siano scaduti i termini di cui al comma precedente, ha diritto a risolvere
il contratto di lavoro e a godere del trattamento previsto in caso di licenziamento e
all’indennità di mancato preavviso. Resta salvo che qualora sussistano comprovati casi, le
Associazioni territoriali datoriali e dei lavoratori possono accordarsi per prevedere una
proroga ai suddetti termini.
2. per gli impiegati, qualora siano trascorsi dieci giorni di calendario dalla data prevista per
il pagamento della retribuzione mensile, inizieranno a decorrere a carico dell’impresa gli
interessi moratori nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di scon/to. Qualora il ritardo
dovesse superare i 30 giorni, l’operaio potrà recedere dal rapporto lavorativo con diritto alla
corresponsione dell’indennità di mancato preavviso e di anzianità, previste per il
licenziamento.
In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l’impresa deve comunque
corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
PAG. 158
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il 10% dello stipendio
minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Resta salva la facoltà di stabilire a livello aziendale la corresponsione a favore degli operai
degli stipendi con cadenza quattordicinale ovvero quindicinale.
ART. 81
(Reclami su busta paga)
Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul
documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, devono
essere fatti, a pena di decadenza, all’atto in cui viene effettuato il pagamento, fermo restando
i casi di vizi del consenso disciplinati ai sensi di leggi.
Stante le caratteristiche dell’industria edile e l’eventualità che l’organizzazione del cantiere si
smobiliti interamente al completamento dei lavori, il lavoratore che abbia da presentare
all’impresa reclami inerenti la retribuzione ovvero il rapporto di lavoro intercorso, è tenuto a
pena di decadenza a procedere entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Resta salvo quanto disposto ai sensi di legge e dall’art. 2113 - 78 - cod. civ. e successive
modifiche.
ART. 82
(Trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è regolato dalla Legge n. 297/1982. Per la rivalutazione
del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2120 cod. civ.
sub art. 1 della Legge n. 297/1982.
Le Parti stipulanti concordano che ai fini del calcolo del TFR si debbano prendere in
considerazione esclusivamente i seguenti elementi della retribuzione annua:
PAG. 159
Nel caso in cui l’impiegato provenga dalla categoria operaia e tale passaggio sia avvenuto
successivamente al 31 maggio 1973, a tale lavoratore spetta, per ciascun anno di servizio
prestato come operaio, un’indennità nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per
l’anzianità maturata fino al 31 maggio 1982.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per 12simi computandosi come mese intero le
frazioni di mese superiori ai 15 giorni.
L’indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi della retribuzione comprensivi anche
delle provvigioni, dei premi di produzione, delle partecipazioni agli utili e ai prodotti e di ogni
altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese e della indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977 a seguire.
Qualora l’impiegato sia retribuito in tutto o in parte con provvigioni ovvero premi di
produzione o partecipazioni, il TFR deve essere determinato sulla media degli emolumenti
degli ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Resta salva la facoltà dell’impresa, salvo espresso accordo contrario siglato dalle parti, di
dedurre dal TFR dovuto al lavoratore al termine del loro rapporto lavorativo quanto
PAG. 160
l’impiegato percepisce in conseguenza della risoluzione del contratto in riferimento ad
eventuali atti di previdenza predisposti dall’impresa stessa (quali Casse pensioni,
previdenziali, assicurazioni varie) compiuti dall’impresa. Non può essere al contrario
ammessa detrazione alcuna in riferimento all’indennità in caso di morte, ai sensi del presente
C.C.N.L.
Per quanto non disciplinato dal presente CCNL valgono le norme di legge vigenti in materia.
TITOLO XXIII
RETRIBUZIONE MINIMINA IMPONIBILE
ART. 83
(Retribuzione minima imponibile)
I contributi devono essere versati su una retribuzione commisurata ad un numero di ore
settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dal presente Contratto.
In relazione all’orario contrattuale, fermo restando il generale ragguaglio a quaranta ore
settimanali, è normale orario di lavoro anche quello stabilito dai contratti aziendali in
attuazione delle norme del presente contratto che demanda alle RSA di distribuire l’orario non
uniforme nell’anno.
Il limite minimo di ore settimanali previsto dall’art. 29 del D.L n. 244/1995 deve ritenersi
raggiunto anche per l’effetto del computo del lavoro supplementare o straordinario prestato
nel corso della settimana.
Per il computo della retribuzione “figurativa” per il calcolo dei contributi in mancanza di
prestazione lavorativa per causali non deducibili vanno considerate le voci retributive aventi
carattere di obbligatorietà e continuità. Le uniche clausole ammesse per la riduzione del
minimo imponibile contributivo sono:
- malattia;
PAG. 161
- infortunio;
- sciopero;
- sospensione del lavoro;
- cassa integrazione;
- assunzione o licenziamento durante la settimana;
- altri elementi indennizzanti (a titolo esemplificativo donazione sangue, etc.) o per i quali il
trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso la Cassa Autonoma Edile
Nazionale.
Le ulteriori cause per non applicare la c.d. contribuzione virtuale si possono riassumere:
- aspettative e altre cause di sospensione legale o contrattuale dell’attività lavorativa;
- aspettativa per motivi privati;
- giorni di assenza non giustificati, se sanzionati;
- giorni di sospensione per sanzioni disciplinari;
- provvedimenti restrittivi della libertà personale;
- periodo di malattia eccedenti quelli indennizzati o integrati per i quali viene mantenuta la
conservazione del posto di lavoro;
- contratto part-time: in questo caso la contribuzione dovrà essere assolta rispetto all’orario di
lavoro contrattualmente praticato;
- permessi individuali non retribuiti nel limite massimo di 40 ore annue;
- eventuali anticipazioni di somme corrispondenti agli importi della Cassa Integrazione
Guadagni;
PAG. 162
- periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive per i lavoratori che non le hanno maturate;
- periodo di assenza per frequenza di corsi di formazione professionale non retribuiti dal datore
di lavoro.
TITOLO XIV
DOVERI E CONDOTTA DEL LAVORATORE
ART. 84
(Doveri del lavoratore)
Il comportamento del lavoratore deve essere improntato al perseguimento dell’efficacia
aziendale e della gestione economica dei compiti affidatigli nella primaria considerazione
delle esigenze dell’impresa e nel rispetto dei doveri di diligenza, di obbedienza e fedeltà. In
tale specifico contesto, tenuto conto dell’esigenza di garantire la migliore qualità della
prestazione, il lavoratore deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del contratto di lavoro vigente, nonché delle
disposizioni e delle direttive, anche di natura tecnica, impartire dall’impresa per l’esecuzione
e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di
ambiente di lavoro;
b) rendersi disponibile a compiere temporaneamente o saltuariamente anche mansioni inerenti
a categorie inferiori alla propria;
c) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro dal cantiere o dalla struttura di appartenenza
previa apposita autorizzazione. La mancata presentazione sul luogo di lavoro per tre giorni
consecutivi senza alcuna giustificazione costituisce causa di licenziamento;
d) mantenere durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali e con gli altri lavoratori
nonché nei confronti del datore di lavoro degli institori o dei suoi rappresentanti una condotta
PAG. 163
uniformata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della
persona;
e) non attendere durante l’orario di lavoro ad occupazioni non attinenti alle proprie mansioni
e, nei periodi di malattia od infortunio, ad attività che possano ritardarne il recupero psico -
fisico;
f) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sott’ordinato, ove tale compito
rientri nelle proprie responsabilità; vigilare sull’opera degli apprendisti in modo tale che
seguano le proprie mansioni od opere secondo le regole della migliore tecnica. Nel caso degli
apprendisti eseguire a perfetta regola d’arte le istruzioni impartite dal tutor o dal datore di
lavoro;
g) con particolare riguardo agli automezzi utilizzati dal lavoratore, questi è responsabile per
ogni danno che possa subire a causa di negligenza imperizia ed imprudenza o per violazione
delle norme del codice della strada. Le sanzioni amministrative comminate a seguito di
infrazioni stradali si presumono a carico del lavoratore che era alla guida dell’automezzo al
momento dell’infrazione, salvo non si dia prova della responsabilità personale di un unico
lavoratore nel qual caso si riterranno solidalmente responsabili tra tutti coloro che
appartenevano alla squadra che ha utilizzato il mezzo di trasporto;
h) avere cura dei beni strumentali affidati; eventuali compere di materiali o attrezzature
devono essere concordate preventivamente con il datore di lavoro previa restituzione
dell’attrezzo usurato o non più utile.
Alle compere non può che procedervi il capo squadra. Agli utensili, macchine ed attrezzi
comunque denominati non possono essere fatte modifiche od aggiunte comunque denominate,
se non previa autorizzazione del datore di lavoro. Gli strumenti di lavoro, salvo che ciò sia
PAG. 164
impossibile od eccessivamente gravoso, devono essere depositati nei locali o nei mezzi
aziendali ed ivi custoditi e non possono essere portati altrove dai dipendenti salvo esplicita
autorizzazione del datore di lavoro. La violazione di questi obblighi costituisce giusta causa
di licenziamento;
i) comunicare all’impresa la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea,
nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
J) tenere la maggiore igiene e sicurezza sul luogo di lavoro ed in particolare indossare tutti gli
indumenti protettivi previsti dalla disciplina antiinfortunistica. Il mancato rispetto anche di
una sola delle norme in materia antinfortunistica costituisce inadempimento gravissimo del
dipendente, escludendosi ogni responsabilità dell’impresa per la violazione di queste
normative, avendo quest’ultima consegnato ad ogni dipendente tutto il materiale previsto dalla
vigente disciplina;
K) utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di lavoro.
ART. 85
(Provvedimenti disciplinari)
Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri disciplinati nel precedente articolo danno
luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) licenziamento disciplinare.
PAG. 165
I provvedimenti di cui al comma precedente non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere – di tipo penale, civile, amministrativo - nelle quali egli sia
incorso o possa incorrere a causa del suo comportamento e/o della sua omissione.
Nozione di rimprovero verbale - Il rimprovero verbale consiste in una dichiarazione di biasimo
formalizzata oralmente al dipendente incorso in lievi trasgressioni fatta salva comunque la
possibilità di sentire a difesa, esclusivamente in forma orale, il lavoratore.
Nozione di rimprovero scritto o censura - Il rimprovero scritto consiste in una formale
dichiarazione di censura scritta e motivata. Esso è un provvedimento di carattere preliminare
inflitto in caso di trasgressioni che esigano l’applicazione di una sanzione di gravità inferiore
a quelle indicate nei punti successivi.
Multa - La sanzione della multa consiste in una trattenuta dalla retribuzione di un importo del
valore non inferiore ad un’ora né superiore a tre ore, graduandone l’entità in relazione alla
gravità della trasgressione. L’importo della multa è comminato dal datore di lavoro.
L’importo della multa, determinato dall’impresa e detratto dalla busta paga del lavoratore,
deve essere devoluto dal datore di lavoro entro il mese successivo all’adozione del
provvedimento disciplinare alla Cassa Autonoma Edile Nazionale per iniziative a tutela della
salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, salvo non costituiscano risarcimento o indennizzi
per danni arrecati alla condotta del lavoratore.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà
facoltà all’impresa di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un
massimo di 3 giorni.
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
consiste nell’allontanamento del dipendente dal lavoro con privazione della retribuzione per
PAG. 166
non meno di un giorno e non più di tre giorni, graduando l’entità della sanzione in relazione
alla gravità della violazione dei doveri.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti
fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di licenziamento.
Licenziamento disciplinare - Il licenziamento consiste nella risoluzione del rapporto di lavoro,
nel rispetto dei termini previsti dal presente C.C.N.L. ovvero dal contratto individuale di
lavoro.
Gradualità e proporzionalità delle sanzioni - Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a
quanto previsto dall’art. 7 della legga n. 300/1970, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni
sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’impresa, ai clienti od a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla
legge, al comportamento verso i clienti e l’impresa;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
PAG. 167
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con
più azioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
gravità.
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti
disciplinari e l’entità degli stessi.
La sanzione disciplinare dal minimo del RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO al massimo
della MULTA di importo pari a tre ore di retribuzione si applica graduando l’entità delle
sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1 per:
a) inosservanza delle disposizioni di lavoro e di servizio, anche in tema di assenze per malattia
nonché dell’orario di lavoro;
b) condotta nell’ambiente di lavoro non conforme a principi di correttezza verso superiori o
altri dipendenti o nei confronti dei clienti o dei terzi;
c) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non
abbiano creato danno.
d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o
strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività
di custodia o di vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
f) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di
lavoro;
PAG. 168
g) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
h) mancata o ritardata presentazione sul lavoro senza giustificato motivo;
i) ritardato inizio o sospensione anticipata del lavoro.
La sanzione disciplinare della SOSPENSIONE dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di 3 giorni ovvero fino a 10 giorni per gli episodi più gravi di cui alle
seguenti lettere d) e f), si applica graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui
al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste che abbiano comportato l’applicazione del massimo della
multa;
b) assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni;
c) svolgimento di attività che ritardano il recupero psico -fisico durante lo stato di malattia o
infortunio;
d) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che
determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
e) mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia i periodi di
congedo;
f) atti, comportamenti, molestie, anche a sfondo razziale, religioso, politico, di genere ovvero
a carattere sessuale, lesivi della dignità e libertà della persona che li subisce, comprensivi del
comportamento discriminatorio, persecutorio, vessatorio e/o diretti allo sfruttamento della
persona.
La sanzione disciplinare del LICENZIAMENTO si applica per:
PAG. 169
1. giustificato motivo, con l’obbligo di preavviso, qualora ricorra un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione
del lavoro o il suo regolare funzionamento, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966;
2. per giusta causa, senza obbligo di preavviso, in presenza di circostanze che non consentano
la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto di lavoro quali, a titolo meramente
esemplificativo, le seguenti:
a. grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
b. grave insubordinazione nei confronti dei superiori ovvero gravi offese dirette contro
colleghi ovvero committenti;
c. abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del
cantiere;
d. assenza ingiustificata per 3 o più giorni consecutivi;
e. al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo
al festivo;
f. assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno;
g. assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o
le ferie;
h. rifiuto espresso al trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
i. persistente insufficiente rendimento nei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro ovvero
fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
PAG. 170
j. danneggiamento volontario, furto, frode ovvero ogni altro reato per il quale, data la sua
natura, divenga qualsiasi atto anche colposo che possa pregiudicare la stabilità delle opere
anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l’incolumità del personale e che costituisca
danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
k. esecuzione di lavori in concorrenza con l’impresa;
l. trafugamento di utensili, disegni, schizzi o altri beni di proprietà dell’impresa e/ del
committente;
m. occultamento da parte del responsabile della custodia del controllo o della vigilanza di fatti
e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell’impresa o ad essi affidati;
n. condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente
in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle circostanze per le quali è previsto il licenziamento
per giusta causa, l’impresa può decidere di sospenderlo in via cautelare con effetto immediato
per un periodo non superiore a 10 giorni; qualora decida di procedere al licenziamento,
quest’ultimo avrà effetto dal giorno in cui è iniziata a decorrere la sospensione cautelare.
Resta salva la responsabilità del lavoratore di risarcire ogni danno a lui imputabile, a norma
di legge.
Le norme contenute nel presente articolo nonché quelle fissate dai regolamenti e accordi
aziendali, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo
accessibile a tutti, per conoscere le conseguenze dei loro comportamenti.
Applicazione delle sanzioni – Competenza - La valutazione della condotta e del
comportamento del personale dell’impresa sottoposto al presente codice disciplinare compete
PAG. 171
esclusivamente al legale rappresentante dell’impresa che è tenuto a disporre l’applicazione
delle sanzioni previste nel presente C.C.N.L., nel rispetto delle norme procedurali previste nel
presente contratto.
Contestazione di addebiti - Salvo il caso del rimprovero verbale, non può essere adottato alcun
provvedimento disciplinare se non previa contestazione scritta dell’addebito, da effettuarsi
entro 7 giorni da quando il datore di lavoro è venuto a conoscenza del fatto e dopo aver dato
al lavoratore facoltà di essere sentito a sua difesa, con l’eventuale assistenza di una
rappresentanza sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La contestazione deve contenere la descrizione chiara e circostanziata del fatto addebitato e
deve essere consegnata direttamente all’interessato, il quale è tenuto a firmare per ricevuta
dell’avvenuta consegna con contestuale indicazione della data.
L’eventuale rifiuto a firmare detta dichiarazione deve risultare da apposita attestazione
dell’incaricato della consegna. Qualora la consegna personale non sia possibile, la
comunicazione viene fatta mediante raccomandata postale con avviso di ritorno.
In questo caso farà fede la data del timbro postale ricevente. La compiuta giacenza della lettera
equivale alla avvenuta consegna e piena conoscenza dei fatti contestati.
In ogni caso il dipendente deve comunicare al datore di lavoro l’eventuale designazione del
rappresentante previsto dal primo comma almeno due giorni prima del giorno fissato per la
convocazione a difesa di cui al successivo comma. Entro lo stesso termine il dipendente può
far pervenire anche giustificazioni o memorie difensive scritte.
Anche nella medesima contestazione degli addebiti, il datore di lavoro convoca il dipendente
per sentirlo direttamente sui fatti oggetto del procedimento. La convocazione per la difesa non
PAG. 172
può avvenire prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi
ha dato causa.
Trascorsi inutilmente 7 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente ovvero
effettuata l’audizione del dipendente stesso, l’eventuale sanzione viene applicata nei
successivi 5 giorni.
Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l’accesso a tutti gli atti
riguardanti il procedimento a suo carico, in tempo utile rispetto ai termini previsti dai
precedenti commi.
Sanzione applicabile - Nell’espletamento delle attribuzioni proprie, il datore di lavoro dispone
di ampi poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione
di mezzi di prova.
Il datore di lavoro, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal
dipendente, irroga la sanzione applicabile nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente
contratto.
Il rimprovero verbale, comminato dal datore di lavoro senza particolari formalità, fatta salva
la preventiva comunicazione anche verbale del motivo che dà origine al richiamo, deve
risultare da specifico verbale, che deve essere accluso al fascicolo del dipendente.
L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore
con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore
stesso per presentare le sue giustificazioni nella quale dovranno essere specificati i motivi del
provvedimento e fatta espressa menzione della facoltà di proporre impugnazione.
Se al termine di tale periodo nessun provvedimento è stato comminato, le giustificazioni
addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
PAG. 173
Quando il datore di lavoro ritiene che non vi sia luogo a procedere dispone la chiusura del
procedimento, dandone comunicazione all’interessato.
Il procedimento si estingue, altresì, in caso di cessazione del rapporto di impiego del
dipendente, pure se intervenuto per recesso volontario o per collocamento a riposo a domanda.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
applicazione.
Impugnazione della sanzione - L’impugnazione deve essere comunicata per iscritto al datore
di lavoro specificando esattamente i motivi proposti al fine di esercitare il diritto di difesa. La
sanzione, per tutto il periodo necessario alla pronuncia del collegio, rimane sospesa.
TITOLO XXV
COMMISSIONE PARITETICA DI GARANZIA
ART. 86
(Commissione Paritetica di Garanzia)
Le Parti stipulanti intendono costituire una Commissione Paritetica di Garanzia che, attraverso
un’attività di costante monitoraggio, abbia il compito di verificare la corretta attuazione dei
doveri incombenti sulle Parti, anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero
delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su
problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione ha pertanto i compiti di:
- esaminare e risolvere le controversie inerenti l’interpretazione e l’applicazione nell’impresa
del presente C.C.N.L. e della contrattazione integrativa di 2° livello;
- verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole imprese tenute a fornire tutte le
notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente C.C.N.L. e
successive modifiche e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte retributiva e
PAG. 174
contributiva: il controllo è effettuato anche su richiesta del RSA ovvero dell’OO.SS. stipulante
territorialmente competente;
- definire la classificazione del personale, come previsto dal presente C.C.N.L.;
- definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa, indicate nel presente
C.C.N.L. nel suo statuto e nel regolamento attuativo;
- intervenire e fissare l'ammontare dell'elemento economico "premio di produzione" in caso
di controversia fra le parti nella contrattazione di 2° livello.
Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare, grazie alla collaborazione
delle eventuali Commissioni Regionali, l’andamento del settore e presentare proposte nel
merito alle Parti stipulanti.
A pena di decadenza, le imprese sono tenute a dare alla Commissione Nazionale di Garanzia
preventiva comunicazione della volontà di stipulare nuovi contratti a termine.
In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione Nazionale, è precluso alle
OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali
fino alla definizione della controversia.
Composizione e riunione - La Commissione Nazionale di Garanzia è composta in misura
paritetica da membri nominati dalle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti il
presente C.C.N.L.
Convocazione della Commissione - Per tutte le attività inerenti la convocazione,
l’organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di
Commissione Nazionale, viene istituita una Segreteria su indicazione delle Parti Sociali
stipulanti.
PAG. 175
La convocazione della Commissione Nazionale viene disposta a seguito della presentazione
di un’apposita istanza presentata da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto
ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o per conto di un
lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le Associazioni locali o nazionali
di categoria.
La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia,
l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione
dell’Organizzazione Sindacale o Associazione datoriale che rappresenta l’istante in caso di
istanza presentata su interesse di una parte.
Su accordo delle parti, la data di convocazione della Commissione verrà fissata non oltre i 20
giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e l’intera procedura dovrà esaurirsi entro i 30
giorni successivi. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio,
d’intesa con le parti, il termine potrà essere prorogato dalla Commissione fino ad un massimo
di ulteriori 30 giorni. Istruttoria e decisione - Al fine di acquisire ulteriori elementi e
circostanze utili per la definizione della controversia al suo esame, la Commissione può
convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
La decisione assunta dalla Commissione Nazionale, sottoscritta dai suoi componenti, viene
trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
Queste sono tenute ad uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione,
trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della
normativa vigente.
Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla
deliberazione assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di
PAG. 176
parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni,
la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto
disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla Commissione
stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata
alcuna deliberazione da parte della Commissione.
TITOLO XXVI
TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI
ART. 87
(Tutela contro discriminazioni, molestie e mobbing del lavoratore)
Le Parti stipulanti il presente Contratto riconoscono quale aspetto fondante e imprescindibile
all’interno di un ambiente di lavoro, la piena tutela della dignità e inviolabilità della persona
e del lavoratore e la correttezza nei rapporti interpersonali.
Per tale ragione condannano ogni forma di emarginazione, discriminazione di genere, razza,
credo religioso o politico, vessazione e sopruso ai danni del lavoratore e della lavoratrice,
sfruttamento del lavoro fino ai più gravi fenomeni di mobbing, con persecuzioni sistematiche
e gravi pressioni psicologiche o di violenza morale e fisica volte ad isolare il lavoratore ovvero
a metterlo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni, esercitate da parte di colleghi e/o suoi
superiori.
In caso di denuncia di molestie sessuali ovvero di grave sfruttamento subito da parte
lavoratrici o lavoratori sul luogo di lavoro, la RSA, le Organizzazioni sindacali territoriali e la
Direzione aziendale sono tenute ad attivarsi senza ritardo ai sensi del presente Contratto e nel
pieno rispetto delle norme di legge, garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Le Parti riconoscono la necessità di avviare interventi di prevenzione diretti al contrasto
dell’insorgenza di tali fenomeni e al contempo a scongiurare ovvero contenere possibili
conseguenze dannose per la salute fisica e mentale del lavoratore che ne è vittima.
PAG. 177
Commissione Paritetica di Tutela - Le Parti stipulanti hanno pertanto deciso di costituire
un’apposita Commissione Paritetica di Tutela, anche in seno alla Commissione Paritetica di
Garanzia, al fine di salvaguardare i lavoratori e le lavoratrice nell’ambito del luogo di lavoro
contro atti e comportamenti ostili messi in atto dai propri colleghi ovvero dai superiori, che
assumano le caratteristiche della discriminazione, della molestia, della persecuzione fino alla
violenza psicologica e/o fisica.
La Commissione Paritetica, istituita a livello nazionale presso la Cassa Autonoma Edile
Nazionale è composta in misura paritetica dai rappresentanti delle OO.SS. stipulati.
Procedura e sanzioni - Le Parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione Paritetica
Nazionale di Tutela il compito di individuare le procedure formali ed informali di
accertamento delle discriminazioni e del mobbing nonché le conseguenti sanzioni.
Obblighi delle imprese - Le imprese devono impegnarsi ad adottare, d’intesa con le R.S.A.
ovvero le rappresentanze sindacali territoriali, ogni iniziativa ed intervento utile a prevenire
tale problematica, portandola a conoscenza di tutti i propri lavoratori e a contrastare con
fermezza, applicando i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Contratto e le sanzioni
individuate dalla Commissione di Tutela, i casi che si dovessero presentare all’interno dei
luoghi di lavoro e in cantiere.
TITOLO XXVII
PRICAVY E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
ART. 88
(Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro)
Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda alla vigente
normativa in materia.
PAG. 178
L’impresa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
in ottemperanza al dettato del D.lgs. n. 81/2008. Le Parti intendono sviluppare a tal fine
reciproche relazioni sindacali considerate quali strumenti indispensabili per la realizzazione
degli obiettivi fissati di concerto nonché al fine di favorire scambi reciproci di servizi fruibili
da ogni aderente alle medesime firmatarie. Per quanto non previsto dal presente Contratto,
valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre
che queste non modifichino o non siano in contrasto con quelle di legge e del presente
Contratto.
L’impresa si adopererà inoltre a garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del D.M.
12/12/2000 che riconosce, tra gli altri, riduzioni del tasso medio della tariffa relativa ai premi
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
a. strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di
emergenza ed antincendio;
b. caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
c. modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
d. livello di informazione/formazione dei lavoratori;
e. stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
La pratica attuazione delle modalità previste dal presente articolo nonché ogni iniziativa
migliorativa orientata alla diminuzione dell’incidenza del fenomeno infortunistico, allo
sviluppo ed alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza, sono demandate alla
contrattazione di secondo livello.
PAG. 179
SEZIONE V
TITOLO XVIII
CONTRATTAZIONE SINDACALE
ART. 89
(Livelli di contrattazione)
Le Parti stipulanti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di
lavoro come appresso:
a. contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b. contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale e/o aziendale.
ART. 90
(Contrattazione Nazionale)
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle imprese il diritto di poter
impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro,
che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente C.C.N.L.
Per il rinnovo del presente C.C.N.L. è necessario che una delle Parti presenti, almeno tre mesi
prima della relativa scadenza, la propria proposta di piattaforma per un nuovo C.C.N.L. per
consentire l'apertura delle trattative.
La Parte che ha ricevuto la proposta per il rinnovo dovrà darne riscontro entro 30 giorni dal
ricevimento.
Le OO.SS. nazionali contraenti convengono che qualora in sede Confederale ovvero
Nazionale intervengano in vigenza del presente Contratto eventuali modifiche sugli assetti
contrattuali, le stesse entro i 90 giorni successivi procederanno al riesame della materia
contrattuale con specifico riferimento ai compiti ed alle materie demandate ai livelli nazionale
e territoriale di contrattazione.
PAG. 180
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di trattare le materie specifiche del
settore edile e in particolare:
- la classificazione del personale;
- la retribuzione;
- l’orario di lavoro;
- le normative in materia di condizioni di lavoro, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e
cantieri;
- le relazioni sindacali di settore;
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
- la costituzione e il regolamento di Enti bilaterali Paritetici;
- la costituzione e il regolamento di eventuali Fondi di categoria;
- la regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
- le materie tipiche della contrattazione collettiva nazionale, non indicate nella suddetta
elencazione.
ART. 91
(Contrattazione Territoriale)
La contrattazione di secondo livello è tesa al rilancio della crescita della produttività e quindi
della retribuzione reale.
La contrattazione collettiva decentrata sarà svolta a livello regionale e territoriale ed aziendale.
L'elemento economico di 2° livello (l’E.V.R.) verrà concordato dalle OO.SS. firmatarie a
livello regionale ovvero territoriale sulla base dell'andamento congiunturale del settore edile
valutato attraverso 5 indicatori di riferimento, di cui 3 comuni per tutto il territorio nazionale:
PAG. 181
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Autonoma Edile Nazionale (CENEA);
- monte salari denunciato alla CENEA;
- ore lavorate dichiarate alla CENEA, per le quali la valutazione della incidenza delle ore di
cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle Parti Sociali territoriali aderenti
alle OO.SS. firmatarie;
e almeno 2 dei seguenti indicatori, da individuare a livello territoriale:
- dinamica del numero e importo complessivo delle concessioni edilizia e delle dichiarazioni
di avvio lavori;
- dinamica del numero e dell’importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati,
anche con specifico riferimento al mercato dell’artigianato e della piccola industria;
- attivazione dei finanziamenti, inclusi quelli derivati da fondi strutturati;
- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di
- lavoro e andamento della CIGO e/o della CIGS;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
- ulteriore indicatore concordato a livello territoriale.
Alla contrattazione collettiva territoriale o aziendale è demandato di trattare le seguenti
materie:
- la classificazione del personale;
- la retribuzione;
- l’orario di lavoro;
PAG. 182
- le normative in materia di condizioni di lavoro, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e
cantieri;
- le relazioni sindacali di settore;
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
- la costituzione e il regolamento di Enti bilaterali Paritetici;
- la costituzione e il regolamento di eventuali Fondi di categoria;
- la regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
- le materie tipiche della contrattazione collettiva nazionale, non indicate nella suddetta
elencazione.
Le Associazioni Sindacali territoriali aderenti alle OO.SS. nazionali contraenti potranno
fissare a livello territoriale e per le circoscrizioni di propria competenza, la percentuale di
Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) che avrà validità triennale.
In conseguenza alla determinazione e all’entrata in vigore dell’E.V.R., cesserà di essere
applicato l’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) e l’indennità territoriale di settore resta
ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
In sede di rinnovo della contrattazione collettiva regionale ovvero territoriale, le
Organizzazioni Sindacali territoriali individueranno tra gli indicatori sopra elencati i 2
indicatori che ritengono più significativi e che, integrati ai 3 indicatori comuni su scala
nazionale, permetteranno di verificare l’andamento complessivo del settore rispetto al
territorio di loro competenza.
Il raffronto dei parametri raccolti a livello territoriale avverrà su base triennale attraverso la
comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente antecedente. Ai
PAG. 183
fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un
anno.
Ai fini dell’individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento
quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.
Nell’ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell’EVR,
che non potrà eccedere il 6% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente
contratto:
- qualora 1 dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l’EVR sarà riconosciuto
nella misura variabile entro il 20% dell’EVR fissato a livello territoriale;
- nel caso in cui dovessero risultare pari o positivi 2 dei 5 parametri, l’EVR verrà riconosciuto
nella misura variabile tra il 20% e il 40% dell’EVR fissato a livello territoriale;
- qualora i parametri pari o positivi dovessero essere 3 su 5, l’EVR verrà riconosciuto nella
misura variabile tra il 40% e il 70% dell’EVR fissato a livello territoriale;
- in presenza di 4 parametri pari o positivi, l’EVR verrà riconosciuto nella misura variabile tra
il 70% e il 100% dell’EVR fissato a livello territoriale;
- qualora tutti i parametri risultassero pari o positivi, l’EVR verrà riconosciuto nella misura
del 100% dell’EVR fissato a livello territoriale;
- infine se tutti i 5 parametri risultassero positivi l’EVR sarà riconosciuto nella interezza di
quanto stabilito a livello territoriale.
Fatta salva la suddetta disciplina, le parti a livello territoriale stabiliranno l’erogazione
dell’E.V.R. in quote mensili al personale in forza.
L'accordo territoriale ha la durata del contratto nazionale.
PAG. 184
Le Parti sociali firmatarie si impegnano a non assumere iniziative unilaterali né a procedere
ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste e il termine di 60
giorni decorrente dall’apertura delle trattative.
In caso di contrasto in ordine all’applicazione della presente disciplina, le relative questioni
dovranno essere demandate, anche su istanza di una sola delle Parti territoriali, alle OO.SS.
nazionali che entro il termine di 15 giorni dalla richiesta sono tenute ad assumere le
conseguenti determinazioni, anche sulla base della realtà contrattuale consolidata nel territorio
in questione. La disciplina di cui al precedente comma trova applicazione anche in caso di
insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa
territoriale con le Associazioni sindacali nazionali chiamate ad intervenire per favorire la
stipula di un accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno
efficacia.
TITOLO XXIX
DIRITTI SINDACALI E DI ASSOCIAIZONI
ART. 92
(Permessi Sindacali)
Le Parti stipulanti riconoscono che ciascun dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di
permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, permessi che
saranno richiesti al datore di lavoro dalle OO.SS. stipulanti il presente C.C.N.L.
I dipendenti, per le ore di permesso di cui sopra, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione
normale, rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318/1996, convertito con
modificazione in Legge n. 402/1996.
PAG. 185
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si
terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell’impresa ma, in presenza di locali idonei,
può svolgersi anche al suo interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in
applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970.
La richiesta di convocazione dell’assemblea deve essere presentata per iscritto al datore di
lavoro almeno 48 ore prima dell’orario fissato per il suo svolgimento, ovvero 24 ore, in caso
di comprovata urgenza.
ART. 93
(Assemblee)
È riconosciuto ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea al di fuori dell’orario di lavoro e
di quanto disposto al precedente paragrafo ai fini di trattare materie di interesse sindacale e
lavorativo.
Le suddette riunioni sono indette singolarmente o collettivamente dalle Rappresentanza
Sindacali Aziendali (RSA) nell’unità produttiva – cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio
o reparto autonomo – nella quale i lavoratori sono impiegati.
Dell’assemblea deve essere data comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di
almeno 48 ore antecedente l’orario fissato per il suo svolgimento. Devono altresì essere
informate per conoscenza le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti aderenti alle
Associazioni nazionali stipulanti il presente CCNL.
Qualora non trovi applicazione l’art. 35 della legge n. 300/1970, ai lavoratori in forza presso
unità produttive con almeno 5 dipendenti, deve essere riconosciuto il diritto a permessi
retribuiti nel limite complessivo di 8 giorni all’anno per partecipare ad assemblee al di fuori
del luogo di lavoro inerenti la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
PAG. 186
Per la determinazione del numero dei dipendenti di cui al comma precedente, si fa riferimento
alla data di convocazione dell’assemblea sindacale.
I termini di preavviso per il datore di lavoro, a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali
dei lavoratori aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente Contratto, sono quelli previsti al terzo
comma del presente paragrafo.
I lavoratori, per le ore di permesso di cui sopra, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione
normale, rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi
previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318/1996 convertito nella Legge
n. 402/1996.
Per quanto non disposto dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni di legge.
ART. 94
(Rappresentanze sindacali aziendali)
Ai sensi della Legge n. 300/1970, le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto,
potranno esercitare i loro diritti di Rappresentanza sindacale nelle imprese delle quali sono
dipendenti.
Visto l’art. 19 punto b) della Legge n. 300/1970, non avendo le OO.SS. firmatarie il presente
C.C.N.L. sottoscritto l’Accordo interconfederale del 20/12/1993, possono costituire presso
ogni impresa le RSA.
Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali ovvero ai membri dei Comitati direttivi delle
Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni o dei Sindacati provinciali
di categoria sono riconosciuti permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto ore
lavorative mensili, per la partecipazione alle riunioni dei suddetti Organi.
PAG. 187
I dipendenti nominati dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali,
regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori stipulanti il presente
C.C.N.L. usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 4 (quattro)
ore per ciascun dipendente, con un massimo di 20 (venti) ore annue. I permessi sindacali
dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni di anticipo e saranno concessi
quando non ostino gravi impedimenti alla normale attività dei lavoratori.
Per i dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti
nazionali o provinciali dei lavoratori ovvero funzioni pubbliche elettive, trova applicazione la
disciplina sancita agli artt. 31 e 32 della Legge n. 300/1970.
I lavoratori, per le ore di permesso di cui a precedenti commi, riceveranno un rimborso pari
alla retribuzione normale, rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318/1996
convertito nella Legge n. 402/1996.
Per quanto non disposto dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni di legge.
Trattenute quote sindacali – L’impresa effettua a titolo gratuito le trattenute delle quote
sindacali per conto delle Organizzazioni sindacali contraenti dei lavoratori, in base a delega
scritta rilasciata dal lavoratore dipendente. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna
OO.SS.
Con riferimento agli impiegati, la trattenuta sindacale verrà effettuate sulla busta paga mensile
mentre per gli operai, l’impresa provvederà a prelevare l’importo fissato sugli accantonamenti
effettuati a favore degli stessi presso la Cassa Edile Nazionale ai sensi dell’art. 102 del
presente C.C.N.L.
PAG. 188
Diritto di affissione - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) hanno il diritto di
affiggere comunicazioni e ogni altro tipo di documento relativo a materie di interesse
sindacale e del lavoro, su appositi spazi messi a disposizione dall’impresa all’interno dell'unità
produttiva e in un luogo di facile accesso per tutti i lavoratori.
ART. 95
(Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza RLS)
Attribuzioni del RLS - Rispetto agli ambiti di propria competenza e in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
- ha facoltà di accedere in tutti i luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni;
- deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella
azienda o unità produttiva;
- deve essere consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al servizio di
prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione in materia di sicurezza
del lavoratore incaricato dell’attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione
dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi,
alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle
malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
PAG. 189
- riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quanto disposto dall’art. 37 del
D.lgs. n. 81/2008;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee
a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- ha facoltà di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti dalle quali deve, di norma, essere sentito;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- è tenuto ad avvertire senza ritardo il responsabile della azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora reputi inidonee le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ovvero i mezzi impiegati per attuarle e tali
da esporre i lavoratori a rischi per la propria sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede
un intervento consultivo dello stesso e in tale occasione il RLS ha facoltà di formulare proprie
proposte e opinioni su quanto oggetto di consultazione, ai sensi delle previsioni di legge.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire al RLS, anche su istanza di quest’ultimo, le
informazioni e la documentazione prescritta in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ai sensi
di quanto disciplinato per legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l'unità
produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al
servizio di prevenzione e protezione.
PAG. 190
Tra gli altri adempimenti ai quali il datore di lavoro è tenuto, su richiesta del RLS e per
l’espletamento delle sue funzioni, vi è l’obbligo di fornire copia del registro degli infortuni e
del documento contenente:
1. la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (DVR),
contenente i criteri adottati per procedere alla suddetta valutazione;
2. l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della
valutazione di cui al numero 1., unitamente all’indicazione delle attrezzature di protezione
utilizzate;
3. il programma di attuazione delle misure di cui al numero 2.
In caso di appalto, copia del DVR dovrà essere fornita al RLS dell’impresa datrice di lavoro
committente e a quello delle imprese appaltatrici coinvolte nei lavori.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 81/2008, il RLS con apposita istanza motivata può richiedere
la riunione prevista dal suddetto articolo qualora la durata del cantiere sia inferiore ad un anno.
Elezione - Nelle aziende ovvero nelle unità produttive che impiegano più di 15 dipendenti il
RLS è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA ovvero, in loro assenza, dai
lavoratori dell'azienda al loro interno ovvero in mancanza di quest’ultima previsione sarà
individuato per più imprese appartenenti al medesimo comparto produttivo e presenti nello
stesso ambito territoriale, sulla base di quanto disciplinato da specifici accordi locali siglati
dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente
Contratto.
Il rappresentante per la sicurezza assolve ai propri compiti per tutte imprese operanti nell’unità
produttiva relativamente al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di
sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate e deve essere informato
PAG. 191
e consultato entro 30 giorni dall’inizio dei lavori e in tutti i casi previsti ai sensi dell’art. 25
del D.lgs. n. 81/2008. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto
anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o dirigenti delle
RSA a seconda dei casi) - non in prova, con contratto a tempo determinato ovvero
indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che
prestino la propria attività nelle unità lavorative. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale che al
termine dello scrutinio, provvederà a redigere il verbale delle elezioni che dovrà essere
comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Espletamento funzioni e permessi - Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad usufruire
per lo svolgimento delle proprie mansioni a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle imprese o unità produttive con oltre 50 dipendenti. Nelle unità lavorative
che occupano da 16 a 50 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 D.lgs.
n. 81/2008, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari
pari a 20 ore annue per ogni rappresentante.
In riferimento al RLS di ambito territoriale del comparto edile, il numero delle ore di permesso
retribuito che gli spetta viene calcolato sulla base dell’occupazione complessiva interessata
dell’ambito territoriale e della relativa mutualizzazione degli oneri, secondo le modalità
previste dalle OO.SS. territoriali.
PAG. 192
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di
retribuzione nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle
facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche.
Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi
confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
I rappresentanti territoriali dei lavoratori ovvero di un comparto adempiono al proprio
mandato con riferimento all’ambito territoriale o al comparto di loro stretta competenza,
individuato ai sensi di legge.
Consultazione dei RLS - Il datore di lavoro è tenuto a consultare preventivamente i RLS sui
piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS, DUVRI) e su eventuali e significative modifiche
da apportarsi ai piani di sicurezza.
I rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di
sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
ART. 96
(Rappresentanza del Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST)
Il RLST esercita le competenze del RLS con le modalità previste con riferimento a tutte le
imprese o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato
eletto o designato il RLS.
L’esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. e) dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 avviene con
l’assistenza dell’Associazione datoriale alla quale l’impresa è iscritta ovvero conferisce
mandato.
Nei cantieri dove operano imprese appartenenti ai settori dell’industria e/o della cooperazione,
il RLST e il RLS delle imprese dei suddetti settori collaborano al piano di coordinamento e
alla rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione
PAG. 193
adottate. A tal fine, il RTLS può chiedere chiarimenti rispetto ai suddetti piani di sicurezza e
formulare proposte inerenti l’assistenza dell’OO.SS: alla quale l’impresa è iscritta ovvero
conferisce mandato.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è inoltre informato ai sensi
dell’art. 47 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008).
L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali
operative. Elezione/designazione RLST - Le modalità di elezione o designazione del RLST
sono individuate dagli Accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati
dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono
individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le
Associazioni di cui al precedente comma.
Tutte le imprese nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo
istituito dall’INAIL per l’attività dell’RLST.
L’Organismo Paritetico Bilaterale comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il
nominativo del RLST.
Accesso ai luoghi di lavoro - Per l’esercizio delle proprie attribuzioni il RLST accede ai luoghi
di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui
al paragrafo precedente. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, ipotesi
nella quale l’accesso avviene previa segnalazione all’Organismo Paritetico Territoriale
competente.
Ove l’impresa impedisca l’accesso al RLST questi lo comunica all’Organismo Paritetico
Bilaterale o, in sua mancanza, all’Organo di vigilanza territorialmente competente.
PAG. 194
Consultazione dei RLST - Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza territoriale sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS) e su
eventuali e significative modifiche da apportarsi ai piani di sicurezza.
I rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di
sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
Le OO.SS. territoriali dei lavoratori aderenti Associazioni Nazionali stipulanti il presente
CCNL si impegnano affinché i RLST possano espletare pienamente il loro mandato.
Accantonamenti - Le Parti Sociali stipulanti determinano a livello regionale - nell’ambito di
programmi concordati congiuntamente - la ripartizione della rimanente quota tra la
formazione e l’informazione del Rappresentante, la formazione dei lavoratori e i programmi
dedicati a strutture e a rendere funzionali i rapporti tra RLST e il Comitato paritetico
Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di cui al presente
Contratto, fatti salvi i costi di agibilità del RLST.
Ai sensi dei commi precedenti del presente paragrafo, la gestione dell’accantonamento e della
ripartizione delle risorse viene disposta dalle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali stipulanti con apposito accordo nel quale dovrà inoltre essere disciplinata la
programmazione della formazione in materia di sicurezza e salute per i RLS, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008.
Dalla data di elezione del Rappresentante per la sicurezza aziendale cessa l’obbligo degli
accantonamenti di cui al presente paragrafo, fatto salvo quanto previsto nei precedenti
paragrafi del presente articolo.
PAG. 195
ART. 97
(Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo)
I RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati
dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a. nei porti di cui all’art. 4 comma 1 lettera b), c) e d) della Legge n. 84/1994, sedi di autorità
portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del
lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata
in vigore della suddetta legge;
b. nei centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti n.
3858/2006;
c. egli impianti siderurgici;
d. in cantieri con almeno 30mila uomini -giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri,
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione di tutte le opere;
e. in contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni
e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
Nei contesti di cui alla suddetta lettera e. il RLS di sito produttivo è individuato, su loro
iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.
Diritti dei lavoratori - I lavoratori dell’impresa o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere
informati in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in
occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- dei cambiamenti di mansione;
PAG. 196
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
SEZIONE VI
TITOLO XL
ENTI BILATERALI PARITETICI, FORMAZIONE ED OPEDIL
FORMAZIONE PROFESSIONALE, FORMAZIONE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO, SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
ALLA SICUREZZA PER GLI IMPRENNDITORI EDILI
ART. 98
(Enti Bilaterali Paritetici)
Le OO.SS. e datoriali stipulanti il presente C.C.N.L. intervengono attraverso la Bilateralità
nel sistema della Formazione e del Welfare, garantendo prestazioni di tutela senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato.
Le Organizzazioni Sindacali e datoriali costituiranno OPEDIL ENTE PARITETICO
INTERCATEGORIALE a carattere nazionale la cui disciplina è disposta all’art. 99 del
presente C.C.N.L. e la Cassa Autonoma Edile Nazionale – CENEA di cui all’art. 102.
L’adesione alla CENEA – Cassa Autonoma Edile Nazionale da parte delle imprese che
applicano il presente Contratto è automatica.
La CENEA – Cassa Autonoma Edile Nazionale viene finanziata tramite una contribuzione
aggiuntiva prevista carico dell’impresa (pari a 5/6 del contributo) e del dipendente (nella
misura di 1/6) per l’erogazione dei servizi, secondo quanto disposto dal presente C.C.N.L. e
dallo Statuto e dal Regolamento attuativo dell’Ente stesso. In materia di certificazione dei
contratti di lavoro e dei contratti di appalto, ai sensi della vigente legislazione in materia, le
Parti Sociali contraenti concordano di costituire presso la CENEA – Cassa Autonoma Edile
Nazionale la Commissione Paritetica di Certificazione. Tale Commissione inoltre è abilitata
a certificare i modelli di organizzazione e di gestione per la sicurezza conferendo loro una
PAG. 197
“presunzione di conformità alle prescrizioni” del D.lgs. n. 81/2008. La certificazione agli
“idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1
dell’art. 30 del D.lgs. 81/2008 documenta l’adempimento degli obblighi giuridici (previsti dal
comma 1 dell’art.30) nello svolgimento delle ordinarie attività aziendali.
ART. 99
(Formazione e OPEDIL)
Le Parti Sociali contraenti riconoscono nella formazione e nell’addestramento professionale
gli obiettivi privilegiati che le imprese debbono perseguire al fine di garantire una crescita
effettiva del settore edile sia in termini di implementazione della qualità del lavoro sia di
sviluppo delle capacità tecnico-produttive delle imprese.
A tal fine le Organizzazioni firmatarie del presente accordo riconoscono come prioritario
l’avvio di un profondo processo di adeguamento del Sistema di formazione professionale e di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell’Industria e
dell’Artigianato Edile, volto al perseguimento dei seguenti obiettivi:
- rispondere alle reali esigenze di imprese e lavoratori, governando i processi di crescita e
sviluppo del settore, attraverso strumenti flessibili, articolati ed efficienti;
- fornire servizi e mettere in atto interventi efficaci e misurabili per rispondere prontamente ai
bisogni e fabbisogni del settore edile;
- governare il mercato del lavoro ed in particolare la sua evoluzione
- avere un impatto strutturale e misurabile sul tessuto produttivo.
Le anzidette finalità sono attuate attraverso l’OPEDIL ENTE PARITETICO
INTERCATEGORIALE quale unico sistema formativo nazionale.
Ad esso è affidato il compito di:
PAG. 198
- promuovere, erogare direttamente, attestare la formazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro.
promuovere, attuare e gestire progetti e iniziative di formazione anche professionale per i
lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle Istituzioni pubbliche nazionali ed
internazionali;
- svolgere, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza,
formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti
delle Imprese, Piccole e Medie Imprese, Lavoratori autonomi e delle rispettive Parti Sociali
costituenti l’Ente Bilaterale Paritetico ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- promuovere attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali
nonché, su richiesta delle imprese, rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività
e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo
30 del D.lgs. n. 106/2009, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programma zione delle proprie attività;
- effettuare, attraverso personale con specifiche competenze tecniche, sopralluoghi nei luoghi
di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni finalizzati al
supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell’art. 51, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e a
valutare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di
lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la autorità di vigilanza;
- svolgere attività di consulenza e verifica nei cantieri edili per ottimizzare al meglio i livelli
di sicurezza e salute;
PAG. 199
- promuovere, validare e collaborare ad azioni di formazione/informazione dei lavoratori, artt.
36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm., unitamente ai soggetti interessati alla sicurezza a vari
livelli, quali datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP), addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, responsabili dei lavori e coordinatori sicurezza
nei cantieri;
- collaborare alla formazione dei lavoratori e dei RLS ai sensi dell’art. 37, comma 12 del D.lgs.
n. 81/2008 e ss.mm.;
- realizzare il coordinamento e il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti
formativi e l’indirizzo e monitoraggio a livello nazionale delle attività svolte dai soggetti
territoriali autorizzati e supportare questi ultimi nella risoluzione di tutte quelle problematiche
concernenti l’area della formazione professionale, della riqualificazione e della formazione
continua;
- produrre materiali informativi di supporto sulle tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro e
nei cantieri edili sviluppando ricerche in collaborazione con altri enti;
- effettuare studi, ricerche, raccolta ed elaborazione dati in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro e sviluppare iniziative promozionali, anche in collaborazione e concerto con
i soggetti che opereranno sui territori.;
- raccogliere dati, notizie ed elaborare documenti inerenti la formazione professionale di
settore, promuovendo la stesura di programmi e pubblicazioni periodiche, a carattere
divulgativo e tecnico ovvero l’organizzazione di convegni e incontri di studio sulle
problematiche connesse all'istruzione e alla formazione professionale nel comparto edile,
PAG. 200
- promuovere in proprio e/o in committenza, coordinare e gestire progetti, studi e ricerche per
sviluppare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto edile, in particolare
relativamente alle evoluzioni produttive e alle esigenze di qualificazione e crescita
professionale degli addetti;
- promuovere l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- collaborare con Enti e organismi pubblici e privati che si occupano di formazione
professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
- attuare in materia di formazione professionale le iniziative assunte congiuntamente tra le
Parti sociali firmatarie in un quadro di politica attiva del lavoro nel settore delle costruzioni;
- promuovere e curare i rapporti generali con le Istituzioni nazionali e sovranazionali, anche a
livelle comunitario, in materia di programmi formativi;
- promuovere e coordinare corsi di formazione normati e non normati rivolti a tutte le figure
professionali della sicurezza e per la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri
tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati;
- promuovere e coordinare la formazione di professionisti specificamente qualificati, idonei a
dare applicazione alla normativa della sicurezza e igiene del lavoro e ad istruire le maestranze
del settore edile e delle costruzioni;
- promuovere la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di informazione in materia
di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
- incentivare la promozione del comparto edile al fine di avvicinare e coinvolgere giovani e
lavoratori non occupati o in cerca di occupazione nel settore, anche in coordinamento con gli
Enti pubblici e privati e gli Organismi competenti;
PAG. 201
- svolgere attività di consulenza e verifica nei cantieri edili per ottimizzare al meglio i livelli
di sicurezza e salute;
- supportare le imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a
garantire e a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 51, comma
3), D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
curare l’accesso ai luoghi di lavoro congiuntamente al RLS nel caso di infortunio grave;
- effettuare, attraverso personale con specifiche competenze tecniche, sopralluoghi nei luoghi
di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni finalizzati al
supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell’art. 51, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e a
valutare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di
lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la autorità di vigilanza;
- chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre
controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni;
- dare comunicazione alle imprese e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti del
nominativo del RLS territoriale, ai sensi dell’art. 51 comma 8 del D.lgs. n. 81/2008;
- comunicare all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali (RLST);
- promuovere l’assistenza alle imprese finalizzata alla attuazione degli adempimenti in materia
di sicurezza e salute;
- svolgere un servizio di vigilanza e consulenza a favore delle imprese edili per il rispetto delle
norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
PAG. 202
ART. 100
(Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle sue
competenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma precedente sono
definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
Parti Sociali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici di cui al D.lgs. n. 81/2008 successivi. Ferme
restando le disposizioni già in vigore in materia, la suddetta formazione è definita mediante
l’Accordo di cui al comma precedente.
La formazione professionale e, ove previsto, l’addestramento specifico sono obbligatorie nei
seguenti casi:
- costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ovvero, in caso di un contratto di
somministrazione, inizio della utilizzazione;
- assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato;
- trasferimento ovvero mutamento di mansioni;
PAG. 203
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie ovvero impiego di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
Alla formazione del lavoratore e dei rappresentanti provvede, durante l'orario di lavoro,
l’impresa, attraverso moduli tenuti da formatori esperti (D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.) ovvero da
OPEDIL ENTE PARITETICO INTERCATEGORIALE e comunque secondo quanto
previsto dalle norme di legge.
Il pagamento dei costi relativi alla formazione e riqualificazione professionale aziendale è a
carico dell’impresa e comunque non può in alcun caso comportare oneri economici a carico
dei lavoratori. L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
I contenuti della formazione di cui al presente paragrafo comprendono:
1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
3. valutazione dei rischi;
4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione.
I contenuti della formazione devono essere di facile accessibilità e comprensione da parte dei
loro destinatari (lavoratori e loro rappresentanti) e in caso di lavoratori stranieri l’impresa è
tenuta a verificare preliminarmente il loro livello di conoscenza e comprensione della lingua
italiana al fine di attuare tutti quelli interventi volti a garantire l’effettivo recepimento dei
contenuti formativi trasmessi, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche specifiche
che permettano loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
PAG. 204
I lavoratori incaricati di attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione della emergenza dovranno essere destinatari di una specifica e adeguata
formazione in materia e di appositi aggiornamenti periodici.
In via generale la formazione del lavoratore in materia di sicurezza e prevenzione è di 8 ore
annue che in caso di assunzione di un lavoratore al primo impiego nel settore edile sale a 16
ore annue, da effettuarsi prima del suo effettivo inserimento lavorativo nel cantiere edile.
Al termine del percorso formativo, ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta
formazione. Resta comunque salvo che la formazione dei lavoratori deve essere ripetuta con
periodicità in relazione alla insorgenza di nuovi rischi ovvero alla evoluzione dei rischi.
Formazione del RLS e RLST- Il RLS e il RLST hanno diritto a una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita
la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede
di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
PAG. 205
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
In particolare per gli RLST la durata dei percorsi formativi deve essere pari ad almeno 64 ore
iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione e di 8 ore di
aggiornamento annuale mentre per gli RLS di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici
presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica
di apprendimento.
Per tutto quanto non previsto dal presente CCNL, si rimanda alla normativa in materia, vigente
e futura.
ART. 101
(Sistema di qualificazione alla sicurezza per gli imprenditori edili)
Al fine di promuovere la qualificazione degli imprenditori edili alla loro prima esperienza nel
settore ovvero di favorire l’aggiornamento degli imprenditori interessati sui temi della
prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, le Parti Sociali concordano sulla necessità di
porre in atto specifici interventi in materia diretti alla predisposizione a favore delle imprese
di appositi percorsi formativi e/o di aggiornamento periodici.
Finalità di finanziamento, modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi e relative
eventuali misure premiali alle imprese saranno oggetto di un apposito accordo tra le Parti
Sociali contraenti il presente CCNL.
SEZIONE VII
TITOLO XLI
CENEA – CASSA AUTONOMA EDILE NAZIONALE
PAG. 206
ART. 102
(Cassa Autonoma Edile Nazionale – CENEA)
È istituita la Cassa Autonoma Edile Nazionale ( CENEA) che rappresenta lo strumento per
l’attuazione per le materie di cui al presente articolo, dei contratti e accordi collettivi stipulati
fra le Associazioni nazionali contraenti nonché, eventualmente, fra le Organizzazioni
territoriali ad esse rispettivamente aderenti e nel rispetto della reciprocità tra i diversi sistemi
di Casse Edili operanti su tutto il territorio nazionale.
Rientrano tra i compiti della Cassa:
- curare l’incasso e la gestione delle percentuali relative alla gratifica natalizia e alle ferie;
- gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito;
- corrispondere, nei limiti della disponibilità del bilancio, prestazioni ai propri iscritti previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali.
La Cassa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato in misura paritetica
dalle Parti Sociali contraenti il presente C.C.N.L.
Le Parti Sociali firmatarie intendono ribadire che ogni riferimento alla Cassa Edile previsto
dal presente CCNL è inerente, in via esclusiva, alla Cassa dell’Artigianato e dell’industria,
costituita dalle stesse a norma del primo comma del presente articolo. Pertanto ogni eventuale
e futura pattuizione assunta da una o più delle Organizzazioni predette al di fuori della
contrattazione collettiva di cui al presente Contratto, non produce alcun effetto nei confronti
della Cassa.
L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alla Cassa Autonoma Edile
Nazionale sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di
cui al comma 1.
PAG. 207
Il contributo complessivo di cui al precedente comma è ripartito per 5/6 a carico dei datori di
lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
L’azienda datrice di lavoro è tenuta a trattenere la quota di contribuzione a carico dell’operaio
paga per il successivo versamento alla cassa sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alla cassa. sono correlativi e inscindibili tra loro
e pertanto non è ammesso il parziale adempimento.
Le prestazioni della cassa sono fissate dagli Accordi nazionali stipulati dalle Associazioni
nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli
Accordi nazionali anzidetti, dalle OO. SS. territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori
aderenti alle predette Associazioni nazionali. In particolare, con riferimento alle prestazioni
demandate agli accordi locali, queste ultime sono vincolate ai limiti delle disponibilità
dell’esercizio accertate dal Comitato di gestione.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali sono portate a conoscenza della Cassa
Autonoma Edile Nazionale per l’automatica e integrale applicazione e i suoi Organi sono
vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli Accordi nazionali e a non dare
esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie dagli Accordi nazionali medesimi.
Con l’iscrizione alla cassa i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente
CCNL, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e
del Regolamento della Cassa stessa, con l’impegno di osservare integralmente gli obblighi ed
oneri derivanti dai contratti, accordi e atti normativi medesimi.
La Cassa Autonoma Edile Nazionale raccoglierà nelle occasioni e con modalità stabilite dalle
associazioni nazionali di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione scritta
ricognitiva dei predetti obblighi.
PAG. 208
A seguito dell’iscrizione alla cassa gli operai le conferiscono mandato ad agire nei confronti
dell’azienda datrice di lavoro al fine di recuperare le somme a titolo di versamenti dovuti e
non ancora versati. Al contempo il lavoratore solleva la cassa. da ogni responsabilità in merito
alla corresponsione dei suddetti titoli qualora l’azienda non abbia provveduto al loro
versamento, ai sensi di quanto previsto dal presente C.C.N.L.
L’iscrizione alla cassa determina a carico delle imprese e degli operai l’obbligo di procedere
al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
Dal 1° marzo 2019 è posta una quota unica di adesione contrattuale in misura pari all’1% degli
elementi della retribuzione di cui all’art. 48 a carico dei datori di lavoro e allo 0,50% dei
suddetti elementi della retribuzione a carico degli operai.
L’importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla
retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo a proprio
carico, alla cassa con la periodicità e le altre modalità previste per i versamenti del contributo
dal presente articolo.
Il gettito della quota di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà
attribuito alle Organizzazioni datoriali; il gettito della quota di adesione contrattuale riscosso
a carico dei lavoratori sarà attribuito alla Federazione nazionale dei lavoratori.
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, sulla base di
specifiche esigenze, possono concorrere alla determinazione di una maggiorazione della quota
unica.
La Cassa Autonoma Edile Nazionale provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni
nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
PAG. 209
Il regolamento di attuazione della cassa in riferimento alla totalità delle somme percentuali da
accantonare stabilirà, per ogni tipo di prestazione, le modalità di accantonamento e il regime
in base al quale sottoporre ad accantonamento, totale o parziale, le somme necessarie alle
prestazioni.
Congruità contributiva delle imprese nei confronti della Cassa Autonoma Edile Nazionale –
Le Parti Sociali contraenti concordano di demandare alla Cassa Autonoma Edile Nazionale –
in via sperimentale e per la durata di un anno – la verifica circa la congruità della incidenza
della manodopera denunciata sul valore dell’opera, misurata adottando parametri rapportati al
complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici.
A tal fine le suddette Parti concordano che entro il 31 dicembre 2019 procederanno a
determinare, attraverso un Accordo nazionale:
1. i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavori;
2. la quota dei lavori su cui commisurare i parametri;
3. il regime di solidarietà tra impresa principale e imprese subappaltatrici, qualora i versamenti
per la singola opera risultino inferiori al parametro di congruità predefinito;
4. gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte della Cassa Edile Nazionale la
verifica di congruità;
5. la procedura per l’eventuale contenzioso;
6. i termini di verifica della sperimentazione.
In osservanza alla legislazione vigente in materia di contrasto del lavoro irregolare e dei
fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e al fine di promuovere la sicurezza sul lavoro,
rientra tra i compiti della cassa verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità
PAG. 210
dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera, da misurarsi sulla base delle
seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, Inail
e Cassa Autonoma Edile Nazionale, ragguagliate all’opera complessiva:
OG1 – nuova edilizia civile compresi impianti e forniture
OG1 – nuova edilizia industriale escluso impianti
Ristrutturazione di edifici civili
Ristrutturazione di edifici industriali escluso impianti
OG2 – restauro e manutenzione di beni tutelati
OG3 – opere stradali, ponti ecc.
OG4 – opere d’arte nel sottosuolo
OG5 – dighe
OG6 – acquedotti e fognature
OG6 – gasdotti
OG6 – oleodotti
OG6 – opere di irrigazione ed evacuazione
OG7 – opere marittime
OG8 – opere fluviali
OG9 – impianti per la produzione di energia elettrica
OG10 – impianti per la trasformazione e distribuzione
OG12 – OG13 – bonifica e protezione ambientale
14,28%
5,36%
22,00%
6,69%
30,00%
13,77%
10,82%
16,07%
14,63%
13,66%
13,66%
12,48%
12,16%
13,31%
14,23%
5,36% 16,47%
Qualora alla realizzazione dell’opera concorrono più soggetti anche estranei
all’organizzazione dell’impresa, l’impresa principale è tenuta a denunciare alla cassa il valore
dell’opera complessiva nonché le eventuali subappaltatrici e sub affidatarie.
Nell’ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla cassa non raggiunga la
percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la
specifica tipologia di lavori, l’impresa principale dovrà integrare la denuncia con
documentazione appropriata comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi
non registrati in cassa quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in
cassa, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate. A tal fine l’impresa
potrà avvalersi dell’assistenza di un rappresentante dell’associazione datoriale cui aderisce.
PAG. 211
Sulla base della complessiva documentazione presentata, la cassa, verificata la effettiva
congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto, solo qualora sussistano
i requisiti prescritti procederà all’emissione della relativa certificazione. Resta salva per le
Parti Sociali la facoltà di concordare successive modifiche alla tabella di cui sopra e /o di
introdurre nuovi indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore
delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.
Accantonamenti presso la CENEA
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 30) e per la gratifica natalizia
(art. 49) viene assolto dall’impresa attraverso il pagamento di una percentuale complessiva
nella misura del 18,50%.
La suddetta percentuale è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al comma
quinto dell’art. 48 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 18 e 20
effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art.
30.
Le imprese sono tenute ad accantonare i suddetti importi presso la Cassa Autonoma Edile
Nazionale.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale
individuato dalla disciplina di cui al presente articolo.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione
o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno
o festivo;
PAG. 212
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all’art. 51;
- l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell’indennità di caropane, i lavori pesantissimi, dei minatori e
boscaioli;
- i premi ed emolumenti similari.
Infine non rilevano al fine del computo della suddetta percentuale le indennità per lavori
speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in grave rischio di contagio, epidemie ovvero
zone malariche.
La percentuale complessiva del 18,50% lorda va imputata per il 10% alla gratifica natalizia e
per l’8,50% al trattamento economico per ferie.
Tale percentuale deve essere riconosciuta all’operaio anche durante il periodo di assenza dal
lavoro per malattia, anche professionale, ovvero infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo
di comporto.
L’impresa provvede a calcolare l’ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a
carico dell’operaio sull’intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla
somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui al presente paragrafo; in caso di
assenza dal lavoro per malattia, anche professionale ovvero infortunio sul lavoro, la
maggiorazione è computata nel modo seguente:
PAG. 213
L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Autonoma Edile Nazionale è pari al
14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui al
presente paragrafo; in caso di assenza dal lavoro per malattia, anche professionale ovvero
infortunio sul lavoro, la maggiorazione è computata nel modo seguente:
La retribuzione netta erogata all’operaio direttamente da parte dell’impresa è costituita dalla
retribuzione lorda di cui al comma decimo del presente paragrafo, detratti i contributi e le
ritenute fiscali complessivi nonché l’accantonamento nell’importo di cui al comma
undicesimo.
Il suddetto sistema convenzionale non trova applicazione rispetto ai periodi di paga nei quali
non vi sia stata retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero
periodo di assenza per malattia ovvero infortunio. In tali casi, l’impresa procederà a detrarre
dagli accantonamenti stessi le imposte e i contributi effettivi sugli accantonamenti e al
contempo la cassa procederà ad accreditare sul conto del singolo operaio le percentuali di cui
al comma decimo, al lordo dei contributi e delle ritenute fiscali nei casi di mutualizzazione.
Resta infatti salvo per le Parti Sociali il potere di sottoscrivere accordi integrativi locali che
riconoscano alle imprese edili la facoltà di assolvere l’obbligo di cui ai commi precedenti
anche in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla cassa di uno
PAG. 214
specifico contributo determinato dagli accordi stessi. Tale contributo potrà essere aggiornato
annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
In sede nazionale saranno stabilire diverse modalità di versamento del contributo e di
corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Accantonamenti in caso di malattia e infortunio – In caso di assenza dal lavoro per malattia o
infortunio, la percentuale da accantonare deve essere computata sulla base dell’orario normale
di lavoro effettuato dal cantiere durante l’assenza dell’operaio ovvero sulla base dell’orario
normale di lavoro localmente in vigore, qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
In particolare, durante il periodo di assenza per malattia, l’impresa è tenuta ad accantonare
presso la cassa la percentuale nella misura del 18,50% mentre in caso di assenza per malattia
professionale o infortunio sul lavoro, l’accantonamento a carico dell’impresa è pari alla
differenza fra l’importo della suddetta percentuale e il trattamento economico corrisposto per
lo stesso titolo dall’Istituto assicuratore.
Gli importi accantonati saranno corrisposti dalla Cassa Autonoma Edile Nazionale agli aventi
diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati
dalle Organizzazioni Nazionali contraenti.
Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall’impresa
all’operaio è portato in deduzione di quanto dovuto dall’impresa medesima alla cassa secondo
i criteri di cui ai commi seguenti.
Qualora sia state denunciate a favore dell’operaio interessato almeno 450 ore nel trimestre
solare scaduto precedente all’evento, la deduzione spetta per il trattamento calcolato
applicando le quote orarie di seguito indicate, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a
tempo parziale.
PAG. 215
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria
come specificata agli artt. 36 e 37 del presente C.C.N.L. i coefficienti seguenti:
Agli effetti del 4º comma del presente paragrafo, devono essere computate le ore ordinarie
lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Autonoma Edile
Nazionale, le ore comunque retribuite, le ore per malattia o infortunio per le quali sia
corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell’impresa e le ore
di sosta con richiesta dell’intervento della Cassa integrazione guadagni.
Nel caso sulla base dei suddetti criteri di computo le ore risultino inferiori al numero indicato,
la deduzione è proporzionalmente ridotta.
Rispetto agli operai assunti da meno di tre mesi ovvero in aspettativa, l’impresa è tenuta a
restituire o conguagliare il trattamento di cui al presente paragrafo, calcolato sulla base dei
criteri di cui al 4° comma, in proporzione alle ore lavorate.
La deduzione avviene mediante conguaglio con le somme dovute alla Cassa Autonoma Edile
Nazionale a qualsiasi titolo o rimborso da parte della Cassa stessa in tempi brevi, secondo le
determinazioni assunte dalle Associazioni nazionali contraenti.
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Erogazione contributi - L’obbligo di erogazione del trattamento di gratifica natalizia e ferie
posto a carico della cassa è subordinato al versamento presso la Cassa Autonoma Edile
Nazionale stessa, da parte dell’azienda datrice di lavoro, delle somme calcolate in percentuale
di cui al presente articolo. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta
dell’operaio, l’impresa è tenuta a fornirgli per iscritto un prospetto relativo agli importi
accantonati a suo favore presso la cassa e dalla stessa non ancora liquidati all’operaio.
La presente disciplina tiene altresì conto degli interventi della CIG, in caso di sospensione di
lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Norma premiale – A partire dal 1° gennaio 2016 è esteso alle contribuzioni il meccanismo
premiale previsto dall’art. 29 della Legge n. 341/1995 e successive modifiche, integrazioni e
proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili. Restano
comunque esclusi gli accantonamenti obbligatori che l’impresa versa alla Cassa Autonoma
Edile Nazionale.
Le contribuzioni di cui al primo comma sono commisurate all’orario normale ordinario di
lavoro dichiarato alla cassa. a norma delle disposizioni di legge e del CCNL, salve le esimenti
di cui al citato art. 29 della legge n. 341/1995 e ss.
Per disciplinare le modalità attuative dell’adempimento di cui al comma precedente, le parti
firmatarie del C.C.N.L. di settore approveranno entro il 31 dicembre 2019 il Regolamento di
attuazione dell’estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alla Cassa
Autonoma Edile Nazionale che fisserà regole, modalità e procedure di dettaglio, secondo i
seguenti criteri:
- il computo delle ore settimanali fa riferimento alla situazione individuale di ciascun operaio;
PAG. 217
- le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione
contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della cassa;
- gli obblighi di formazione e di sicurezza a cui sarà collegato il beneficio contributivo,
dovranno essere attestati dalla cassa.;
- i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente
tutti gli operai oggetto della denuncia mensile alla cassa.;
- qualora da controlli della cassa. emerga che l’impresa beneficiaria della riduzione
contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari,
l’impresa stessa decade dal beneficio della riduzione contributiva tutti i lavoratori denunciati,
per il periodo in cui è stata accertata l’irregolarità e per i 6 mesi successivi.
Cartellino di riconoscimento – Ai sensi dell’art. 36 bis Legge n. 248/2006 e della Legge n.
123/2007 è fatto obbligo alle imprese edili di munire i propri lavoratori impegnati in appalti e
subappalti di apposito cartellino di riconoscimento.
Le Parti Sociali contraenti riconoscono alla Cassa Autonoma Edile Nazionale mandato in
merito alla definizione di un modello unico di cartellino di riconoscimento per tutto il territorio
nazionale, contenente i requisiti prescritti dal Ministero del Lavoro.
Tutte le imprese che applicano il presente C.C.N.L. sono tenute a far indossare ai loro
lavoratori il suddetto cartellino.
TITOLO XLI
FONDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE AL SSN
ART. 103
(Fondo per l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative al SSN)
PAG. 218
Le Parti concordano nel destinare il contributo dovuto per la gestione speciale, vale a dire per
le prestazioni sanitarie integrative al SSN alla Cassa Autonoma Edile Nazionale, in sigla
CENEA, parte integrante e sostanziale del presente CCNL.
Su indicazione delle parti che hanno sottoscritto il C.C.N.L., la CENEA può, qualora se ne
riscontrino le condizioni, destinare gli importi o parte degli stessi di cui al contributo
obbligatorio dovuto per la gestione speciale ossia per le prestazioni integrative al SSN, per
erogare le prestazioni sanitarie, attraverso Istituti Assicurativi o attraverso una Cassa
Sanitaria.
A tal fine, si concorda che il contributo alla CENEA sarà pari allo 0,60%, da versare su un
minimo dai 120 ore sulle seguenti voci retributive:
• Minimo;
• Contingenza;
• Edr;
• Its.
Per gli impiegati, la contribuzione è fissata nello 0,30% sulle seguenti voci retributive:
• Minimo;
• Contingenza;
• Edr;
• Premio di produzione.
PAG. 219
Il diritto alle prestazioni sanitarie e la modalità di richiesta a favore dei dipendenti, sarà
disciplinato dalla CENEA con apposito regolamento che verrà pubblicato sui siti
Istituzionali.
Le Parti Sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della
contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alla
CENEA
SEZIONE VIII
TITOLO XLII
DECORRENZA E DURATA
ART. 104
(Decorrenza e durata)
Il presente C.C.N.L. decorre dal 01/01/2026 al 31/12/2028.
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ALLEGATO A
MINIMI PAGA TABELLARE
LIV. QUALIFICHE
1.3.2019
MINIMI
1.3.2020 1.3.2021
CONTINGENZA
7 Quadri e impiegati 1 categoria super 1.804,86 1.843,30 1.906,35 534,28
6 Impiegati 1 categoria 1.579,48 1.613,12 1.668,31 529,11
5 Impiegati 2 categoria - Operaio 5 livello 1.316,04 1.344,10 1.390,05 522,91
4 Impiegati 3 cat. Assistente tecnico - Operaio 4 livello 1.219,10 1.245,05 1.287,63 520,12
3 Impiegati 3 categoria - Operaio specializzato 1.140,12 1.164,43 1.204,27 517,85
2 Impiegati 4 categoria -Operaio qualificato 1.007,85 1.029,30 1.064,52 515,27
1 Impiegati 4 categoria primo impiego - Operaio comuni 880,30 900,05 930,84 512,58
INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI
E.D.R. Funzione quadro Diploma Laurea
€ 10,33 € 70,00,
elevate a € 140,00 dall’1.10.2008 8% paga base liv. 3 5% paga base liv. 5
1 Con assorbimento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% del predetto importo
Numero mensilità Coefficiente
giornaliero
Coefficiente
orario Orario normale di lavoro settimanale
14, impiegati
12, operai 25 173 40 ore