CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 02896/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 9/5/2022 la Corte di appello di Napoli riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. così rideterminando la pena inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale il 16/11/2021. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo alla recidiva, riconosciuta in contrasto con i principi affermati da questa Corte. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. La sentenza impugnata, pronunciandosi sul punto, ha sottolineato che l'imputato è gravato da plurimi e gravi precedenti penali, per tentata rapina, lesioni personali, furto, ricettazione, detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Ancora, la Corte di appello ha evidenziato che il reato oggetto di questo giudizio dimostra che il percorso di emenda del soggetto non è ancora iniziato, "e quindi egli si rivela maggiormente pericoloso/colpevole e merita l'applicazione della recidiva contestata". Ne risulta, dunque, una motivazione del tutto congrua e coerente con gli indirizzi espressi da questa Corte, che ben dà atto della maggiore pericolosità - e capacità criminale - mostrata dal ricorrente attraverso la condotta oggetto di giudizio, così da meritare il riconoscimento dell'aggravante soggettiva. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il liere estensore