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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 10647/2025

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a. 02766640870 - in persona dei commissari straordinari dottoressa [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Catania, alla via Umberto, n. 297, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTEavverso il decreto del Tribunale di Catania dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], udita la relazione nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Prefetto della Provincia di Catania la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. veniva negli anni 2015 – 2017 sottoposta alla procedura di amministrazione giudiziaria exd.lgs. n. 159/2011. 2.Con decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. n. 347/2003.

3. Con sentenza n. 94 del 20.6.2017 il Tribunale di Catania dichiarava l’insolvenza della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. 4.Con ricorso in data 16.10.2021 l’ingegner [OSCURATO:PERSONA] domandava l’ammissione in prededuzione al passivo dell’amministrazione straordinaria, a titolo di MBO (“management by objectives”; retribuzione variabile collegata ad indici o risultati) per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, per la somma complessiva di euro 84.000,00 (ovvero per la somma di euro 21.000,00 per ciascun anno, come da accordo sindacale del 2015), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna voce di credito al soddisfo. 5.Il giudice delegato denegava l’amm issione al passivo.

Reputava, da un canto, che non era stato acquisito riscontro di alcun contratto intercorso tra l’istante e la procedura di amministrazione straordinaria contemplante il riconoscimento dell’incentivo “MBO”, elemento retributivo - previsto in favore dei direttori - del tutto incompatibile, per giunta, con la procedura concorsuale.Reputava, d’altro canto, che non vi era margine per ipotizzare il subentro della procedura nell’asserito contratto in considerazione, peraltro, dell’inapplicabilità dell’art. 74 l.fall., atteso il suo carattere eccezionale, ai rapporti di lavoro e della necessità di una “espressa dichiarazione di subentro del commissario”. 6.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.

Resisteva la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a.in amministrazione straordinaria. 7.Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione ed ammetteva l’opponente al passivo in prededuzione e in privilegio per la somma di euro 84.000,00; condannava parte opposta alle spese di lite.

Evidenziava, il tribunale, che il Tribunale di Catania aveva già riconosciuto all’opponente, in esito ad un pregresso giudizio di opposizione, il medesimo emolumento in prededuzione per le annualità 2015 – 2017, cosicché era sufficiente il rinvio alle motivazioni del precedente dictum (cfr. decreto impugnato, pag. 1).

Ovvero al rilievo per cui la retribuzione correlata al “MBO” era stata individuata sulla scorta di un accordo intercorso tra l’opponente e la società datrice di lavoro - poi in amministrazione giudiziaria - in sede di conciliazione sindacale ed al rilievo per cui la mancata determinazione degli indici e dei risultati da parte della datrice di lavoro aveva causato, ab origine, l’impossibilità per il lavoratore di ottenere il relativo beneficio economico (cfr. decreto impugnato, pag. 2).

Ovvero, inoltre, al rilievo per cui era pertinente l’analogia prospetta ta dall’opponente tra la fattispecie controversa e l ’ ipotesi del mancato avveramento della condizione di cui all’art.1359 cod. civ., giacché la condizione era mancata per causa imputabile alla società datrice di lavoro, aventeinteresse contrario al suo avveramento(cfr. decreto impugnato, pagg. 2- 3 ) .

Evidenziava altresì, il tribunale, che sulla medesima questione, in relazione ad altro dirigente della stessa società in amministrazione straordinaria, si era pronunciata pur la Corte di legittimità, che aveva opinato per la prededucibilità del credito retributivo in ipotesi di prosecuzione e cessazione del rapporto di lavoro successivamente all’ammissione della datrice alla procedura di amministrazione straordinaria (cfr.decreto impugnato, pag. 3).

Evidenziava, infine, che dalle risultanze probatorie e dalle prospettazioni hinc et inde formulate e non contestate si desumeva che l’opponente era l’unico dirigente in servizio presso l’amministrazione straordinaria (c fr. decreto impugnato, pag. 3).

8. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. in amministrazione straordinaria; ne ha chiesto sulla scorta di tr e motivi la cassazionecon ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 9.La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo l a ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 d.lgs. n. 270/1999 in relazione all’art. 1 bisd.l. n. 234/2008 ed all’art. 72 l.fall.

Deduce che l’art. 1 bis d.l. n. 234/2008 – norma di indubbia natura interpretativa in ordine al disposto dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 – ha chiarito che il potere del commissario straordinario di sciogliersi dai contratti in corso non è precluso neppure nel caso in cui sia stata richiesta – il che, per giunta, non è avvenuto nella specie - l’esecuzione della prestazione cui è obbligato il contraente in bonis(cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce quindi che unicamente ed esclusivamente l’espressa dichiarazione di subentro determina l’insorgere dei diritti di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 270/1999 (cfr.ricorso, pag. 8).

Deduce dunque che nella specie “non vi è stata nessuna dichiarazione di subentro nei contratti” (così ricorso, pag. 9 ) e non risulta intercorso alcun contratto tra l’opponente e l’amministrazione straordinaria della “[OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. ricorso, pag. 10), tanto più che è innegabile l’incompatibilità strutturale dell’elemento retributivo “MBO” con la procedura di amministrazione straordinaria (cfr. ricorso, pag. 10). 11.Con il secondo motivo l a ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1359 cod. civ.

Deduce che, in considerazione della sostanziale incompatibilità strutturale sia dal punto di vista oggettivo - giacché nessun obiettivo di miglioramento della produttività può richiedersi a colui che è alle dipendenze di un imprenditore in amministrazione straordinaria -sia dal punto di vista soggettivo – l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’amministrazione straordinaria, non ha mantenuto alcun effettivo potere direttivo -dell’elemento retributivo del “MBO” con la procedura di amministrazione straordinaria, non vi è margine per alcuna analogia con l’ipotesi del mancato avveramento della condizione di cui all’art. 1359 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce che non vi è margine alcuno per l’analogia con l’ipotesi di cui all’art.1359 cod. civ. altresì in considerazione delle “prerogative riconosciute ai [OSCURATO:PERSONA] dalla normativa applicabile (…) in tema di prosecuzione, sospensione e scioglimento dei rapporti giuridici pendenti” (così ricorso, pag. 12).

Deduce perciòche “la mancata determinazione dell’obiettivo presupposto (…) non configura una fattispecie tale da consentire l’avveramento della condizione secondo la (…) fictio iuris [di cui all’art. 1359 cod. civ.]” (cosìricorso, pag. 12). 12.Con il terzo motivo l a ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. 270/1999 e dell’art. 111 l.fall.

Deduce che ha errato in ogni caso il tribunale a riconoscere al credito dell’opponente la prededuzione (cfr. ricorso, pag. 14).

Deduce segnatamente che, ai fini della prededuzione, il credito dell’opponente non soddisfa il requisito di funzionalità exart. 111 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 16).

Deduce d’altra parte che la motivazione dell’impugnato dictumè stata svolta perrelationem e q u indi è stato reiterato pur il passaggio motivazionale, di cui al “precedente” dello stesso Tribunale catanese, a tenor del quale “nella dichiarazione dei redditi presentata dal datore di lavoro, contraddittoriamente rispetto a quanto dedotto, i relativi rapporti vennero appostati come costi prededucibili” (cfr. ricorso, pag. 17).

Deduce tuttavia che agli atti del giudizio definito con l’impugnato decreto non erano presenti i documenti di provenienza datoriale richiamati nel passaggio motivazionalesummenzionato (cfr. ricorso , pa g. 17 ) .13.

Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e da respingere; le ragioni che giustificano la reiezione del primo motivo valgono di per sé a giustificare pur la reiezione del secondo motivo edel terzo motivo di ricorso.

È sufficiente il riferimento alle motivazioni dell’ordinanza di questa Corte n. 32572 del

14.12. 2024 – richiamata dal contro ricorrente in memoria – pronunciata nel procedimento iscritto al n. 5962/2021 r.g. ed intercorso tra le stesse partidel presente giudizio.

14. Ebbene, nell’ordinanza n. 32572/2024 questa Corte ha premesso testualmente: il Tribunale di Catania, con decreto depositato il 19.1.2021, in accoglimento del ricorso ex art. 98 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso quest’ultimo allo stato passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in Amministrazione straordinaria “per la somma di € 72.953,33, al privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. –ed in prededuzione limitatamente all’importo di € 63 mila - …”, di cui € 9.953,33 a titolo di ferie non godute, eccedenti la misura obbligatoria di cui all’art. 7 del c.c.n.l., ed € 63.000,00 a titolo di MBO ([OSCURATO:PERSONA]) (così ordinanza n. 32572/2024.

Nella vicenda contenziosa definita con l’anzidetta ordinanza si controverteva in ordine all’ “MBO” per gli anni 2015, 2016 e 2017).

Indi, nell’ordinanza n. 32572/2024 questa Corte ha dato attotestualmente: non è contestato nella specie che i commissari straordinari siano subentrati nel rapporto di lavoro pendente fra [OSCURATO:SOCIETA]. in bonise [OSCURATO:PERSONA] alla data di apertura della procedura ; l’art. 51 del d. lgs. 270/1999 cit., richiamato dall’art. 8 della l. n. 39/2004 prevede che “I diritti dell’altro contraente, in caso …(omissis) di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non ancora interamente eseguiti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare” .

Infine, nell’ordinanza n. 32572/2024 questa Corte ha testualmente precisato: ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il contratto di lavoro subordinato rientra a pieno titolo fra i contratti ad esecuzione continuata disciplinati dall’art. 74 l. fall., in relazione ai quali, in caso di subentro, il curatore (o il commissario straordinario) è tenuto al pagamento in moneta attuale, e non fallimentare, delle prestazioni già avvenute.

Invero, come di recente chiarito da questa Corte in relazione ad altra fattispecie (contratto di appalto di servizi) “In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in caso di subentro del commissario straordinario nel contratto in corso, avente carattere di continuità, è applicabile la disciplina di cui all’art. 74 l.fall., che prevede il pagamento integrale del prezzo anche delle prestazioni effettuate prima dell’inizio della procedura, perché tale disposizione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, si riferisce al subentro in tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, e non più soltanto ai contratti di somministrazione, compresi quelli che hanno ad oggetto prestazioni continuative o periodichedi fare” (così ordinanza n. 32572/2024 ) .

15. Del resto, con l’ordinanza n . 17688 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - pronunciata nel giudizio iscritto al n. 9050/2021 r.g., in cui parte ricorrente era parimenti la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. in amministrazione straordinaria– questo Corte ha testualmente affermato: la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che deve essere ammesso al passivo in prededuzione ex art. 111 l.fall. il credito lavoristico maturato in favore di dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell'attività di impresa (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29735 del 19/11/2018; Cass. n. 5823 del 1994; Sez. 1 , Ordinanza n. 29318 del 22/12/2020); che nel caso di specie non risulta in contestazione che il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal ricorrente sia continuato senza soluzione di continuità anche con l’amministrazione straordinaria . 16.Un duplice rilievo va da ultimo a ggiunto.

Il Tribunale siciliano ha ulteriormente puntualizzato che il commissario straordinario aveva attribuito all’opponente, in relazione agli appalti ancora gestiti dell’amministrazione straordinaria, “tutti i poteri di spesa e di utilizzo delle risorse umane nella misura e con le modalità che Ella vorrà disporre” (cfr. decretoimpugnato, pag. 3).

Il riscontro del subentro nel rapporto pendente ai fini del riconoscimento dell’ “MBO”si risolve in un accertamento di fatto , il cui sindacato in questa sede – al di là dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso - è senz’altro precluso (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).

17. In dipendenza del ri getto del ri corso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, 1° co.bis, d.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. in amministrazione straordinaria, a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.P.R. n. 115 /2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de lla ricorrente d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, 1° co.bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a. 02766640870 - in persona dei commissari straordinari dottoressa [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Catania, alla via Umberto, n. 297, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTEavverso il decreto del Tribunale di Catania dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], udita la relazione nella camera di consiglio del 25 marzo 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Prefetto della Provincia di Catania la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. veniva negli anni 2015 – 2017 sottoposta alla procedura di amministrazione giudiziaria exd.lgs. n. 159/2011. 2.Con decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. n. 347/2003. 3. Con sentenza n. 94 del 20.6.2017 il Tribunale di Catania dichiarava l’insolvenza della “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. 4.Con ricorso in data 16.10.2021 l’ingegner [OSCURATO:PERSONA] domandava l’ammissione in prededuzione al passivo dell’amministrazione straordinaria, a titolo di MBO (“management by objectives”; retribuzione variabile collegata ad indici o risultati) per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, per la somma complessiva di euro 84.000,00 (ovvero per la somma di euro 21.000,00 per ciascun anno, come da accordo sindacale del 2015), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna voce di credito al soddisfo. 5.Il giudice delegato denegava l’amm issione al passivo. Reputava, da un canto, che non era stato acquisito riscontro di alcun contratto intercorso tra l’istante e la procedura di amministrazione straordinaria contemplante il riconoscimento dell’incentivo “MBO”, elemento retributivo - previsto in favore dei direttori - del tutto incompatibile, per giunta, con la procedura concorsuale.Reputava, d’altro canto, che non vi era margine per ipotizzare il subentro della procedura nell’asserito contratto in considerazione, peraltro, dell’inapplicabilità dell’art. 74 l.fall., atteso il suo carattere eccezionale, ai rapporti di lavoro e della necessità di una “espressa dichiarazione di subentro del commissario”. 6.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione. Resisteva la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a.in amministrazione straordinaria. 7.Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione ed ammetteva l’opponente al passivo in prededuzione e in privilegio per la somma di euro 84.000,00; condannava parte opposta alle spese di lite. Evidenziava, il tribunale, che il Tribunale di Catania aveva già riconosciuto all’opponente, in esito ad un pregresso giudizio di opposizione, il medesimo emolumento in prededuzione per le annualità 2015 – 2017, cosicché era sufficiente il rinvio alle motivazioni del precedente dictum (cfr. decreto impugnato, pag. 1). Ovvero al rilievo per cui la retribuzione correlata al “MBO” era stata individuata sulla scorta di un accordo intercorso tra l’opponente e la società datrice di lavoro - poi in amministrazione giudiziaria - in sede di conciliazione sindacale ed al rilievo per cui la mancata determinazione degli indici e dei risultati da parte della datrice di lavoro aveva causato, ab origine, l’impossibilità per il lavoratore di ottenere il relativo beneficio economico (cfr. decreto impugnato, pag. 2). Ovvero, inoltre, al rilievo per cui era pertinente l’analogia prospetta ta dall’opponente tra la fattispecie controversa e l ’ ipotesi del mancato avveramento della condizione di cui all’art.1359 cod. civ., giacché la condizione era mancata per causa imputabile alla società datrice di lavoro, aventeinteresse contrario al suo avveramento(cfr. decreto impugnato, pagg. 2- 3 ) . Evidenziava altresì, il tribunale, che sulla medesima questione, in relazione ad altro dirigente della stessa società in amministrazione straordinaria, si era pronunciata pur la Corte di legittimità, che aveva opinato per la prededucibilità del credito retributivo in ipotesi di prosecuzione e cessazione del rapporto di lavoro successivamente all’ammissione della datrice alla procedura di amministrazione straordinaria (cfr.decreto impugnato, pag. 3). Evidenziava, infine, che dalle risultanze probatorie e dalle prospettazioni hinc et inde formulate e non contestate si desumeva che l’opponente era l’unico dirigente in servizio presso l’amministrazione straordinaria (c fr. decreto impugnato, pag. 3). 8. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. in amministrazione straordinaria; ne ha chiesto sulla scorta di tr e motivi la cassazionecon ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 9.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 10.Con il primo motivo l a ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50 d.lgs. n. 270/1999 in relazione all’art. 1 bisd.l. n. 234/2008 ed all’art. 72 l.fall. Deduce che l’art. 1 bis d.l. n. 234/2008 – norma di indubbia natura interpretativa in ordine al disposto dell’art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 – ha chiarito che il potere del commissario straordinario di sciogliersi dai contratti in corso non è precluso neppure nel caso in cui sia stata richiesta – il che, per giunta, non è avvenuto nella specie - l’esecuzione della prestazione cui è obbligato il contraente in bonis(cfr. ricorso, pag. 8). Deduce quindi che unicamente ed esclusivamente l’espressa dichiarazione di subentro determina l’insorgere dei diritti di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 270/1999 (cfr.ricorso, pag. 8). Deduce dunque che nella specie “non vi è stata nessuna dichiarazione di subentro nei contratti” (così ricorso, pag. 9 ) e non risulta intercorso alcun contratto tra l’opponente e l’amministrazione straordinaria della “[OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. ricorso, pag. 10), tanto più che è innegabile l’incompatibilità strutturale dell’elemento retributivo “MBO” con la procedura di amministrazione straordinaria (cfr. ricorso, pag. 10). 11.Con il secondo motivo l a ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1359 cod. civ. Deduce che, in considerazione della sostanziale incompatibilità strutturale sia dal punto di vista oggettivo - giacché nessun obiettivo di miglioramento della produttività può richiedersi a colui che è alle dipendenze di un imprenditore in amministrazione straordinaria -sia dal punto di vista soggettivo – l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’amministrazione straordinaria, non ha mantenuto alcun effettivo potere direttivo -dell’elemento retributivo del “MBO” con la procedura di amministrazione straordinaria, non vi è margine per alcuna analogia con l’ipotesi del mancato avveramento della condizione di cui all’art. 1359 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 11).Deduce che non vi è margine alcuno per l’analogia con l’ipotesi di cui all’art.1359 cod. civ. altresì in considerazione delle “prerogative riconosciute ai [OSCURATO:PERSONA] dalla normativa applicabile (…) in tema di prosecuzione, sospensione e scioglimento dei rapporti giuridici pendenti” (così ricorso, pag. 12). Deduce perciòche “la mancata determinazione dell’obiettivo presupposto (…) non configura una fattispecie tale da consentire l’avveramento della condizione secondo la (…) fictio iuris [di cui all’art. 1359 cod. civ.]” (cosìricorso, pag. 12). 12.Con il terzo motivo l a ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. 270/1999 e dell’art. 111 l.fall. Deduce che ha errato in ogni caso il tribunale a riconoscere al credito dell’opponente la prededuzione (cfr. ricorso, pag. 14). Deduce segnatamente che, ai fini della prededuzione, il credito dell’opponente non soddisfa il requisito di funzionalità exart. 111 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce d’altra parte che la motivazione dell’impugnato dictumè stata svolta perrelationem e q u indi è stato reiterato pur il passaggio motivazionale, di cui al “precedente” dello stesso Tribunale catanese, a tenor del quale “nella dichiarazione dei redditi presentata dal datore di lavoro, contraddittoriamente rispetto a quanto dedotto, i relativi rapporti vennero appostati come costi prededucibili” (cfr. ricorso, pag. 17). Deduce tuttavia che agli atti del giudizio definito con l’impugnato decreto non erano presenti i documenti di provenienza datoriale richiamati nel passaggio motivazionalesummenzionato (cfr. ricorso , pa g. 17 ) .13. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e da respingere; le ragioni che giustificano la reiezione del primo motivo valgono di per sé a giustificare pur la reiezione del secondo motivo edel terzo motivo di ricorso. È sufficiente il riferimento alle motivazioni dell’ordinanza di questa Corte n. 32572 del 14.12. 2024 – richiamata dal contro ricorrente in memoria – pronunciata nel procedimento iscritto al n. 5962/2021 r.g. ed intercorso tra le stesse partidel presente giudizio. 14. Ebbene, nell’ordinanza n. 32572/2024 questa Corte ha premesso testualmente: il Tribunale di Catania, con decreto depositato il 19.1.2021, in accoglimento del ricorso ex art. 98 legge fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha ammesso quest’ultimo allo stato passivo della [OSCURATO:SOCIETA]. in Amministrazione straordinaria “per la somma di € 72.953,33, al privilegio ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. –ed in prededuzione limitatamente all’importo di € 63 mila - …”, di cui € 9.953,33 a titolo di ferie non godute, eccedenti la misura obbligatoria di cui all’art. 7 del c.c.n.l., ed € 63.000,00 a titolo di MBO ([OSCURATO:PERSONA]) (così ordinanza n. 32572/2024. Nella vicenda contenziosa definita con l’anzidetta ordinanza si controverteva in ordine all’ “MBO” per gli anni 2015, 2016 e 2017). Indi, nell’ordinanza n. 32572/2024 questa Corte ha dato attotestualmente: non è contestato nella specie che i commissari straordinari siano subentrati nel rapporto di lavoro pendente fra [OSCURATO:SOCIETA]. in bonise [OSCURATO:PERSONA] alla data di apertura della procedura ; l’art. 51 del d. lgs. 270/1999 cit., richiamato dall’art. 8 della l. n. 39/2004 prevede che “I diritti dell’altro contraente, in caso …(omissis) di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non ancora interamente eseguiti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare” . Infine, nell’ordinanza n. 32572/2024 questa Corte ha testualmente precisato: ora, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il contratto di lavoro subordinato rientra a pieno titolo fra i contratti ad esecuzione continuata disciplinati dall’art. 74 l. fall., in relazione ai quali, in caso di subentro, il curatore (o il commissario straordinario) è tenuto al pagamento in moneta attuale, e non fallimentare, delle prestazioni già avvenute. Invero, come di recente chiarito da questa Corte in relazione ad altra fattispecie (contratto di appalto di servizi) “In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in caso di subentro del commissario straordinario nel contratto in corso, avente carattere di continuità, è applicabile la disciplina di cui all’art. 74 l.fall., che prevede il pagamento integrale del prezzo anche delle prestazioni effettuate prima dell’inizio della procedura, perché tale disposizione, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 169 del 2007, si riferisce al subentro in tutti i contratti a esecuzione continuata o periodica, e non più soltanto ai contratti di somministrazione, compresi quelli che hanno ad oggetto prestazioni continuative o periodichedi fare” (così ordinanza n. 32572/2024 ) . 15. Del resto, con l’ordinanza n . 17688 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - pronunciata nel giudizio iscritto al n. 9050/2021 r.g., in cui parte ricorrente era parimenti la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. in amministrazione straordinaria– questo Corte ha testualmente affermato: la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che deve essere ammesso al passivo in prededuzione ex art. 111 l.fall. il credito lavoristico maturato in favore di dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubitabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell'attività di impresa (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29735 del 19/11/2018; Cass. n. 5823 del 1994; Sez. 1 , Ordinanza n. 29318 del 22/12/2020); che nel caso di specie non risulta in contestazione che il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto dal ricorrente sia continuato senza soluzione di continuità anche con l’amministrazione straordinaria . 16.Un duplice rilievo va da ultimo a ggiunto. Il Tribunale siciliano ha ulteriormente puntualizzato che il commissario straordinario aveva attribuito all’opponente, in relazione agli appalti ancora gestiti dell’amministrazione straordinaria, “tutti i poteri di spesa e di utilizzo delle risorse umane nella misura e con le modalità che Ella vorrà disporre” (cfr. decretoimpugnato, pag. 3). Il riscontro del subentro nel rapporto pendente ai fini del riconoscimento dell’ “MBO”si risolve in un accertamento di fatto , il cui sindacato in questa sede – al di là dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso - è senz’altro precluso (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 17. In dipendenza del ri getto del ri corso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, 1° co.bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. in amministrazione straordinaria, a rimborsare al controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d.P.R. n. 115 /2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de lla ricorrente d i un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, 1° co.bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. del
Decreto Cassazione n. 10647/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris