CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 28287/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 05/03/2026 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Cortedr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;uditi i difensori,l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che insiste per l'accoglimento dei motivi del ricorso;l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che si sofferma sull'ultimo motivo diricorso e si associa, nel resto, alla richiesta del co-difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delTribunale di Roma che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] penalmenteresponsabili del reato di cui all'art. 495 cod. pen., loro contestato per essersi, in occasione diun controllo su strada eseguito da personale dell'Arma dei Carabinieri in data 10 settembre2018, falsamente qualificati quali appartenenti all'Arma dei Carabinieri e, successivamente,all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).2. Avverso tale sentenza sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione, l'unonell'interesse di entrambi gli imputati e l'altro nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA].3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Peila e [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi.3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 495 cod. pen.,sotto il profilo dell'insussistenza del reato. La finalità della norma, quale risultante dalla riformadel 2008, sarebbe quella di tutelare il corretto accertamento dell'identità delle persone, sicchéla falsa attribuzione di una qualità professionale (l'appartenenza all'Arma o ai servizi segreti)sarebbe irrilevante ai fini della fattispecie ove, come nel caso di specie, i ricorrenti avesserocomunque fornito agli operanti le proprie esatte generalità, esibendo i rispettivi documenti diidentità non alterati. La qualità falsamente dichiarata non avrebbe infatti prodotto alcun effettoimmunizzante idoneo a incidere sul controllo amministrativo in corso, né la consapevolezza delpossesso di un ingente somma di denaro, di cui è stata riconosciuta la provenienza lecita con 2la pronuncia di assoluzione dal capo b) dell’originaria imputazione ove tale condotta era statacontestata ai sensi dell’art. 512-bis cod. pen., potrebbe validamente sorreggere la tesi di unmendacio finalizzato a eludere l'identificazione. La sentenza impugnata dovrebbe pertantoessere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall'art. 131-bis cod. pen., per mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. LaCorte di appello, pur richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema dimodalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e grado della colpevolezza, non vi sisarebbe conformata: sarebbe stata pretermessa la valutazione delle modalità della condotta,connotata dall'esibizione dei veri documenti di identità e dall'assenza di ulteriori elementifraudolenti; sarebbe stata del pari omessa la valutazione dell'assenza di conseguenze dannose,posto che il bene giuridico tutelato non sarebbe stato inciso, essendosi il controllo di poliziacomunque concluso con il pieno accertamento della verità. Quanto al grado di colpevolezza, laCorte territoriale avrebbe fondato il giudizio di gravità su un equivoco, ritenendo indice diintensità del dolo la reiterazione delle dichiarazioni fino all'accertamento della verità, quandotale persistenza costituirebbe l'ordinario elemento oggettivo del reato e non un profilo diaggravamento; analogamente, la mancata ammissione degli addebiti in sede di esame, qualeesercizio di un diritto costituzionalmente garantito, non potrebbe essere valorizzata contro gliimputati, così come il preteso movente di mascherare il possesso del denaro sequestrato,smentito dall'intervenuta assoluzione dal capo b).3.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen. eall'art. 62-bis cod. pen., quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sul punto sarebbe carente e fondata suun giudizio di severità sproporzionato rispetto alla realtà dei fatti, avendo omesso di valutareelementi favorevoli quali l'esclusione della recidiva, la condotta processuale e l'assenza dieffetti dannosi della condotta contestata. La Corte di appello avrebbe inoltre trattatocongiuntamente e in maniera sovrapposta le posizioni dei due imputati, senza trarre leconseguenze, in termini di intensità del dolo, dalla riconosciuta esclusione della recidiva in capoa [OSCURATO:PERSONA], né dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse soggetto incensurato ed estraneo a pendenzepenali.4. Il ricorso proposto nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi,sostanzialmente sovrapponibili a quelli del ricorso congiunto.4.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 495 cod. pen., perinsussistenza del reato. Il bene giuridico tutelato dalla norma, quale risultante dalla riforma del2008, sarebbe il corretto accertamento dell'identità delle persone presenti sul territorionazionale, sicché la richiesta rivolta dagli operanti di declinare le proprie generalità o di esibireun documento di identità dovrebbe inserirsi in uno schema legale tipico all’interno del quale 3dovrebbe essere valutata la concreta incidenza della condotta sul bene giuridico tutelato. Nelcaso di specie il ricorrente avrebbe fornito agli operanti, unitamente al coimputato, le proprieesatte generalità, esibendo contestualmente il proprio documento di identità non alterato; lafalsa attribuzione di una qualità professionale (l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri e, poi,all'AISE) non avrebbe pertanto inciso sul bene giuridico tutelato, non discendendo da talequalità alcun effetto immunizzante rispetto al controllo in atto, cui anche gli appartenenti alleforze dell'ordine potrebbero comunque essere sottoposti. Né rileverebbe, a tal fine, il possessodella somma contante di euro 100.000, di cui è stata riconosciuta la provenienza lecita conl'assoluzione dal capo b), sicché verrebbe meno anche l'ipotesi di un mendacio finalizzato aeludere l'accertamento circa la disponibilità di tale somma. La sentenza impugnata dovrebbepertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.4.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall'art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello, pur richiamando i criteri elaborati dallagiurisprudenza di legittimità in tema di modalità della condotta, esiguità del danno o delpericolo e grado della colpevolezza, non vi si sarebbe conformata, incorrendo in unamotivazione illogica. Sarebbe stata omessa la valutazione delle modalità della condotta, che sisarebbe svolta in assenza di elementi fraudolenti ulteriori rispetto alla mera dichiarazione oralee in presenza dell'esibizione del vero documento di identità; sarebbe stata del pari pretermessala valutazione dell'assenza di conseguenze dannose, posto che il controllo di polizia si sarebbecomunque concluso con il pieno e rapido accertamento della verità, senza che il bene giuridicotutelato ne risultasse inciso. Quanto al grado di colpevolezza, la Corte territoriale avrebbefondato il giudizio di gravità su un equivoco di fondo, ritenendo indice di intensità del dolo lareiterazione delle dichiarazioni fino all'accertamento della verità, laddove tale persistenzacostituirebbe l'ordinario elemento oggettivo del reato e non un autonomo profilo diaggravamento; analogamente, la mancata ammissione degli addebiti in sede di esame, qualeesercizio di un diritto costituzionalmente garantito, non potrebbe essere valorizzata in dannodel ricorrente, così come il preteso movente di mascherare il possesso del denaro sequestrato,smentito dall'intervenuta assoluzione dal capo b).4.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen. eall'art. 62-bis cod. pen., quanto alla determinazione della pena ed alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sarebbe carente e fondata su ungiudizio di severità sproporzionato, avendo omesso di considerare elementi favorevoli qualil'esclusione della recidiva, la condotta processuale e l'assenza di effetti dannosi della condottacontestata. La Corte di appello, inoltre, pur dando atto della corretta esclusione della recidivagià operata dal Tribunale, non ne avrebbe tratto le conseguenze in termini di valutazionedell'animus e dell'intensità del dolo, avendo analizzato la posizione del ricorrente in manieracongiunta e sovrapposta a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], soggetto incensurato ed estraneo apendenze penali. La motivazione, nel ritenere provato un mendacio finalizzato all'ingannononostante la contestuale consegna dei documenti attestanti la reale identità del ricorrente, 4sarebbe pertanto meramente apparente, non confrontandosi con le doglianze difensive relativealla natura confusa e infelice delle espressioni utilizzate in un contesto di concitazione duranteun controllo stradale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi proposti nell’interesse degli imputati, a tratti inammissibili, sono nel complessoinfondati.2. Le comuni censure, che riposano sull’assunta insussistenza degli elementi costitutivi delreato e sull’addotta irrilevanza del falso, anche sotto il profilo della sua innocuità o inutilità,non meritano pregio.2.1. L’orientamento costante di questa Corte, in primo luogo, ha chiarito che nella nozionedi qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495, comma primo, cod. pen., rientrano gli attributied i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualitàprimarie, concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che purecontribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico,l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili (Sez.5, n. 19695 del 05/03/2019,Bigoni, Rv. 275920; Sez.5, n. 4426 del 24/02/1988, Glorioso, Rv. 211049; conf. Sez.5, n.12225 del 17/10/2000, Ori, Rv.218725).2.2. Inoltre, ai fini della sussistenza del delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualitàpersonali proprie o altrui, è necessario che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazionealla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione falsa (Sez..5, n. 16725del 30/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266707).Il principio ermeneutico, attento all’indispensabile requisito di lesività del fatto, è stato direcente e condivisibilmente implementato nel senso che il bene della fede pubblica, tutelatodalle norme incriminatrici che puniscono la falsa dichiarazione o attestazione sull’identità o suqualità personali proprie o altrui, richiede che il giudizio di rilevanza della falsità, ai finidell'offensività della condotta, sia commisurato non solo alla finalità di identificazione, maanche a finalità ulteriori, di interesse, oltre che per il pubblico ufficiale richiedente, anche peraltri destinatari della dichiarazione (Sez.5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432). Si èdunque precisato che il principio di offensività opera non solo sul piano della «previsionenormativa», ma anche su quello «dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto),quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto direato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato» (Sez. U, n.28605 del 24/04/2008 - dep. 10/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239921; in motivazione, Sez. 5, n.16725 del 30/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266707, cit.). 5Il tenore esplicativo delle sentenze del duplice grado, in doppia conforme ed unicumargomentativo (Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), impone pertanto diconsiderare il contesto, più volte rimarcato, del controllo su strada ad opera delle forze dipolizia e delle sue potenzialità operative, che non sono circoscritte all’identificazione deglioccupanti dell’abitacolo del veicolo e alla verifica della regolarità dei documenti di identità e dicircolazione, ma è caratterizzato anche da finalità di prevenzione e repressione dei reati e piùin generale degli illeciti, a salvaguardia della sicurezza stradale, dell’ordine e della sicurezzapubblica; e che prevedono (art. 192, comma 3, c.d.s.) la facoltà di ricorrere ad ispezioneveicolare. I giudici di merito hanno pertanto appropriatamente ricondotto il comportamentoconcretamente adottato dagli imputati, nell’attribuirsi le false qualità personali e professionalidi “colleghi” dei Carabinieri e soprattutto di appartenenti all’Agenzia di Informazioni eSicurezza Esterna, all’obbiettivo di eludere o, nella migliore delle ipotesi, edulcorare il controlloin atto, che i Carabinieri avevano inteso attivare in prossimità di un transito vietato in zona atraffico limitato, soggetto all’applicazione di sanzioni amministrative in caso di trasgressione;tanto più che, nell’abitacolo del mezzo, erano presenti due borsoni contenenti il considerevoleimporto in contanti di 100.000 euro, in relazione ai quali, per quanto non ricollegabili allacommissione di reati, gli interessati sarebbero stati chiamati, ragionevolmente, a forniregiustificazioni, come poi effettivamente avvenuto, a seguito della perquisizione e finanche insede processuale.Le deduzioni svolte negli atti d’impugnazione si riducono ad epidermiche note di dissenso, dinatura meramente confutativa, declinate in fatto ed orientate a sollecitare la Corte dicassazione ad incunearsi nella rivisitazione degli accadimenti e nella reinterpretazione deglielementi di prova, operazione non autorizzata in sede di legittimità (ex multis, Sez. U n. 6402del 30/04/2007, Dessimone e altri, Rv. 207944).3.Il secondo motivo dei ricorsi, che ha lamentato carenza di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento della condizione di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non puòessere accolto.Non può disconoscersi la plausibilità dell’argomentazione posta a sostegno della valutazionedi insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non punibilità, certamente allineataall’insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj (Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016), le quali hannochiarito che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha adoggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensidell'art. 133 cod. pen. primo comma; si richiede una equilibrata ponderazione di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, e non solo di quelle attinenti alla entità dell'aggressionedel bene giuridico protetto, e tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto,per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concretamanifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. L'art. 131-bis cod. pen., infatti, fa 6riferimento testuale alle modalità della condotta, da tanto potendosi inferire - continuano leSezioni Unite - che tale disposizione non si interessa tanto della condotta tipica, bensì hariguardo alle modalità di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione dellecomponenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità,l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Occorrepertanto avere riguardo - ai fini della applicabilità della causa di non punibilità - al fatto storico,alla situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzatidall'agente, perchè non è in questione la conformità al tipo (la causa di non punibilitàpresuppone un fatto conforme al tipo e offensivo, ma il cui grado di offesa sia particolarmentetenue, tanto da non richiedere la necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivodisvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella suacomponente oggettiva e soggettiva ( Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590,cit.). Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente lapositiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie - chel'art. 131-bis cod. pen. correla ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, delgrado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare inrelazione ai profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen.; con la conseguenza che i criteriindicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finalecirca la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, edalternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità inquestione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo iltenore letterale dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte del primo comma, qui rilevante, lapunibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o delpericolo, l'offesa è di particolare tenuità (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez. 6 n.55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678; Sez. 7,Ord. n. 10481 de/ 19/01/2022, Rv. 283044). E il giudizio sulla graduazione della colpevolezzainvolge la valutazione della maggiore o minore intensità del dolo (Sez.1, n. 698 del26/04/1966, Pettenuzzo, Rv. 102764), che influisce sulla commisurazione della pena;l’intensità del dolo, contrariamente a quanto assunto dalle difese, può essere ricavata anchedalla lucidità rappresentativa e dalla caparbietà volitiva dell’azione criminosa, a prescinderedall’entità della reazione e dall’efficacia del contrasto investigativo.Orbene, sfugge alle censure formulabili in sede di legittimità una stima, invero di puromerito, articolata e non intrinsecamente illogica, che si soffermi sull’obbiettiva gravità delfatto, rappresentata dall’essersi attribuita, gli imputati, un’inesistente qualifica professionale dirilievo, l’appartenenza ai Servizi segreti; sui connotati di sproporzione tra l’esigenza di evitarele conseguenze dell’infrazione stradale commessa e la mendace rivendicazione, semmaistrumentale a prevenire l’approfondimento e l’estensione del controllo al concomitantepossesso dell’elevata somma di denaro contante; sulle modalità pervicaci di dazione ereiterazione della dichiarazione inveritiera, anche al cospetto degli addebiti mossi nel corso del 7procedimento.I ricorsi degli imputati, di taglio sostanzialmente contestativo, invocano diversi e alternativipercorsi inferenziali (l’esibizione immediata della carta d’identità e la presunta rapiditàdell’accertamento del reato), incapaci di neutralizzare la solida portata degli argomenti adottatiin sentenza.4.Il terzo motivo dei ricorsi è generico e manifestamente infondato.In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cuimotivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto,anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consideratipreponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269), cosicché anche un solo elemento attinente alla personalità delcolpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in talsenso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).La mancanza di resipiscenza, ancorché rilevata dal comportamento processuale, puògiustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in quanto confermativa di unapersonalità negativa, e non in quanto espressione di scelte difensive di per sé non valutabili,siccome riconducibili all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 1, n. 11302 del 14/10/1993, Continoed altro, Rv. 195606; più di recente Sez. 7, n. 37919 del 19/09/2025, A., n.m.; Sez. 3, n.29699 del 18/6/2025, I., n.m.; Sez. 3, n. 18807 del 8/4/2025, L., n.m.). Nel caso in scrutinio,il giudizio sulla mancanza di resipiscenza, avendo ad oggetto l'atteggiamento complessivotenuto dagl'imputati nel corso dell'intero procedimento, appare coerente con le indicazionitratte dall’insegnamento giurisprudenziale e relega a mere prospettazioni opzionali,legittimamente reputate recessive, le del resto generiche allegazioni opposte dai ricorrenti.Si deve aggiungere che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche puòritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigettodella richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine dimotivi (Sez.1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057; di recente, ex multis, Sez. 2, n.21673 del 13/05/2026, Mittica e altri, n.m.; Sez.7, Ord. n. 13485 del 24/02/2026, Mirza,n.m.); un principio che fa eco alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la qualenon è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su unaspecifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazionedella sentenza (Sez.5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv.275500). Anche a tal proposito, èagevole osservare che la Corte territoriale, nel delibare le ragioni di esclusione della causa dinon punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e i profili di adeguatezza del trattamentosanzionatorio, ha rimarcato la gravità della condotta e l’intensità di dolo, parametri diapprezzamento di particolare riprovevolezza del fatto, compatibile con un ragionato diniegodella concessione delle circostanze attenuanti generiche. 85.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione dei ricorsi segue la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, 10/07/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]