CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 15082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30267-2020 proposto da: E21 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]_ARICI, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 1279/22/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. E2i [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proprietaria di un parco eolico costituito da impianti (torre, navicella, rotore) destinati alla produzione di energia elettrica, proponeva, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di ciascun impianto eolico ottenuta escludendo il valore delle torri ìn quanto componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo di energia elettrica e, quindi, asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, I. 208/2015. L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita che comprendeva anche il valore della torre che compone l'impianto eolico. 2. La società contribuente impugnava l'avviso di rettifica della rendita catastale e l'adita Commissione tributaria provinciale di Benevento rigettava il ricorso. 3. Sull'impugnazione della società contribuente la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello. Osservava la CTR che la torre è una parte strumentale del macchinario, con funzione di mero sostegno, ma non strettamente funzionale alla produzione di energia da parte dell'aerogeneratore, per cui non gode dell'esenzione prevista dell'art. 1, comma 21, della I. 208/2015 per i «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Ric. 2020 n. 30267 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- 4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi. 5. Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. 6. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR, in violazione della predetta disposizione, ritenuto che la torre di impianto eolico dovesse concorrere alla determinazione della rendita catastale dell'aerogeneratore nonostante essa abbia natura di componente funzionale allo specifico processo produttivo. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, anche con riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che, come attestato dai pareri pro ventate depositati in atti, la torre costituisce parte inscindibile dell'impianto eolico (rotore, navicella, torre) e rappresenta un elemento funzionale dell'impianto medesimo, il quale in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati e vanno accolto nei termini che seguono. 4. L'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), pacificamente applicabile ratione temporis alla presente controversia, ha previsto che «A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima Ric, 2020 n. 30267 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Questa Corte, pronunciandosi sulla medesima questione con riferimento a casi analoghi (Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781 e 21782 del 2020; nn. 7115 e 6728 del 2021; da ultimo, con riferimento ad analoghi ricorsi proposti dalla società contribuente, cfr. Cass. nn. 4853, 4841 e 3022 del 2022) ha osservato che il Legislatore del 2015, attraverso una tecnica legislativa «per esclusione», nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l'utilità ed il valore per poi, nell'ultima parte, escludere da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti), così da sottrarli al regime fiscale, prescindendo dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo richiesto, per l'esclusione dalla stima, il loro impiego nel processo produttivo, in quanto ad esso funzionale. È quindi irrilevante la consistenza fisica della costruzione, perché ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla rado sottostante alla disciplina introdotta dalla disposizione in esame che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al Ric. 2020 n. 30267 sez. MT - ud. 22-03-2022 -4- fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. 5. Orbene, i giudici di merito non si sono fatti carico del doveroso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio consistente nel verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale; la CTR, inoltre, non ha espresso alcuna valutazione in merito ai pareri pro ventate depositati dalla società contribuente. 6. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania perché, oltre a statuire sulle spese del presente procedimento, accerti se la torre costituisca oppur no macchinario, congegno, attrezzatura o altro impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, in quanto tale soggetta ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, della I. n. 208/2015. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]