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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022

Cassazione n. 41133/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione di un manufatto interrato in cemento interrato avente dimensioni di mq. 48,96 e profondità di circa m. 2, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito.

Con doppio accertamento conforme, i giudici del merito, sulla scorta degli accertamenti in punto di fatto, hanno disatteso la contraria prospettazione difensiva circa la natura dell'opera costituita in una "vasca per irrigazione" in luogo dell'accertata realizzazione di una piscina a servizio di un piccolo condominio, opera per la quale è necessario il permesso a costruire.

Peraltro, osservano i giudici del merito, che il Comune aveva escluso la necessità di permesso qualora l'opera realizzata fosse una vasca per irrigazione, ma non ha accertato la natura dell'opera come operata dai giudici del merito con argomenti logici e non sindacabili in questa sede.

Il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato.

Trattandosi di opera realizzata senza permesso a costruire in zona sismica, la realizzazione richiedeva la denuncia dell'inizio dei lavori, la prescritta autorizzazione dell'ufficio competente e la realizzazione di un progetto esecutivo, da cui la violazione degli artt. 64-65 e 71 e 94-95 d.P.R. 380 del 2001.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il ConsigeJstensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione di un manufatto interrato in cemento interrato avente dimensioni di mq. 48,96 e profondità di circa m. 2, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con argomenti giuridici dal giudice del merito. Con doppio accertamento conforme, i giudici del merito, sulla scorta degli accertamenti in punto di fatto, hanno disatteso la contraria prospettazione difensiva circa la natura dell'opera costituita in una "vasca per irrigazione" in luogo dell'accertata realizzazione di una piscina a servizio di un piccolo condominio, opera per la quale è necessario il permesso a costruire. Peraltro, osservano i giudici del merito, che il Comune aveva escluso la necessità di permesso qualora l'opera realizzata fosse una vasca per irrigazione, ma non ha accertato la natura dell'opera come operata dai giudici del merito con argomenti logici e non sindacabili in questa sede. Il secondo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Trattandosi di opera realizzata senza permesso a costruire in zona sismica, la realizzazione richiedeva la denuncia dell'inizio dei lavori, la prescritta autorizzazione dell'ufficio competente e la realizzazione di un progetto esecutivo, da cui la violazione degli artt. 64-65 e 71 e 94-95 d.P.R. 380 del 2001. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2022 Il ConsigeJstensore I
Sentenza Cassazione n. 41133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris