Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 16/2012
ECLI:EU:T:2012:558
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 ottobre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-466/11)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Costruzione navale – Aiuti accordati dalle autorità greche a favore di un cantiere navale – Misure di esecuzione della decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità e ordina il recupero degli aiuti – Irricevibilità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia –
Atto introduttivo del giudizio non sufficientemente chiaro e preciso – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale,
art. 44, § 1, c)] (v. punti 19-22)
2.
Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data in cui è stato comunicato al ricorrente l’atto impugnato da parte delle
autorità nazionali – Conoscenza esatta del contenuto – Ricorso proposto dopo la scadenza di un termine – Irricevibilità (Art. 263,
sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2) (v. punti 24-26)
3.
Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – [OSCURATO:PERSONA] di produzione di documenti – Documenti
che costituiscono la decisione impugnata – Documenti che non erano identificati dalla ricorrente – Irricevibilità della domanda
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), 64 e 65] (v. punti 28, 29)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della lettera C(2010) 8274 def. della Commissione, del 1º dicembre 2010, relativa all’«Aiuto di Stato
CR 16/2004 – esecuzione della decisione negativa e recupero degli aiuti di Stato accordati alla società [[OSCURATO:PERSONA]
AE] – articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE invocato dalla Grecia e procedimento ai sensi dell’articolo 348, paragrafo
1, TFUE», come integrata dai documenti e dagli altri elementi del fascicolo dei quali le ricorrenti hanno avuto parzialmente
conoscenza nel mese di giugno 2011.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas
3)
L’[OSCURATO:PERSONA] AE e la 2. [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate a sopportare le loro spese nonché quelle sostenute
dalla Commissione europea.
4)
Nafpigikes kai viomichanikes epicheiriseis Elefsinas, interveniente, sopporterà le sue spese.