CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37472/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte d'Appello di Napoli è stata adita ai sensi degli artt 46 Dlgvo 159/2011 e 666, 667 cpp in opposizione avverso il decreto col quale il Tribunale di S. Maria C. Vetere aveva in parte accolto la richiesta di restituzione in relazione alla somma di oltre 300mila euro per spese sostenute per il pagamento dei compensi all'amministratore giudiziario, ponendole a carico dello Stato ed aveva dichiarato la propria incompetenza per una residua parte. 1.1 La Corte ha ritenuto che al caso al suo esame fosse inapplicabile la normativa ex DLvo 159/2011 in quanto la procedura per la misura di prevenzione era iniziata nel Marzo 2011, prima dell'entrata in vigore della stessa (13.10.2011), per cui doveva applicarsi la normativa previgente. La Corte ha, altresì, ritenuto che il Tribunale doveva essere adito quale Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art 676 cpp, dovendo provvedere in camera di consiglio previa instaurazione del contraddittorio ex art 127 cpp mentre nel caso di provvedimento emesso inaudita altera parte, il rimedio sarebbe quello dell'opposizione davanti allo stesso Giudice.Ha quindi, annullato il decreto del Tribunale oggetto di impugnativa e dichiarata inammissibile l'istanza presentata dalla difesa. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso, tramite difensore di fiducia, Diana che ha lamentato col primo motivo la violazione di legge in relazione agli artt 4/12 legge 1423/56, 597/3 cpp e 2 octies legge 575/65. La Corte territoriale non si è resa conto che l'art 42/3 Divo 159/2011 è la semplice riformulazione del precedente art 2 octies legge 575/65, il cui testo è identico e, dunque, non sussisterebbe la ritenuta inapplicabilità delle normativa invocata dalla difesa. Sul punto il ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte. 2.1 Per altro verso vi sarebbe violazione del principio devolutivo di cui all'art 597/1 cpp, in quanto la Corte si era pronunziata su una questione ad essa non devoluta, poiché l'impugnazione della difesa non riguardava la parte del provvedimento di accoglimento dell'originaria richiesta. Inoltre, la Corte di appello, dopo aver affermato che il Tribunale doveva essere adito quale Giudice dell'esecuzione, erroneamente, in violazione del principio di conservazione degli atti, non aveva rimesso gli atti al Giudice ritenuto competente. 3.Col secondo motivo, connesso al primo, si è dedotta l'errata applicazione dell'art 2 octies legge 575/65 a tenore della quale se il sequestro è revocato le somme suddette sono poste a carico dello Stato. I Giudici di appello non avevano preso in considerazione l'ipotesi che la suddetta norma potesse essere applicata anche a spese di gestione riguardanti persone giuridiche diverse dal proposto, ma sostenute con risorse prelevate dai conti correnti di Diana. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammisibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre in primis osservare che - contrariamente a quanto sostenuto dal PG nella sua requisitoria scritta - il ricorrente ha interesse a proporre il presente ricorso, poiché il provvedimento impugnato ha annullato il decreto del Tribunale di S Maria C. Vetere anche nella disposizione a lui favorevole, di accoglimento dell'istanza di restituzione, ponendo a carico dello Stato la somma di oltre 300mila euro, già liquidata in favore degli amministratori giudiziari. 2.Tanto premesso si osserva che nel caso concreto, intervenuta la revoca della misura personale e patrimoniale nei confronti dell'attuale ricorrente, si discute delle spese sostenute per il pagamento dei compensi degli stessi amministratori giudiziari. La statuizione del Tribunale sammaritano - diversamente da quanto opinato dalla Corte delle misure di prevenzione - appare corretta, poiché rispondente al testo letterale dell'art 42/3 Divo 159/2011, che prevede, nell'ambito della disciplina delle spese, compensi e rimborsi, l'ipotesi di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, ricorrendo la quale le spese di gestione sostenute dagli amministratori giudiziari sono poste a carico dello Stato. 2.1 Risulta errata, invece, la posizione assunta dalla Corte di appello quanto alla inapplicabilità delle norme del Divo 159/2011 e, dunque, del citato art 42/3 e quanto all'interpretazione dell'art 117 del medesimo TU leggi antimafia. La Corte napoletana, infatti, non si è resa conto che il testo dell'art 42/3, da essa ritenuto inapplicabile alla fattispecie al suo esame, è sovrapponibile al testo della precedente legge 575/65, che all'alt 2 octies disciplinava la medesima materia della gestione delle spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro o PL) confisca e che, nel caso di revoca del sequestro o della confisca comportava, esattamente come l'art 42/3 Divo 159/2011, che le somme suddette dovessero essere poste a carico dello Stato. L'unica novità apportata dal Divo 159/2011 è stata l'elisione del riferimento all'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati o confiscati, che è scomparso dalla norma in parola. Il decreto del Tribunale di S. Maria C.Vetere, pertanto, è stato reso in conformità della normativa regolante il caso sottoposto alla sua decisione. 2.2 D'altra parte non può non sottolinearsi come la stessa interpretazione dell'art 117 operata dai Giudici di secondo grado è frutto di una palese incompleta lettura della disposizione, poiché se la prima parte della predetta norma prevede : le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione, l'ultimo periodo recita : In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti ed in proposito si è appena dimostrato che, anche alla luce della precedente legge 575/65, il provvedimento del Tribunale sarebbe stato esattamente adottato, quanto alla statuizione di porre a carico dello Stato le somme liquidate agli amministratori giudiziari a titolo di emolumenti. Tale soluzione è del resto conforme alla pronunzia di questa Corte ampiamente riportata nell'atto di ricorso alle pagine 4 e 5 ( Sez II sent.8488 del 2019), che ha risolto un caso in cui era stata posta la stessa questione di applicabilità della precedente legge 575/1965 riguardo al tema delle spese poste a carico dello Stato, ora disciplinata dall'art 42/3 Divo 159/2011, nelle '7. ipotesi • otesi di revoca della confisca di prevenzione, in cui j.a' Corte ha constatato e, quindi in conclusione affermato, che la questione di diritto introdotta con l'impugnazione comporta l'applicazione di norme sostanzialmente coincidenti nell'uno e nell'altro testo normativo. 3. Deve, infine, osservarsi che i riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte presenti nel provvedimento impugnato appaiono inconferenti. In proposito è forse utile riportare perlomeno le massime ufficiali, secondo le quali il rimedio della revocazione previsto dall'art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011 non si applica alle misure di prevenzione patrimoniali adottate prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 159), dovendosi continuare ad applicare ad esse l'istituto della revoca di cui all'art. 7 legge n. 1423 del 1956. (Sez. 1, Sentenza n. 2945 del 17/10/2013 Cc. (dep. 22/01/2014 ) Rv. 258599 - 01. In senso conforme:Sez. 1, Sentenza n. 45278 del 10/10/2013 Cc. (dep. 08/11/2013 ) Rv. 257479. Le due pronunzie poste dalla Corte d'Appello a sostegno della correttezza giuridica del provvedimento per cui è ricorso, sono incoerenti rispetto al caso in esame, poiché si riferiscono a due norme disciplinanti ipotesi nettamente distinte tra loro delle quali l'una (art 7 legge n. 1423 del 1956) contempla la ordinaria facoltà dell'interessato di proporre istanza per la revoca della misura di prevenzione di cui all'art 3, in caso di cessazione o mutamento della causa che l'ha determinata; l'altra : art. 28 D.Lgs. n. 159 del 2011, prevede il rimedio, di natura eccezionale, di revocazione della confisca definitiva di prevenzione, che può essere chiesta seguendo le forme previste dall'art 630 cpp, strada perseguibile nelle medesime ipotesi tassativamente indicate nella citata disposizione codicistica, nelle quali è legittima la richiesta di revisione della sentenza. Dalla non perspicua motivazione confezionata dai Giudici della prevenzione non è agevole trarre il senso del citato richiamo, poiché si tratta, all'evidenza, di disposizioni normative nessuna delle quali si attaglia alla fattispecie ora al vaglio. 4.Fondata appare anche la doglianza della difesa nella parte in cui lamenta la violazione dell'art 597/1 cpp in quanto il Giudice di appello si è pronunziato su un punto della decisione non oggetto del proposto gravame. 5.11 secondo motivo di ricorso è assorbito dall'accoglimento del primo e sarà oggetto di valutazione da parte del Giudice del rinvio. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, Sez. misure di prevenzione, per nuovo esame. PQM Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli pe