Risultati per «Diritto civile»
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1346/2025

ECLI:EU:C:2025:240
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0686 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 3 aprile 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito della ricerca biologica – Progetto [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di sovvenzione – Relazione di audit dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Scoperta di una frode o di irregolarità finanziarie – Domanda di rimborso del contributo dell’Unione europea – Nota di addebito – Credito dell’Unione – Prescrizione – [OSCURATO:PERSONA] disciplinato dal diritto belga – Apertura, in Francia, di una procedura di insolvenza nei confronti del debitore – Dichiarazione di credito da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Applicazione diretta – Interruzione del termine di prescrizione di diritto belga» Nella causa C‑686/23 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) , con sede in Pleubian (Francia), rappresentato da A. Raccah, avocat, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. Estrada de Solà e M. Ilkova, in qualità di agenti, assistiti da E. Bouttier, avocat, ricorrente in primo grado,

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Rennes (Francia),

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede in Saint-Brieuc (Francia), convenute in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/CEVA e a. (T‑748/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:521 ), con la quale quest’ultimo ha fissato in EUR 168220,16, oltre agli interessi di mora, l’importo del credito della [OSCURATO:PERSONA] europea corrispondente al rimborso delle sovvenzioni versate nel contesto del contratto di finanziamento concluso con il CEVA per l’attuazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» (in prosieguo: il «credito controverso»).

Contesto normativo Diritto dell’Unione 2 L’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU 2002, L 248, pag. 1 ), intitolato «Accertamento dei crediti», nella versione applicabile ai fatti oggetto della presente impugnazione, ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevedeva quanto segue: «1.

L’accertamento di un credito è l’atto dell’ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto: a) verifica dell’esistenza dei debiti a carico del debitore; b) determinazione o verifica dell’esistenza e dell’importo del debito; c) verifica dell’esigibilità del debito.

2. Le risorse proprie messe a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore competente.

3. Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati». 3 L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( GU 2000, L 160, pag. 1 ), intitolato «Competenza internazionale», nella versione applicabile ai fatti, ai suoi paragrafi 1 e 2 così disponeva: «1.

Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore.

Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro.

Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio». 4 L’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Legge applicabile», al suo paragrafo 2 prevedeva quanto segue: «La legge dello Stato di apertura [della procedura di insolvenza] determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza.

Essa determina in particolare: (...) f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti; (...)». 5 L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Principio», al suo paragrafo 1 così disponeva: «La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta». 6 L’articolo 17 di detto regolamento, intitolato «Effetti del riconoscimento», al suo paragrafo 1 era così formulato: «La decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2».

Diritto belga 7 L’articolo 1134 del code civil (codice civile) belga, nella versione applicabile ai fatti a cui si riferisce la presente impugnazione (in prosieguo: il «codice civile belga»), così disponeva: «I contratti stipulati a norma di legge hanno forza di legge tra le parti contraenti. (...) Essi devono essere eseguiti secondo buona fede». 8 Ai sensi dell’articolo 2257 del codice civile belga: «La prescrizione non comincia a decorrere: riguardo a un credito soggetto a condizione, fino a quando la condizione si avvera; (...)». 9 A termini dell’articolo 2262 bis , paragrafo 1, primo comma, del codice civile belga: «Tutte le azioni personali si prescrivono in dieci anni».

Diritto francese 10 L’articolo L. 622-21-I del code de commerce (codice del commercio) francese, nella versione applicabile ai fatti a cui si riferisce la presente impugnazione (in prosieguo: il «codice del commercio francese»), prevedeva quanto segue: «La sentenza di apertura interrompe o preclude ogni azione giudiziaria da parte di tutti i creditori il cui credito non sia menzionato al paragrafo I dell’articolo L. 622‑17 e diretta: 1 o Alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro; 2° Alla risoluzione di un contratto per mancato pagamento di una somma di denaro». 11 L’articolo L. 622-24 del codice del commercio francese così recitava: «A far data dalla pubblicazione della sentenza, tutti i creditori il cui credito è sorto anteriormente alla sentenza di apertura, a eccezione dei dipendenti, inviano la dichiarazione dei loro crediti al mandatario giudiziario, nei termini stabiliti con decreto del Conseil d’État [(Consiglio di Stato, Francia)].

Qualora al creditore sia stata concessa la rimessione in termini ai sensi dell’articolo L. 622-26, i termini decorrono solo a partire dalla notifica di tale decisione; in tal caso, essi sono ridotti alla metà.

I creditori titolari di un diritto di garanzia pubblicato o legati al debitore da un contratto pubblicato sono avvisati personalmente o, se del caso, nel domicilio eletto.

Il termine per la dichiarazione applicabile a questi ultimi decorre a partire dalla notifica di tale avviso. (...)». 12 L’articolo L. 622-25-I di tale codice così disponeva: «La dichiarazione di credito interrompe la prescrizione fino alla chiusura della procedura; essa esonera da ogni costituzione in mora e ha valore di esercizio dell’azione».

[OSCURATO:PERSONA]

13 L’articolo 2, paragrafo 1, del contratto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e il CEVA il 17 gennaio 2001, avente ad oggetto l’attuazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» (in prosieguo: il «progetto [OSCURATO:PERSONA]»), che prevede il versamento di una sovvenzione dell’importo di EUR 123735 (in prosieguo: il «contratto [OSCURATO:PERSONA]»), così dispone: «La durata del progetto è di 36 mesi a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]». 14 L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del contratto [OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue: «1.

Il presente contratto è disciplinato dal diritto belga.

2. Il [Tribunale] e, in caso di impugnazione, la [Corte] sono competenti in via esclusiva a conoscere delle controversie tra l’[Unione europea], da un lato, e i contraenti, dall’altro, relative alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto». 15 L’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II di tale contratto stabilisce quanto segue: «Dopo la data di scadenza del contratto, la risoluzione del contratto o la cessazione della partecipazione di un contraente, la [OSCURATO:PERSONA] può richiedere al contraente o, a seconda dei casi, richiede allo stesso, in seguito a frodi o gravi irregolarità finanziarie constatate nel corso di un audit, il rimborso integrale del contributo comunitario che gli è stato versato (...)».

Fatti 16 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 22 della sentenza impugnata. 17 Il 17 gennaio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con il CEVA il contratto [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva il versamento di una sovvenzione dell’importo di EUR 123735. 18 Nel corso del 2006 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine in seguito a sospette frodi riguardanti diversi progetti attuati dal CEVA, tra cui il progetto [OSCURATO:PERSONA]. 19 L’11 dicembre 2007 l’OLAF ha redatto la sua relazione definitiva riguardante tale indagine (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»), nella quale ha constatato irregolarità nell’ambito dell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA], consistenti, in particolare, in falsificazioni dei cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale del CEVA. 20 Con lettera del 29 ottobre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il CEVA che intendeva emettere nei suoi confronti, a causa delle gravi irregolarità constatate nella relazione dell’OLAF, note di addebito per un importo di EUR 123735, oltre agli interessi, ai fini della restituzione della sovvenzione versata a titolo del contratto [OSCURATO:PERSONA]. 21 Il 13 marzo 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al CEVA quattro note di addebito per un importo totale di EUR 168220,16 (in prosieguo: le «note di addebito»). 22 Il 12 giugno 2009, poiché il CEVA non aveva dato seguito né alle note di addebito né alle quattro lettere di sollecito inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] l’11 maggio 2009, tale istituzione gli ha notificato quattro lettere di messa in mora. 23 Il 17 luglio 2009 il CEVA ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, diretto all’annullamento di tali lettere di sollecito. 24 Con sentenza del 15 settembre 2011, CEVA/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑285/09 , EU:T:2011:479 ), il Tribunale ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile. 25 Con sentenza del tribunal correctionnel de Rennes (Tribunale penale di Rennes, Francia) del 26 aprile 2011, il CEVA e il suo ex direttore sono stati dichiarati colpevoli di truffa e di distrazione di fondi pubblici e condannati, rispettivamente, a una pena pecuniaria di EUR 80000 e a una pena detentiva di 18 mesi con sospensione condizionale.

Pronunciandosi sull’azione civile esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA], tale tribunale ha condannato gli imputati, in parte in solido, a versare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 303631 a titolo di risarcimento del danno materiale patito, in particolare a causa delle irregolarità finanziarie commesse nell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA]. 26 Con sentenza del 1 o aprile 2014, la cour d’appel de Rennes (Corte d’appello di Rennes, Francia) ha assolto il CEVA e il suo ex direttore da tutti i capi d’imputazione e ha respinto l’azione civile della [OSCURATO:PERSONA]. 27 Con sentenza del 12 novembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Sezione penale della Corte di cassazione, Francia) ha cassato tale sentenza del 1 o aprile 2014 nelle sole parti in cui ha disposto l’assoluzione degli imputati dal reato di distrazione di fondi pubblici e, in tali limiti, ha rinviato il procedimento dinanzi alla cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen, Francia). 28 Con sentenza del 22 giugno 2016, il tribunal de commerce de Saint-Brieuc (Tribunale commerciale di Saint-Brieuc, Francia) ha aperto una procedura di insolvenza, detta «di salvaguardia», nei confronti del CEVA (in prosieguo: la «procedura di salvaguardia») e ha designato la [OSCURATO:PERSONA] quale mandatario giudiziario. 29 Il 15 settembre 2016, nell’ambito della procedura di salvaguardia, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato un credito corrispondente all’importo totale delle note di addebito emesse al fine di ottenere la restituzione delle sovvenzioni, tra cui quelle versate a titolo del contratto [OSCURATO:PERSONA], per una somma capitale di EUR 289012,95, oltre agli interessi di mora, ossia, in totale, EUR 431002,18. 30 Il 6 dicembre 2016 la TCA ha contestato il credito della [OSCURATO:PERSONA]. 31 Con sentenza del 21 luglio 2017, il tribunal de commerce di Saint-Brieuc (Tribunale commerciale di Saint-Brieuc) ha adottato il piano di salvaguardia del CEVA e ha designato la [OSCURATO:PERSONA] quale commissario preposto all’esecuzione del piano di salvaguardia. 32 Con sentenza del 23 agosto 2017, divenuta definitiva, la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen), statuendo su rinvio a seguito di cassazione, ha assolto il CEVA dal reato di distrazione di fondi pubblici e ha condannato il suo ex direttore alla pena di un anno di detenzione con sospensione condizionale e a una pena pecuniaria di EUR 20000 per distrazione di fondi pubblici. 33 Con ordinanza dell’11 settembre 2017, il giudice delegato alla procedura di salvaguardia ha respinto integralmente la dichiarazione di credito della [OSCURATO:PERSONA]. 34 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale ordinanza. 35 Con sentenza del 24 novembre 2020, la cour d’appel de Rennes (Corte d’appello di Rennes) ha annullato detta ordinanza, pur constatando la sussistenza di due serie contestazioni concernenti la dichiarazione di credito della [OSCURATO:PERSONA], relative alla prescrizione e alla fondatezza delle note di addebito, e ha ritenuto che in merito a tali contestazioni dovesse decidere l’organo giurisdizionale competente, che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] adire.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 36 Il 19 dicembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso contro il CEVA, la TCA e la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 272 TFUE, sulla base della clausola compromissoria contenuta nel contratto [OSCURATO:PERSONA], ai fini della determinazione dell’importo del suo credito corrispondente al rimborso delle sovvenzioni concesse al CEVA nell’ambito di tale contratto. 37 All’udienza tenutasi l’11 novembre 2022 dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che il suo ricorso non era diretto contro la TCA e la [OSCURATO:PERSONA] e che essa non chiedeva al Tribunale di dichiarare che queste ultime fossero tenute a rimborsare le somme versate nell’ambito dell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA], circostanza di cui il Tribunale ha preso atto al punto 97 della sentenza impugnata. 38 A sua difesa, il CEVA ha sostenuto, sotto un primo profilo, che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] era prescritta, sotto un secondo profilo, che l’indagine dell’OLAF non riguardava il progetto [OSCURATO:PERSONA] e che la relazione dell’OLAF non aveva dimostrato che le irregolarità da esso individuate fossero state commesse nell’ambito dell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA], sotto un terzo profilo, che i giudici penali francesi lo avevano assolto dalle imputazioni di truffa e di distrazione di fondi pubblici e, sotto un quarto profilo, che, in forza del principio di autonomia procedurale, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva avvalersi dei procedimenti avviati in Francia sulla base del diritto francese, quando invece il contratto [OSCURATO:PERSONA] era disciplinato dal diritto belga. 39 A tal riguardo, in primo luogo, il Tribunale, ai punti da 30 a 59 della sentenza impugnata, ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal CEVA. 40 Dopo aver constatato che la questione dell’eventuale prescrizione della domanda della [OSCURATO:PERSONA] era disciplinata dal diritto belga, secondo il quale il termine di prescrizione era, nel caso di specie, di dieci anni, il Tribunale ha considerato, ai punti 40 e 41 di detta sentenza, che l’esigibilità del credito dell’Unione era subordinata a una previa domanda di rimborso formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA].

Esso ha ritenuto che la data di tale domanda corrispondesse, nel caso di specie, a quella in cui tale istituzione aveva inviato le note di addebito al CEVA, ossia il 13 marzo 2009, in assenza di deduzione, da parte del CEVA, di argomenti particolari per dimostrare che il credito fosse divenuto esigibile prima di tale data.

Il Tribunale ne ha desunto, al punto 46 della medesima sentenza, che la data di prescrizione del credito dell’Unione era, in virtù del diritto belga, in linea di principio il 14 marzo 2019. 41 Peraltro, il Tribunale ha dichiarato, al punto 57 della sentenza impugnata, che la dichiarazione di credito presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 settembre 2016 nell’ambito della procedura di salvaguardia aveva interrotto la prescrizione. 42 A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, da un lato, che, in forza del diritto francese, la dichiarazione di credito interrompe la prescrizione fino alla chiusura della procedura.

Dall’altro lato, esso ha constatato che, in base all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, la legge dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza determina le condizioni di tale apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza, nonché gli effetti di tale procedura sulle azioni giudiziarie individuali.

Per di più, il Tribunale ha considerato che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, la decisione di apertura della procedura di insolvenza è riconosciuta in tutti gli Stati membri e produce i suoi effetti senza altra formalità.

Ebbene, il Tribunale ha constatato che l’apertura, in Francia, della procedura di salvaguardia nei confronti del CEVA e la dichiarazione di credito effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale procedura di salvaguardia avevano prodotto, in applicazione del diritto francese e, in particolare, dell’articolo L. 622-25-1 del codice del commercio francese, effetti nel diritto belga e, più precisamente, che tale dichiarazione di credito aveva interrotto il termine di prescrizione della domanda della [OSCURATO:PERSONA], sicché, alla data in cui era stata proposta, essa non era prescritta. 43 In secondo luogo, ai punti da 66 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale, pronunciandosi nel merito, ha verificato se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata ad avvalersi della relazione dell’OLAF per chiedere al CEVA la restituzione di tutte le somme che gli erano state versate nell’ambito dell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA]. 44 A tal riguardo, il Tribunale ha constatato, da un lato, ai punti 70 e 71 di tale sentenza, che l’indagine dell’OLAF relativa al CEVA si era articolata in due parti, la prima vertente sulle spese dirette e la seconda sui fondi strutturali, e aveva riguardato due tipi di comportamenti che avevano suscitato sospetti, vale a dire, sotto un primo profilo, la falsificazione dei cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale e, sotto un secondo profilo, il plagio di documenti scientifici nell’ambito di diversi progetti realizzati dal CEVA. 45 Dall’altro lato, ai punti da 72 a 74 di detta sentenza, il Tribunale ha constatato che la relazione dell’OLAF, non avendo identificato i documenti scientifici asseritamente plagiati nell’ambito dell’esecuzione di tale contratto, non aveva dimostrato l’esistenza di un plagio.

Per contro, il Tribunale ha sottolineato che tale relazione aveva affermato l’esistenza di gravi irregolarità finanziarie riguardanti tutti i progetti assegnati al CEVA, compreso il progetto [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha considerato che da tale relazione emergeva, sotto un primo profilo, che l’OLAF aveva dimostrato l’esistenza di gravi irregolarità finanziarie riguardanti i cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale del CEVA e, sotto un secondo profilo, che tali cartellini erano stati falsificati in tutti questi progetti, e ciò in modo deliberato e sistematico.

Pertanto il Tribunale, al punto 79 della sentenza impugnata, ha respinto l’argomento del CEVA vertente sulla presunta assenza di collegamento tra le irregolarità constatate nella relazione dell’OLAF e il progetto [OSCURATO:PERSONA]. 46 In terzo luogo il Tribunale, ai punti da 81 a 88 della sentenza impugnata, ha esaminato l’incidenza dei procedimenti penali dinanzi ai giudici francesi, in quanto il CEVA sosteneva, a sua difesa, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondare la sua domanda sul carattere asseritamente fraudolento della gestione della sovvenzione che gli è stata concessa, quando invece esso era stato, infine, assolto dalle imputazioni di truffa e di distrazione di fondi pubblici.

A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, al punto 87 di tale sentenza, che l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA] subordinava il rimborso del contributo dell’Unione al progetto [OSCURATO:PERSONA] alla mera constatazione dell’esistenza di frodi o di gravi irregolarità finanziarie nell’ambito di un audit, senza far dipendere tale rimborso da una condanna penale o da una qualificazione penale dei fatti in questione.

Esso ne ha dedotto, al punto 88 di detta sentenza, che l’assoluzione del CEVA non incideva sull’applicazione di tale disposizione contrattuale. 47 In quarto luogo, il Tribunale ha esaminato e respinto, ai punti da 89 a 95 della sentenza impugnata, l’argomento del CEVA vertente sull’asserita violazione del principio di autonomia procedurale, in quanto una procedura di insolvenza aperta in Francia non potrebbe produrre effetti nel diritto belga.

A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 93 di tale sentenza, di essere stato adito in virtù di una clausola compromissoria sulla base dell’articolo 272 TFUE e di dover decidere la controversia secondo il diritto sostanziale applicabile al contratto e, in particolare, secondo il regolamento n. 1346/2000, in forza del quale talune disposizioni del codice del commercio francese producono i loro effetti nel diritto belga.

Il Tribunale ha pertanto considerato che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad avvalersi, sulla base del regolamento n. 1346/2000, degli effetti nel diritto belga della procedura di insolvenza avviata in Francia. 48 Per tutti questi motivi, il Tribunale ha accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e ha fissato l’importo del credito controverso in EUR 168220,16, oltre agli interessi.

Domande delle parti in sede di impugnazione 49 Il CEVA chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 50 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – confermare la sentenza impugnata e – condannare il CEVA alle spese.

Sull’impugnazione 51 A sostegno della sua impugnazione, il CEVA deduce due motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe determinato erroneamente il termine di prescrizione dell’azione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA], e, il secondo, su una violazione del principio di buona amministrazione della giustizia.

Sul primo motivo di impugnazione 52 Il primo motivo di impugnazione è diretto contro i punti da 42 a 59 della sentenza impugnata e si articola in quattro parti.

Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 53 Con la prima parte del primo motivo di impugnazione il CEVA deduce che il Tribunale, nel ritenere che la data di emissione delle note di addebito fosse il dies a quo del termine di prescrizione, ha commesso un errore di diritto. 54 In primo luogo, il CEVA sostiene che, a tal riguardo, il Tribunale si è erroneamente basato sull’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA], mentre tale disposizione contrattuale riguarderebbe solo la possibilità di condurre un audit finanziario. 55 In secondo luogo, il CEVA ritiene che, da un lato, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, del contratto [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato II di tale contratto, quest’ultimo sia cessato il 12 ottobre 2004.

Dall’altro lato, in conformità al diritto belga, il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dal giorno in cui sorge il diritto di agire sottoposto a tale termine, giorno che corrisponde a quello in cui l’obbligazione oggetto dell’azione doveva essere eseguita. 56 Pertanto, secondo il CEVA, la corretta interpretazione del contratto [OSCURATO:PERSONA] e del diritto belga deve condurre a ritenere che il credito controverso sia divenuto esigibile a partire dalla consegna delle ricerche previste in tale contratto.

Il CEVA aggiunge che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 6, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] poteva chiedere il rimborso del contributo finanziario tenendo conto della natura e del risultato dei lavori effettuati.

Sulla base di tali elementi, esso ritiene che il dies a quo del termine di prescrizione di dieci anni previsto dal diritto belga debba essere fissato al 13 ottobre 2004, sicché tale termine è scaduto il 13 ottobre 2014. 57 Il CEVA sostiene che questa parte non costituisce un nuovo argomento, sicché essa sarebbe ricevibile, poiché lo stesso ha sollevato argomenti simili dinanzi al Tribunale, come risulterebbe dal suo controricorso e dai punti da 48 a 58 della sua controreplica in primo grado. 58 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della prima parte del primo motivo di impugnazione, in quanto il CEVA, da un lato, non ha sostenuto dinanzi al Tribunale che il dies a quo del termine di prescrizione doveva essere fissato alla cessazione del contratto [OSCURATO:PERSONA].

Dall’altro lato, il CEVA avrebbe ammesso dinanzi al Tribunale che la data in cui le note di addebito gli erano state inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva a quella in cui il credito controverso era divenuto esigibile e che il termine di prescrizione aveva cominciato a decorrere dal giorno successivo a tale data.

Sarebbe in tale contesto che il Tribunale avrebbe dichiarato, al punto 44 della sentenza impugnata, che «il CEVA non ha dedotto alcun argomento particolare per dimostrare che il credito sia divenuto esigibile prima del 13 marzo 2009». 59 Nell’ipotesi in cui la prima parte del primo motivo di impugnazione dovesse essere dichiarata ricevibile, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che essa è, in ogni caso, infondata. – Giudizio della Corte 60 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

Pertanto, secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado.

Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte una censura che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑439/20 P e C‑441/20 P , EU:C:2023:211 , punto 83 e giurisprudenza citata). 61 Nel caso di specie il CEVA sostiene di aver affrontato «la problematica del dies a quo del termine di prescrizione» nel suo controricorso e di aver «dettagliato» il suo ragionamento ai punti da 48 a 58 della sua «memoria illustrativa della domanda», sicché lo stesso avrebbe dedotto dinanzi al Tribunale un motivo vertente sulla prescrizione della domanda della [OSCURATO:PERSONA]. 62 A tal riguardo, occorre constatare che un argomento come quello dedotto nell’ambito della presente parte non risulta da nessuna delle memorie del CEVA dinanzi al Tribunale. 63 Infatti, ai punti da 48 a 56 del suo controricorso nonché ai punti da 48 a 58 della sua controreplica, il CEVA sosteneva che il credito controverso era prescritto poiché, contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere affermata alcuna interruzione del termine di prescrizione.

Per contro, il CEVA non contestava che il dies a quo di tale termine corrispondesse alla data di emissione delle note di addebito. 64 Al contrario, al punto 56 del suo controricorso e al punto 58 della sua controreplica, il CEVA ha espressamente indicato che, «[i]n definitiva, si deve ritenere che le note di addebito del 12 marzo 2009 diano inizio al termine di prescrizione di 10 anni, in applicazione del diritto belga». 65 Ne consegue che il motivo di impugnazione, in questa prima parte, vertente sull’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel basarsi sulla data di emissione delle note di addebito, e non sulla data di cessazione del contratto, per stabilire il dies a quo del termine di prescrizione costituisce un motivo nuovo. 66 In tali circostanze, si deve constatare che la prima parte del primo motivo di impugnazione è irricevibile.

Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 67 Il CEVA sostiene che il Tribunale, nel dichiarare, ai punti da 39 a 44 della sentenza impugnata, che un credito contrattuale poteva sorgere da una nota di addebito, ha commesso un errore di diritto. 68 A tal riguardo, il CEVA afferma che, in conformità alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione, da un lato, le note di addebito non costituiscono né decisioni amministrative impugnabili né titoli esecutivi e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dei suoi rapporti contrattuali, non ha diritto di adottare atti unilaterali di natura decisionale nei confronti delle sue controparti contrattuali.

Il CEVA ne deduce che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva adottare un atto unilaterale diretto al recupero di un credito contrattuale senza far previamente riconoscere l’esistenza di un simile credito da parte del giudice competente. 69 [OSCURATO:PERSONA] replica che la seconda parte del primo motivo di impugnazione del CEVA deve essere respinta in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata. – Giudizio della Corte 70 Si deve constatare che, con tale parte, il ricorrente in sede di impugnazione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, quale dies a quo del termine di prescrizione del credito controverso, una data successiva al 13 ottobre 2004. 71 Orbene, come rilevato ai punti 63 e 64 della presente sentenza, lo stesso non ha contestato dinanzi al Tribunale, ma, al contrario, ha ammesso dinanzi a quest’ultimo, che il dies a quo di tale termine corrispondeva alla data di emissione delle note di addebito, vale a dire il 12 marzo 2009. 72 Pertanto, il motivo di impugnazione vertente, in questa seconda parte, sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel non considerare che detto termine aveva cominciato a decorrere prima di quest’ultima data, costituisce un motivo nuovo. 73 Di conseguenza, anche la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto irricevibile.

Sulla terza parte del primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 74 Il CEVA afferma, anzitutto, che il Tribunale, nel decidere che il termine di prescrizione del credito controverso era stato interrotto dalla dichiarazione di credito nell’ambito della procedura di salvaguardia, ha commesso un errore di diritto. 75 A tal riguardo, il CEVA contesta l’esistenza del credito controverso, che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe dimostrare con la semplice presentazione delle note di addebito o della dichiarazione di credito.

Il CEVA ricorda che tale credito è stato respinto con l’ordinanza del giudice delegato dell’11 settembre 2017, menzionata al punto 33 della presente sentenza, e afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato il suo credito dinanzi al giudice competente.

Inoltre, tale dichiarazione di credito nell’ambito di una procedura di salvaguardia aperta in Francia è, secondo il CEVA, priva di effetti sulla prescrizione dell’azione civile disciplinata dal diritto belga.

Ritenendo che il regolamento n. 1346/2000 consenta l’interruzione del termine di prescrizione di un credito che non sarebbe stato esigibile al momento dell’apertura della procedura di salvaguardia, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. 76 Del resto, nella sua replica, il CEVA deduce che, quand’anche si ammettesse che l’apertura di una procedura di salvaguardia può interrompere il termine di prescrizione, l’atto interruttivo deve risultare da una richiesta formale del creditore, che non può essere costituita, come nel caso di specie, dalle note di addebito. 77 Peraltro, la procedura di salvaguardia sarebbe stata aperta solo il 22 giugno 2016, mentre il credito della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe prescritto nel corso del 2014.

Ne consegue, secondo il CEVA, che la dichiarazione di credito presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale procedura non ha potuto interrompere il termine di prescrizione, poiché, alla data di tale dichiarazione, tale termine era scaduto. 78 Inoltre, secondo il CEVA, il Tribunale, nel ritenere che la prescrizione fosse stata interrotta da una citazione a comparire dinanzi ai giudici penali francesi emessa nei suoi confronti, ha commesso un errore di diritto, in quanto «il diritto belga non prevede né l’interruzione dei termini di prescrizione, né l’applicazione dei termini belgi relativi all’azione penale ai procedimenti avviati in un altro Stato». 79 Infatti, il CEVA sostiene che dalla giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) risulta che un’interruzione mediante citazione in giudizio può essere fatta valere solo da colui che è all’origine dell’atto interruttivo.

Nel caso di specie, non sarebbe la [OSCURATO:PERSONA], bensì il pubblico ministero francese ad aver adito il giudice penale francese.

Inoltre, da tale giurisprudenza si evincerebbe altresì che una citazione interrompe il termine di prescrizione «per la domanda proposta tramite la citazione medesima e per la domanda il cui oggetto è astrattamente compreso nella citazione», il che rende necessario tener conto dell’oggetto della domanda.

Ebbene, nel caso di specie, l’azione pubblica in Francia aveva ad oggetto le imputazioni di truffa e di distrazione di fondi pubblici, mentre la domanda della [OSCURATO:PERSONA] verteva sul rimborso delle sovvenzioni concesse al CEVA. 80 Infine, il CEVA deduce che, in conformità al diritto belga, in ogni caso, l’interruzione del termine di prescrizione è considerata non avvenuta se la domanda della parte ricorrente è respinta.

Ebbene, l’azione civile della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici penali francesi sarebbe stata respinta. 81 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la terza parte del primo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondata. 82 A tal riguardo, essa contesta l’interpretazione dell’articolo L. 622-25-1 del codice del commercio francese avanzata dal CEVA. 83 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha correttamente constatato che la dichiarazione di credito effettuata nell’ambito della procedura di salvaguardia ha, in forza dell’articolo 16 del regolamento n. 1346/2000, prodotto un effetto interruttivo in tutti gli Stati membri.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il diritto belga riconosce lo stesso effetto interruttivo alla dichiarazione di credito. 84 Per quanto riguarda l’argomento del CEVA secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la citazione in giudizio notificatagli al fine di comparire dinanzi ai giudici penali francesi avesse interrotto il termine di prescrizione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che esso è irricevibile, poiché il Tribunale non si sarebbe pronunciato su tale questione. 85 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prescrizione del credito controverso è stata interrotta dalla costituzione di parte civile dell’Unione europea dinanzi al giudice penale francese nel 2011 ed è rimasta sospesa fino al 23 agosto 2017, data di chiusura del procedimento penale. – Giudizio della Corte 86 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento del CEVA secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dalla citazione a comparire dinanzi ai giudici penali francesi emessa nei suoi confronti, occorre constatare che tale argomento si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. 87 Infatti, dopo aver constatato, ai punti da 52 a 59 della sentenza impugnata, che la dichiarazione di credito della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura di salvaguardia aveva interrotto la prescrizione di tale credito, il Tribunale non si è pronunciato sulla questione se la citazione del CEVA a comparire dinanzi ai giudici francesi abbia, parimenti, interrotto tale prescrizione. 88 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del CEVA relativo all’interruzione del termine di prescrizione mediante la dichiarazione di credito della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura di salvaguardia, occorre osservare che il Tribunale ha anzitutto constatato, al punto 52 della sentenza impugnata, che il tribunal de commerce de Saint-Brieuc (Tribunale commerciale di Saint-Brieuc) aveva aperto una procedura di salvaguardia nei confronti del CEVA il 22 giugno 2016 e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva, nell’ambito di tale procedura, dichiarato il proprio credito il 15 settembre 2016. 89 Il Tribunale ha poi constatato, da un lato, al punto 53 della sentenza impugnata, che dall’articolo L. 622-24 del codice del commercio francese risultava che tutti i creditori il cui credito è sorto anteriormente alla sentenza di apertura di una procedura di salvaguardia, a eccezione dei dipendenti, dovevano inviare la dichiarazione dei loro crediti al mandatario giudiziario a far data dalla pubblicazione della sentenza di apertura.

Dall’altro lato, al punto 54 di tale sentenza, esso ha osservato che, in forza dell’articolo L. 622-25-1 di tale codice, la dichiarazione di credito interrompe la prescrizione fino alla chiusura della procedura, esonera da ogni costituzione in mora e ha valore di esercizio dell’azione. 90 Infine, il Tribunale ha, da un lato, constatato, al punto 55 della sentenza impugnata, che il regolamento n. 1346/2000 era direttamente applicabile.

Dall’altro lato, al punto 56 di tale sentenza, esso ha considerato, in sostanza, che, in forza di tale regolamento, sotto un primo profilo, la legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza, sotto un secondo profilo, la decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato membro in cui la procedura è aperta e, sotto un terzo profilo, la decisione di apertura produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato membro di apertura. 91 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 57 della sentenza impugnata, che l’apertura, in Francia, della procedura di salvaguardia e la dichiarazione di credito effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] avevano prodotto, in applicazione del diritto francese, effetti nel diritto belga e, più precisamente, avevano interrotto il termine di prescrizione di tale credito. 92 Così facendo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. 93 Infatti, da un lato, l’argomento del CEVA secondo cui il credito della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere accertato da un giudice per interrompere la prescrizione non è supportato dalla formulazione dell’articolo L. 622-25-1 del codice del commercio francese, in base al quale una semplice dichiarazione di credito nell’ambito di una procedura di salvaguardia è sufficiente a interrompere la prescrizione. 94 Dall’altro lato, l’argomento del CEVA secondo cui il regolamento n. 1346/2000 non può produrre effetti nel diritto belga non può essere accolto. 95 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, il regolamento ha portata generale.

Pertanto, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 96 In terzo e ultimo luogo, nella misura in cui il ricorrente in sede di impugnazione sostiene che la dichiarazione di credito nell’ambito della procedura di salvaguardia, nel 2016, sarebbe avvenuta dopo la prescrizione del credito dell’Unione, intervenuta il 13 ottobre 2014, dalla risposta alle parti prima e seconda del presente motivo di impugnazione risulta che tale censura è irricevibile. 97 Ne consegue che la terza parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

Sulla quarta parte del primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 98 Il CEVA sostiene che il Tribunale, nel constatare l’esistenza di un credito della [OSCURATO:PERSONA] e nel determinarne l’importo, ha commesso un errore di diritto.

Il CEVA deduce che il diritto francese vieta all’insieme dei creditori dell’ente sottoposto a una procedura di salvaguardia di perseguire individualmente il recupero in via giudiziale dei loro crediti dopo l’apertura di tale procedura.

Il CEVA ne deduce che, «alla luce del diritto fallimentare francese, la [sentenza impugnata] non può essere presa in considerazione dal giudice francese poiché il credito dichiarato è successivo». 99 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 100 È sufficiente constatare che il Tribunale non ha pronunciato alcuna condanna del CEVA in tal senso. 101 Infatti, dal punto 95 della sentenza impugnata nonché dal punto 1 del suo dispositivo risulta che il Tribunale si è limitato a constatare l’esistenza del credito controverso e ha fissato l’importo di quest’ultimo nella somma capitale di EUR 168220,16, oltre agli interessi, senza condannare il CEVA al pagamento di tale credito.

L’argomento di quest’ultimo si basa, pertanto, su una lettura erronea della sentenza impugnata. 102 In tali circostanze, occorre respingere la quarta parte del primo motivo di impugnazione e, pertanto, il primo motivo di impugnazione nella sua interezza.

Sul secondo motivo di impugnazione 103 Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in quattro parti.

Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 104 Il CEVA sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti da 70 a 80 della sentenza impugnata, che il CEVA avesse commesso irregolarità finanziarie nell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA].

A tal riguardo il CEVA, facendo riferimento a un passaggio preciso della relazione dell’OLAF, deduce che da tale relazione risulta che la censura relativa alle irregolarità finanziarie non era stata provata nei suoi confronti riguardo al progetto [OSCURATO:PERSONA].

Esso afferma che le conclusioni di tale relazione relative a simili irregolarità riguardavano non già il contratto [OSCURATO:PERSONA], bensì altri due contratti, e che le sovvenzioni concesse in base a questi ultimi erano state rimborsate alla [OSCURATO:PERSONA]. 105 Nella sua replica il CEVA aggiunge, da un lato, che nessun elemento del fascicolo consente di dimostrare l’esistenza di una falsificazione dei cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale per quanto riguarda il progetto [OSCURATO:PERSONA].

Dall’altro lato, da detta relazione si evincerebbe altresì che il CEVA non ha plagiato documenti scientifici nell’ambito dell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto gli contesterebbe la [OSCURATO:PERSONA]. 106 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del secondo motivo di impugnazione è infondata. – Giudizio della Corte 107 Come il Tribunale ha rilevato al punto 71 della sentenza impugnata, la relazione dell’OLAF si era articolata in due parti, la prima vertente sulle spese dirette e la seconda sui fondi strutturali, e aveva riguardato due tipi di comportamenti, vale a dire, da un lato, la falsificazione dei cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale e, dall’altro, il plagio di documenti scientifici. 108 Il Tribunale ha precisato, ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata, che, sebbene la relazione dell’OLAF non abbia dimostrato l’accusa di plagio di documenti scientifici relativamente al progetto [OSCURATO:PERSONA], tale relazione aveva tuttavia concluso che il CEVA aveva falsificato i cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del suo personale, «in particolare per quanto riguarda i progetti europei, al fine di sbloccare il massimo dei fondi destinati a ciascun progetto». 109 Sulla base dell’analisi di diversi passaggi della relazione dell’OLAF, il Tribunale ha concluso nel senso dell’esistenza di gravi irregolarità finanziarie riguardanti l’insieme dei progetti assegnati al CEVA, compreso il progetto [OSCURATO:PERSONA]. 110 A tal riguardo, occorre constatare che l’argomento del CEVA nell’ambito della presente parte, nella misura in cui si basa sul passaggio citato della relazione dell’OLAF, confonde, per quanto riguarda il contratto [OSCURATO:PERSONA], l’esclusione del plagio con un’asserita esclusione generale di qualsiasi irregolarità.

In ogni caso, con tale argomento il CEVA chiede, invero, che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale. 111 Ciò detto, a norma dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.

Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova.

La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione [sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), C‑48/22 P , EU:C:2024:726 , punto 61 e giurisprudenza citata]. 112 Poiché lo snaturamento dei fatti non è stato né dedotto né dimostrato, occorre respingere la prima parte del secondo motivo di impugnazione in quanto irricevibile.

Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione 113 Con la seconda parte del suo secondo motivo di impugnazione, il CEVA sostiene che il Tribunale ha violato il principio di buona amministrazione della giustizia, che sarebbe contemplato all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei limiti in cui ha considerato, al punto 72 della sentenza impugnata, che la «natura orizzontale dell’ambito dell’indagine dell’OLAF includeva necessariamente il contratto [OSCURATO:PERSONA]», mentre altrove aveva riconosciuto che dalla relazione dell’OLAF risultava che l’accusa di plagio di documenti scientifici non era stata dimostrata per tale contratto. 114 Pertanto, il CEVA ritiene che il Tribunale, nel controllare la valutazione della relazione dell’OLAF effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], si sia limitato a una lettura generale di tale relazione, sicché esso ha violato il principio di buona amministrazione della giustizia, che gli imponeva di esaminare accuratamente tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quando invece una lettura adeguata di detta relazione avrebbe fatto emergere l’assenza di collegamento tra le irregolarità constatate e il contratto [OSCURATO:PERSONA]. 115 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è irricevibile e, in ogni caso, infondata. – Giudizio della Corte 116 Con tale parte il CEVA contesta al Tribunale di aver effettuato, ai punti da 70 a 80 della sentenza impugnata, una lettura generale e, di conseguenza, errata della relazione dell’OLAF, omettendo di esaminare accuratamente tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

Con tale argomento il ricorrente mira, invero, a che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti, quale risulterebbe dall’esame di tale relazione, a quella del Tribunale. 117 Ebbene, come osservato al punto 111 della presente sentenza, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso di loro snaturamento, che non viene dedotto e, in ogni caso, non è dimostrato nel caso di specie, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. 118 Pertanto, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di impugnazione in quanto irricevibile.

Sulla terza parte del secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 119 Il CEVA sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era creditrice di una somma di EUR 168220,16, senza prendere in considerazione il fatto che i giudici penali francesi l’avevano assolto dalle imputazioni di truffa e di distrazione di fondi pubblici e avevano definitivamente respinto le domande della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di parte civile.

Tali decisioni avrebbero autorità di cosa giudicata a livello nazionale, sicché i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto osterebbero a che simili decisioni siano rimesse in discussione sulla base del diritto dell’Unione. 120 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è irricevibile, in quanto il CEVA non specifica i punti della sentenza impugnata a cui essa fa riferimento.

Essa sarebbe, in ogni caso, inoperante. – Giudizio della Corte 121 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione.

In tal senso, secondo giurisprudenza costante, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑123/21 P , EU:C:2023:708 , punto 87 e giurisprudenza citata). 122 Sebbene il CEVA non citi i punti della sentenza impugnata da esso contestati, dal momento che tale sentenza contiene il sottotitolo «Sui procedimenti penali dinanzi agli organi giurisdizionali francesi», è evidente che tale argomento è diretto contro i punti da 85 a 88 di detta sentenza. 123 A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 85 della sentenza impugnata, che, nell’ambito di un contratto come il contratto [OSCURATO:PERSONA], la mera constatazione dell’esistenza di frodi o di gravi irregolarità finanziarie nel corso di un audit era sufficiente a fondare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di chiedere la restituzione delle somme da essa concesse.

Nell’ambito della sua insindacabile valutazione dei fatti, poi, esso ha considerato, al punto 86 di tale sentenza, che la falsificazione dei cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale, quale constatata nella relazione dell’OLAF, costituiva, quanto meno, una grave irregolarità finanziaria.

Per di più, al punto 87 di detta sentenza esso ha dichiarato, in sostanza, che l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA] conferiva alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto di chiedere il rimborso del contributo dell’Unione di cui trattasi sulla sola base della constatazione dell’esistenza di frodi o di gravi irregolarità finanziarie, senza che tale diritto fosse subordinato alla condizione che tali comportamenti fossero anche stati oggetto di una condanna o di una qualificazione penale. 124 Infine, al punto 88 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato, sulla base di tali valutazioni, che l’assoluzione del CEVA, da parte di un giudice penale nazionale, dalle imputazioni di truffa e di distrazione di fondi pubblici non incideva sul diritto della [OSCURATO:PERSONA] di chiedere il rimborso della sovvenzione di cui trattasi in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA]. 125 Un simile ragionamento non presenta alcun errore di diritto.

In particolare, contrariamente a quanto sostiene implicitamente il ricorrente, i giudici penali francesi non si sono pronunciati sull’esistenza di «gravi irregolarità finanziarie», ai sensi di tale disposizione, dal momento che tale nozione contrattuale non si sovrappone alle qualificazioni di truffa o di distrazione di fondi pubblici che erano oggetto delle imputazioni dalle quali esso è stato assolto. 126 Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del secondo motivo di impugnazione in quanto infondata.

Sulla quarta parte del secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 127 Il CEVA sostiene che il Tribunale ha violato il principio di autonomia procedurale, in quanto, nello stato attuale del diritto dell’Unione, i singoli non potrebbero far valere il diritto di uno Stato membro dinanzi ai giudici di un altro Stato membro.

Esso avrebbe, quindi, respinto erroneamente l’argomento del CEVA secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva far valere le procedure avviate in Francia sulla base del diritto francese, quando invece il contratto [OSCURATO:PERSONA] prevede l’applicazione del diritto belga e la competenza esclusiva dei giudici dell’Unione. 128 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il CEVA non indichi in che modo la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, sicché tale parte deve essere respinta in quanto irricevibile. 129 In ogni caso, la quarta parte del secondo motivo di impugnazione sarebbe infondata. – Giudizio della Corte 130 In via preliminare, sebbene il CEVA non citi i punti della sentenza impugnata da esso contestati, dal momento che quest’ultima sentenza contiene il sottotitolo «Sul principio di autonomia procedurale», è evidente che tale argomento è diretto contro i punti da 92 a 95 di detta sentenza. 131 Nel merito, occorre osservare, da un lato, che, come ricordato ai punti 94 e 95 della presente sentenza, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, il regolamento n. 1346/2000 ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 132 Dall’altro lato, l’applicazione del principio di autonomia procedurale presuppone l’assenza di norme dell’Unione in materia (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑501/18 , EU:C:2021:249 , punto 116 e giurisprudenza citata), sicché nel caso di specie non può essere dedotta alcuna violazione di tale principio. 133 Pertanto il Tribunale, nel ritenere, al punto 93 della sentenza impugnata, che l’applicabilità del diritto belga al contratto [OSCURATO:PERSONA] non pregiudicasse l’applicabilità diretta del regolamento n. 1346/2000, in forza del quale talune disposizioni del codice del commercio francese producono i loro effetti nel diritto belga, non ha violato il principio di autonomia procedurale. 134 Di conseguenza, occorre respingere la quarta parte del secondo motivo di impugnazione in quanto infondata e, dunque, il secondo motivo di impugnazione nella sua interezza. 135 Poiché nessuno dei motivi dedotti dal CEVA a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

Sulle spese 136 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 137 A termini dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 138 Poiché il CEVA è rimasto soccombente in sede di impugnazione, esso deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese relative al presente procedimento, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0686 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 3 aprile 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito della ricerca biologica – Progetto [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di sovvenzione – Relazione di audit dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) – Scoperta di una frode o di irregolarità finanziarie – Domanda di rimborso del contributo dell’Unione europea – Nota di addebito – Credito dell’Unione – Prescrizione – [OSCURATO:PERSONA] disciplinato dal diritto belga – Apertura, in Francia, di una procedura di insolvenza nei confronti del debitore – Dichiarazione di credito da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Applicazione diretta – Interruzione del termine di prescrizione di diritto belga» Nella causa C‑686/23 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 16 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) , con sede in Pleubian (Francia), rappresentato da A. Raccah, avocat, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da J. Estrada de Solà e M. Ilkova, in qualità di agenti, assistiti da E. Bouttier, avocat, ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Rennes (Francia), [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Saint-Brieuc (Francia), convenute in primo grado, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da S. Rodin (relatore), presidente di sezione, N. Piçarra e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 6 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/CEVA e a. (T‑748/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2023:521 ), con la quale quest’ultimo ha fissato in EUR 168220,16, oltre agli interessi di mora, l’importo del credito della [OSCURATO:PERSONA] europea corrispondente al rimborso delle sovvenzioni versate nel contesto del contratto di finanziamento concluso con il CEVA per l’attuazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» (in prosieguo: il «credito controverso»). Contesto normativo Diritto dell’Unione 2 L’articolo 71 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( GU 2002, L 248, pag. 1 ), intitolato «Accertamento dei crediti», nella versione applicabile ai fatti oggetto della presente impugnazione, ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevedeva quanto segue: «1.   L’accertamento di un credito è l’atto dell’ordinatore delegato o sottodelegato avente il seguente oggetto: a) verifica dell’esistenza dei debiti a carico del debitore; b) determinazione o verifica dell’esistenza e dell’importo del debito; c) verifica dell’esigibilità del debito. 2.   Le risorse proprie messe a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] ed ogni credito appurato come certo, liquido ed esigibile devono essere oggetto di accertamento mediante un ordine di riscossione destinato al contabile, seguito da una nota di addebito indirizzata al debitore; entrambi i documenti sono emessi dall’ordinatore competente. 3.   Gli importi indebitamente pagati sono ricuperati». 3 L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza ( GU 2000, L 160, pag. 1 ), intitolato «Competenza internazionale», nella versione applicabile ai fatti, ai suoi paragrafi 1 e 2 così disponeva: «1.   Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria. 2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio». 4 L’articolo 4 del regolamento n. 1346/2000, intitolato «Legge applicabile», al suo paragrafo 2 prevedeva quanto segue: «La legge dello Stato di apertura [della procedura di insolvenza] determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. Essa determina in particolare: (...) f) gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti; (...)». 5 L’articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Principio», al suo paragrafo 1 così disponeva: «La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta». 6 L’articolo 17 di detto regolamento, intitolato «Effetti del riconoscimento», al suo paragrafo 1 era così formulato: «La decisione di apertura di una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2». Diritto belga 7 L’articolo 1134 del code civil (codice civile) belga, nella versione applicabile ai fatti a cui si riferisce la presente impugnazione (in prosieguo: il «codice civile belga»), così disponeva: «I contratti stipulati a norma di legge hanno forza di legge tra le parti contraenti. (...) Essi devono essere eseguiti secondo buona fede». 8 Ai sensi dell’articolo 2257 del codice civile belga: «La prescrizione non comincia a decorrere: riguardo a un credito soggetto a condizione, fino a quando la condizione si avvera; (...)». 9 A termini dell’articolo 2262 bis , paragrafo 1, primo comma, del codice civile belga: «Tutte le azioni personali si prescrivono in dieci anni». Diritto francese 10 L’articolo L. 622-21-I del code de commerce (codice del commercio) francese, nella versione applicabile ai fatti a cui si riferisce la presente impugnazione (in prosieguo: il «codice del commercio francese»), prevedeva quanto segue: «La sentenza di apertura interrompe o preclude ogni azione giudiziaria da parte di tutti i creditori il cui credito non sia menzionato al paragrafo I dell’articolo L. 622‑17 e diretta: 1 o Alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro; 2° Alla risoluzione di un contratto per mancato pagamento di una somma di denaro». 11 L’articolo L. 622-24 del codice del commercio francese così recitava: «A far data dalla pubblicazione della sentenza, tutti i creditori il cui credito è sorto anteriormente alla sentenza di apertura, a eccezione dei dipendenti, inviano la dichiarazione dei loro crediti al mandatario giudiziario, nei termini stabiliti con decreto del Conseil d’État [(Consiglio di Stato, Francia)]. Qualora al creditore sia stata concessa la rimessione in termini ai sensi dell’articolo L. 622-26, i termini decorrono solo a partire dalla notifica di tale decisione; in tal caso, essi sono ridotti alla metà. I creditori titolari di un diritto di garanzia pubblicato o legati al debitore da un contratto pubblicato sono avvisati personalmente o, se del caso, nel domicilio eletto. Il termine per la dichiarazione applicabile a questi ultimi decorre a partire dalla notifica di tale avviso. (...)». 12 L’articolo L. 622-25-I di tale codice così disponeva: «La dichiarazione di credito interrompe la prescrizione fino alla chiusura della procedura; essa esonera da ogni costituzione in mora e ha valore di esercizio dell’azione». [OSCURATO:PERSONA] 13 L’articolo 2, paragrafo 1, del contratto concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e il CEVA il 17 gennaio 2001, avente ad oggetto l’attuazione di un progetto nell’ambito del programma specifico di ricerca e di sviluppo intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» (in prosieguo: il «progetto [OSCURATO:PERSONA]»), che prevede il versamento di una sovvenzione dell’importo di EUR 123735 (in prosieguo: il «contratto [OSCURATO:PERSONA]»), così dispone: «La durata del progetto è di 36 mesi a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]». 14 L’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del contratto [OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue: «1.   Il presente contratto è disciplinato dal diritto belga. 2.   Il [Tribunale] e, in caso di impugnazione, la [Corte] sono competenti in via esclusiva a conoscere delle controversie tra l’[Unione europea], da un lato, e i contraenti, dall’altro, relative alla validità, all’applicazione o all’interpretazione del presente contratto». 15 L’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II di tale contratto stabilisce quanto segue: «Dopo la data di scadenza del contratto, la risoluzione del contratto o la cessazione della partecipazione di un contraente, la [OSCURATO:PERSONA] può richiedere al contraente o, a seconda dei casi, richiede allo stesso, in seguito a frodi o gravi irregolarità finanziarie constatate nel corso di un audit, il rimborso integrale del contributo comunitario che gli è stato versato (...)». Fatti 16 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 22 della sentenza impugnata. 17 Il 17 gennaio 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso con il CEVA il contratto [OSCURATO:PERSONA], che prevedeva il versamento di una sovvenzione dell’importo di EUR 123735. 18 Nel corso del 2006 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha avviato un’indagine in seguito a sospette frodi riguardanti diversi progetti attuati dal CEVA, tra cui il progetto [OSCURATO:PERSONA]. 19 L’11 dicembre 2007 l’OLAF ha redatto la sua relazione definitiva riguardante tale indagine (in prosieguo: la «relazione dell’OLAF»), nella quale ha constatato irregolarità nell’ambito dell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA], consistenti, in particolare, in falsificazioni dei cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale del CEVA. 20 Con lettera del 29 ottobre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il CEVA che intendeva emettere nei suoi confronti, a causa delle gravi irregolarità constatate nella relazione dell’OLAF, note di addebito per un importo di EUR 123735, oltre agli interessi, ai fini della restituzione della sovvenzione versata a titolo del contratto [OSCURATO:PERSONA]. 21 Il 13 marzo 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al CEVA quattro note di addebito per un importo totale di EUR 168220,16 (in prosieguo: le «note di addebito»). 22 Il 12 giugno 2009, poiché il CEVA non aveva dato seguito né alle note di addebito né alle quattro lettere di sollecito inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] l’11 maggio 2009, tale istituzione gli ha notificato quattro lettere di messa in mora. 23 Il 17 luglio 2009 il CEVA ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, diretto all’annullamento di tali lettere di sollecito. 24 Con sentenza del 15 settembre 2011, CEVA/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑285/09 , EU:T:2011:479 ), il Tribunale ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile. 25 Con sentenza del tribunal correctionnel de Rennes (Tribunale penale di Rennes, Francia) del 26 aprile 2011, il CEVA e il suo ex direttore sono stati dichiarati colpevoli di truffa e di distrazione di fondi pubblici e condannati, rispettivamente, a una pena pecuniaria di EUR 80000 e a una pena detentiva di 18 mesi con sospensione condizionale. Pronunciandosi sull’azione civile esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA], tale tribunale ha condannato gli imputati, in parte in solido, a versare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di EUR 303631 a titolo di risarcimento del danno materiale patito, in particolare a causa delle irregolarità finanziarie commesse nell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA]. 26 Con sentenza del 1 o aprile 2014, la cour d’appel de Rennes (Corte d’appello di Rennes, Francia) ha assolto il CEVA e il suo ex direttore da tutti i capi d’imputazione e ha respinto l’azione civile della [OSCURATO:PERSONA]. 27 Con sentenza del 12 novembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Sezione penale della Corte di cassazione, Francia) ha cassato tale sentenza del 1 o aprile 2014 nelle sole parti in cui ha disposto l’assoluzione degli imputati dal reato di distrazione di fondi pubblici e, in tali limiti, ha rinviato il procedimento dinanzi alla cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen, Francia). 28 Con sentenza del 22 giugno 2016, il tribunal de commerce de Saint-Brieuc (Tribunale commerciale di Saint-Brieuc, Francia) ha aperto una procedura di insolvenza, detta «di salvaguardia», nei confronti del CEVA (in prosieguo: la «procedura di salvaguardia») e ha designato la [OSCURATO:PERSONA] quale mandatario giudiziario. 29 Il 15 settembre 2016, nell’ambito della procedura di salvaguardia, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato un credito corrispondente all’importo totale delle note di addebito emesse al fine di ottenere la restituzione delle sovvenzioni, tra cui quelle versate a titolo del contratto [OSCURATO:PERSONA], per una somma capitale di EUR 289012,95, oltre agli interessi di mora, ossia, in totale, EUR 431002,18. 30 Il 6 dicembre 2016 la TCA ha contestato il credito della [OSCURATO:PERSONA]. 31 Con sentenza del 21 luglio 2017, il tribunal de commerce di Saint-Brieuc (Tribunale commerciale di Saint-Brieuc) ha adottato il piano di salvaguardia del CEVA e ha designato la [OSCURATO:PERSONA] quale commissario preposto all’esecuzione del piano di salvaguardia. 32 Con sentenza del 23 agosto 2017, divenuta definitiva, la cour d’appel de Caen (Corte d’appello di Caen), statuendo su rinvio a seguito di cassazione, ha assolto il CEVA dal reato di distrazione di fondi pubblici e ha condannato il suo ex direttore alla pena di un anno di detenzione con sospensione condizionale e a una pena pecuniaria di EUR 20000 per distrazione di fondi pubblici. 33 Con ordinanza dell’11 settembre 2017, il giudice delegato alla procedura di salvaguardia ha respinto integralmente la dichiarazione di credito della [OSCURATO:PERSONA]. 34 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale ordinanza. 35 Con sentenza del 24 novembre 2020, la cour d’appel de Rennes (Corte d’appello di Rennes) ha annullato detta ordinanza, pur constatando la sussistenza di due serie contestazioni concernenti la dichiarazione di credito della [OSCURATO:PERSONA], relative alla prescrizione e alla fondatezza delle note di addebito, e ha ritenuto che in merito a tali contestazioni dovesse decidere l’organo giurisdizionale competente, che spettava alla [OSCURATO:PERSONA] adire. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 36 Il 19 dicembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso contro il CEVA, la TCA e la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 272 TFUE, sulla base della clausola compromissoria contenuta nel contratto [OSCURATO:PERSONA], ai fini della determinazione dell’importo del suo credito corrispondente al rimborso delle sovvenzioni concesse al CEVA nell’ambito di tale contratto. 37 All’udienza tenutasi l’11 novembre 2022 dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che il suo ricorso non era diretto contro la TCA e la [OSCURATO:PERSONA] e che essa non chiedeva al Tribunale di dichiarare che queste ultime fossero tenute a rimborsare le somme versate nell’ambito dell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA], circostanza di cui il Tribunale ha preso atto al punto 97 della sentenza impugnata. 38 A sua difesa, il CEVA ha sostenuto, sotto un primo profilo, che la domanda della [OSCURATO:PERSONA] era prescritta, sotto un secondo profilo, che l’indagine dell’OLAF non riguardava il progetto [OSCURATO:PERSONA] e che la relazione dell’OLAF non aveva dimostrato che le irregolarità da esso individuate fossero state commesse nell’ambito dell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA], sotto un terzo profilo, che i giudici penali francesi lo avevano assolto dalle imputazioni di truffa e di distrazione di fondi pubblici e, sotto un quarto profilo, che, in forza del principio di autonomia procedurale, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva avvalersi dei procedimenti avviati in Francia sulla base del diritto francese, quando invece il contratto [OSCURATO:PERSONA] era disciplinato dal diritto belga. 39 A tal riguardo, in primo luogo, il Tribunale, ai punti da 30 a 59 della sentenza impugnata, ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal CEVA. 40 Dopo aver constatato che la questione dell’eventuale prescrizione della domanda della [OSCURATO:PERSONA] era disciplinata dal diritto belga, secondo il quale il termine di prescrizione era, nel caso di specie, di dieci anni, il Tribunale ha considerato, ai punti 40 e 41 di detta sentenza, che l’esigibilità del credito dell’Unione era subordinata a una previa domanda di rimborso formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha ritenuto che la data di tale domanda corrispondesse, nel caso di specie, a quella in cui tale istituzione aveva inviato le note di addebito al CEVA, ossia il 13 marzo 2009, in assenza di deduzione, da parte del CEVA, di argomenti particolari per dimostrare che il credito fosse divenuto esigibile prima di tale data. Il Tribunale ne ha desunto, al punto 46 della medesima sentenza, che la data di prescrizione del credito dell’Unione era, in virtù del diritto belga, in linea di principio il 14 marzo 2019. 41 Peraltro, il Tribunale ha dichiarato, al punto 57 della sentenza impugnata, che la dichiarazione di credito presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 settembre 2016 nell’ambito della procedura di salvaguardia aveva interrotto la prescrizione. 42 A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, da un lato, che, in forza del diritto francese, la dichiarazione di credito interrompe la prescrizione fino alla chiusura della procedura. Dall’altro lato, esso ha constatato che, in base all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000, la legge dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza determina le condizioni di tale apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza, nonché gli effetti di tale procedura sulle azioni giudiziarie individuali. Per di più, il Tribunale ha considerato che, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento, la decisione di apertura della procedura di insolvenza è riconosciuta in tutti gli Stati membri e produce i suoi effetti senza altra formalità. Ebbene, il Tribunale ha constatato che l’apertura, in Francia, della procedura di salvaguardia nei confronti del CEVA e la dichiarazione di credito effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale procedura di salvaguardia avevano prodotto, in applicazione del diritto francese e, in particolare, dell’articolo L. 622-25-1 del codice del commercio francese, effetti nel diritto belga e, più precisamente, che tale dichiarazione di credito aveva interrotto il termine di prescrizione della domanda della [OSCURATO:PERSONA], sicché, alla data in cui era stata proposta, essa non era prescritta. 43 In secondo luogo, ai punti da 66 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale, pronunciandosi nel merito, ha verificato se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata ad avvalersi della relazione dell’OLAF per chiedere al CEVA la restituzione di tutte le somme che gli erano state versate nell’ambito dell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA]. 44 A tal riguardo, il Tribunale ha constatato, da un lato, ai punti 70 e 71 di tale sentenza, che l’indagine dell’OLAF relativa al CEVA si era articolata in due parti, la prima vertente sulle spese dirette e la seconda sui fondi strutturali, e aveva riguardato due tipi di comportamenti che avevano suscitato sospetti, vale a dire, sotto un primo profilo, la falsificazione dei cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale e, sotto un secondo profilo, il plagio di documenti scientifici nell’ambito di diversi progetti realizzati dal CEVA. 45 Dall’altro lato, ai punti da 72 a 74 di detta sentenza, il Tribunale ha constatato che la relazione dell’OLAF, non avendo identificato i documenti scientifici asseritamente plagiati nell’ambito dell’esecuzione di tale contratto, non aveva dimostrato l’esistenza di un plagio. Per contro, il Tribunale ha sottolineato che tale relazione aveva affermato l’esistenza di gravi irregolarità finanziarie riguardanti tutti i progetti assegnati al CEVA, compreso il progetto [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha considerato che da tale relazione emergeva, sotto un primo profilo, che l’OLAF aveva dimostrato l’esistenza di gravi irregolarità finanziarie riguardanti i cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale del CEVA e, sotto un secondo profilo, che tali cartellini erano stati falsificati in tutti questi progetti, e ciò in modo deliberato e sistematico. Pertanto il Tribunale, al punto 79 della sentenza impugnata, ha respinto l’argomento del CEVA vertente sulla presunta assenza di collegamento tra le irregolarità constatate nella relazione dell’OLAF e il progetto [OSCURATO:PERSONA]. 46 In terzo luogo il Tribunale, ai punti da 81 a 88 della sentenza impugnata, ha esaminato l’incidenza dei procedimenti penali dinanzi ai giudici francesi, in quanto il CEVA sosteneva, a sua difesa, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva fondare la sua domanda sul carattere asseritamente fraudolento della gestione della sovvenzione che gli è stata concessa, quando invece esso era stato, infine, assolto dalle imputazioni di truffa e di distrazione di fondi pubblici. A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, al punto 87 di tale sentenza, che l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA] subordinava il rimborso del contributo dell’Unione al progetto [OSCURATO:PERSONA] alla mera constatazione dell’esistenza di frodi o di gravi irregolarità finanziarie nell’ambito di un audit, senza far dipendere tale rimborso da una condanna penale o da una qualificazione penale dei fatti in questione. Esso ne ha dedotto, al punto 88 di detta sentenza, che l’assoluzione del CEVA non incideva sull’applicazione di tale disposizione contrattuale. 47 In quarto luogo, il Tribunale ha esaminato e respinto, ai punti da 89 a 95 della sentenza impugnata, l’argomento del CEVA vertente sull’asserita violazione del principio di autonomia procedurale, in quanto una procedura di insolvenza aperta in Francia non potrebbe produrre effetti nel diritto belga. A tal riguardo, il Tribunale ha dichiarato, al punto 93 di tale sentenza, di essere stato adito in virtù di una clausola compromissoria sulla base dell’articolo 272 TFUE e di dover decidere la controversia secondo il diritto sostanziale applicabile al contratto e, in particolare, secondo il regolamento n. 1346/2000, in forza del quale talune disposizioni del codice del commercio francese producono i loro effetti nel diritto belga. Il Tribunale ha pertanto considerato che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad avvalersi, sulla base del regolamento n. 1346/2000, degli effetti nel diritto belga della procedura di insolvenza avviata in Francia. 48 Per tutti questi motivi, il Tribunale ha accolto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] e ha fissato l’importo del credito controverso in EUR 168220,16, oltre agli interessi. Domande delle parti in sede di impugnazione 49 Il CEVA chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 50 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – confermare la sentenza impugnata e – condannare il CEVA alle spese. Sull’impugnazione 51 A sostegno della sua impugnazione, il CEVA deduce due motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su un errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe determinato erroneamente il termine di prescrizione dell’azione giudiziaria della [OSCURATO:PERSONA], e, il secondo, su una violazione del principio di buona amministrazione della giustizia. Sul primo motivo di impugnazione 52 Il primo motivo di impugnazione è diretto contro i punti da 42 a 59 della sentenza impugnata e si articola in quattro parti. Sulla prima parte del primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 53 Con la prima parte del primo motivo di impugnazione il CEVA deduce che il Tribunale, nel ritenere che la data di emissione delle note di addebito fosse il dies a quo del termine di prescrizione, ha commesso un errore di diritto. 54 In primo luogo, il CEVA sostiene che, a tal riguardo, il Tribunale si è erroneamente basato sull’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA], mentre tale disposizione contrattuale riguarderebbe solo la possibilità di condurre un audit finanziario. 55 In secondo luogo, il CEVA ritiene che, da un lato, sulla base dell’articolo 2, paragrafo 1, del contratto [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato II di tale contratto, quest’ultimo sia cessato il 12 ottobre 2004. Dall’altro lato, in conformità al diritto belga, il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dal giorno in cui sorge il diritto di agire sottoposto a tale termine, giorno che corrisponde a quello in cui l’obbligazione oggetto dell’azione doveva essere eseguita. 56 Pertanto, secondo il CEVA, la corretta interpretazione del contratto [OSCURATO:PERSONA] e del diritto belga deve condurre a ritenere che il credito controverso sia divenuto esigibile a partire dalla consegna delle ricerche previste in tale contratto. Il CEVA aggiunge che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 6, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] poteva chiedere il rimborso del contributo finanziario tenendo conto della natura e del risultato dei lavori effettuati. Sulla base di tali elementi, esso ritiene che il dies a quo del termine di prescrizione di dieci anni previsto dal diritto belga debba essere fissato al 13 ottobre 2004, sicché tale termine è scaduto il 13 ottobre 2014. 57 Il CEVA sostiene che questa parte non costituisce un nuovo argomento, sicché essa sarebbe ricevibile, poiché lo stesso ha sollevato argomenti simili dinanzi al Tribunale, come risulterebbe dal suo controricorso e dai punti da 48 a 58 della sua controreplica in primo grado. 58 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità della prima parte del primo motivo di impugnazione, in quanto il CEVA, da un lato, non ha sostenuto dinanzi al Tribunale che il dies a quo del termine di prescrizione doveva essere fissato alla cessazione del contratto [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, il CEVA avrebbe ammesso dinanzi al Tribunale che la data in cui le note di addebito gli erano state inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] corrispondeva a quella in cui il credito controverso era divenuto esigibile e che il termine di prescrizione aveva cominciato a decorrere dal giorno successivo a tale data. Sarebbe in tale contesto che il Tribunale avrebbe dichiarato, al punto 44 della sentenza impugnata, che «il CEVA non ha dedotto alcun argomento particolare per dimostrare che il credito sia divenuto esigibile prima del 13 marzo 2009». 59 Nell’ipotesi in cui la prima parte del primo motivo di impugnazione dovesse essere dichiarata ricevibile, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che essa è, in ogni caso, infondata. – Giudizio della Corte 60 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Pertanto, secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte nell’ambito dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita ai motivi e agli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado. Una parte non può quindi sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte una censura che non ha dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui è stato investito il Tribunale (sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑439/20 P e C‑441/20 P , EU:C:2023:211 , punto 83 e giurisprudenza citata). 61 Nel caso di specie il CEVA sostiene di aver affrontato «la problematica del dies a quo del termine di prescrizione» nel suo controricorso e di aver «dettagliato» il suo ragionamento ai punti da 48 a 58 della sua «memoria illustrativa della domanda», sicché lo stesso avrebbe dedotto dinanzi al Tribunale un motivo vertente sulla prescrizione della domanda della [OSCURATO:PERSONA]. 62 A tal riguardo, occorre constatare che un argomento come quello dedotto nell’ambito della presente parte non risulta da nessuna delle memorie del CEVA dinanzi al Tribunale. 63 Infatti, ai punti da 48 a 56 del suo controricorso nonché ai punti da 48 a 58 della sua controreplica, il CEVA sosteneva che il credito controverso era prescritto poiché, contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], non poteva essere affermata alcuna interruzione del termine di prescrizione. Per contro, il CEVA non contestava che il dies a quo di tale termine corrispondesse alla data di emissione delle note di addebito. 64 Al contrario, al punto 56 del suo controricorso e al punto 58 della sua controreplica, il CEVA ha espressamente indicato che, «[i]n definitiva, si deve ritenere che le note di addebito del 12 marzo 2009 diano inizio al termine di prescrizione di 10 anni, in applicazione del diritto belga». 65 Ne consegue che il motivo di impugnazione, in questa prima parte, vertente sull’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel basarsi sulla data di emissione delle note di addebito, e non sulla data di cessazione del contratto, per stabilire il dies a quo del termine di prescrizione costituisce un motivo nuovo. 66 In tali circostanze, si deve constatare che la prima parte del primo motivo di impugnazione è irricevibile. Sulla seconda parte del primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 67 Il CEVA sostiene che il Tribunale, nel dichiarare, ai punti da 39 a 44 della sentenza impugnata, che un credito contrattuale poteva sorgere da una nota di addebito, ha commesso un errore di diritto. 68 A tal riguardo, il CEVA afferma che, in conformità alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell’Unione, da un lato, le note di addebito non costituiscono né decisioni amministrative impugnabili né titoli esecutivi e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dei suoi rapporti contrattuali, non ha diritto di adottare atti unilaterali di natura decisionale nei confronti delle sue controparti contrattuali. Il CEVA ne deduce che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva adottare un atto unilaterale diretto al recupero di un credito contrattuale senza far previamente riconoscere l’esistenza di un simile credito da parte del giudice competente. 69 [OSCURATO:PERSONA] replica che la seconda parte del primo motivo di impugnazione del CEVA deve essere respinta in quanto irricevibile e, in ogni caso, infondata. – Giudizio della Corte 70 Si deve constatare che, con tale parte, il ricorrente in sede di impugnazione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare, quale dies a quo del termine di prescrizione del credito controverso, una data successiva al 13 ottobre 2004. 71 Orbene, come rilevato ai punti 63 e 64 della presente sentenza, lo stesso non ha contestato dinanzi al Tribunale, ma, al contrario, ha ammesso dinanzi a quest’ultimo, che il dies a quo di tale termine corrispondeva alla data di emissione delle note di addebito, vale a dire il 12 marzo 2009. 72 Pertanto, il motivo di impugnazione vertente, in questa seconda parte, sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel non considerare che detto termine aveva cominciato a decorrere prima di quest’ultima data, costituisce un motivo nuovo. 73 Di conseguenza, anche la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto irricevibile. Sulla terza parte del primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 74 Il CEVA afferma, anzitutto, che il Tribunale, nel decidere che il termine di prescrizione del credito controverso era stato interrotto dalla dichiarazione di credito nell’ambito della procedura di salvaguardia, ha commesso un errore di diritto. 75 A tal riguardo, il CEVA contesta l’esistenza del credito controverso, che la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe dimostrare con la semplice presentazione delle note di addebito o della dichiarazione di credito. Il CEVA ricorda che tale credito è stato respinto con l’ordinanza del giudice delegato dell’11 settembre 2017, menzionata al punto 33 della presente sentenza, e afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non ha provato il suo credito dinanzi al giudice competente. Inoltre, tale dichiarazione di credito nell’ambito di una procedura di salvaguardia aperta in Francia è, secondo il CEVA, priva di effetti sulla prescrizione dell’azione civile disciplinata dal diritto belga. Ritenendo che il regolamento n. 1346/2000 consenta l’interruzione del termine di prescrizione di un credito che non sarebbe stato esigibile al momento dell’apertura della procedura di salvaguardia, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. 76 Del resto, nella sua replica, il CEVA deduce che, quand’anche si ammettesse che l’apertura di una procedura di salvaguardia può interrompere il termine di prescrizione, l’atto interruttivo deve risultare da una richiesta formale del creditore, che non può essere costituita, come nel caso di specie, dalle note di addebito. 77 Peraltro, la procedura di salvaguardia sarebbe stata aperta solo il 22 giugno 2016, mentre il credito della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe prescritto nel corso del 2014. Ne consegue, secondo il CEVA, che la dichiarazione di credito presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale procedura non ha potuto interrompere il termine di prescrizione, poiché, alla data di tale dichiarazione, tale termine era scaduto. 78 Inoltre, secondo il CEVA, il Tribunale, nel ritenere che la prescrizione fosse stata interrotta da una citazione a comparire dinanzi ai giudici penali francesi emessa nei suoi confronti, ha commesso un errore di diritto, in quanto «il diritto belga non prevede né l’interruzione dei termini di prescrizione, né l’applicazione dei termini belgi relativi all’azione penale ai procedimenti avviati in un altro Stato». 79 Infatti, il CEVA sostiene che dalla giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) risulta che un’interruzione mediante citazione in giudizio può essere fatta valere solo da colui che è all’origine dell’atto interruttivo. Nel caso di specie, non sarebbe la [OSCURATO:PERSONA], bensì il pubblico ministero francese ad aver adito il giudice penale francese. Inoltre, da tale giurisprudenza si evincerebbe altresì che una citazione interrompe il termine di prescrizione «per la domanda proposta tramite la citazione medesima e per la domanda il cui oggetto è astrattamente compreso nella citazione», il che rende necessario tener conto dell’oggetto della domanda. Ebbene, nel caso di specie, l’azione pubblica in Francia aveva ad oggetto le imputazioni di truffa e di distrazione di fondi pubblici, mentre la domanda della [OSCURATO:PERSONA] verteva sul rimborso delle sovvenzioni concesse al CEVA. 80 Infine, il CEVA deduce che, in conformità al diritto belga, in ogni caso, l’interruzione del termine di prescrizione è considerata non avvenuta se la domanda della parte ricorrente è respinta. Ebbene, l’azione civile della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai giudici penali francesi sarebbe stata respinta. 81 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la terza parte del primo motivo di impugnazione è in parte irricevibile e in parte infondata. 82 A tal riguardo, essa contesta l’interpretazione dell’articolo L. 622-25-1 del codice del commercio francese avanzata dal CEVA. 83 [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha correttamente constatato che la dichiarazione di credito effettuata nell’ambito della procedura di salvaguardia ha, in forza dell’articolo 16 del regolamento n. 1346/2000, prodotto un effetto interruttivo in tutti gli Stati membri. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il diritto belga riconosce lo stesso effetto interruttivo alla dichiarazione di credito. 84 Per quanto riguarda l’argomento del CEVA secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la citazione in giudizio notificatagli al fine di comparire dinanzi ai giudici penali francesi avesse interrotto il termine di prescrizione, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che esso è irricevibile, poiché il Tribunale non si sarebbe pronunciato su tale questione. 85 In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prescrizione del credito controverso è stata interrotta dalla costituzione di parte civile dell’Unione europea dinanzi al giudice penale francese nel 2011 ed è rimasta sospesa fino al 23 agosto 2017, data di chiusura del procedimento penale. – Giudizio della Corte 86 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento del CEVA secondo cui il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dalla citazione a comparire dinanzi ai giudici penali francesi emessa nei suoi confronti, occorre constatare che tale argomento si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. 87 Infatti, dopo aver constatato, ai punti da 52 a 59 della sentenza impugnata, che la dichiarazione di credito della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura di salvaguardia aveva interrotto la prescrizione di tale credito, il Tribunale non si è pronunciato sulla questione se la citazione del CEVA a comparire dinanzi ai giudici francesi abbia, parimenti, interrotto tale prescrizione. 88 In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento del CEVA relativo all’interruzione del termine di prescrizione mediante la dichiarazione di credito della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura di salvaguardia, occorre osservare che il Tribunale ha anzitutto constatato, al punto 52 della sentenza impugnata, che il tribunal de commerce de Saint-Brieuc (Tribunale commerciale di Saint-Brieuc) aveva aperto una procedura di salvaguardia nei confronti del CEVA il 22 giugno 2016 e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva, nell’ambito di tale procedura, dichiarato il proprio credito il 15 settembre 2016. 89 Il Tribunale ha poi constatato, da un lato, al punto 53 della sentenza impugnata, che dall’articolo L. 622-24 del codice del commercio francese risultava che tutti i creditori il cui credito è sorto anteriormente alla sentenza di apertura di una procedura di salvaguardia, a eccezione dei dipendenti, dovevano inviare la dichiarazione dei loro crediti al mandatario giudiziario a far data dalla pubblicazione della sentenza di apertura. Dall’altro lato, al punto 54 di tale sentenza, esso ha osservato che, in forza dell’articolo L. 622-25-1 di tale codice, la dichiarazione di credito interrompe la prescrizione fino alla chiusura della procedura, esonera da ogni costituzione in mora e ha valore di esercizio dell’azione. 90 Infine, il Tribunale ha, da un lato, constatato, al punto 55 della sentenza impugnata, che il regolamento n. 1346/2000 era direttamente applicabile. Dall’altro lato, al punto 56 di tale sentenza, esso ha considerato, in sostanza, che, in forza di tale regolamento, sotto un primo profilo, la legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza, sotto un secondo profilo, la decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato membro in cui la procedura è aperta e, sotto un terzo profilo, la decisione di apertura produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato membro di apertura. 91 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 57 della sentenza impugnata, che l’apertura, in Francia, della procedura di salvaguardia e la dichiarazione di credito effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] avevano prodotto, in applicazione del diritto francese, effetti nel diritto belga e, più precisamente, avevano interrotto il termine di prescrizione di tale credito. 92 Così facendo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. 93 Infatti, da un lato, l’argomento del CEVA secondo cui il credito della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere accertato da un giudice per interrompere la prescrizione non è supportato dalla formulazione dell’articolo L. 622-25-1 del codice del commercio francese, in base al quale una semplice dichiarazione di credito nell’ambito di una procedura di salvaguardia è sufficiente a interrompere la prescrizione. 94 Dall’altro lato, l’argomento del CEVA secondo cui il regolamento n. 1346/2000 non può produrre effetti nel diritto belga non può essere accolto. 95 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, il regolamento ha portata generale. Pertanto, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 96 In terzo e ultimo luogo, nella misura in cui il ricorrente in sede di impugnazione sostiene che la dichiarazione di credito nell’ambito della procedura di salvaguardia, nel 2016, sarebbe avvenuta dopo la prescrizione del credito dell’Unione, intervenuta il 13 ottobre 2014, dalla risposta alle parti prima e seconda del presente motivo di impugnazione risulta che tale censura è irricevibile. 97 Ne consegue che la terza parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata. Sulla quarta parte del primo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 98 Il CEVA sostiene che il Tribunale, nel constatare l’esistenza di un credito della [OSCURATO:PERSONA] e nel determinarne l’importo, ha commesso un errore di diritto. Il CEVA deduce che il diritto francese vieta all’insieme dei creditori dell’ente sottoposto a una procedura di salvaguardia di perseguire individualmente il recupero in via giudiziale dei loro crediti dopo l’apertura di tale procedura. Il CEVA ne deduce che, «alla luce del diritto fallimentare francese, la [sentenza impugnata] non può essere presa in considerazione dal giudice francese poiché il credito dichiarato è successivo». 99 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è infondata. – Giudizio della Corte 100 È sufficiente constatare che il Tribunale non ha pronunciato alcuna condanna del CEVA in tal senso. 101 Infatti, dal punto 95 della sentenza impugnata nonché dal punto 1 del suo dispositivo risulta che il Tribunale si è limitato a constatare l’esistenza del credito controverso e ha fissato l’importo di quest’ultimo nella somma capitale di EUR 168220,16, oltre agli interessi, senza condannare il CEVA al pagamento di tale credito. L’argomento di quest’ultimo si basa, pertanto, su una lettura erronea della sentenza impugnata. 102 In tali circostanze, occorre respingere la quarta parte del primo motivo di impugnazione e, pertanto, il primo motivo di impugnazione nella sua interezza. Sul secondo motivo di impugnazione 103 Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in quattro parti. Sulla prima parte del secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 104 Il CEVA sostiene che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti da 70 a 80 della sentenza impugnata, che il CEVA avesse commesso irregolarità finanziarie nell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA]. A tal riguardo il CEVA, facendo riferimento a un passaggio preciso della relazione dell’OLAF, deduce che da tale relazione risulta che la censura relativa alle irregolarità finanziarie non era stata provata nei suoi confronti riguardo al progetto [OSCURATO:PERSONA]. Esso afferma che le conclusioni di tale relazione relative a simili irregolarità riguardavano non già il contratto [OSCURATO:PERSONA], bensì altri due contratti, e che le sovvenzioni concesse in base a questi ultimi erano state rimborsate alla [OSCURATO:PERSONA]. 105 Nella sua replica il CEVA aggiunge, da un lato, che nessun elemento del fascicolo consente di dimostrare l’esistenza di una falsificazione dei cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale per quanto riguarda il progetto [OSCURATO:PERSONA]. Dall’altro lato, da detta relazione si evincerebbe altresì che il CEVA non ha plagiato documenti scientifici nell’ambito dell’esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto gli contesterebbe la [OSCURATO:PERSONA]. 106 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte del secondo motivo di impugnazione è infondata. – Giudizio della Corte 107 Come il Tribunale ha rilevato al punto 71 della sentenza impugnata, la relazione dell’OLAF si era articolata in due parti, la prima vertente sulle spese dirette e la seconda sui fondi strutturali, e aveva riguardato due tipi di comportamenti, vale a dire, da un lato, la falsificazione dei cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale e, dall’altro, il plagio di documenti scientifici. 108 Il Tribunale ha precisato, ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata, che, sebbene la relazione dell’OLAF non abbia dimostrato l’accusa di plagio di documenti scientifici relativamente al progetto [OSCURATO:PERSONA], tale relazione aveva tuttavia concluso che il CEVA aveva falsificato i cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del suo personale, «in particolare per quanto riguarda i progetti europei, al fine di sbloccare il massimo dei fondi destinati a ciascun progetto». 109 Sulla base dell’analisi di diversi passaggi della relazione dell’OLAF, il Tribunale ha concluso nel senso dell’esistenza di gravi irregolarità finanziarie riguardanti l’insieme dei progetti assegnati al CEVA, compreso il progetto [OSCURATO:PERSONA]. 110 A tal riguardo, occorre constatare che l’argomento del CEVA nell’ambito della presente parte, nella misura in cui si basa sul passaggio citato della relazione dell’OLAF, confonde, per quanto riguarda il contratto [OSCURATO:PERSONA], l’esclusione del plagio con un’asserita esclusione generale di qualsiasi irregolarità. In ogni caso, con tale argomento il CEVA chiede, invero, che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale. 111 Ciò detto, a norma dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti rilevanti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione [sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), C‑48/22 P , EU:C:2024:726 , punto 61 e giurisprudenza citata]. 112 Poiché lo snaturamento dei fatti non è stato né dedotto né dimostrato, occorre respingere la prima parte del secondo motivo di impugnazione in quanto irricevibile. Sulla seconda parte del secondo motivo di impugnazione 113 Con la seconda parte del suo secondo motivo di impugnazione, il CEVA sostiene che il Tribunale ha violato il principio di buona amministrazione della giustizia, che sarebbe contemplato all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei limiti in cui ha considerato, al punto 72 della sentenza impugnata, che la «natura orizzontale dell’ambito dell’indagine dell’OLAF includeva necessariamente il contratto [OSCURATO:PERSONA]», mentre altrove aveva riconosciuto che dalla relazione dell’OLAF risultava che l’accusa di plagio di documenti scientifici non era stata dimostrata per tale contratto. 114 Pertanto, il CEVA ritiene che il Tribunale, nel controllare la valutazione della relazione dell’OLAF effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], si sia limitato a una lettura generale di tale relazione, sicché esso ha violato il principio di buona amministrazione della giustizia, che gli imponeva di esaminare accuratamente tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, quando invece una lettura adeguata di detta relazione avrebbe fatto emergere l’assenza di collegamento tra le irregolarità constatate e il contratto [OSCURATO:PERSONA]. 115 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è irricevibile e, in ogni caso, infondata. – Giudizio della Corte 116 Con tale parte il CEVA contesta al Tribunale di aver effettuato, ai punti da 70 a 80 della sentenza impugnata, una lettura generale e, di conseguenza, errata della relazione dell’OLAF, omettendo di esaminare accuratamente tutti gli elementi pertinenti del caso di specie. Con tale argomento il ricorrente mira, invero, a che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti, quale risulterebbe dall’esame di tale relazione, a quella del Tribunale. 117 Ebbene, come osservato al punto 111 della presente sentenza, la valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso di loro snaturamento, che non viene dedotto e, in ogni caso, non è dimostrato nel caso di specie, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. 118 Pertanto, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo di impugnazione in quanto irricevibile. Sulla terza parte del secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 119 Il CEVA sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era creditrice di una somma di EUR 168220,16, senza prendere in considerazione il fatto che i giudici penali francesi l’avevano assolto dalle imputazioni di truffa e di distrazione di fondi pubblici e avevano definitivamente respinto le domande della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di parte civile. Tali decisioni avrebbero autorità di cosa giudicata a livello nazionale, sicché i principi di equivalenza, di effettività e di certezza del diritto osterebbero a che simili decisioni siano rimesse in discussione sulla base del diritto dell’Unione. 120 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale parte è irricevibile, in quanto il CEVA non specifica i punti della sentenza impugnata a cui essa fa riferimento. Essa sarebbe, in ogni caso, inoperante. – Giudizio della Corte 121 In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, i motivi e gli argomenti di diritto dedotti individuano con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. In tal senso, secondo giurisprudenza costante, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑123/21 P , EU:C:2023:708 , punto 87 e giurisprudenza citata). 122 Sebbene il CEVA non citi i punti della sentenza impugnata da esso contestati, dal momento che tale sentenza contiene il sottotitolo «Sui procedimenti penali dinanzi agli organi giurisdizionali francesi», è evidente che tale argomento è diretto contro i punti da 85 a 88 di detta sentenza. 123 A tal riguardo, il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 85 della sentenza impugnata, che, nell’ambito di un contratto come il contratto [OSCURATO:PERSONA], la mera constatazione dell’esistenza di frodi o di gravi irregolarità finanziarie nel corso di un audit era sufficiente a fondare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di chiedere la restituzione delle somme da essa concesse. Nell’ambito della sua insindacabile valutazione dei fatti, poi, esso ha considerato, al punto 86 di tale sentenza, che la falsificazione dei cartellini di registrazione dell’orario di lavoro del personale, quale constatata nella relazione dell’OLAF, costituiva, quanto meno, una grave irregolarità finanziaria. Per di più, al punto 87 di detta sentenza esso ha dichiarato, in sostanza, che l’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA] conferiva alla [OSCURATO:PERSONA] il diritto di chiedere il rimborso del contributo dell’Unione di cui trattasi sulla sola base della constatazione dell’esistenza di frodi o di gravi irregolarità finanziarie, senza che tale diritto fosse subordinato alla condizione che tali comportamenti fossero anche stati oggetto di una condanna o di una qualificazione penale. 124 Infine, al punto 88 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato, sulla base di tali valutazioni, che l’assoluzione del CEVA, da parte di un giudice penale nazionale, dalle imputazioni di truffa e di distrazione di fondi pubblici non incideva sul diritto della [OSCURATO:PERSONA] di chiedere il rimborso della sovvenzione di cui trattasi in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II del contratto [OSCURATO:PERSONA]. 125 Un simile ragionamento non presenta alcun errore di diritto. In particolare, contrariamente a quanto sostiene implicitamente il ricorrente, i giudici penali francesi non si sono pronunciati sull’esistenza di «gravi irregolarità finanziarie», ai sensi di tale disposizione, dal momento che tale nozione contrattuale non si sovrappone alle qualificazioni di truffa o di distrazione di fondi pubblici che erano oggetto delle imputazioni dalle quali esso è stato assolto. 126 Di conseguenza, occorre respingere la terza parte del secondo motivo di impugnazione in quanto infondata. Sulla quarta parte del secondo motivo di impugnazione – Argomenti delle parti 127 Il CEVA sostiene che il Tribunale ha violato il principio di autonomia procedurale, in quanto, nello stato attuale del diritto dell’Unione, i singoli non potrebbero far valere il diritto di uno Stato membro dinanzi ai giudici di un altro Stato membro. Esso avrebbe, quindi, respinto erroneamente l’argomento del CEVA secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva far valere le procedure avviate in Francia sulla base del diritto francese, quando invece il contratto [OSCURATO:PERSONA] prevede l’applicazione del diritto belga e la competenza esclusiva dei giudici dell’Unione. 128 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il CEVA non indichi in che modo la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto, sicché tale parte deve essere respinta in quanto irricevibile. 129 In ogni caso, la quarta parte del secondo motivo di impugnazione sarebbe infondata. – Giudizio della Corte 130 In via preliminare, sebbene il CEVA non citi i punti della sentenza impugnata da esso contestati, dal momento che quest’ultima sentenza contiene il sottotitolo «Sul principio di autonomia procedurale», è evidente che tale argomento è diretto contro i punti da 92 a 95 di detta sentenza. 131 Nel merito, occorre osservare, da un lato, che, come ricordato ai punti 94 e 95 della presente sentenza, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, il regolamento n. 1346/2000 ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 132 Dall’altro lato, l’applicazione del principio di autonomia procedurale presuppone l’assenza di norme dell’Unione in materia (v., in tal senso, sentenza del 25 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑501/18 , EU:C:2021:249 , punto 116 e giurisprudenza citata), sicché nel caso di specie non può essere dedotta alcuna violazione di tale principio. 133 Pertanto il Tribunale, nel ritenere, al punto 93 della sentenza impugnata, che l’applicabilità del diritto belga al contratto [OSCURATO:PERSONA] non pregiudicasse l’applicabilità diretta del regolamento n. 1346/2000, in forza del quale talune disposizioni del codice del commercio francese producono i loro effetti nel diritto belga, non ha violato il principio di autonomia procedurale. 134 Di conseguenza, occorre respingere la quarta parte del secondo motivo di impugnazione in quanto infondata e, dunque, il secondo motivo di impugnazione nella sua interezza. 135 Poiché nessuno dei motivi dedotti dal CEVA a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta. Sulle spese 136 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. 137 A termini dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 138 Poiché il CEVA è rimasto soccombente in sede di impugnazione, esso deve essere condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese relative al presente procedimento, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] d’étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese relative al procedimento di impugnazione, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese.