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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16279/2026

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to [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].2343/2020 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6513/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 16279/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].2343/2020 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 6513/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 16279/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris