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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11511/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060108U) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 36862/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di cocaina, mentre era ristretto agli arresti domiciliari; Rilevato che l'imputato presenta un unico motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche, sul presupposto che l'affermazione che fosse riuscito a disfarsi di altro stupefacente prima dell'arrivo degli operanti era stata congetturale e sul presupposto dell'ottimo comportamento serbato in carcere dove si era impegnato nell'attività lavorativa; Rilevato che la sentenza impugnata reca una motivazione puntuale e accurata in merito al diniego delle generiche perché i Giudici hanno espresso un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato: deteneva la cocaina mentre era ristretto in casa per un precedente, era stato osservato mentre si disfaceva di una dose, la perquisizione aveva dato esito positivo per la presenza di altra cocaina oltre al materiale idoneo al confezionamento, la parziale ammissione aveva avuto a oggetto solo i fatti già noti, le difficoltà economiche non erano state documentate e quelle di salute erano precedenti ai fatti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nel penitenziario non era elemento decisivo; Rilevato che i Giudici hanno soppesato tutti gli elementi a favore e tutti quelli contrari e hanno ritenuto la prevalenza di questi con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 060108U) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 36862/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per la detenzione a fini di spaccio di cocaina, mentre era ristretto agli arresti domiciliari; Rilevato che l'imputato presenta un unico motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche, sul presupposto che l'affermazione che fosse riuscito a disfarsi di altro stupefacente prima dell'arrivo degli operanti era stata congetturale e sul presupposto dell'ottimo comportamento serbato in carcere dove si era impegnato nell'attività lavorativa; Rilevato che la sentenza impugnata reca una motivazione puntuale e accurata in merito al diniego delle generiche perché i Giudici hanno espresso un giudizio negativo sulla personalità dell'imputato: deteneva la cocaina mentre era ristretto in casa per un precedente, era stato osservato mentre si disfaceva di una dose, la perquisizione aveva dato esito positivo per la presenza di altra cocaina oltre al materiale idoneo al confezionamento, la parziale ammissione aveva avuto a oggetto solo i fatti già noti, le difficoltà economiche non erano state documentate e quelle di salute erano precedenti ai fatti, lo svolgimento dell'attività lavorativa nel penitenziario non era elemento decisivo; Rilevato che i Giudici hanno soppesato tutti gli elementi a favore e tutti quelli contrari e hanno ritenuto la prevalenza di questi con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11511/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris