CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2026
Cassazione n. 06786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15484/2023 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in atti indicato, -intimato- avverso la sentenza del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 198/2023depositata il 09/03/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; considerato che 1. [OSCURATO:PERSONA]Angelo conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania l’[OSCURATO:PERSONA] del Cilento e Vallo di Diano chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in euro 2580,00, cagionati dai cinghiali al fondo di sua proprietà sito in Ceraso, loc. Perillo, identificato in c.t. al fl. 35, p.lle 49 e 268, ricompreso nell’azienda agricola di cui era titolare; a sostegno della domanda deduceva di aver presentato istanza di risarcimento alla [OSCURATO:PERSONA] di Vallo della Lucania e al [OSCURATO:PERSONA] del Cilento, quantificando i danni in euro 3.767,28, e che l’Ente aveva corrisposto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 500,00; si costituiva l’[OSCURATO:PERSONA] del Cilento e Vallo di Diano, chiedendo il rigetto della domanda attorea per aver già corrisposto l’integrale ristoro del danno patito; all’esito dell’istruttoria, il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, con sentenza n. 176/2011, in accoglimento parziale della domanda, accertava la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] del Cilento e Vallo di Diano, condannandolo al pagamento della somma di euro 720,00, oltre interessi legali, nonché spese di lite; avverso tale sentenza proponeva appello l’[OSCURATO:PERSONA] del Cilento e Vallo di Diano, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, nonché l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda risarcitoria; si costituiva il D’Angelo, proponendo appello incidentale per ottenere la condanna al risarcimento integrale del danno; il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 198/2023, in accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’Ente, accertava il difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo e, per l’effetto, rigettato l’appello incidentale, compensava le spese del doppio grado; 2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D’Angelo, articolando tre motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] del Cilento e Vallo di Diano (oggi anche Alburni)è rimasto intimato; il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; 3. tuttavia, il ricorso è stato erroneamente notificato al l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Salerno, mentre avrebbe dovuto essere notificato all’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma (cfr. per tutte, in proposito: Sez. U, Ord. interl. n. 608/2015); va, pertanto, non avendo ovviato a tale nullità spontaneamente il ricorrente e non essendo sopravvenuta la spontanea costituzione dell’intimato, ordinata la rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio fissato in dispositivo, impregiudicati gli oneri di documentazione della rituale ottemperanza all’ordine stesso; p. q. m. la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in adunanza, ordinando al ricorrente di rinnovare la notifica del ricorso,entro il termine perentorio trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, all’[OSCURATO:PERSONA], quale rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma. Così d