CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 ottobre 2024
Cassazione n. 06082/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso avverso l'ordinanza descritta in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo, rigettando il riesame proposto nell'interesse dell'indagato, ha confermato la misura custodiale di maggior rigore applicata al predetto per la ritenuta gravità indiziaria dell'ipotesi di reato allo stesso contestata; rilevato che con dichiarazione ritualmente resa e trasmessa a questa Corte, il ricorrente ha rinunziato al ricorso evidenziando l'intervenuta concessione degli arresti domiciliari in sostituzione della misura in origine applicata, con conseguente, affermata, carenza di interesse allo scrutinio dei motivi di impugnazione; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso, conseguente alla rinunzia, non conseguono nel caso le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cpp per le ragioni sottese alla rinunzia stessa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così è deciso, 01/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA MASSIM9dRitCIARELL