CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11782/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria della parte civile, che conclude per l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese; ritenuto che i motivi di ricorso sono del tutto cienerici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi ad una mera enunciazione di censure, non argomentate, senza indicare circostanze o evidenze, che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato, e senza evidenziare specifiche incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di controllo; ritenuto che la memoria depositata dalla parte civile non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento e da ritenere esplicata un'attività defensionale meritevole di ristoro, la richiesta di liquidazione delle spese non può essere accolta (Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019; Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], idente [OSCURATO:PERSONA] olo Giorg