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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 27376/2022

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 32161/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 100. -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] «2», già A.U.S.L.

Roma «C», nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso le medesime, nell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 35. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA, n. 1024/2020, pubblicata il 4 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 maggio 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]contro la sentenza n. 13936/2016 del 12 luglio 2016 del Tribunale di Roma, che, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Azienda sanitaria, aveva revocato il decreto ingiuntivo, respinto le ulteriori domande e compensato le spese di lite.

2. La Corte d'appello ha ritenuto infondato il primo motivo di appello , riguardante la debenza degli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231/2002, essendo avvenuto l'integrale pagamento della sorte capitale del credito ingiunto, in data antecedente alla notifica del decreto ingiunto opposto (14 gennaio 2010);che l'attestazione ovvero la prova della consegna ad opera dell'addetto al recapito, che doveva intervenire ogni qual volta non po tesse ottenersi la sottoscrizione del destinatario, richiedeva la sottoscrizione dell'addetto alla ricezione;che detta sottoscrizione non poteva essere sostituita dall'indicazione in caratteri a stampatello, del solocognome dell'addetto, poiché non era ipotizzabile che l'operatore fosse agevolmente identificabile per le [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma bisognava che lo fosse per l'intera collettività che si imbatteva nell'atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione con atto affidato ad un motivo e memoria.

4. [OSCURATO:PERSONA] Roma «2», già A.U.S.L.

Roma «C», ha depositato controricorso.

5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 10 maggio2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE1.

Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e/ falsa applicazione dell'art. 33, commi 1 e 2, del D.M. 9 aprile 2001, n. 95, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte d'appello ritenuto erroneamente il difetto della sottoscrizione dell'agente postale e risultando regolare il recapito delle costituzioni in mora che attestavano la modalità di ricezione, la data ed il nominativo dell'operatore postale che aveva curato il recapito ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.M. 9 aprile 2001, n. 95; la disciplina degli invii multipli, inoltre, non era prescelta dal mittente, ma dal destinatario il quale si potevaavvalere di detta modalità di ricevimento, ove gli risultasseimpraticabile la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento. 1.1Il motivo è fondato. 1.2Occorre ricordare che, come precisano l'art. 20, comma 3, D.M. 33894/2008 e l'art. 33, comma 2, D.M. 95/2001, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito» e ciò, in particolare, nei casi nei quali «la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa». 1.3Ciò posto, secondo quanto già si è affermato in relazione ad un precedente specifico, «in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorché l'avvenuta consegna degli "invii raccomandati" debba essere attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di "invii multipli" diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all'attestazione operata dall'agente postale,ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l'invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell'agente postale riportate dall'avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli "invii multipli ad unico destinatario" e la data di effettuazione dell'adempimento apposta con timbro a secco)» (Cass.9 aprile 2018, n. 8643 e, più direcente, Cass., 14 settembre 2020, n. 19080; Cass. 31 marzo 2022, n. 10417).1.4Ne consegue che l'errore di sussunzione addebitato alla Corte territoriale — che non vi fosse prova della data di ricezione delle raccomandate da parte dell'A.U.S.L.- è irrefutabile, atteso che nella specie ricorreva l'ipotesi degli invii multipli e che , come documenta l a società ricorrente, anche ai fini dell'autosufficienza del ricorso, l'agente postale aveva provveduto a dareconto della circostanza mediante le annotazioni riportate dall'avviso di ricevimento («[OSCURATO:PERSONA] consegnato ai sensi dell'art. 33 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Op. [OSCURATO:PERSONA] multipli ad un unico destinatario») e l'apposizione del timbro attestante la data di ricezione del 7 settembre 2009, sicché a q uella data , in ragione della fede privilegiata attribuita dall'attestazione operata dall'agente postale, la debitrice doveva ritenersi costituita in mora.

2. La sentenza va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Romain diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 32161/2020proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 100. -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] «2», già A.U.S.L. Roma «C», nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso le medesime, nell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 35. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA, n. 1024/2020, pubblicata il 4 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 maggio 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]contro la sentenza n. 13936/2016 del 12 luglio 2016 del Tribunale di Roma, che, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Azienda sanitaria, aveva revocato il decreto ingiuntivo, respinto le ulteriori domande e compensato le spese di lite. 2. La Corte d'appello ha ritenuto infondato il primo motivo di appello , riguardante la debenza degli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231/2002, essendo avvenuto l'integrale pagamento della sorte capitale del credito ingiunto, in data antecedente alla notifica del decreto ingiunto opposto (14 gennaio 2010);che l'attestazione ovvero la prova della consegna ad opera dell'addetto al recapito, che doveva intervenire ogni qual volta non po tesse ottenersi la sottoscrizione del destinatario, richiedeva la sottoscrizione dell'addetto alla ricezione;che detta sottoscrizione non poteva essere sostituita dall'indicazione in caratteri a stampatello, del solocognome dell'addetto, poiché non era ipotizzabile che l'operatore fosse agevolmente identificabile per le [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ma bisognava che lo fosse per l'intera collettività che si imbatteva nell'atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre in cassazione con atto affidato ad un motivo e memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] Roma «2», già A.U.S.L. Roma «C», ha depositato controricorso. 5. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 10 maggio2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e/ falsa applicazione dell'art. 33, commi 1 e 2, del D.M. 9 aprile 2001, n. 95, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte d'appello ritenuto erroneamente il difetto della sottoscrizione dell'agente postale e risultando regolare il recapito delle costituzioni in mora che attestavano la modalità di ricezione, la data ed il nominativo dell'operatore postale che aveva curato il recapito ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.M. 9 aprile 2001, n. 95; la disciplina degli invii multipli, inoltre, non era prescelta dal mittente, ma dal destinatario il quale si potevaavvalere di detta modalità di ricevimento, ove gli risultasseimpraticabile la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento. 1.1Il motivo è fondato. 1.2Occorre ricordare che, come precisano l'art. 20, comma 3, D.M. 33894/2008 e l'art. 33, comma 2, D.M. 95/2001, la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito» e ciò, in particolare, nei casi nei quali «la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa». 1.3Ciò posto, secondo quanto già si è affermato in relazione ad un precedente specifico, «in tema di prova della consegna di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, ancorché l'avvenuta consegna degli "invii raccomandati" debba essere attestata dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del destinatario, nel caso di "invii multipli" diretti allo stesso destinatario la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito, in ragione della fede privilegiata attribuita all'attestazione operata dall'agente postale,ove la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimento contestualmente alla consegna risulti eccessivamente onerosa. (Nella specie, riguardante l'invio di un atto di costituzione in mora, la S.C. ne ha ritenuto provata la consegna in virtù delle annotazioni dell'agente postale riportate dall'avviso di ricevimento, attestanti la circostanza degli "invii multipli ad unico destinatario" e la data di effettuazione dell'adempimento apposta con timbro a secco)» (Cass.9 aprile 2018, n. 8643 e, più direcente, Cass., 14 settembre 2020, n. 19080; Cass. 31 marzo 2022, n. 10417).1.4Ne consegue che l'errore di sussunzione addebitato alla Corte territoriale — che non vi fosse prova della data di ricezione delle raccomandate da parte dell'A.U.S.L.- è irrefutabile, atteso che nella specie ricorreva l'ipotesi degli invii multipli e che , come documenta l a società ricorrente, anche ai fini dell'autosufficienza del ricorso, l'agente postale aveva provveduto a dareconto della circostanza mediante le annotazioni riportate dall'avviso di ricevimento («[OSCURATO:PERSONA] consegnato ai sensi dell'art. 33 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'Op. [OSCURATO:PERSONA] multipli ad un unico destinatario») e l'apposizione del timbro attestante la data di ricezione del 7 settembre 2009, sicché a q uella data , in ragione della fede privilegiata attribuita dall'attestazione operata dall'agente postale, la debitrice doveva ritenersi costituita in mora. 2. La sentenza va, dunque, cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Romain diversa composizion
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