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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14246/2023

Testo disponibile della fonte

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le di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; preso atto che il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto la trattazione orale del ricorso non è comparso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza del 4 agosto 2022 (motivazione depositata il successivo 14 settembre) ha confermato, ex art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 12 luglio 2022 con la quale veniva disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione di estorsione pluriaggravata - anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. - in concorso, per avere in qualità di componente dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] - famiglia della Noce, avvalendosi del metodo mafioso e per favorire la predetta associazione, costretto [OSCURATO:PERSONA] a versare quale "pizzo" la somma di 500 euro (in Palermo nel marzo del 2021).

2. L'ordinanza del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza - ricavati in particolare dal contenuto di due conversazioni intercettate il giorno il 18 marzo 2021 ed intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli affiliato alla famiglia mafiosa della Noce), la prima con [OSCURATO:PERSONA] e la seconda con Giovanni (detto Ivan) Fiorellino, cognato del Ferrara, dalle quali emergono, a giudizio del Tribunale del riesame, elementi inequivoci in ordine alla responsabilità dell'indagato.

In riferimento, poi, alle esigenze cautelari, l'ordinanza in esame ha ritenuto che, alla luce della presunzione di cui all'art. 275 comma 3, terzo periodo, c.p.p., non emergono elementi per ritenere venute meno od attenuate le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., atteso il ruolo svolto dall'Abbate nella contestata estorsione, non tutelabili con misura meno afflittiva.

3. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce tre motivi.

Con il primo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 297 co. 3 cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento di una "contestazione a catena" tra i fatti contemplati in una precedente ordinanza applicativa di misura cautelare emessa il 25 maggio 2022 sempre dal Gip di Palermo e quelli oggetto del provvedimento impugnato, e, si precisa, commessi in epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza custodiale e già noti a quell'epoca.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'applicazione dell'art.273 cod. proc. pen. in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; con il terzo motivo, infine, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla denegata applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del cd. braccialetto elettronico.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come esattamente rilevato dal PG, con il primo motivo, il ricorrente, senza apportare alcun significativo elemento di riflessione sul punto, si duole del - pacifico - orientamento di legittimità secondo cui nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare (da ultimo, Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 che ha anche precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.).

3. Il secondo motivo di ricorso - relativo alla dedotta insussistenza della gravità indiziaria - si risolve in una critica alla motivazione dell'ordinanza impugnata - nient'affatto illogica - che, sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate e del contesto in cui si colloca l'indagato, ha individuato nell'Abbate la persona indicata come "Giacomo" nei dialoghi intercettati (tra [OSCURATO:PERSONA] - affiliato della famiglia mafiosa della Noce - e tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo cognato della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]); persona incaricata da [OSCURATO:PERSONA] di reiterare la richiesta estorsiva alla vittima e destinataria del versamento della somma, poi consegnata a [OSCURATO:PERSONA], intraneo al sodalizio della famiglia mafiosa della Noce.

A sostegno di detta individuazione, il Tribunale del riesame indica elementi di indubbia pregnanza (la accertata appartenenza di Abbate a tale cosca, unitamente a Cinquemani, e l'assenza nel gruppo di altri sodali con il nome "Giacomo"; le conversazioni in cui Cinquemani, interloquendo con il ricorrente sulle modalità di versamento di denaro ad associati detenuti, chiama il suo interlocutore con il nome di "Giacomo" senza ulteriori specificazioni; il riferimento testuale per cui "Giacomo" avesse la disponibilità di una "macelleria", circostanza, questa, confermata dagli atti di PG in riferimento all'indagato).

Indizi soggettivizzanti, contestati dal ricorrente in modo generico e senza fornire elementi concreti in grado di superare in modo convincente la ricostruzione effettuata dal provvedimento impugnato.

4. Infine, per quel che attiene al motivo riferito alle esigenze cautelari, esso risulta generico, mentre, attesa la presunzione, ancorchè relativa, di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen., sarebbe stato necessario indicare specifici elementi idonei, nel caso di 'specie, a superare detta presunzione.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; preso atto che il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto la trattazione orale del ricorso non è comparso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza del 4 agosto 2022 (motivazione depositata il successivo 14 settembre) ha confermato, ex art. 309 cod. proc. pen., l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 12 luglio 2022 con la quale veniva disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione di estorsione pluriaggravata - anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. - in concorso, per avere in qualità di componente dell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] - famiglia della Noce, avvalendosi del metodo mafioso e per favorire la predetta associazione, costretto [OSCURATO:PERSONA] a versare quale "pizzo" la somma di 500 euro (in Palermo nel marzo del 2021). 2. L'ordinanza del riesame ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza - ricavati in particolare dal contenuto di due conversazioni intercettate il giorno il 18 marzo 2021 ed intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] (anch'egli affiliato alla famiglia mafiosa della Noce), la prima con [OSCURATO:PERSONA] e la seconda con Giovanni (detto Ivan) Fiorellino, cognato del Ferrara, dalle quali emergono, a giudizio del Tribunale del riesame, elementi inequivoci in ordine alla responsabilità dell'indagato. In riferimento, poi, alle esigenze cautelari, l'ordinanza in esame ha ritenuto che, alla luce della presunzione di cui all'art. 275 comma 3, terzo periodo, c.p.p., non emergono elementi per ritenere venute meno od attenuate le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., atteso il ruolo svolto dall'Abbate nella contestata estorsione, non tutelabili con misura meno afflittiva. 3. Avverso l'ordinanza del riesame l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce tre motivi. Con il primo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 297 co. 3 cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento di una "contestazione a catena" tra i fatti contemplati in una precedente ordinanza applicativa di misura cautelare emessa il 25 maggio 2022 sempre dal Gip di Palermo e quelli oggetto del provvedimento impugnato, e, si precisa, commessi in epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza custodiale e già noti a quell'epoca. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'applicazione dell'art.273 cod. proc. pen. in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; con il terzo motivo, infine, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla denegata applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del cd. braccialetto elettronico.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come esattamente rilevato dal PG, con il primo motivo, il ricorrente, senza apportare alcun significativo elemento di riflessione sul punto, si duole del - pacifico - orientamento di legittimità secondo cui nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare (da ultimo, Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 che ha anche precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.). 3. Il secondo motivo di ricorso - relativo alla dedotta insussistenza della gravità indiziaria - si risolve in una critica alla motivazione dell'ordinanza impugnata - nient'affatto illogica - che, sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate e del contesto in cui si colloca l'indagato, ha individuato nell'Abbate la persona indicata come "Giacomo" nei dialoghi intercettati (tra [OSCURATO:PERSONA] - affiliato della famiglia mafiosa della Noce - e tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo cognato della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]); persona incaricata da [OSCURATO:PERSONA] di reiterare la richiesta estorsiva alla vittima e destinataria del versamento della somma, poi consegnata a [OSCURATO:PERSONA], intraneo al sodalizio della famiglia mafiosa della Noce. A sostegno di detta individuazione, il Tribunale del riesame indica elementi di indubbia pregnanza (la accertata appartenenza di Abbate a tale cosca, unitamente a Cinquemani, e l'assenza nel gruppo di altri sodali con il nome "Giacomo"; le conversazioni in cui Cinquemani, interloquendo con il ricorrente sulle modalità di versamento di denaro ad associati detenuti, chiama il suo interlocutore con il nome di "Giacomo" senza ulteriori specificazioni; il riferimento testuale per cui "Giacomo" avesse la disponibilità di una "macelleria", circostanza, questa, confermata dagli atti di PG in riferimento all'indagato). Indizi soggettivizzanti, contestati dal ricorrente in modo generico e senza fornire elementi concreti in grado di superare in modo convincente la ricostruzione effettuata dal provvedimento impugnato. 4. Infine, per quel che attiene al motivo riferito alle esigenze cautelari, esso risulta generico, mentre, attesa la presunzione, ancorchè relativa, di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen., sarebbe stato necessario indicare specifici elementi idonei, nel caso di 'specie, a superare detta presunzione. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così d