CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18889/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 16 marzo 2021, il Tribunale di Roma, all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione e 22.000 euro di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lei contestato per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente di tipo cocaina, per un quantitativo pari a 49,6 grammi; fatto accertato in Roma il 15 marzo 2021. 2. Avverso la sentenza del Tribunale, la Andronache proponeva appello, che veniva dichiarato inammissibile con ordinanza resa dal giudice monocratico il 16 settembre 2021, in base al rilievo secondo cui l'atto di impugnazione non rispettava i requisiti di cui all'art. 24 del decreto legge n. 137 del 2020. 3. Avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dal Tribunale, la Andronache, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la erronea applicazione degli art. 591 cod. proc. pen. e 24 del decreto legge n. 137 del 2020, osservando che l'atto di appello è stato sottoscritto digitalmente dal difensore con firma PAdES ed è stato trasmesso al corretto indirizzo di deposito della Sezione VIII del Tribunale di Roma, circostanza provata dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC di trasmissione, essendo stato l'atto di appello in formato PDF sottoscritto digitalmente alle ore 16.31 del 28 luglio 2021 e inviato alle ore 16.37 alla Cancelleria dell'Ottava Sezione del Tribunale di Roma. Dunque, l'atto di appello doveva essere ritenuto ammissibile, e tanto anche in ragione di quanto accertato dal consulente informatico immediatamente nominato, prof. [OSCURATO:PERSONA], il quale nell'allegata relazione tecnica ha rilevato che l'atto, firmato digitalmente dal difensore e poi inviato al Tribunale in forma telematica, era immodificabile, a ciò dovendosi aggiungere infine che l'atto di appello proposto dal difensore, trasmesso via PEC, conteneva comunque, oltre alla firma digitale, anche la sottoscrizione autografa del difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In via preliminare, occorre premettere che l'art. 24 comma 4 del decreto legge n. 137 del 2020 ("Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"), convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, consente "il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44", con la precisazione che "il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici"; il comma 6 bis stabilisce che "fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalnnente secondo le modalità indicate con il provvedimento dei Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". Il comma 6 ter del medesimo art. 24, ancora, dispone che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale". Infine, il comma 6 sexies del richiamato art. 24 prevede che l'impugnazione presentata a mezzo PEC è inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. 2. Ciò posto, il giudice monocratico del Tribunale, nel richiamare il citato art. 24 del decreto legge n. 137 del 2020, ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto nell'interesse della Andronache, ricordando che la norma prima indicata consente alle parti private il deposito delle impugnazioni a mezzo PEC, richiedendo che l'atto sia sottoscritto con firma digitale, discendendo da tale violazione la inammissibilità della stessa impugnazione. Orbene, tale decisione non può essere ritenuta legittima, desumendosi dalla disamina del fascicolo processuale, consentita dal tenore della doglianza sollevata, che il 28 luglio 2021, alle ore 16.37, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha inviato l'atto di appello da lui sottoscritto digitalmente all'indirizzo PEC del Tribunale di Roma ("[OSCURATO:EMAIL] ").L'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 16 marzo 2021, resa nell'ambito del procedimento penale n. 10122/21 R.G.N.R., era stata quindi ritualmente proposta, non essendo chiaro il tenore dell'atto, recante una data apposta a matita ("7/09/21"), allegato alla ordinanza di inammissibilità dell'appello, da cui risulterebbe un "errore nella verifica" del servizio "[OSCURATO:PERSONA]/Actalis", senza alcuna specificazione su chi e su cosa si riferisca tale errore. Né infine può ritenersi pertinente il richiamo dell'ordinanza impugnata alla sentenza della Sesta Sezione di questa Corte n. 24714 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281529, avendo tale pronuncia stabilito il diverso principio, non riguardante il caso di specie, secondo cui è inammissibile l'impugnazione inviata dal pubblico ministero a mezzo PEC, ciò in base al rilievo secondo cui l'art. 24 del decreto legge n. 137 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 176 del 2020, "consente tale modalità di deposito alle sole parti private, cui testualmente si riferisce la norma in esame, richiedendo anche che l'atto sia sottoscritto con firma digitale, strumento di cui attualmente non dispongono gli Uffici di Procura". 3. Alla stregua delle considerazioni svolte e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, l'ordinanza con cui è stata dichiarata inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse della ricorrente deve essere annullata senza rinvio, dovendosi per l'effetto disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti