CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoMassimiliano [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 429/2023depositata il 24/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026LIDL Italia [OSCURATO:SOCIETA]., a socio unico, e [OSCURATO:PERSONA] proposto, avanti al Tribunale di Ravenna, opposizioneall’ordinanza ingiunzione n.207/2020, con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. avevairrogato la sanzione amministrativa di € 2.200,00, al Silvestri qualetrasgressore e alla società quale coobbligata solidale, per la violazionedell’art.5 par. 4, Reg. CE n.543/2011/UE: nell’ambito della verificaeffettuata il 2.11.2016 per un trasporto di prodotti ortofrutticoli freschidalle piattaforme [OSCURATO:PERSONA] a punti vendita della stessa società, era emerso cheil documento di trasporto conteneva indicazioni errate rispetto al Paese diprovenienza, in violazione di quanto prescritto dalle norme dicommercializzazione specifiche (si trattava di peperoni rossi per i quali eraindicato come Paese di provenienza l’Olanda invece che l’Italia).Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Ravenna aveva dato attoche [OSCURATO:SOCIETA]. aveva riconosciuto l’errore di contestazione aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], essendo stato erroneamente indicatocome trasgressore in luogo di [OSCURATO:PERSONA], ma l’idoneità del verbale dicontestazione -rivolto comunque al legale rappresentante della società- araggiungere lo scopo di consentire alla società di conoscere lacontestazione rivoltale, e aveva accolto l’opposizione evidenziando la nonconfigurabilità dell’illecito per i trasporti da piattaforma a punti venditadella stessa società.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto impugnazione avanti alla Corted’Appello di Bologna, con proposizione di appello incidentale da parte diLIDL s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] d’appello aveva accolto in parte l’impugnazioneprincipale e respinto quella incidentale, confermando l’ordinanzaingiunzione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva: ritenutorituale l’accertamento dell’illecito a carico di [OSCURATO:PERSONA] quale legalerappresentante della società, pur in assenza di menzione della qualità dicoobbligata solidale della società rappresentante, e l’ordinanzaingiunzione, avente quali destinatari l’autore della violazione -Numero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026erroneamente indicato in [OSCURATO:PERSONA]- e [OSCURATO:SOCIETA]., inpersona del legale rappresentante, in quanto obbligata in solido alpagamento della relativa sanzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art.6,comma 3, della legge n.689/81 ; ritenuto infondata l’opposizione nelmerito, alla luce delle indicazioni emergenti dalla sentenza n. 319/21dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della CGUE pronunciata sulla questione pregiudiziale diinterpretazione degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, come modificato dalregolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, nonchédegli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dellaCommissione, del 7 giugno 2011, questione sollecitata dalla ex art.267TFUE dalla Corte d’Appello di Venezia in altro procedimento di oggettoanalogo.[OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, in terminirispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione in camera diconsiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione e falsaapplicazione degli art.6 e 14 l. n.689/81 , i ricorrenti lamentano cheerroneamente la Corte d’Appello di Bologna avrebbe ritenutocorrettamente contestato l’illecito non solo al ritenuto trasgressore maanche al soggetto potenzialmente obbligato in solido: a tal fine la Corte dimerito avrebbe ingiustificatamente valorizzato il fatto che il verbale dicontestazione è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. presso la sua sede legale,senza considerare che nello stesso l’indicazione della società comecoobbligata solidale non compare mai.Il motivo è infondato.Numero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026L’ordinanza ingiunzione n.207/2020 determina la sanzione per l’illecitoamministrativo accertato a carico di [OSCURATO:PERSONA] -erroneamente identificato come persona fisica, per quanto accertato insede di merito su stessa ammissione di [OSCURATO:SOCIETA].: cfr. la sentenzadella Corte d’Appello, a pag.3-, in proprio e quale legale rappresentante diLIDL Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quale autore della trasgressione, e a carico di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale obbligata insolido ex art.6 co 3 l. n.689/81. Nessun dubbio può sorgere dal contenutodel provvedimento sul fatto che l’illecito è imputato al trasgressore, ove ilriferimento -pur errato, per quanto detto sopra- alla sua qualifica nellasocietà [OSCURATO:PERSONA] rappresenta solo la qualità sociale che gli ha permesso lacommissione dell’illecito; la società [OSCURATO:SOCIETA]. è espressamente esolo individuata come coobbligata in solido, con espresso richiamo aldisposto dell’art.6 l. n.689/1981.Il verbale di accertamento e contestazione dell’illecito era statonotificato al trasgressore -individuato in [OSCURATO:PERSONA], effettivo legalerappresentante della società-, in proprio e quale legale rappresentante diLIDL Italia [OSCURATO:SOCIETA]Questa Corte ha ancora di recente ribadito che la legge 24 novembre1981, n. 689, all’art. 14, impone che si proceda alla notificazione delverbale di accertamento distintamente al trasgressore ed alla personaobbligata solidale, e che la consegna di un doppio esemplare di dettoverbale è superflua soltanto nel caso in cui la contestazione dellaviolazione abbia come destinataria una sola persona fisica, che vengaconsiderata nella duplice qualità di trasgressore e di rappresentate delsoggetto giuridico obbligato in solido, nei casi previsti dall'art. 6 dellastessa legge (Cass. n. 15104 del 22/06/2010; Cass. n. 4172 del29/04/1994). Invero, ove sia documentato il rapporto tra autore dellatrasgressione ed ente opponente, … la coincidenza tra persona fisica epersona giuridica rappresentata da quest’ultima costituisca una situazioneNumero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026tale da giustificare la sanatoria della mancata notifica specificamentedestinata all’ente rappresentato, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ.Tanto per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello dellaconoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle propriedifese da parte del destinatario della contestazione – -così, inmotivazione, Cass. n.1087/2026-: l’indicazione emergente dalla pronunciarichiamata, pur riferita specificamente alla notificazione, permette divalutare in termini positivi anche la idoneità della contestazione, rivolta altrasgressore in proprio e nella veste di legale rappresentante, acoinvolgere la società quale coobbligata solidale, come è ex art.6 l.n.689/81, destinataria anch’essa, in tale veste, della contestazione exart.14 l. cit.Si aggiunge che il procedimento di opposizione a ordinanzaingiunzione è un giudizio sul rapporto, non sull’atto amministrativo che loconclude, e, di conseguenza, non possono avere diretta rilevanza perderivarne la nullità i vizi eventuali dei passaggi attraverso i quali ilprocedimento amministrativo si è svolto fino al provvedimentosanzionatorio impugnato: eventuali lesioni dei diritti di difesa degliinteressati intervenute nel corso del procedimento -ma non è il caso dispecie, ove questioni del genere non sono state sollevate- comportano lapossibilità di far valere nel giudizio le difese impedite e di rivalutare, comeappunto l’opposizione impone, la sussistenza dei presupposti della pretesasanzionatoria anche alla loro luce -cfr., ex multis, Cass. n.29315/2024-. Intale contesto il fatto che il verbale di contestazione riporti l’indicazione delsoggetto destinatario, come trasgressore e quale legale rappresentante -effettivamente tale- della società coobbligata in solido, pur in mancanzadella menzione di tale ultima qualifica, diventa di per sé poco significativo-cfr., ancora, Cass. n.1087/2026-, se non seguito dalla esplicitazione diun’effettiva lesione dei diritti di difesa del trasgressore e/o dellaNumero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026coobbligata anche ai fini dell'utile predisposizione delle difese, da farvalere nell’ambito del giudizio di opposizione.Il richiamo dei ricorrenti alla pronuncia di questa Corte di Cassazionen.17023/2016 non è pertinente, perché si riferisce ad una fattispeciediversa, in cui nell’ordinanza ingiunzione, cioè nel provvedimentosanzionatorio e non negli atti prodromici del procedimento amministrativopresupposto, non era precisata la qualità di obbligata solidale dellasocietà, che risultava essere quindi direttamente destinataria dellasanzione rispetto alla quale appariva essere illegittimamente individuatacome soggetto trasgressore.2. Con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti criticano la decisionedella Corte d’Appello di Bologna per la violazione e falsa applicazionedell’articolo 5.4 del regolamento di esecuzione UE n.543/2011 dellaCommissione del 7 giugno 2011 come anche interpretato dalla Corte diGiustizia nella sentenza pronunciata in data 1agosto 2022 in causa C-319-202la 1 tra [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA]. Violazione del principio di legalità. Violazionedell’art.2700 c.c. Contraddittorietà della motivazione .Secondo i ricorrenti dalla richiamata sentenza della CGUEemergerebbe che: la normativa europea non impone la redazione di alcundocumento di accompagnamento per la movimentazione di prodottiortofrutticoli; nel caso in cui un documento di trasporto sia emesso, essodeve contenere la corretta indicazione del paese di origine al fine dipermettere una prima impressione generale di conformità, pur rimanendol’operatore libero di utilizzare altre modalità d prova in merito alleinformazioni richieste; in caso di errore sul documento, è compito delGiudice nazionale verificare se l’operatore economico ha fornito all’autoritàle informazioni necessarie per permettere l’esecuzione dei controlli. Se laCorte di merito avesse correttamente applicato i principi richiamati,avrebbe dovuto rilevare che, in assenza di un obbligo giuridico di redigeredocumenti di trasporto per movimentare i prodotti ortofrutticoli -comeNumero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026rilevato dalla CGUE- mancherebbe il presupposto per poter sanzionarel’operatore e, nel caso di specie, il documento di trasporto non esisterebbeper una libera scelta dell’operatore economico ma per un’imposizione diAgecontrol s.p.a.: poiché un operatore economico che non compila ildocumento di trasporto non potrebbe essere sanzionato, a maggiorragione non può essere sanzionato un operatore economico che siacostretto a farlo. Nel caso di specie, inoltre, le indicazioni necessarie,anche sul Paese di origine dei prodotti, erano chiaramente riportate sugliimballaggi, non potendo sussistere quindi alcun ostacolo ai controlli, esarebbero state di conseguenza correttamente percepibili dai consumatoripreso i punti vendita. Mancherebbe, in concreto, la fattispecie dell’illecitoamministrativo contestato, in violazione dell’art.1 l. n.689/1981 che nonpermette l’applicazione analogica delle sanzioni amministrative. In ognicaso, la Corte distrettuale avrebbe dovuto verificare anche l’offensività inconcreto della condotta contestata ai ricorrenti, rispetto ai quali si sarebbedovuto verificare se avessero dissipato immediatamente i dubbi degliaccertatori dovendosi escludere, in tal caso, l’intralcio ai controlli. Nel casodi specie, inoltre, l’ispettore di [OSCURATO:SOCIETA] aveva certificato la conformitàdella merce alle norme di commercializzazione, permettendone la venditaimmediata, così attestando che le prospettate carenze del documento ditrasporto non avevano avuto rilievo ai fini del controllo: la certificazionerichiamata era dotata di pubblica fede e la Corte di merito avrebbe dovutotenere conto delle informazioni in essa contenute.Il motivo di ricorso è infondato.In estrema sintesi, la normativa italiana ed europea applicabile allacommercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi persegue lo scopo diassicurare la qualità degli stessi a tutela dei consumatori, dellaconcorrenza e del mercato, predisponendo a tal fine una rete di misurefinalizzate alla facilitazione dei controlli e all’irrogazione di sanzioniamministrative nelle ipotesi di loro violazione.Numero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nello specifico, la norma di cui è stata contestata la violazione è l’art.5del Reg. UE n. 534/2011 che, in tema di commercializzazione di prodottiortofrutticoli freschi, precisa quali debbono essere le indicazioni esternenecessarie, nell’ambito del rispetto delle finalità esposte sopra: «1. Leindicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri leggibili evisibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura direttaindelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso.[…] 4. Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevuteper il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, sedel caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto dauna norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che ilprodotto è destinato alla trasformazione». Questo perché nell’ambitodell’esecuzione di un controllo secondo le disposizioni dell’art. 8 (Ambito diapplicazione «Il presente capo stabilisce le norme relative ai controlli diconformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoli in tutte le fasi dicommercializzazione al fine di verificare che essi siano conformi allenorme di commercializzazione e alle altre disposizioni di cui al presentetitolo e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007») edelle norme richiamate, il documento di trasporto relativo ai prodottiortofrutticoli freschi che ne erano oggetto riportava indicazioni nonconformi a quelle presenti sulle etichettature dei prodotti.Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanza dellapronuncia della CGUE, emessa per risolvere la questione pregiudizialesollevata in altro procedimento di oggetto analogo, derivandone che Intema di controlli di conformità alle norme di commercializzazione relativeai prodotti ortofrutticoli freschi, in caso di trasporto tra la piattaforma didistribuzione e il punto vendita al dettaglio del medesimo soggettogiuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg. UE n. 543 del 2011 (ratione temporisvigenti), in forza dell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte digiustizia UE nella causa C-319/21, non obbligano all'emissione di unNumero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026documento di trasporto interno (cd. "bolla XAB") il quale tuttavia, laddoveemesso, al fine di assicurare in relazione a tutte le fasi dicommercializzazione il controllo di conformità, deve contenere indicazionispecifiche corrette e complete a prescindere dal fatto che esse siano giàpresenti negli imballaggi, sulle fatture o sulla scheda collocata sul mezzodi trasporto -così Cass. n.1597/2025, che riproduce in motivazione lenorme europee e interne di riferimento per la comprensione dellafattispecie in esame-.Questa Corte intende confermare l’orientamento interpretativo giàespresso nell’ordinanza n.1597/2025, che tiene conto della pronuncia dellaCGUE.La pronuncia pregiudiziale richiamata, avente ad oggettol’interpretazione delle disposizioni regolamentari europee richiamate allaluce del complessivo contesto normativo di riferimento da essepresupposto, stabilisce che: -dal momento che il documento diaccompagnamento costituisce uno dei due documenti di riferimento(l’altro è la dichiarazione relativa alla spedizione) sulla base del qualel’ispettore ricava un’impressione generale delle partite da controllare, qualsiasi indicazione del paese d’origine riportata in tali documenti chedifferisca da quella riportata sugli imballaggi dei prodotti che compongonole partite da controllare è idonea a viziare tale impressione generale e,pertanto, a nuocere all’efficienza del controllo di conformità ; -idocumenti indicati costituiscono i documenti di riferimento che devonofedelmente riflettere le indicazioni riportate sugli imballaggi delle partiteda controllare , anche se le norme di riferimento non limitano lemodalità di prova di cui l’operatore economico si può avvalere perconsentire all’ispettore di ricavare un’impressione generale dellaspedizione oggetto di controllo; -ne consegue che se il documento diaccompagnamento contiene un’errata indicazione del paese di origine, spetta all’operatore economico detentore di tale prodotto dissipareNumero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026immediatamente con ogni mezzo, i dubbi che l’ispettore può nutriresull’origine esatta di detto prodotto ; -il documento diaccompagnamento deve contenere l’indicazione del Pese di origine delprodotto anche quando tale prodotto è trasportato tra soggettiappartenenti al medesimo operatore economico, in particolare tra unapiattaforma di distribuzione e un punto vendita, perché l'espressione «intutte le fasi di commercializzazione», non corredata da alcuna limitazione,deve essere intesa in senso ampio; -in conclusione (punto 43 dellasentenza), l’art.5 cit., letto alla luce dell’art.8 cit. e degli art.113 e 113 bisreg. n.1234/2007, deve essere interpretato nel senso che il controllo diconformità alle norme di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli nonimpone al detentore di tali prodotti di emettere un documento diaccompagnamento ma, quando tale detentore emette un siffattodocumento egli deve, in tutte le fasi di commercializzazione di dettiprodotti, indicare il nome e il paese di origine dei medesimi prodotti,indipendentemente dalla circostanza che le indicazioni esterne previste dalregolamento di esecuzione n.543/2011 siano già riportate a caratterivisibili e mediante stampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggidegli stessi, su un cartello informativo collocato in modo visibile all’internodel mezzo di trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fattureemesse dal fornitore di tali prodotti .Alla luce delle indicazioni emergente dall’interpretazione della CGUEdegli art.5 e 8 reg. CE n.543/2011/UE e norme presupposte, conseguequindi che:-Oggetto dell’illecito amministrativo contestato non è il rilievo formaledella presenza o assenza o erronea compilazione di documenti necessariper il trasporto, ma la presenza, influente sulla qualità del controllo, di undocumento di accompagnamento, effettivamente redatto, contenenteindicazioni incomplete o erronee sui Paesi di origine dei prodottiNumero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026ortofrutticoli freschi trasportati, in contrasto con quelle riportate sulleetichettature dei prodotti o sul cartello informativo (per i prodotti sfusi).-Non rileva per il riscontro della violazione amministrativa il fatto che iltrasporto nel cui ambito il controllo viene effettuato parta dallapiattaforma commerciale dell’operatore economico che lo ha disposto eabbia come destinazione punti vendita facenti capo allo stesso soggetto,perché detto controllo deve essere possibile e può essere effettuato «intutte le fasi di commercializzazione»: l’espressione, non corredata daalcuna limitazione, deve essere infatti intesa in senso ampio.-I documenti di accompagnamento della merce trasportata, aprescindere dalla loro necessità, una volta emessi debbono conteneretutte le indicazioni richieste per il trasporto di prodotti ortofrutticoli freschi-comprese quelle specificamente riferite allo specifico prodottotrasportato-. Questa necessità non è superata dal fatto che i prodotti sianoetichettati o sia presente un cartello informativo. È evidente, infatti, che lapresenza di indicazioni confliggenti crea un contrasto informativoostacolante il controllo.-L’errore di indicazione può essere superato solo se, nell’immediatezzadel controllo -e quindi in loco: trattandosi di beni deperibili, l’esigenza ditempestività è evidente- sia possibile individuare subito il dato correttosenza alcun dubbio e senza necessità di verifiche complesse, riguardantiriscontri documentali da eseguire presso la diversa sede dell’operatoreeconomico che ha effettuato la spedizione: diversamente, l’attività dicontrollo è ostacolata e l’elemento oggettivo dell’illecito è integrato. Non sipone quindi un problema di valutazione dell’offensività in concreto dellacondotta illecita contestata: l’offensività sta nella previsione dell’illecitoamministrativo effettuata dal legislatore (comunitario e interno), mentrestabilire se il controllo sia in concreto comunque possibile e agevole, senzaricorso a verifiche esterne, riguarda l’esistenza della condotta illecitacontestata.Numero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026-È pertanto da escludere -e lo esclude del resto anche la pronunciadella CGUE- che ove vi sia contrasto diretto o non corrispondenza tra ildocumento di accompagnamento e le indicazioni contenute sulleetichettature dei prodotti o sul cartello informativo possa essere datarilevanza a queste ultime, neutralizzando la rilevanza del documentoerrato sul presupposto di una sua affermata facoltatività, che, del resto, laCGUE ha rilevato solo con riguardo all’ambito specifico al quale eracircoscritta la questione richiesta. Ne consegue che un documento diaccompagnamento per il trasporto necessario in base ad altre disposizioninormative -per esempio fiscali, anche interne a singoli Stati- deve esserestilato correttamente anche quanto alle indicazioni richieste dallanormativa europea ed interna per il trasporto dei prodotti ortofrutticolifreschi che ne sono oggetto -proprio alla luce di quanto evidenziato dallaCGUE: se il documento c’è, perché emesso e/o perché necessario ad altrifini, deve essere completo e corretto-.-Vi può essere una incidenza dell’erronea o incompleta indicazionepresente sul documento di trasporto sull’elemento soggettivo dell’illecito,ai sensi dell’art.3 l. n.689/1981: in tal caso, operano gli oneri probatori acarico del responsabile dell’illecito, la cui colpa si presume -cfr. Cass.n.11777/2020; Cass. n.11568/2025).Dalle considerazioni che precedono si deve escludere che l’illecitoamministrativo di cui si discute possa presentare, anche all’esitodell’interpretazione data dalla CGUE delle norme di riferimento, profiliviolativi del principio di legalità o che, comunque, la non obbligatorietà deldocumento di accompagnamento nei termini evidenziati dalla CorteEuropea possa avere un qualche rilievo per escludere l’elemento oggettivodella violazione contestata.Del resto, la Corte d’Appello di Bologna si è comunque fatta carico diverificare la sussistenza dell’illecito anche alla luce dell’indicazione dellaCGUE, che ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] stabilire se, in relazione alloNumero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026specifico trasporto, fosse possibile per l’ispettore, sulla base dellecircostanze rilevabili, dissipare ogni dubbio, superando le distorsionidell’impressione generale della spedizione derivate dall’errore suidocumenti. L’esito della verifica è stato sfavorevole per i ricorrenti suiseguenti rilievi: - nel caso in esame, la incompletezza dei documenti diaccompagnamento, in via di fatto, […] non è mai stata contestata nelprimo grado di giudizio, ed è un dato acquisito ex art.115 c.p.c. ; - che poi in concreto la ulteriore documentazione presente all’atto delcontrollo fosse comunque idonea, di per sé, a svolgere un controlloefficiente, attenuando la distorsione dell’impressione generale dellaspedizione ricavata dal documento di accompagnamento incompleto nonpuò dirsi, e non risulta provato, nella causa ; -pur essendo stato ilcontrollo effettuato, non è stata acquisita prova che l’incompletezza deldocumento sia stata irrilevante, sull’efficienza del controllo, che è cosadiversa dalla mera possibilità del controllo perché nulla dice sui tempi,sulla precisione e sulla valutazione qualitativa della verifica.[OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Bologna ha quindi svolto una valutazione dimerito che ha considerato gli elementi documentali istruttori acquisiti aseguito delle produzioni di entrambe le parti, ritenendo che nonemergessero elementi idonei a riscontrare l’irrilevanza della erroneità eincompletezza dei dati del documento di trasporto sull’efficienza e suitempi del controllo.Poiché la motivazione della Corte distrettuale è sorretta da unimpianto motivazionale effettivo, logicamente sviluppato e privo dicontraddittorietà intrinseca -l’intervento e l’esito del controllo non è incontrasto con il rilievo della impossibilità di verificarne l’efficienza perl’incompletezza del documento di trasporto-, rispettando il minimocostituzionale richiesto dall’art.111 Cost., essa non può essere rimessa indiscussione in questa sede di legittimità -cfr., per tutte, Cass. SUNumero registro generale 21355/2023Numero sezionale 1133/2026Numero di raccolta generale 18175/2026Data pubblicazione 05/06/2026n.8053/2014, ai cui principi di diritto si sono conformate le pronuncesuccessive-.In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. asocio unico e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diAgecontrol s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco