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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08816/2026

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ematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambi rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocatoLudovica Franzin ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];AMCO - [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.11623/2024 depositata il08/07/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 13/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1447/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 8816/2026Data pubblicazione 08/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, entrambi rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocatoLudovica Franzin ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];AMCO - [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.11623/2024 depositata il08/07/2024;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 13/02/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1447/2025Numero sezionale 137/2026Numero di raccolta generale 8816/2026Data pubblicazione 08/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le parti intimatesvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/04/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08816/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris