CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17722/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,- intimata-avverso la sentenza n. 3291/2023 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 26.9.2023, N.R.G. 2486/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24047/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 17722/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Il Tribunale di Velletri ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel periodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]al 20.9.2018, nonché lo svolgimento da parte della Spagnolo di mansioni disegretaria con orario dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedi al venerdi, ed hacondannato la società al pagamento della somma di € 17.413,31 a titolo didifferenze retributive in favore della lavoratrice.2. La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma di tale sentenza, haaccertato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal8.2.2017 e per il periodo successivo, fino al 20.9.2018 il lunedi ed il giovedi edha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore della Spagnolo dellaminore somma di € 9876,36 31 a titolo di differenze retributive, oltre accessoricome per legge.3. La Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza di un rapporto dilavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel periodo dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20.9.2018 con orario di lavoro dalle 14 alle 19 su cinque giornisettimanali (dal lunedi al venerdi) fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e successivamente su duegiorni settimanali (lunedi e giovedi).4. In ragione della maggiore ampiezza dell’oggetto della lite rispetto a quellodevoluto dall’appello, della prerogativa dell’appellante di fissare i limiti deldevoluto, nel rispetto del divieto di mutare in modo sostanziale gli elementiidentificativi della domanda, ha ritenuto ammissibile la domanda subordinataproposta dalla società appellante, che nell’atto di appello aveva chiesto ilpagamento di differenze retributive in misura minore rispetto a quella indicatadalla lavoratrice nel ricorso di primo grado, avendo escluso il superamento didetti limiti.5. Ha rilevato la mancata formulazione di specifiche contestazioni agli importiche la società appellante ha ritenuto di dover pagare in via subordinata;considerata la diversa modulazione oraria del rapporto come accertato nelgiudizio di appello, ha comunque ritenuto l’importo indicato dalla società deltutto proporzionato e coerente con quello rivendicato e già liquidato.Numero registro generale 24047/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 17722/2026Data pubblicazione 03/06/20266. Ha infine evidenziato il mancato riscontro contabile del pagamento dellasomma di € 2000,00 asseritamente corrisposta dalla società appellante inesecuzione della sentenza di primo grado.7. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. m. 81/2015, degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto provata la riduzione dell’orariodi lavoro della lavoratrice dal 9.2.2017 al 20.9.2018.Sostiene che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti doveva essereconsiderato a tempo pieno, essendo richiesta la prova scritta ad probationemper l’orario di lavoro a tempo parziale.Evidenzia che la società datrice di lavoro nulla aveva dedotto su talecircostanza, né aveva dato prova scritta della riduzione dell’orario di lavoro.Lamenta l’erronea valutazione delle deposizioni rese dai testi della parteresistente, peraltro legati da un rapporto di dipendenza con la datrice di lavoroe con mansioni diverse da quelle della Spagnolo.Richiama i principi secondo cui in assenza di prova di un rapporto di lavoropart-time nascente da atto scritto, il rapporto di lavoro subordinato si presumea tempo pieno, e secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente ridurreo sospendere l’attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere laretribuzione, salvo un eventuale accordo tra le parti.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 115 e 116cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.Lamenta l’incongruità dell’iter logico giuridico della decisione riguardo allavalutazione delle prove.Critica la sentenza impugnata per avere escluso la validità del teste Corcioneper mancanza di conoscenza diretta, evidenziando che nemmeno i testi di parteNumero registro generale 24047/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 17722/2026Data pubblicazione 03/06/2026resistente avevano reso testimonianza diretta in ordine all’orario di lavoro dellaSpagnolo e che i suddetti testi, oltre ad essere legati da un rapporto didipendenza con la datrice di lavoro, avevano mansioni e orario diversi da quelledella Spagnolo.3. I primi due motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loroconnessione logica e giuridica, sono inammissibili, in quanto non colgono ildecisum.Dalla sentenza impugnata risulta che la Spagnolo nel ricorso introduttivoaveva dedotto di avere osservato l’orario di lavoro 14.00-19.00 dal lunedi alvenerdi, e che il Tribunale aveva accertato l’osservanza di tale orario da partedella lavoratrice nel periodo 8.11.2016-20.9.2018.La Corte territoriale non ha accertato la riduzione unilaterale dell’orario dilavoro, né la sospensione dell’attività lavorativa; non trovano dunqueapplicazione i principi espressi da questa Corte, secondo cui in assenza dellaprova di un rapporto “part-time” nascente da atto scritto, il rapporto di lavorosubordinato si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro fornire laprova della riduzione consensuale della prestazione lavorativa (Cass. n.5518/2004; Cass. n.14684/2019).La sentenza impugnata non ha inoltre escluso la validità del teste Corcione,ma ha considerato recessiva la rappresentazione dei fatti fornita dalla testeCorcione rispetto a quella Fornita dai testi Marchionne e Iacuele ed ha ritenutodimostrato che la Spagnolo avesse osservato l’orario di lavoro dalle 14 alle 19su cinque giorni settimanali (dal lunedi al venerdi) dal 8.11.2016 finoall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e successivamente su due giorni settimanali (lunedi e giovedi).Va in proposito rammentato che nel giudizio di legittimità una censurarelativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non puòporsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudicedi merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base delladecisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori deilimiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudenteapprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaNumero registro generale 24047/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 17722/2026prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggettiData pubblicazione 03/06/2026invece a valutazione. (Sez. 1 - , Sentenza n. 6774 del 01/03/2022).Si è infatti chiarito che il principio del libero convincimento, posto afondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di meritoconfigura un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27847 del 12/10/2021).Non sono inoltre configurabili le denunciate violazioni delle norme sostanziali,avendo la stessa ricorrente dedotto nell’atto introduttivo di avere osservatol’orario di lavoro di 25 ore settimanali; non era dunque necessaria la prova delfatto che il rapporto di lavoro fosse part-time.4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 345 e 420 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile la domandasubordinata formulata per la prima volta nel giudizio di appello dalla societàappellante.Lamenta il mancato rilievo della discrasia tra le deduzioni svolte dalla societàresistente nel giudizio di primo grado e l’eccezione dalla medesima sollevata perla prima volta nel giudizio di appello mediante la formulazione di espressadomanda subordinata.Evidenzia che nel giudizio di primo grado la società non aveva chiesto diessere condannata al pagamento di una somma minore di quella richiesta dallacontroparte; sostiene l’improponibilità di tale domanda nuova nel giudizio diappello.Si duole della contraddittorietà della motivazione; sostiene che il giudice diappello avrebbe dovuto operare una diversa valutazione giuridica degli elementiistruttori acquisiti nel giudizio di primo grado, e non dichiarare ammissibile ladomanda in subordine proposta per la prima volta nel giudizio di appello.Deduce che la domanda proposta non atteneva al pagamento di somme, maall’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.Numero registro generale 24047/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 17722/2026Data pubblicazione 03/06/20265. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 36 Cost., dell’art. 2099 cod. civ., nonché degli artt. 115, 116, 429 e 432cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale determinato la minor somma dovuta allalavoratrice a titolo di retribuzione sulla base del mero importo indicato dalla parteappellante, in mancanza di riferimento alla fonte normativa, al CCNL o al criteriodi calcolo utilizzato.Evidenzia che nel ricorso di primo grado la lavoratrice aveva chiesto ilpagamento delle somme dettagliate nel conteggio analitico sulla basedell’inquadramento nella categoria A del CCNL per il settore CentriPoliambulatoriali.Aggiunge che la determinazione della retribuzione deve essere effettuata nelrispetto dei criteri imposti dall’art. 36 Cost.; lamenta la mancata liquidazione delmaggior danno previsto dall’art. 429 cod. proc. civ.6. Il terzo ed il quarto motivo, che vanno trattati congiuntamente per la loroconnessione logica e giuridica, presentano profili di inammissibilità.Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale, accertata la sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nelperiodo dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 20.9.2018, nonché lo svolgimento da parte dellaSpagnolo di mansioni di segretaria con orario dalle 14.00 alle 19.00 dal lunedial venerdi, ha condannato la società al pagamento della somma di € 17.413,31a titolo di differenze retributive in favore della lavoratrice; risulta inoltre che lasocietà appellante ha chiesto in via principale l’integrale accoglimento delgravame ed in via subordinata la determinazione del dovuto nella minore sommadi € 9.867,36.Nel prospettare l’omesso rilievo della discrasia tra le deduzioni formulatedalla società resistente in prime cure e quanto eccepito per la prima volta in sededi gravame, l’assenza di contestazioni nel giudizio di primo grado, la mancataindicazione dei parametri relativi alla determinazione della somma indicata nelladomanda subordinata, nonché l’erronea individuazione della domanda propostadalla lavoratrice da parte del giudice di appello, le censure non assolvono aglioneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non trascrivono il ricorsoNumero registro generale 24047/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 17722/2026Data pubblicazione 03/06/2026di primo grado, la memoria di costituzione della società nel giudizio di primogrado, né l’atto di appello.Inoltre, nel sostenere che il giudice avrebbe dovuto provvedere d’ufficio enon dichiarare ammissibile la domanda subordinata proposta per la prima voltain appello, e nel lamentare che la Corte territoriale ha determinato la minorsomma dovuta alla lavoratrice a titolo di retribuzione sulla base del mero importoindicato dalla parte appellante, in mancanza di riferimento alla fonte normativa,al CCNL o al criterio di calcolo utilizzato, le censure non colgono il decisum.La sentenza impugnata ha infatti escluso un mutamento sostanziale deglielementi identificativi della domanda, in quanto il contenuto del provvedimentorichiesto in subordine dall’appellante (il pagamento alla lavoratrice di una sommainferiore a quella richiesta dalla medesima e liquidata in sentenza) era giàintrinsecamente parte della materia del contendere nel precedente giudizio ecostituisce prerogativa dell’appellante fissare i confini del devoluto; ha inparticolare evidenziato che la Corte avrebbe potuto rivalutare le emergenzeistruttorie e contenere le spettanze rivendicate in un importo inferiore, senzaviolare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.Ha inoltre rilevato che l’appellata non aveva formulato alcuna specificacontestazione riguardo agli importi che la società appellante ha ritenuto pur insubordine di dover pagare, e li ha comunque ritenuti del tutto proporzionati ecoerenti con quelli rivendicati e già liquidati, tenuto conto della diversamodulazione oraria.Nella restante parte il terzo motivo è infondato.Questa Corte ha da tempo chiarito che il potere-dovere del giudice diinquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggettodella contestazione incontra solo il limite del rispetto del “petitum” e della “causapetendi”, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto neltema controverso, sicché il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre soltantoquando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum”o “causa petendi”) emetta un provvedimento richiesto (“petitum immediato”),oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso(“petitum” mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delleNumero registro generale 24047/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 17722/2026Data pubblicazione 03/06/2026eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 8048/2019, in linea con ilconsolidato orientamento di legittimità sul punto).E’ stata pertanto esclusa un’alterazione della causa petendi (il dedottosvolgimento delle mansioni di dirigente di struttura complessa) o del petitum (ilrichiesto pagamento di differenze retributive) in una fattispecie in cui la Corteterritoriale si era limitata, come ben era in suo potere, all’attribuzione dellespettanze retributive in misura minore ed in ragione dell’applicazione di unadisciplina contrattuale diversa da quella invocata nel ricorso ex art. 414 cod.proc. civ., nella quale aveva sussunto i fatti storici dedotti in causa.E’ dunque conforme a tali principi sentenza impugnata, che senza modificarei fatti costitutivi della domanda ha riconosciuto alla lavoratrice differenze diretribuzione in misura minore rispetto a quelle originariamente richieste nelricorso di primo grado.7. Il ricorso va pertanto rigettato.8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.9. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 24047/2023Numero sezionale 1997/2026Numero di raccolta generale 17722/2026Data pubblicazione 03/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 22 aprile 2026.Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]