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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21642/2026

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ria chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 26/03/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettatol’istanza di differimento di pena obbligatorio o facoltativo per gravi problemi di salute, anchenelle forme della detenzione domiciliare, con collocamento presso l’abitazione della sorella aXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o in reparto ospedaliero dilungodegenza, per come avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione della penadell’ergastolo con isolamento diurno.Il detenuto era affetto da un disturbo cognitivo di grado moderato-severo conparkinsonismo rigido-acinetico in paziente con rallentamento ideo-motorio, leuco-piastrinopenia di grado lieve, malattia da reflusso gastroesofageo, ipertrofia prostatica intrattamento, incontinenza urinaria, diverticolosi del colon, osteoartrosi, claustrofobia.Il Tribunale di sorveglianza aveva esaminato le relazioni sanitarie che descrivevano ilcomplesso quadro clinico del detenuto, al momento allocato in reparto SAI, e ritenendo lestesse complete e recenti non aveva proceduto ad ulteriori accertamenti peritali.Evidenziava che la situazione clinica del detenuto era quella di un paziente anziano,caratterizzato da fragilità stabile e in assenza di acuzie e particolari criticità.Il disturbo cognitivo rilevato non era rilevante; risultava lucido e orientato, pur se in unquadro di rallentamento ideomotorio; in reparto SAI beneficiava di caregiver; le altrepatologie erano stabili.A fronte dei profili di pericolosità sociale del detenuto, che non risulta mai dissociatodall’associazione mafiosa di riferimento, nella quale rivestiva un ruolo di rilievo, le esigenzedi salute sono state considerate recessive anche in ragione del fatto che egli ha prospettatoil rientro in territorio di Trapani, ancora interessato dall’operatività della cosca di cui facevaparte.2.

Avverso la predet ta ordinanza ha proposto r icorso i l d i fensore d iXXXXXXXXXXXXXXX e ha ar t icolato due mot iv i .2.1.

Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.,inosservanza o erronea applicazione degli artt. 146, 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter,ord. pen., nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione riguardo allasussistenza dei presupposti per il differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione dellapena o per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare; nonché omessavalutazione della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Tribunale di sorveglianza non ha proceduto a verificare l’idoneità dell’apparatocarcerario e della struttura alla quale era stato affidato, specie con riferimentoall’adeguatezza ad affrontare eventuali e improvvise o imprevedibili complicanze chepotrebbero generare in quel paziente conseguenze esiziali.Il rigetto del differimento pena aveva anche leso il diritto alla salute nella facoltà discegliere di curarsi presso la struttura sanitaria da lui ritenuta più idonea.In ogni caso da quanto emergeva dalle relazioni sanitarie vi erano tutte le condizioniche potevano legittimare quantomeno il provvedimento di cui all’art. 147 cod. pen.; lacontingenza descritta poteva poi integrare un trattamento degradante e inumano inidoneo agarantire la funzione rieducativa della pena.2.2.

Con il secondo motivo la difesa ha lamentato la violazione dell’art. 606, comma 1lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alle argomentazioni esposte con la memoria difensivadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche in ragione dell’attenuata pericolosità sociale.Congetturale era stato il riferimento del Tribunale di sorveglianza all’attualità della suapericolosità, poiché i fatti a lui addebitati risalgono a quarant’anni fa, i familiari di XXXXXXXsono tutti incensurati, il suo declino psico-motorio ridimensionava certamente la sua asseritacapacità operativa; in ogni caso non erano stati valutati gli esiti delle attività trattamentali e lapossibilità di tutelare le esigenze di sicurezza applicando il braccialetto elettronico in caso diapplicazione della detenzione domiciliare.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

I due motivi ai quali è affidato il ricorso sono strettamente connessi e vannocongiuntamente esaminati.2.1.

Il provvedimento impugnato dà corretta applicazione al principio secondo il quale«in tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma delladetenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astrattadel quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma ètenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a luinecessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico»(Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 - 01); ed è altresì conformeall’insegnamento in base al quale «in tema di differimento dell'esecuzione della pena pergrave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e lecondizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, ètenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e sesiano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamentorispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e dellapericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 - 01).2.2.

Orbene l’ordinanza impugnata motiva su tutti i profili ritenuti rilevanti dai sopraricordati orientamenti giurisprudenziali e anche nella verifica dell’adeguatezza dell’assistenzasanitaria di cui può beneficiare il condannato ha scrutinato le risultanze in maniera accurata.Il Tribunale di sorveglianza dà conto di tutte le patologie accertate in capo al detenuto,degli approfondimenti diagnostici svolti e dei trattamenti ai quali egli è tuttora sottoposto.In tale ricostruzione non ha mancato di sottolineare che recentemente, in occasione diun episodio presincopale con conseguente trauma da caduta, il detenuto ha rifiutatoapprofondimenti diagnostici in data 30/06/2025 e successivamente egli ha patito unpeggioramento del rallentamento ideomotorio e una condizione di parziale orientamentospazio-temporale.Nonostante tale comportamento (con riguardo al quale va ricordato quanto affermato daSez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472 – 01: «i trattamenti sanitarinei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni disalute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, ouna misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizionegiuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta»), il monitoraggiodiagnostico all’interno della struttura carceraria si è intensificato e l’ordinanza impugnata nericostruisce le successive tappe: visita geriatrica, visita neurologica, esame TAC e infineulteriori accertamenti.Il provvedimento dà atto che nel contesto carcerario attuale, dotato di centro clinico, ildetenuto è costantemente monitorato e beneficia di assistenza medica costante.2.3.

Va, in particolare, sottolineato che nell’ampia e approfondita relazione sanitaria delmedico legale del Servizio sanitario regionale [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (quindi dipochi giorni precedenti alla decisione impugnata e integralmente richiamata nella suamotivazione) si dà atto dell’esito dei complessi accertamenti sinora svolti per monitorare ilquadro clinico pluripatologico del detenuto recentemente trasferito presso la sezione SAI e,dando atto della condizione di estrema fragilità, si attesta, comunque, la stabilità del quadroe l’assenza di acuzie.La motivazione dà, altresì, atto degli ulteriori esami disposti in attesa dei quali verrannosvolte eventuali ulteriori valutazioni e del fatto che il detenuto potrà ricevere le cure dellequali necessita nel contesto carcerario attuale, dotato di centro clinico e di assistenzamedica costante.Dal che viene tratta correttamente la conclusione della sussistenza di un quadro diinformazioni completo e adeguato, rispetto al quale sono superflui ulteriori approfondimentiperitali; e il Tribunale di sorveglianza con valutazioni congrue e coerenti ritiene che la fragilitàe precarietà legata al quadro clinico complessivo, delle quali la relazione afferma che sidebba tenere conto ai fini dei trattamenti in corso, in assenza di manifestazioni attuali diacuzie o di aggravamento, potrà essere gestita e monitorata nella struttura dove è detenutosenza che ricorra alcuna ipotesi di incompatibilità con la restrizione in atto e senza che larestrizione comporti in sé alcun trattamento inumano o degradante.2.4.

Il Tribunale di sorveglianza ha così proceduto ad assolvere adeguatamenteall’onere descritto da Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv. 286742 – 01: «In tema didifferimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza cherigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambientesanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essereespiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitariapreposta indichi come necessari».Il provvedimento non formula, difatti, una mera ipotesi sull’idoneità dell’apparatocarcerario ad offrire assistenza sanitaria al detenuto, ma si confronta con la gestione delpaziente sino a qual momento svolta all’interno del carcere anche ad onta del suoPoiché per concedere il differimento «occorre pur sempre che l'infermità o la malattiasiano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione diadeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenzeaggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al qualedeve essere improntato il trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019,Nobile, Rv. 276413 – 01), la decisione impugnata appare correttamente motivata laddove haritenuto, sulla base di elementi specifici, di escludere che le infermità avessero talicaratteristiche, anche alla luce dell’assenza di prospettate alternative di effettiva maggioreassistenza sanitaria al di fuori dal carcere e delle controindicazioni derivanti dalle esigenze disicurezza e di prevenzione connesse con il ruolo di vertice dal detenuto rivestito nellafamiglia mafiosa di Trapani e l’assenza di ogni segnale di decisa rescissione di tali legami.Né alcun rilievo può avere l’età del condannato o l’incensuratezza dei familiari a fronte dellepresunzioni di legge operanti in materia di criminalità organizzata.La difesa invoca il diritto a scegliere le cure, che tuttavia deve essere contemperato conle esigenze di sicurezza e non dev’essere declinato in forma generica, posto che talerivendicazione – come correttamente rilevato dal Tribunale di sorveglianza – non risultaessere mai stata accompagnata dalla specifica indicazione di una possibile struttura idoneaad accogliere il condannato per una lungodegenza.La prospettiva caldeggiata dalla difesa è quella di un suo rientro nello stesso contestoterritoriale dove ha esercitato il suo ruolo criminale ed in relazione ad essa conargomentazioni plausibili il Tribunale di sorveglianza ha stigmatizzato l’inadeguatezza di talecondizione a fronteggiare le esigenze di sicurezza vista la mancata dissociazione delricorrente che vale a presumere come attuale la sua pericolosità, anche perché egli è lucidoe ben orientato come ha dimostrato il fatto che liberamente ha rifiutato accertamentidiagnostici il 30/06/2025 quando è stato condotto al Pronto soccorso di Parma per unepisodio presincopale.2.5.

A fronte, infine, della ripetuta denuncia della omessa valutazione della memoriadifensiva in data 01/09/2025, la Corte ritiene irrilevante il fatto che essa non sia stataspecificamente citata nel provvedimento impugnato, laddove invece emerge che tutti i profilicoinvolti nella valutazione dell’istanza sono stati esaminati; né la difesa indica quali specificipunti od argomenti contenuti nella memoria sarebbero stati pretermessi e in che termini taleomissione debba considerarsi decisiva.Come afferma la giurisprudenza con riguardo all’omesso esame di memoria difensivanell’ambito di procedimento camerale, tale omissione può essere dedotta quale vizio nelgiudizio di cassazione, qualora introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmentedecisive, «non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati,sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivoimpianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata ela valutazione formulata. (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagala', Rv. 280670 -3.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria chiedendo il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26/03/2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettatol’istanza di differimento di pena obbligatorio o facoltativo per gravi problemi di salute, anchenelle forme della detenzione domiciliare, con collocamento presso l’abitazione della sorella aXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o in reparto ospedaliero dilungodegenza, per come avanzata da XXXXXXXXXXXXXXX, in espiazione della penadell’ergastolo con isolamento diurno.Il detenuto era affetto da un disturbo cognitivo di grado moderato-severo conparkinsonismo rigido-acinetico in paziente con rallentamento ideo-motorio, leuco-piastrinopenia di grado lieve, malattia da reflusso gastroesofageo, ipertrofia prostatica intrattamento, incontinenza urinaria, diverticolosi del colon, osteoartrosi, claustrofobia.Il Tribunale di sorveglianza aveva esaminato le relazioni sanitarie che descrivevano ilcomplesso quadro clinico del detenuto, al momento allocato in reparto SAI, e ritenendo lestesse complete e recenti non aveva proceduto ad ulteriori accertamenti peritali.Evidenziava che la situazione clinica del detenuto era quella di un paziente anziano,caratterizzato da fragilità stabile e in assenza di acuzie e particolari criticità.Il disturbo cognitivo rilevato non era rilevante; risultava lucido e orientato, pur se in unquadro di rallentamento ideomotorio; in reparto SAI beneficiava di caregiver; le altrepatologie erano stabili.A fronte dei profili di pericolosità sociale del detenuto, che non risulta mai dissociatodall’associazione mafiosa di riferimento, nella quale rivestiva un ruolo di rilievo, le esigenzedi salute sono state considerate recessive anche in ragione del fatto che egli ha prospettatoil rientro in territorio di Trapani, ancora interessato dall’operatività della cosca di cui facevaparte.2. Avverso la predet ta ordinanza ha proposto r icorso i l d i fensore d iXXXXXXXXXXXXXXX e ha ar t icolato due mot iv i .2.1. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.,inosservanza o erronea applicazione degli artt. 146, 147 cod. pen. e 47-ter, comma 1-ter,ord. pen., nonché mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione riguardo allasussistenza dei presupposti per il differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione dellapena o per la concessione del beneficio della detenzione domiciliare; nonché omessavalutazione della memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Tribunale di sorveglianza non ha proceduto a verificare l’idoneità dell’apparatocarcerario e della struttura alla quale era stato affidato, specie con riferimentoall’adeguatezza ad affrontare eventuali e improvvise o imprevedibili complicanze chepotrebbero generare in quel paziente conseguenze esiziali.Il rigetto del differimento pena aveva anche leso il diritto alla salute nella facoltà discegliere di curarsi presso la struttura sanitaria da lui ritenuta più idonea.In ogni caso da quanto emergeva dalle relazioni sanitarie vi erano tutte le condizioniche potevano legittimare quantomeno il provvedimento di cui all’art. 147 cod. pen.; lacontingenza descritta poteva poi integrare un trattamento degradante e inumano inidoneo agarantire la funzione rieducativa della pena.2.2. Con il secondo motivo la difesa ha lamentato la violazione dell’art. 606, comma 1lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alle argomentazioni esposte con la memoria difensivadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche in ragione dell’attenuata pericolosità sociale.Congetturale era stato il riferimento del Tribunale di sorveglianza all’attualità della suapericolosità, poiché i fatti a lui addebitati risalgono a quarant’anni fa, i familiari di XXXXXXXsono tutti incensurati, il suo declino psico-motorio ridimensionava certamente la sua asseritacapacità operativa; in ogni caso non erano stati valutati gli esiti delle attività trattamentali e lapossibilità di tutelare le esigenze di sicurezza applicando il braccialetto elettronico in caso diapplicazione della detenzione domiciliare.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I due motivi ai quali è affidato il ricorso sono strettamente connessi e vannocongiuntamente esaminati.2.1. Il provvedimento impugnato dà corretta applicazione al principio secondo il quale«in tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma delladetenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astrattadel quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma ètenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a luinecessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico»(Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 - 01); ed è altresì conformeall’insegnamento in base al quale «in tema di differimento dell'esecuzione della pena pergrave infermità fisica, il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e lecondizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, ètenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e sesiano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamentorispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e dellapericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 - 01).2.2. Orbene l’ordinanza impugnata motiva su tutti i profili ritenuti rilevanti dai sopraricordati orientamenti giurisprudenziali e anche nella verifica dell’adeguatezza dell’assistenzasanitaria di cui può beneficiare il condannato ha scrutinato le risultanze in maniera accurata.Il Tribunale di sorveglianza dà conto di tutte le patologie accertate in capo al detenuto,degli approfondimenti diagnostici svolti e dei trattamenti ai quali egli è tuttora sottoposto.In tale ricostruzione non ha mancato di sottolineare che recentemente, in occasione diun episodio presincopale con conseguente trauma da caduta, il detenuto ha rifiutatoapprofondimenti diagnostici in data 30/06/2025 e successivamente egli ha patito unpeggioramento del rallentamento ideomotorio e una condizione di parziale orientamentospazio-temporale.Nonostante tale comportamento (con riguardo al quale va ricordato quanto affermato daSez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, Bellanca, Rv. 278472 – 01: «i trattamenti sanitarinei confronti del detenuto sono incoercibili ma, se potenzialmente risolutivi di condizioni disalute deteriori, in forza delle quali il detenuto medesimo chiede il differimento della pena, ouna misura alternativa alla detenzione, la loro accettazione si pone come condizionegiuridica necessaria alla positiva valutazione della relativa richiesta»), il monitoraggiodiagnostico all’interno della struttura carceraria si è intensificato e l’ordinanza impugnata nericostruisce le successive tappe: visita geriatrica, visita neurologica, esame TAC e infineulteriori accertamenti.Il provvedimento dà atto che nel contesto carcerario attuale, dotato di centro clinico, ildetenuto è costantemente monitorato e beneficia di assistenza medica costante.2.3. Va, in particolare, sottolineato che nell’ampia e approfondita relazione sanitaria delmedico legale del Servizio sanitario regionale [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (quindi dipochi giorni precedenti alla decisione impugnata e integralmente richiamata nella suamotivazione) si dà atto dell’esito dei complessi accertamenti sinora svolti per monitorare ilquadro clinico pluripatologico del detenuto recentemente trasferito presso la sezione SAI e,dando atto della condizione di estrema fragilità, si attesta, comunque, la stabilità del quadroe l’assenza di acuzie.La motivazione dà, altresì, atto degli ulteriori esami disposti in attesa dei quali verrannosvolte eventuali ulteriori valutazioni e del fatto che il detenuto potrà ricevere le cure dellequali necessita nel contesto carcerario attuale, dotato di centro clinico e di assistenzamedica costante.Dal che viene tratta correttamente la conclusione della sussistenza di un quadro diinformazioni completo e adeguato, rispetto al quale sono superflui ulteriori approfondimentiperitali; e il Tribunale di sorveglianza con valutazioni congrue e coerenti ritiene che la fragilitàe precarietà legata al quadro clinico complessivo, delle quali la relazione afferma che sidebba tenere conto ai fini dei trattamenti in corso, in assenza di manifestazioni attuali diacuzie o di aggravamento, potrà essere gestita e monitorata nella struttura dove è detenutosenza che ricorra alcuna ipotesi di incompatibilità con la restrizione in atto e senza che larestrizione comporti in sé alcun trattamento inumano o degradante.2.4. Il Tribunale di sorveglianza ha così proceduto ad assolvere adeguatamenteall’onere descritto da Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv. 286742 – 01: «In tema didifferimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza cherigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambientesanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essereespiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitariapreposta indichi come necessari».Il provvedimento non formula, difatti, una mera ipotesi sull’idoneità dell’apparatocarcerario ad offrire assistenza sanitaria al detenuto, ma si confronta con la gestione delpaziente sino a qual momento svolta all’interno del carcere anche ad onta del suoPoiché per concedere il differimento «occorre pur sempre che l'infermità o la malattiasiano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione diadeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenzeaggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al qualedeve essere improntato il trattamento penitenziario» (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019,Nobile, Rv. 276413 – 01), la decisione impugnata appare correttamente motivata laddove haritenuto, sulla base di elementi specifici, di escludere che le infermità avessero talicaratteristiche, anche alla luce dell’assenza di prospettate alternative di effettiva maggioreassistenza sanitaria al di fuori dal carcere e delle controindicazioni derivanti dalle esigenze disicurezza e di prevenzione connesse con il ruolo di vertice dal detenuto rivestito nellafamiglia mafiosa di Trapani e l’assenza di ogni segnale di decisa rescissione di tali legami.Né alcun rilievo può avere l’età del condannato o l’incensuratezza dei familiari a fronte dellepresunzioni di legge operanti in materia di criminalità organizzata.La difesa invoca il diritto a scegliere le cure, che tuttavia deve essere contemperato conle esigenze di sicurezza e non dev’essere declinato in forma generica, posto che talerivendicazione – come correttamente rilevato dal Tribunale di sorveglianza – non risultaessere mai stata accompagnata dalla specifica indicazione di una possibile struttura idoneaad accogliere il condannato per una lungodegenza.La prospettiva caldeggiata dalla difesa è quella di un suo rientro nello stesso contestoterritoriale dove ha esercitato il suo ruolo criminale ed in relazione ad essa conargomentazioni plausibili il Tribunale di sorveglianza ha stigmatizzato l’inadeguatezza di talecondizione a fronteggiare le esigenze di sicurezza vista la mancata dissociazione delricorrente che vale a presumere come attuale la sua pericolosità, anche perché egli è lucidoe ben orientato come ha dimostrato il fatto che liberamente ha rifiutato accertamentidiagnostici il 30/06/2025 quando è stato condotto al Pronto soccorso di Parma per unepisodio presincopale.2.5. A fronte, infine, della ripetuta denuncia della omessa valutazione della memoriadifensiva in data 01/09/2025, la Corte ritiene irrilevante il fatto che essa non sia stataspecificamente citata nel provvedimento impugnato, laddove invece emerge che tutti i profilicoinvolti nella valutazione dell’istanza sono stati esaminati; né la difesa indica quali specificipunti od argomenti contenuti nella memoria sarebbero stati pretermessi e in che termini taleomissione debba considerarsi decisiva.Come afferma la giurisprudenza con riguardo all’omesso esame di memoria difensivanell’ambito di procedimento camerale, tale omissione può essere dedotta quale vizio nelgiudizio di cassazione, qualora introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmentedecisive, «non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati,sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivoimpianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata ela valutazione formulata. (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagala', Rv. 280670 -3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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