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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 08813/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed C 2.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. 43/1973 per detenzione di 600 kg. di tabacchi lavorati esteri, disponendo la confisca e la distruzione della merce, nonché la restituzione del furgone utilizzato dall'imputato, ma di proprietà di un terzo, anch'esso in sequestro, in favore dell'avente diritto.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 301 d.P.R. 43/1973, la restituzione del mezzo di trasporto all'avente diritto eseguita in difformità dall'accordo delle parti che avevano pattuito la confisca di tutti i beni in sequestro e soprattutto in violazione dell'art. 301 d.P.R. 43/1973 che prevede l'obbligatorietà della confisca dei beni utilizzati per commettere il reato anche se appartenenti ai terzi, in ragione della finalità generai preventiva sottesa alla misura di sicurezza volta alla repressione dei reati contro il monopolio.

Conclude, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Al di là del fatto che l'estraneità al reato del proprietario del mezzo di trasporto attinto dal sequestro risulta essere stata compiutamente accertata dal giudice di merito, dirimente è la mancanza di interesse del ricorrente alle doglianze svolte.

Modulandosi, invero, la condizione di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 568, quarto comma cod. proc. pen. su una prospettiva strettamente utilitaristica che deve contemplare la possibilità in capo a chi articola il gravame di ottenere la rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e al contempo di conseguire, in termini positivi, una decisione più vantaggiosa rispetto alla pronuncia oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), deve escludersi che le dispiegate contestazioni sull'omessa confisca del veicolo, statuizione che si traduce in una privazione definitiva del bene colpito dalla misura di sicurezza in capo al soggetto che su di esso vanti un diritto reale ovvero un diritto di godimento, possano arrecare alcun vantaggio in termini di attualità e concretezza al ricorrente con riferimento ad una questione che, in assenza di rivendicazioni sulla proprietà o sul possesso del mezzo, non lambisce comunque la sua posizione sostanziale.

Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed C 2.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 291 bis d.P.R. 43/1973 per detenzione di 600 kg. di tabacchi lavorati esteri, disponendo la confisca e la distruzione della merce, nonché la restituzione del furgone utilizzato dall'imputato, ma di proprietà di un terzo, anch'esso in sequestro, in favore dell'avente diritto. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 301 d.P.R. 43/1973, la restituzione del mezzo di trasporto all'avente diritto eseguita in difformità dall'accordo delle parti che avevano pattuito la confisca di tutti i beni in sequestro e soprattutto in violazione dell'art. 301 d.P.R. 43/1973 che prevede l'obbligatorietà della confisca dei beni utilizzati per commettere il reato anche se appartenenti ai terzi, in ragione della finalità generai preventiva sottesa alla misura di sicurezza volta alla repressione dei reati contro il monopolio. Conclude, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Al di là del fatto che l'estraneità al reato del proprietario del mezzo di trasporto attinto dal sequestro risulta essere stata compiutamente accertata dal giudice di merito, dirimente è la mancanza di interesse del ricorrente alle doglianze svolte. Modulandosi, invero, la condizione di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 568, quarto comma cod. proc. pen. su una prospettiva strettamente utilitaristica che deve contemplare la possibilità in capo a chi articola il gravame di ottenere la rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e al contempo di conseguire, in termini positivi, una decisione più vantaggiosa rispetto alla pronuncia oggetto del gravame, purché logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, sentenza n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693), deve escludersi che le dispiegate contestazioni sull'omessa confisca del veicolo, statuizione che si traduce in una privazione definitiva del bene colpito dalla misura di sicurezza in capo al soggetto che su di esso vanti un diritto reale ovvero un diritto di godimento, possano arrecare alcun vantaggio in termini di attualità e concretezza al ricorrente con riferimento ad una questione che, in assenza di rivendicazioni sulla proprietà o sul possesso del mezzo, non lambisce comunque la sua posizione sostanziale. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08813/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris