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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 1999

Cassazione n. 39293/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t 61/ RG 19106 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo di questioni già devolute ed esaminate dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo declinato in fatto non è comunque consentito in sede di legittimità.

Il ricorrente, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, per un verso contesta l'attività di spaccio e per altro verso la qualificazione giuridica della condotta , nonostante i giudici di merito - con ampio richiamo al tenore dell'attività intercettativa - abbiano dato congruamente ed esaustivamente conto degli "affari di droga" intercorrenti tra il [OSCURATO:PERSONA] ( fornitore) e il Belluno ( acquirente che a sua volta spacciava al minuto); peraltro, anche gli ingenti debiti maturati dal secondo nei confronti del primo per partite di droga, cedute a credito, erano per i Giudici di merito indicative della non episodicità ed occasionalità dell'attività di spaccio, ostativa alla derubricazione nella ipotesi di cui all' comma 5 dell'art. 73 cit. d.P.R..( pagg. 14 e 15 della sentenza di appello).

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t 61/ RG 19106 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo di questioni già devolute ed esaminate dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo declinato in fatto non è comunque consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, per un verso contesta l'attività di spaccio e per altro verso la qualificazione giuridica della condotta , nonostante i giudici di merito - con ampio richiamo al tenore dell'attività intercettativa - abbiano dato congruamente ed esaustivamente conto degli "affari di droga" intercorrenti tra il [OSCURATO:PERSONA] ( fornitore) e il Belluno ( acquirente che a sua volta spacciava al minuto); peraltro, anche gli ingenti debiti maturati dal secondo nei confronti del primo per partite di droga, cedute a credito, erano per i Giudici di merito indicative della non episodicità ed occasionalità dell'attività di spaccio, ostativa alla derubricazione nella ipotesi di cui all' comma 5 dell'art. 73 cit. d.P.R..( pagg. 14 e 15 della sentenza di appello). 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 39293/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris