Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15467/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PIERI Tiziano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 15/07/2021 la Corte di Appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 17/10/2018 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 389 cod. pen. (inosservanza della pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni).

2. La sentenza rescindente (Cass. sez. 6, n. 9514 del 15/12/2020 - dep. 10/03/2021), accogliendo il primo motivo di ricorso, aveva evidenziato che la norma in applicazione della quale la pena accessoria era stata disposta ed era in corso di esecuzione, ovvero l'art. 216, ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza 25 settembre 2018, p. 222, nella parte in cui determinava la durata di tale sanzione . in dieci anni, anziché in misura variabile «fino a dieci anni»; che la pena accessoria in atto nei confronti del Pieri, dunque, in quanto determinata nell'anzidetta misura fissa, in applicazione della legge allora vigente, era successivamente divenuta illegittima, dovendo perciò essere nuovamente stabilita dal giudice dell'esecuzione, secondo il diverso e più favorevole parametro conseguente all'intervento del Giudice delle Leggi; che la diversa commisurazione della durata di detta pena sarebbe stata suscettibile di incidere, addirittura, sull'esistenza stessa del reato, qualora - in ipotesi - essa fosse stata rideterminata in misura inferiore al tempo trascorso tra l'inizio della relativa esecuzione e la data in cui il Pieri aveva posto in essere la condotta che gli si addebitava (ovvero, un anno e cinque mesi); che doveva pertanto attendersi la pronuncia in merito del giudice dell'esecuzione (già adito dall'imputato a quel fine), e che la Corte di appello - anziché rigettare la richiesta di rinvio preliminare alla discussione della causa - avrebbe dovuto attendere l'esito dell'incidente ai fini della rideterminazione della pena accessoria violata, il cui esito era essenziale ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato oggetto d'imputazione; che su tale unica questione il giudice di rinvio era tenuto a basare il nuovo giudizio, posto che gli altri motivi di ricorso, attinenti all'accertamento di responsabilità, risultavano inammissibili

3. Avverso la sentenza di rinvio ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, eccependo: - la violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) per omessa motivazione rispetto a tutte le altre doglianze (diverse da quella relativa alla rideterminazione della durata della pena accessoria effettuata in sede di esecuzione) prospettate nell'atto di appello; - la violazione di legge (art. 597 e segg. cod. proc. pen.) perché, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rinvio preliminare alla discussione della causa, la corte di appello avrebbe dovuto esaminare tutte le altre questioni oggetto di appello; - la violazione di legge (arrt. 597 e segg, 648 cod. proc. pen.) in relazione ai principi in tema di giudicato, posto che la regressione del processo imponeva alla corte territoriale di analizzare ex novo tutti i motivi di appello.

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati, attinenti alla individuazione dell'oggetto del giudizio di rinvio.

4. La sentenza rescindente, esaminando tutte le censure del Pieri, ha accolto solo il primo motivo, nei termini indicati, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso, con riferimento specifico agli ulteriori motivi (secondo, terzo, quarto e quinto) sulle questioni sollevate in appello in ordine all'accertamento di responsabilità; questioni che il ricorrente sostiene che dovevano essere nuovamente oggetto di esame da parte del giudice del rinvio.

5. La sentenza impugnata correttamente, invece, si è uniformata al principio di diritto oggetto dell'annullamento, con il limite, rispetto a quanto già censurato in sede di legittimità, della formazione del giudicato progressivo sugli altri punti della decisione, relativi all'accertamento del reato e all'affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 23140 del 26/03/2019 - dep. 27/05/2019 - Rv. 276755).

Accertato il presupposto del reato - il compimento dell'atto di gestione societaria del 21/06/2014 durante l'esecuzione della pena accessoria, in base alla rideterminazione della durata effettuata dal giudice competente - il giudice di rinvio non doveva pertanto estendere la decisione agli altri motivi di appello, già definiti a seguito dell'inammissibilità a riguardo del precedente ricorso per cassazione.

6. L'inammissibilità del ricorso in esame preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PIERI Tiziano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 15/07/2021 la Corte di Appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermava la sentenza del Tribunale di Alessandria del 17/10/2018 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 389 cod. pen. (inosservanza della pena accessoria dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni). 2. La sentenza rescindente (Cass. sez. 6, n. 9514 del 15/12/2020 - dep. 10/03/2021), accogliendo il primo motivo di ricorso, aveva evidenziato che la norma in applicazione della quale la pena accessoria era stata disposta ed era in corso di esecuzione, ovvero l'art. 216, ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, con la sentenza 25 settembre 2018, p. 222, nella parte in cui determinava la durata di tale sanzione . in dieci anni, anziché in misura variabile «fino a dieci anni»; che la pena accessoria in atto nei confronti del Pieri, dunque, in quanto determinata nell'anzidetta misura fissa, in applicazione della legge allora vigente, era successivamente divenuta illegittima, dovendo perciò essere nuovamente stabilita dal giudice dell'esecuzione, secondo il diverso e più favorevole parametro conseguente all'intervento del Giudice delle Leggi; che la diversa commisurazione della durata di detta pena sarebbe stata suscettibile di incidere, addirittura, sull'esistenza stessa del reato, qualora - in ipotesi - essa fosse stata rideterminata in misura inferiore al tempo trascorso tra l'inizio della relativa esecuzione e la data in cui il Pieri aveva posto in essere la condotta che gli si addebitava (ovvero, un anno e cinque mesi); che doveva pertanto attendersi la pronuncia in merito del giudice dell'esecuzione (già adito dall'imputato a quel fine), e che la Corte di appello - anziché rigettare la richiesta di rinvio preliminare alla discussione della causa - avrebbe dovuto attendere l'esito dell'incidente ai fini della rideterminazione della pena accessoria violata, il cui esito era essenziale ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato oggetto d'imputazione; che su tale unica questione il giudice di rinvio era tenuto a basare il nuovo giudizio, posto che gli altri motivi di ricorso, attinenti all'accertamento di responsabilità, risultavano inammissibili 3. Avverso la sentenza di rinvio ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore di fiducia, eccependo: - la violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) per omessa motivazione rispetto a tutte le altre doglianze (diverse da quella relativa alla rideterminazione della durata della pena accessoria effettuata in sede di esecuzione) prospettate nell'atto di appello; - la violazione di legge (art. 597 e segg. cod. proc. pen.) perché, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rinvio preliminare alla discussione della causa, la corte di appello avrebbe dovuto esaminare tutte le altre questioni oggetto di appello; - la violazione di legge (arrt. 597 e segg, 648 cod. proc. pen.) in relazione ai principi in tema di giudicato, posto che la regressione del processo imponeva alla corte territoriale di analizzare ex novo tutti i motivi di appello. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati, attinenti alla individuazione dell'oggetto del giudizio di rinvio. 4. La sentenza rescindente, esaminando tutte le censure del Pieri, ha accolto solo il primo motivo, nei termini indicati, dichiarando per il resto inammissibile il ricorso, con riferimento specifico agli ulteriori motivi (secondo, terzo, quarto e quinto) sulle questioni sollevate in appello in ordine all'accertamento di responsabilità; questioni che il ricorrente sostiene che dovevano essere nuovamente oggetto di esame da parte del giudice del rinvio. 5. La sentenza impugnata correttamente, invece, si è uniformata al principio di diritto oggetto dell'annullamento, con il limite, rispetto a quanto già censurato in sede di legittimità, della formazione del giudicato progressivo sugli altri punti della decisione, relativi all'accertamento del reato e all'affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 23140 del 26/03/2019 - dep. 27/05/2019 - Rv. 276755). Accertato il presupposto del reato - il compimento dell'atto di gestione societaria del 21/06/2014 durante l'esecuzione della pena accessoria, in base alla rideterminazione della durata effettuata dal giudice competente - il giudice di rinvio non doveva pertanto estendere la decisione agli altri motivi di appello, già definiti a seguito dell'inammissibilità a riguardo del precedente ricorso per cassazione. 6. L'inammissibilità del ricorso in esame preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 16 febbraio 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 15467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris