CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 29079/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.142/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla l'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.4027/2018 depositata il 02/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. GiulianoFrancesco [OSCURATO:PERSONA] impugnava, avanti alla CTP di Napoli, l’avviso di accertamento per Irpef 2010, chiedendone l’annullamento per vari motivi, tra i quali, per quanto qui ancora rileva, il difetto di sottoscrizione dell’atto da parte del capo dell’ufficio o di un dirigente munito di valida delega. 1.1.L’Agenzia si costituiva, producendo l’elenco del ruolo dirigenti , nonché la disposizione di servizio n. 39/2015 e l’atto dispositivo n. 13/2015. 2. I giudici di prossimità accoglievano il ricorso del contribuente; quindi, la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Ufficio e dichiarava inammissibile l’appello incidentale del sig. [OSCURATO:PERSONA], inteso a contestare l’avvenuta compensazione delle spese di lite. 3. Avverso la predetta sentenza, ricorre, con unico motivo, il contribuente. 4. Resiste l’Amministrazione con controricorso e ricorso incidentale sorretto da tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo del ricorso principale il contribuente lamenta, pur senza indicare il vizio di legittimità denunciato , la violazione dell'art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992, per avere ritenuto la CTR inammissibile,in quanto tardivo, il motivo di appello proposto avverso la statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado. 1.1. Il motivo, da qualificare sub speciedi violazione di legge ex art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., è fondato. 1.2. Come rilevato da parte ricorrente, in base all’art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017, per le controversie definibili secondo le prescrizioni dettate (trattasi di quelle attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio), risultavanosospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadevano dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo (24 aprile 2017) fino al 30 settembre 2017. 1.3. L’appello incidentale, proposto dal contribuente il 18 luglio 2017 a fronte di un appello principale notificato il 27 aprile 2017, era pertanto tempestivo. 2. Passando all’esame del ricorso incidentale dell’ Agenzia delle entrate, in via preliminare si rileva che è tempestivo, operando la sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018, in forza del quale sono stati sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadevano tra la data di entrata in vigore d el decreto (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’A mministrazione finanziaria lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., laviolazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 546/1992, dell'art. 17 del d.lgs.165/2001, nonché dell'art. 24, comma2, del Regolamento dell'Amministrazione e dell'art. 97 Cost. In particolare, la Difesa erariale afferma la legittimità degli avvisi di accertamento in quanto emessi in forzadi valida delega. 4. Con il secondo motivo di ricorso incidentale , l’Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, in relazione aicanoni di ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 e ss. c.c.Afferma la ricorrente che la sentenza oggetto di gravame è errata anche per l'errata interpretazione dell'atto organizzativo o delega di firma data dal giudice dell'appello, in violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. 5. Con il terzo strumento di impugnazione incidentale , l’Amministrazione denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/73, degli artt. 10 e 1 del D.lgs. n. 546/1992, dell'art. 21-septies della L. n. 241/90 nonché dell'art. 24, co 2, del Regolamento dell'Amministrazione e dell'art. 97 Cost., rilevando che, anche a voler prescindere da quanto rappresentato nei motivi che precedono, e pur volendosi sostenere la necessità di una delega ai fini della sottoscrizione dell'Avviso di accertamento, la sentenza oggetto di gravame sarebbe stata comunque resa in violazione delle norme indicate nel motivo e principalmente dell’art. 42 del DPR600/73. 6. Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato, con assorbimento dei restanti. 6.1. Dispone l’invocato art. 42 del DPR n. 600/1973, al primo comma,che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da luidelegato». 6.2. Nella specie, l'avviso di accertamento impugnato era stato sottoscritto dal capo dell'Ufficio, dott. [OSCURATO:PERSONA], tale risultante dagli ordini di servizio prodotti dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, nell’ordine di servizio n. 39/2015 si d ava atto del «conferimento degli incarichidirigenziali al dott. [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA], nonché, ad interim, Cap o Area IMD, [OSCURATO:PERSONA] di Castellammare di Stabia e [OSCURATO:PERSONA] PFENC». Tale atto, pur finalizzato, nella sua parte dispositiva,alla ridefinizione dell’ambito delle deleghe conferite ai funzionari dell’Ufficiodiversi dal dirigente, deve ritenersi purtuttavia idoneo a documentare la qualifica di capo dell’ufficio rivestita dal firmatario dell’atto impugnato, che lo legittimava alla sua sottoscrizione. Né, come erroneamente hanno sostenuto i giudici di appello, si rendeva necessaria alcuna delega, prevista dall’art. 42 cit . solamente per gli altri impiegat i della carriera direttiva diversi da l capo dell’ufficio. 7. In conclusione, accolti il ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale ed assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campaniaaffinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorsoprincipale ed il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione,