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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18547/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20926-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. MANGILI 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2481/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 13 settembre 2017, ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 2481/2017 della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 6 giugno 2017 e notificata il 19 giugno 2017. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato il 23 ottobre 2017 controricorso contenente ricorso incidentale articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il primo anche quale procuratore speciale degli altri) resistono con distinti controricorsi al ricorso principale ed al ricorso incidentale.

La Corte d’appello di Napoli ha rigettato sia l’appello principale formulato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia l’appello incidentale formulato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa in data 29 dicembre 2010 dal Tribunale di Napoli.

La pronuncia di primo grado aveva respinto tanto la domanda principale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la domanda riconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla successione di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché madre dei quattro fratelli Antonio, Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso del Tribunale, era da accogliere l’eccezione di carenza di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 legittimazione attiva degli attori Coluccino, come di [OSCURATO:PERSONA], non avendo costoro manifestato, entro il decennio dalla morte della de cuius, la loro volontà di agire quali eredi, a differenza di Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano prodotto verbale di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario del 5 ottobre 1995.

La Corte d’appello, pronunciando sul gravame di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per quanto immediatamente rilevi in questo giudizio -, ha escluso che gli stessi dovessero essere rimessi in termini per le attività di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. al fine di dimostrare la loro qualità di erede, osservando che la citazione d’appello era limitata alla richiesta della produzione di documenti e che comunque il Tribunale aveva risposto alla istanza di rimessione in termini nel senso che le memorie scritte di trattazione dovevano essere depositate nei termini stabiliti nell’ordinanza istruttoria emessa a scioglimento di riserva, con decorrenza dalla rispettiva comunicazione del provvedimento ai procuratori delle parti.

La Corte di Napoli ha quindi evidenziato che gli attori Coluccino avevano depositato soltanto la memoria del primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ciò già il 3 marzo 2009, prima ancora di ricevere la comunicazione dell’ordinanza riservata (il che avvenne il 5 marzo 2009), avendo avuto notizia che la stessa era stata comunicata al difensore di [OSCURATO:PERSONA] già il 16 febbraio 2009.

Ciò, a dire della Corte d’Appello, avrebbe eliso la condizione di disparità fra le parti in ordine al diverso decorso dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

La sentenza impugnata ha così escluso di dover riassegnare i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. ed ha giudicato tardivo il deposito dei documenti eseguito in appello.

In prosieguo, la Corte3 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 d’appello di Napoli ha dichiarato tempestiva l’eccezione di prescrizione sollevata da Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al diritto di accettazione dell’eredità da parte degli attori Coluccino.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], appellante incidentale, la Corte di Napoli ha smentito che il Tribunale fosse incorso nel vizio di ultrapetizione circa la mancata accettazione dell’eredità nel decennio, avendo Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa dell’11 novembre 2008 e poi nella memoria del 24 aprile 2009, eccepito la necessità di “dichiarare la carenza di legittimazione attiva ad causam e ad processum degli attori e del convenuto Sommella”.

3. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

Hanno depositato memorie il ricorrente principale di [OSCURATO:PERSONA] e i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 166, 167 e 183 c.p.c., avendo errato la Corte d’appello a negare al ricorrente lo status di erede, pur in assenza di rituale eccezione e/o contestazione sul punto.

Si pone in risalto che [OSCURATO:PERSONA] era stato convenuto e si era costituito in giudizio nella qualità di erede legittimo della madre [OSCURATO:PERSONA], senza che mai fosse stata eccepita nei suoi confronti la prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità, avendo piuttosto Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] rilevato nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183 c.p.c. la sua “carenza di legittimazione attiva ad causam e ad processum”.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Il secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 159, 161, 183 comma 6 e 354 c.p.c., anche in rapporto agli artt.24 e 111 Cost., avendo la Corte d’appello respinto l’istanza di rinnovazione delle attività processuali regolate dall’art. 183 comma 6 c.p.c., sebbene i termini fossero stati concessi dal Tribunale “in modo asimmetrico così da determinare lo sfalsamento delle attività assertive dei contendenti e, per l’effetto, l’irregolare svolgimento del contraddittorio”.

Il ricorrente principale pone in risalto che, avendo il Tribunale disposto la decorrenza dei termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. dalla data della comunicazione di un’ordinanza, è stato fissato di fatto a ciascuna parte un diverso dies a quo, determinandosi una oggettiva disarmonia del procedimento: così, indicativamente, i convenuti Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] depositarono la loro prima memoria di appendice scritta della trattazione il 24 aprile 2009, quando per [OSCURATO:PERSONA] era già scaduto il termine per il deposito della seconda memoria.

Da ciò la richiesta in appello incidentale di dichiarare la nullità delle attività processuali compiute in primo grado successivamente all’ordinanza del 30 gennaio 2009 e di rinnovare le stesse ai sensi dell’art. 354, comma 4, c.p.c.

Il ricorrente principale espone altresì il pregiudizio difensivo risentito dalla oggettiva disapplicazione del disposto dell’art. 183 comma 6 c.p.c., avendo la Corte d’appello dato rilievo, al fine di affermare la carenza di legittimazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], anche alla contestazione mossa da Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] nella memoria del 24 aprile 2009.

La denunciata nullità avrebbe ulteriormente pregiudicato le scelte difensive del ricorrente principale con riguardo alle produzioni F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 documentali, che avrebbero potuto dimostrare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità contesa.

Il terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, anche in rapporto agli artt.756, 1004, 1005 e 1006 c.c.

Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 476 c.c., anche in rapporto all’art.2122 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 153, 155, 161, 183 comma 6 e 354 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.

Si pone la questione del diverso dies a quo di decorrenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., giacché correlato alla diversa data di comunicazione alle parti dell’ordinanza pronunciata fuori udienza in data 30 gennaio 2009.

Si spiega che la scelta seguita dai signori Coluccino di non redigere ulteriori memorie dopo quella depositata (prima ancora di ricevere la comunicazione) il 3 marzo 2009 era dipesa dalla volontà di attendere il deposito delle memorie avversarie correlato a più lontana scadenza.

Viene specificato che già alla prima udienza successiva, svoltasi il 22 giugno 2009, era stata formulata istanza di rimessione in termini, istanza poi reiterata in sede di conclusioni e in appello.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quanto alla documentazione prodotta in appello.

Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 476 c.c. e 2122 c.c.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6. Sono da superare le eccezioni pregiudiziali svolte nei controricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto sia il ricorso principale che il ricorso incidentale contengono una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi.

L’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c., necessariamente da compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, rivela che le censure sono connotate da specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché dall’indicazione degli atti e dei documenti sui quali ognuna si fondi (cfr. Cass. Sez.

Un., 05/07/2013, n. 16887).

7. È fondato il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale circa il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], negando che il primo giudice fosse incorso nel vizio di ultrapetizione circa la mancata accettazione dell’eredità nel decennio, atteso che Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], nella comparsa dell’11 novembre 2008 e poi nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 24 aprile 2009, avevano chiesto di “dichiarare la carenza di legittimazione attiva ad causam e ad processum degli attori e del convenuto Sommella”.

7.1. Tale decisione contrasta con l’orientamento di questa Corte, secondo cui nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati attivi e passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, non bastando la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 comma 1 dell'art. 480 c.c. a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità.

Un chiamato all'eredità può, invero, acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati, nel contraddittorio di tutte le parti, sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione.

La prescrizione decennale del diritto di taluno dei chiamati ad accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 c.c. (che è riconducibile alla causa di estinzione dei diritti prevista dall'art. 2934 stesso codice) non opera, quindi ipso iure, ma va opposta da chi ne abbia interesse, sicché è necessario, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che il convenuto deduca l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e manifesti la volontà di profittare dell'effetto estintivo che l’ordinamento ricollega al suo protrarsi a far tempo dall’apertura della successione, non potendo, perciò ritenersi proposta l’eccezione di prescrizione mediante generica contestazione del difetto di legittimazione della controparte rispetto al diritto azionato (arg. da Cass. Sez. 2, 10/12/2021, n. 39340; Cass. Sez. 2, 25/06/2020, n. 12646; Cass. Sez. 2, 15/01/1996, n. 263).

7.2. Né può “estendersi” al chiamato [OSCURATO:PERSONA] l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità invece formulata nella comparsa di costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità comporta, invero, che l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. Sono fondati pure il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente in quanto propongono una identica questione.

8.1. L’art. 183, comma 6, c.p.c. dispone che “[S]e richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.

8.2. Questa Corte, sia pure con pronunce rese in relazione al testo dell’art. 183 c.p.c. antecedente alle modifiche apportate nel 2005, ha affermato che la finalità alla quale è ispirata la sequenza temporale dell’udienza di prima comparizione e trattazione della causa, con il connesso sistema delle preclusioni, è costituita dall'esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa, sicché la relativa regolamentazione normativa ha F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8.3. I termini di trenta giorni, ulteriori trenta giorni ed ulteriori venti giorni, previsti per l'appendice scritta della prima udienza di trattazione dall’art. 183, comma 6, c.p.c., sono dichiarati perentori espressamente dalla legge (art. 152, comma 2, c.p.c.), e dunque non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti (art. 153, comma 1, c.p.c.), salva la rimessione in termini nell’ipotesi di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c.

8.4. L’art. 183, comma 6, c.p.c. contempla, dunque, termini perentori a decorrenza successiva, in relazione ai quali il momento del compimento dell’atto costituente il dies a quo coincide con il momento in cui la parte ha avuto legale conoscenza dell'atto stesso.

I termini per le attività di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., decorrono, secondo le modalità di computo ex art. 155 c.p.c., dalla data dell’udienza nella quale sono fissati dal giudice, o, se assegnati con ordinanza pronunciata fuori udienza, dal giorno in cui la stessa sia comunicata a norma degli artt. 176, comma 2, e 134, comma 2, c.p.c., così rendendosi palese alle parti l’esistenza dell’atto.

8.5. Allorché, come avvenuto nel caso in esame, l’ordinanza del giudice di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., pronunciata fuori dell’udienza, sia comunicata alle parti in giorni diversi (nella specie, ad una parte il 16 febbraio 2009 ed ad altre parti il 5 marzo 2009, restando proprio non comunicata ad altre parti ancora), viene compromessa la regola del processo sottesa alla disposizione in esame, che intende garantire non solo un'adeguata attività difensiva, ma anche che il contraddittorio delle parti si svolga in condizioni di parità, con la fissazione di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8.6. Rifacendosi ai principi enunciati da Cass. Sez.

Unite, 25/11/2021, n. 36596, va aggiunto che la violazione determinata dal mancato rispetto delle sequenze temporali che regolano la trattazione e la decisione della causa, con il connesso sistema delle preclusioni, in quanto lesiva del contraddittorio e del diritto di difesa, che devono realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, comporta di per sé la nullità della sentenza.

Nella specie, la nullità della sentenza di primo grado, per non aver avuto le parti la possibilità di esporre le proprie difese, ovvero di replicare utilmente alle difese avversarie in conformità al modello legale stabilito dall’art. 183, comma 6, c.p.c., era stata fatta valere come motivo di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], mediante appelli correttamente spiegati anche in rapporto alle statuizioni di merito, non essendo denunciato un vizio che, alla luce dei casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c. potesse dar luogo alla rimessione della causa al primo giudice.

8.7. Il giudice d’appello avrebbe, quindi, dovuto dichiarare la nullità per la violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c., nonché degli atti successivi dipendenti dall’ordinanza di concessione dei termini compiuti in primo grado, e, non potendo rimettere al primo giudice, avrebbe dovuto trattare la causa nel merito dopo averne ordinato la rinnovazione, ai sensi dell’art. 354, comma 4, c.p.c., ammettendo, quindi, le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della rilevata nullità, erano state loro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 precluse, senza dare applicazione al divieto di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti ex art. 345, comma 3, c.p.c.

9. L’accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], nonché del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comporta l’assorbimento degli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentale, i quali attengono al merito della lite, e dunque a questioni che andranno comunque riesaminate dal giudice di rinvio.

10. Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto del rilievo svolto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 maggio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20926-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. MANGILI 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonché contro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2481/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 13 settembre 2017, ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 2481/2017 della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 6 giugno 2017 e notificata il 19 giugno 2017. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato il 23 ottobre 2017 controricorso contenente ricorso incidentale articolato in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il primo anche quale procuratore speciale degli altri) resistono con distinti controricorsi al ricorso principale ed al ricorso incidentale. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato sia l’appello principale formulato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sia l’appello incidentale formulato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa in data 29 dicembre 2010 dal Tribunale di Napoli. La pronuncia di primo grado aveva respinto tanto la domanda principale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la domanda riconvenzionale spiegata da [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla successione di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché madre dei quattro fratelli Antonio, Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del Tribunale, era da accogliere l’eccezione di carenza di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 legittimazione attiva degli attori Coluccino, come di [OSCURATO:PERSONA], non avendo costoro manifestato, entro il decennio dalla morte della de cuius, la loro volontà di agire quali eredi, a differenza di Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano prodotto verbale di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario del 5 ottobre 1995. La Corte d’appello, pronunciando sul gravame di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per quanto immediatamente rilevi in questo giudizio -, ha escluso che gli stessi dovessero essere rimessi in termini per le attività di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. al fine di dimostrare la loro qualità di erede, osservando che la citazione d’appello era limitata alla richiesta della produzione di documenti e che comunque il Tribunale aveva risposto alla istanza di rimessione in termini nel senso che le memorie scritte di trattazione dovevano essere depositate nei termini stabiliti nell’ordinanza istruttoria emessa a scioglimento di riserva, con decorrenza dalla rispettiva comunicazione del provvedimento ai procuratori delle parti. La Corte di Napoli ha quindi evidenziato che gli attori Coluccino avevano depositato soltanto la memoria del primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., e ciò già il 3 marzo 2009, prima ancora di ricevere la comunicazione dell’ordinanza riservata (il che avvenne il 5 marzo 2009), avendo avuto notizia che la stessa era stata comunicata al difensore di [OSCURATO:PERSONA] già il 16 febbraio 2009. Ciò, a dire della Corte d’Appello, avrebbe eliso la condizione di disparità fra le parti in ordine al diverso decorso dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. La sentenza impugnata ha così escluso di dover riassegnare i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. ed ha giudicato tardivo il deposito dei documenti eseguito in appello. In prosieguo, la Corte3 di 12 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 d’appello di Napoli ha dichiarato tempestiva l’eccezione di prescrizione sollevata da Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento al diritto di accettazione dell’eredità da parte degli attori Coluccino. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], appellante incidentale, la Corte di Napoli ha smentito che il Tribunale fosse incorso nel vizio di ultrapetizione circa la mancata accettazione dell’eredità nel decennio, avendo Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa dell’11 novembre 2008 e poi nella memoria del 24 aprile 2009, eccepito la necessità di “dichiarare la carenza di legittimazione attiva ad causam e ad processum degli attori e del convenuto Sommella”. 3. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Hanno depositato memorie il ricorrente principale di [OSCURATO:PERSONA] e i ricorrenti incidentali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 166, 167 e 183 c.p.c., avendo errato la Corte d’appello a negare al ricorrente lo status di erede, pur in assenza di rituale eccezione e/o contestazione sul punto. Si pone in risalto che [OSCURATO:PERSONA] era stato convenuto e si era costituito in giudizio nella qualità di erede legittimo della madre [OSCURATO:PERSONA], senza che mai fosse stata eccepita nei suoi confronti la prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità, avendo piuttosto Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] rilevato nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183 c.p.c. la sua “carenza di legittimazione attiva ad causam e ad processum”. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 Il secondo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 156, 159, 161, 183 comma 6 e 354 c.p.c., anche in rapporto agli artt.24 e 111 Cost., avendo la Corte d’appello respinto l’istanza di rinnovazione delle attività processuali regolate dall’art. 183 comma 6 c.p.c., sebbene i termini fossero stati concessi dal Tribunale “in modo asimmetrico così da determinare lo sfalsamento delle attività assertive dei contendenti e, per l’effetto, l’irregolare svolgimento del contraddittorio”. Il ricorrente principale pone in risalto che, avendo il Tribunale disposto la decorrenza dei termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. dalla data della comunicazione di un’ordinanza, è stato fissato di fatto a ciascuna parte un diverso dies a quo, determinandosi una oggettiva disarmonia del procedimento: così, indicativamente, i convenuti Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] depositarono la loro prima memoria di appendice scritta della trattazione il 24 aprile 2009, quando per [OSCURATO:PERSONA] era già scaduto il termine per il deposito della seconda memoria. Da ciò la richiesta in appello incidentale di dichiarare la nullità delle attività processuali compiute in primo grado successivamente all’ordinanza del 30 gennaio 2009 e di rinnovare le stesse ai sensi dell’art. 354, comma 4, c.p.c. Il ricorrente principale espone altresì il pregiudizio difensivo risentito dalla oggettiva disapplicazione del disposto dell’art. 183 comma 6 c.p.c., avendo la Corte d’appello dato rilievo, al fine di affermare la carenza di legittimazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA], anche alla contestazione mossa da Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] nella memoria del 24 aprile 2009. La denunciata nullità avrebbe ulteriormente pregiudicato le scelte difensive del ricorrente principale con riguardo alle produzioni F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 documentali, che avrebbero potuto dimostrare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità contesa. Il terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, anche in rapporto agli artt.756, 1004, 1005 e 1006 c.c. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 476 c.c., anche in rapporto all’art.2122 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo. 5. Il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 153, 155, 161, 183 comma 6 e 354 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost. Si pone la questione del diverso dies a quo di decorrenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., giacché correlato alla diversa data di comunicazione alle parti dell’ordinanza pronunciata fuori udienza in data 30 gennaio 2009. Si spiega che la scelta seguita dai signori Coluccino di non redigere ulteriori memorie dopo quella depositata (prima ancora di ricevere la comunicazione) il 3 marzo 2009 era dipesa dalla volontà di attendere il deposito delle memorie avversarie correlato a più lontana scadenza. Viene specificato che già alla prima udienza successiva, svoltasi il 22 giugno 2009, era stata formulata istanza di rimessione in termini, istanza poi reiterata in sede di conclusioni e in appello. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quanto alla documentazione prodotta in appello. Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 476 c.c. e 2122 c.c. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 6. Sono da superare le eccezioni pregiudiziali svolte nei controricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto sia il ricorso principale che il ricorso incidentale contengono una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi. L’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c., necessariamente da compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, rivela che le censure sono connotate da specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché dall’indicazione degli atti e dei documenti sui quali ognuna si fondi (cfr. Cass. Sez. Un., 05/07/2013, n. 16887). 7. È fondato il primo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale circa il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA], negando che il primo giudice fosse incorso nel vizio di ultrapetizione circa la mancata accettazione dell’eredità nel decennio, atteso che Odoardo, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], nella comparsa dell’11 novembre 2008 e poi nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 24 aprile 2009, avevano chiesto di “dichiarare la carenza di legittimazione attiva ad causam e ad processum degli attori e del convenuto Sommella”. 7.1. Tale decisione contrasta con l’orientamento di questa Corte, secondo cui nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria, legittimati attivi e passivi sono coloro che abbiano accettato l'eredità, espressamente o tacitamente, nonché i chiamati il cui diritto di accettare non sia stato dichiarato prescritto con sentenza passata in giudicato, non bastando la sola constatazione del decorso del termine decennale di cui al F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 comma 1 dell'art. 480 c.c. a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità. Un chiamato all'eredità può, invero, acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati, nel contraddittorio di tutte le parti, sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione. La prescrizione decennale del diritto di taluno dei chiamati ad accettare l'eredità ai sensi dell'art. 480 c.c. (che è riconducibile alla causa di estinzione dei diritti prevista dall'art. 2934 stesso codice) non opera, quindi ipso iure, ma va opposta da chi ne abbia interesse, sicché è necessario, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che il convenuto deduca l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e manifesti la volontà di profittare dell'effetto estintivo che l’ordinamento ricollega al suo protrarsi a far tempo dall’apertura della successione, non potendo, perciò ritenersi proposta l’eccezione di prescrizione mediante generica contestazione del difetto di legittimazione della controparte rispetto al diritto azionato (arg. da Cass. Sez. 2, 10/12/2021, n. 39340; Cass. Sez. 2, 25/06/2020, n. 12646; Cass. Sez. 2, 15/01/1996, n. 263). 7.2. Né può “estendersi” al chiamato [OSCURATO:PERSONA] l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità invece formulata nella comparsa di costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il carattere essenzialmente unitario ed inscindibile della situazione soggettiva del chiamato all'eredità comporta, invero, che l'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 validamente sollevata da uno dei convenuti con l'azione di divisione è operante ed efficace anche in favore degli altri convenuti (Cass. Sez. 2, 12/01/1996, n. 178; del Cass. Sez. 2, 26/06/1987, n. 5633), ma non certo che l’eccezione di prescrizione specificamente sollevata verso uno o alcuno dei chiamati possa estendersi anche ad altri aventi diritto ad accettare. 8. Sono fondati pure il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da esaminare congiuntamente in quanto propongono una identica questione. 8.1. L’art. 183, comma 6, c.p.c. dispone che “[S]e richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”. 8.2. Questa Corte, sia pure con pronunce rese in relazione al testo dell’art. 183 c.p.c. antecedente alle modifiche apportate nel 2005, ha affermato che la finalità alla quale è ispirata la sequenza temporale dell’udienza di prima comparizione e trattazione della causa, con il connesso sistema delle preclusioni, è costituita dall'esigenza di assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa, sicché la relativa regolamentazione normativa ha F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 natura tendenzialmente inderogabile (ad esempio, Cass. Sez. 2, 21/10/2004, n. 20581; Cass. Sez. 2, 24/05/2000, n. 6808 ). 8.3. I termini di trenta giorni, ulteriori trenta giorni ed ulteriori venti giorni, previsti per l'appendice scritta della prima udienza di trattazione dall’art. 183, comma 6, c.p.c., sono dichiarati perentori espressamente dalla legge (art. 152, comma 2, c.p.c.), e dunque non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti (art. 153, comma 1, c.p.c.), salva la rimessione in termini nell’ipotesi di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c. 8.4. L’art. 183, comma 6, c.p.c. contempla, dunque, termini perentori a decorrenza successiva, in relazione ai quali il momento del compimento dell’atto costituente il dies a quo coincide con il momento in cui la parte ha avuto legale conoscenza dell'atto stesso. I termini per le attività di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., decorrono, secondo le modalità di computo ex art. 155 c.p.c., dalla data dell’udienza nella quale sono fissati dal giudice, o, se assegnati con ordinanza pronunciata fuori udienza, dal giorno in cui la stessa sia comunicata a norma degli artt. 176, comma 2, e 134, comma 2, c.p.c., così rendendosi palese alle parti l’esistenza dell’atto. 8.5. Allorché, come avvenuto nel caso in esame, l’ordinanza del giudice di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., pronunciata fuori dell’udienza, sia comunicata alle parti in giorni diversi (nella specie, ad una parte il 16 febbraio 2009 ed ad altre parti il 5 marzo 2009, restando proprio non comunicata ad altre parti ancora), viene compromessa la regola del processo sottesa alla disposizione in esame, che intende garantire non solo un'adeguata attività difensiva, ma anche che il contraddittorio delle parti si svolga in condizioni di parità, con la fissazione di F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 scadenze uguali per la presentazione di memorie e repliche, in modo che esse possano esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali concesse dalla medesima norma. 8.6. Rifacendosi ai principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 25/11/2021, n. 36596, va aggiunto che la violazione determinata dal mancato rispetto delle sequenze temporali che regolano la trattazione e la decisione della causa, con il connesso sistema delle preclusioni, in quanto lesiva del contraddittorio e del diritto di difesa, che devono realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, comporta di per sé la nullità della sentenza. Nella specie, la nullità della sentenza di primo grado, per non aver avuto le parti la possibilità di esporre le proprie difese, ovvero di replicare utilmente alle difese avversarie in conformità al modello legale stabilito dall’art. 183, comma 6, c.p.c., era stata fatta valere come motivo di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], mediante appelli correttamente spiegati anche in rapporto alle statuizioni di merito, non essendo denunciato un vizio che, alla luce dei casi tassativamente indicati negli artt. 353 e 354 c.p.c. potesse dar luogo alla rimessione della causa al primo giudice. 8.7. Il giudice d’appello avrebbe, quindi, dovuto dichiarare la nullità per la violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c., nonché degli atti successivi dipendenti dall’ordinanza di concessione dei termini compiuti in primo grado, e, non potendo rimettere al primo giudice, avrebbe dovuto trattare la causa nel merito dopo averne ordinato la rinnovazione, ai sensi dell’art. 354, comma 4, c.p.c., ammettendo, quindi, le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della rilevata nullità, erano state loro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 20926/2017 Numero sezionale 1123/2022 Numero di raccolta generale 18547/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 precluse, senza dare applicazione al divieto di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti ex art. 345, comma 3, c.p.c. 9. L’accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], nonché del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comporta l’assorbimento degli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentale, i quali attengono al merito della lite, e dunque a questioni che andranno comunque riesaminate dal giudice di rinvio. 10. Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, la quale riesaminerà la causa tenendo conto del rilievo svolto e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s
Sentenza Cassazione n. 18547/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris