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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 11747/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 1 e mesi 2 di reclusione in relazione ai reati ascrittigli. ti/

2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 448, comma 2 bis, cod. pen. per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, non essendo stata concessa la sospensione condizionale della pena, a cui l'accordo era subordinato.

La volontà pattizia delle parti aveva ad oggetto la concessione del menzionato beneficio, come si evince dal verbale dell'udienza del 10 ottobre 2023, in cui si dà atto che "entrambe le parti dichiarano che l'accordo tra loro raggiunto era subordinato alla sospensione condizionale della pena", pur se non espressamente richiesta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, poiché il patteggiamento, quale negozio processuale, ha carattere formale, le eventuali divergenze fra la dichiarazione resa e la volontà del dichiarante sono del tutto irrilevanti e non valgono ad invalidare l'atto, salvo il caso di inesistenza della volontà di una delle parti (Sez. 5, n. 7445 del 3/10/2013, P.M. in proc.

Sassanelli e altri, Rv. 259512 - 01).

Nel caso in esame, l'accordo formalizzato dalle parti non prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena, così che nessun vizio si ravvisa nella sentenza impugnata, restando irrilevante che le parti abbiano dichiarato in udienza che l'accordo, tra loro raggiunto, era subordinato alla sospensione condizionale della pena, pur se non espressamente richiesta.

Tali dichiarazioni, infatti, sono state rilasciate successivamente all'intervenuta pronuncia della sentenza, effettuata sulla base dell'accordo formalizzato, che non prevedeva la concessione del beneficio in parola.

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di Torino ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 1 e mesi 2 di reclusione in relazione ai reati ascrittigli. ti/ 2. Avverso l'anzidetta sentenza il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 448, comma 2 bis, cod. pen. per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, non essendo stata concessa la sospensione condizionale della pena, a cui l'accordo era subordinato. La volontà pattizia delle parti aveva ad oggetto la concessione del menzionato beneficio, come si evince dal verbale dell'udienza del 10 ottobre 2023, in cui si dà atto che "entrambe le parti dichiarano che l'accordo tra loro raggiunto era subordinato alla sospensione condizionale della pena", pur se non espressamente richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, poiché il patteggiamento, quale negozio processuale, ha carattere formale, le eventuali divergenze fra la dichiarazione resa e la volontà del dichiarante sono del tutto irrilevanti e non valgono ad invalidare l'atto, salvo il caso di inesistenza della volontà di una delle parti (Sez. 5, n. 7445 del 3/10/2013, P.M. in proc. Sassanelli e altri, Rv. 259512 - 01). Nel caso in esame, l'accordo formalizzato dalle parti non prevedeva la concessione della sospensione condizionale della pena, così che nessun vizio si ravvisa nella sentenza impugnata, restando irrilevante che le parti abbiano dichiarato in udienza che l'accordo, tra loro raggiunto, era subordinato alla sospensione condizionale della pena, pur se non espressamente richiesta. Tali dichiarazioni, infatti, sono state rilasciate successivamente all'intervenuta pronuncia della sentenza, effettuata sulla base dell'accordo formalizzato, che non prevedeva la concessione del beneficio in parola. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 11747/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris