Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1049/2019
ECLI:EU:T:2019:339
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TO0422
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
14 maggio 2019 (
*1
)
«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad un procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di uno Stato membro – Documenti provenienti dalla ricorrente – Domanda di accesso di un terzo – Decisione iniziale di concedere parzialmente l’accesso – Mancanza di oggetto – Irricevibilità»
Nella causa T‑422/18,
[OSCURATO:PERSONA] autonome des transports parisiens (RATP)
, con sede a Parigi (Francia), rappresentata inizialmente da E. Morgan de Rivery, P. Delelis e C. Lavin, successivamente da P. Delelis e C. Lavin, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da A. Buchet, W. Mölls e C. Ehrbar, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della direzione generale della mobilità e dei trasporti della [OSCURATO:PERSONA], del 5 marzo 2018, che decide su una domanda di accesso a documenti provenienti dalla RATP nella parte in cui essa concede un accesso parziale a detti documenti,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione),
composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, V. Kreuschitz (relatore) e N. Półtorak, giudici,
cancelliere: E. [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1
Il 19 dicembre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha ricevuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2001, L 145, pag. 43
), una domanda di accesso a vari documenti, registrata con il codice di riferimento GESTDEM 2017/7530 (in prosieguo: la «domanda iniziale di accesso»), riguardante in particolare tre documenti (in prosieguo: i «documenti controversi») redatti dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] autonome des transports parisiens (RATP).
2
I documenti controversi sono:
–
una lettera del 21 maggio 2012 del presidente e direttore generale della ricorrente indirizzata al presidente della [OSCURATO:PERSONA];
–
una lettera del 22 maggio 2012 del presidente e direttore generale della ricorrente indirizzata al direttore generale della direzione generale (DG) «Mobilità e trasporti» della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «DG Move»);
–
una lettera del 28 marzo 2013 del presidente e direttore generale della ricorrente indirizzata al vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA].
3
Il 5 marzo 2018 la DG Move ha adottato e comunicato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e messaggio di posta elettronica, all’autore della domanda iniziale di accesso (in prosieguo: il «richiedente l’accesso») una decisione con la quale essa gli ha concesso un accesso parziale ai documenti controversi (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Inoltre, essa ha allegato alla decisione impugnata una versione espunta dei documenti controversi.
4
Il 19 marzo 2018 il richiedente l’accesso ha inviato al segretariato generale della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001, una domanda di conferma dell’accesso ai documenti controversi nella loro interezza (in prosieguo: la «domanda di conferma dell’accesso»).
5
Il 20 aprile 2018 la DG Move ha informato il richiedente l’accesso che era stato commesso un errore nell’invio della decisione impugnata e che i documenti controversi non avrebbero dovuto essergli comunicati. La DG Move ha chiesto al richiedente l’accesso di non stampare, salvare o utilizzare i documenti controversi e di distruggere i messaggi che gli erano stati inviati in precedenza.
6
Il 25 aprile 2018 la DG Move ha chiesto al richiedente l’accesso di sottoscrivere una dichiarazione a termini della quale quest’ultimo si impegnava, in primo luogo, a non utilizzare, comunicare, condividere, copiare e trattare le versioni espunte dei documenti controversi comunicati il 5 marzo 2018 o il loro contenuto, in secondo luogo, a non rendere pubblico il loro contenuto e, in terzo luogo, a distruggere qualsiasi versione elettronica o cartacea dei documenti controversi. Lo stesso giorno, il richiedente l’accesso ha restituito la dichiarazione da lui sottoscritta.
7
Il 27 aprile 2018, durante la lettura della risposta della [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti posti dal presidente del Tribunale nel procedimento sommario che essa aveva proposto il 23 aprile precedente, registrato con il numero di causa T‑250/18 R e vertente anch’esso sulla questione della divulgazione dei documenti controversi in seguito ad una precedente domanda di accesso, la ricorrente è venuta a conoscenza della domanda iniziale di accesso nonché della trasmissione, per errore, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una versione espunta dei documenti controversi al richiedente l’accesso.
8
Il 4 maggio 2018 si è tenuta una riunione tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale la ricorrente le ha chiesto la comunicazione del messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2018 indirizzato al richiedente l’accesso nonché dei documenti inviati a quest’ultimo lo stesso giorno.
9
Il 23 maggio 2018 la ricorrente ha reiterato per iscritto la propria richiesta di ricevere una copia del messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2018, nonché tutti i documenti, compresi i documenti controversi, inviati al richiedente l’accesso.
10
Il 7 giugno 2018 il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione a seguito della domanda di conferma dell’accesso (in prosieguo: la «decisione del 7 giugno 2018») (v. punto 4 supra). In tale decisione egli ha rifiutato qualsiasi divulgazione dei documenti controversi, con la motivazione che la loro divulgazione pregiudicherebbe i procedimenti giurisdizionali in corso nelle cause T‑250/18, RATP/[OSCURATO:PERSONA], e T‑250/18 R, RATP/[OSCURATO:PERSONA].
11
Il 12 giugno 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente la decisione impugnata, l’indice dei 27 documenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto interessati dalla domanda iniziale di accesso nonché i documenti controversi quali erano stati inviati al richiedente l’accesso.
Procedimento e conclusioni delle parti
12
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
13
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha presentato le proprie osservazioni su tale eccezione il 24 novembre 2018.
14
Nel ricorso, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa concede l’accesso ai documenti controversi;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15
Nell’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
–
in via principale, dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile per mancanza di oggetto;
–
in subordine, dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile per carenza di interesse ad agire;
–
condannare la ricorrente alle spese.
16
Nelle proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere l’eccezione di irricevibilità;
–
accogliere il suo ricorso;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
In diritto
17
Ai sensi dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale, ritenendosi sufficientemente edotto dagli atti di causa, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.
Sulla ricevibilità dell’eccezione di irricevibilità
18
Secondo la ricorrente, soltanto l’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura consentirebbe di fondare un’eccezione di irricevibilità per mancanza di oggetto. Poiché l’articolo 130, paragrafo 2, del regolamento di procedura non è stato menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua eccezione di irricevibilità, la ricorrente ritiene che quest’ultima debba essere respinta in quanto irricevibile.
19
A tale riguardo, va osservato che, a sostegno della propria eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce non già che l’oggetto sia venuto meno in corso di causa, bensì che il ricorso non avesse oggetto alla data della sua proposizione. Orbene, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il convenuto può chiedere al Tribunale di statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito e la mancanza di oggetto di un ricorso alla data della sua proposizione costituisce una causa di irricevibilità.
20
Inoltre, e in ogni caso, a norma dell’articolo 129 del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata. Poiché l’irricevibilità di un ricorso per mancanza di oggetto alla data della sua proposizione costituisce un motivo di irricevibilità di ordine pubblico, il Tribunale può statuire d’ufficio su tale questione.
21
Pertanto, la ricorrente sostiene erroneamente l’irricevibilità dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Sulla fondatezza dell’eccezione di irricevibilità
Argomenti delle parti
22
In via principale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile in quanto verte su un atto che non esisteva più al momento della sua proposizione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata è stata sostituita integralmente dalla decisione del 7 giugno 2018, adottata a seguito della domanda di conferma dell’accesso. Quest’ultima decisione fisserebbe definitivamente la posizione dell’istituzione.
23
Il ricorso proposto dalla ricorrente il 6 luglio 2018 sarebbe privo di oggetto, in quanto mirerebbe a far annullare un atto giuridico che non esisteva più dal 7 giugno 2018, data in cui esso sarebbe stato sostituito dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] dello stesso giorno in risposta alla domanda di conferma dell’accesso. Pertanto, indipendentemente dalla questione dell’interesse ad agire, la causa stessa della controversia promossa dalla ricorrente non sussisteva al momento dell’atto introduttivo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] considera inoltre che la decisione del 7 giugno 2018 priva di qualsiasi valore gli argomenti della ricorrente, poiché, nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, in detta decisione, di rifiutare integralmente l’accesso ai documenti controversi.
24
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il presente ricorso debba essere dichiarato irricevibile in quanto la ricorrente non aveva alcun interesse ad agire avverso la decisione impugnata al momento dell’introduzione del presente giudizio, poiché siffatta decisione aveva da tempo cessato di produrre effetti nei suoi confronti.
25
[OSCURATO:PERSONA] non nega che, a causa di un errore, essa ha trasmesso i documenti controversi, nelle loro versioni espunte, al richiedente l’accesso mediante messaggio di posta elettronica del 5 marzo 2018 e che essa non avrebbe dovuto farlo. Tuttavia, essa ritiene di aver fatto tutto il possibile, dal momento in cui detto errore è stato constatato, affinché quest’ultimo non avesse alcun effetto nei confronti della ricorrente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], siffatta azione si è rivelata efficace, poiché il richiedente l’accesso si è impegnato, per iscritto, a non utilizzare i documenti controversi e ad eliminarne completamente qualsiasi traccia, scritta o elettronica. [OSCURATO:PERSONA] considera che la ricorrente era perfettamente al corrente del contenuto di tali impegni scritti, poiché essa era in possesso del documento che li conteneva dalla fine dell’aprile 2018.
26
[OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che la ricorrente sostenga erroneamente, da un lato, che i documenti controversi, nelle loro versioni espunte, siano accessibili a chiunque e, dall’altro, che essa avesse ancora un interesse ad agire alla data di proposizione del presente ricorso, mentre più di due mesi prima la decisione impugnata aveva cessato di produrre qualsivoglia effetto nei suoi confronti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente afferma, ma non dimostra, che i documenti controversi sarebbero «potenzialmente» nelle mani dei suoi concorrenti.
27
La ricorrente ritiene che le nozioni di oggetto della controversia e di interesse ad agire coincidano poiché l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, alla luce dell’oggetto del ricorso, al momento della proposizione di quest’ultimo, a pena di irricevibilità. Di conseguenza, la ricorrente esamina congiuntamente le due eccezioni di irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA].
28
In primo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata produca effetti giuridici autonomi e specifici. A tale riguardo, la ricorrente sottolinea che essa è l’autrice dei documenti controversi e che, a tale titolo, l’atto materiale di trasmissione di tali documenti a seguito della decisione impugnata ha prodotto effetti nei suoi confronti. La ricorrente osserva che soltanto sette settimane dopo la comunicazione dei documenti controversi, il 5 marzo 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha scritto al richiedente l’accesso al fine di chiedergli di non stampare, salvare o trattare tali documenti, che gli erano stati inviati per errore. Siffatta richiesta, del 20 aprile 2018, è stata completata il 25 aprile 2018 e ha dato luogo, lo stesso giorno, all’impegno, da parte del richiedente l’accesso, a non utilizzare o divulgare l’informazione contenuta nei documenti controversi. La ricorrente deduce da tali fatti che, per sette settimane, la divulgazione delle informazioni contenute nei documenti controversi ha avuto un effetto erga omnes e deve essere assimilata ad una «via di fatto», cosicché tale situazione comporta conseguenze dannose che continueranno a pregiudicare incontestabilmente i suoi interessi.
29
Secondo la ricorrente, la decisione impugnata ha prodotto effetti giuridici nei suoi confronti, in quanto, da una parte, la dichiarazione del richiedente l’accesso del 25 aprile 2018 non ha potuto annullare l’effetto erga omnes della divulgazione dei documenti controversi durante le sette settimane precedenti l’impegno contenuto in tale dichiarazione e, dall’altra, detta dichiarazione, al pari della decisione del 7 giugno 2018, ha potuto avere effetti vincolanti soltanto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e del richiedente l’accesso. Secondo la ricorrente, durante il summenzionato periodo di sette settimane, i documenti controversi sono potuti passare tra le mani di operatori concorrenti e hanno potuto essere utilizzati nei procedimenti giurisdizionali nazionali che hanno dato luogo a questioni pregiudiziali identiche a quelle sollevate nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑350/17 e C‑351/17). Anche se la ricorrente non può valutare la portata di una siffatta trasmissione, essa ritiene che il principio di buona amministrazione imponesse alla [OSCURATO:PERSONA] di informarsi sull’uso che il richiedente l’accesso aveva fatto dei documenti controversi al fine di annullare, se del caso e ammesso che ciò fosse possibile, l’effetto de facto erga omnes della decisione impugnata. Secondo la ricorrente, le misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] volte a rimediare al suo errore erano manifestamente inidonee a porre rimedio ad una comunicazione il cui effetto erga omnes era acquisito e definitivo. La ricorrente ritiene che il fatto che, nella decisione del 7 giugno 2018, la [OSCURATO:PERSONA] abbia deciso di non divulgare i documenti controversi in quanto siffatta divulgazione avrebbe pregiudicato i procedimenti giurisdizionali avviati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] nelle cause T‑250/18 R e T‑250/18 non solo non rimedierebbe all’effetto erga omnes della divulgazione, ma confermerebbe che quest’ultima, avendo già causato interferenze con detti procedimenti giurisdizionali, doveva essere considerata come portatrice di ulteriori interferenze future. Pertanto, la ricorrente ritiene di avere ancora un interesse all’annullamento della decisione impugnata.
30
In secondo luogo, la ricorrente considera che la decisione del 7 giugno 2018 non ha potuto annullare e sostituire la decisione impugnata, anzitutto perché quest’ultima ha autorizzato la divulgazione erga omnes dei documenti controversi tra il 5 marzo e il 25 aprile 2018. La decisione impugnata continuerebbe a produrre effetti giuridici in quanto i documenti controversi che sono stati trasmessi a terzi dal richiedente l’accesso possono ancora continuare ad essere trasmessi ad altri terzi dai primi terzi entrati legittimamente in possesso di tali documenti, senza che la decisione del 7 giugno 2018 possa modificare in alcun modo tale situazione. La ricorrente ritiene che la decisione del 7 giugno 2018 non abbia potuto annullare e sostituire la decisione impugnata, anche perché la decisione del 7 giugno 2018 sarebbe volta a fissare l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] sulle domande iniziale e di conferma dell’accesso nei confronti del richiedente l’accesso. Le comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] con il richiedente l’accesso del 20 e 25 aprile 2018 avrebbero avuto soltanto un impatto limitato a future trasmissioni dei documenti controversi da parte del richiedente l’accesso a terzi, non avendo alcun effetto per quanto riguarda l’uso precedente di tali documenti da parte del richiedente l’accesso o da parte dei terzi che potrebbero ancora farne uso oggi.
31
In terzo luogo, la ricorrente ritiene che, quand’anche la decisione impugnata dovesse essere considerata sostituita dalla decisione del 7 giugno 2018, essa manterrebbe un interesse ad agire nei confronti della decisione impugnata. A questo proposito, la ricorrente ricorda che, a titolo eccezionale, una controversia può non divenire priva di oggetto, nonostante la revoca o la sostituzione dell’atto di cui si chiede l’annullamento, qualora il ricorrente conservi un interesse sufficiente ad ottenere una sentenza che annulli tale atto in modo formale.
32
La ricorrente considera di avere un interesse ad agire e a fare annullare la decisione impugnata per le seguenti ragioni:
–
in primo luogo, al fine di impedire che in futuro si producano altre illegittimità che pregiudicherebbero i suoi interessi a causa dell’utilizzo ad oggi regolare dei documenti controversi in procedimenti pregiudiziali. Un approccio consistente nell’approvare le condotte illecite della [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa porterebbe ad accettare che i suoi servizi trasmettano documenti strettamente riservati, per errore o meno, a richiedenti l’accesso e che tali trasmissioni vengono poi «corrette» diverse settimane dopo mediante la sottoscrizione di dichiarazioni che impegnano soltanto la [OSCURATO:PERSONA] e il richiedente l’accesso interessato e in nessun modo i terzi;
–
in secondo luogo, la decisione impugnata continuerebbe ad essere in vigore erga omnes nei confronti di tutti coloro che hanno avuto accesso ai documenti controversi a causa dell’errore della [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione del richiedente l’accesso, destinatario della decisione del 7 giugno 2018. In particolare, la ricorrente ritiene che detti documenti esistano tuttora e possano essere prodotti contro di lei in qualsiasi occasione pertinente nell’ambito di procedimenti giurisdizionali nazionali o dell’Unione europea. Sarebbe chiaramente nel suo interesse poter chiedere che qualsiasi atto materiale di diffusione che consenta ad oggi la continuazione in aeternum dall’utilizzo erga omnes dei documenti controversi sia dichiarato nullo dal giudice dell’Unione, mettendo così un termine di natura legale, imperativo e che possa essere invocato in giudizio a qualsiasi possibile utilizzo in futuro di detti documenti.
Giudizio del Tribunale
33
Occorre ricordare che costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/[OSCURATO:PERSONA],
60/81
,
EU:C:1981:264
, punto
9
; dell’11 novembre 2004, Portogallo/[OSCURATO:PERSONA],
C‑249/02
,
EU:C:2004:7044
, punto
35
, e del 26 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑362/08 P
,
EU:C:2010:40
, punto
51
).
34
Al fine di determinare se un atto impugnato costituisca una decisione che può essere oggetto di un ricorso di annullamento, occorre avere riguardo alla sostanza dell’atto controverso [v., in tal senso, ordinanza del 14 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (Ireland)/[OSCURATO:PERSONA],
C‑477/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2012:292
, punto
50
e giurisprudenza ivi citata].
35
Peraltro, va ricordato che un atto che è revocato e sostituito scompare completamente dall’ordinamento giuridico dell’Unione. La revoca di un atto ha dunque di regola effetto ex tunc (v., in tal senso, ordinanze del 28 maggio 1997, Proderec/[OSCURATO:PERSONA],
T‑145/95
,
EU:T:1997:74
, punto
26
; del 14 settembre 2011, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑239/10
, non pubblicata,
EU:T:2011:471
, punto
22
, e dell’8 giugno 2017, Elevolution – Engenharia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑691/16
, non pubblicata,
EU:T:2017:395
, punto
28
e giurisprudenza ivi citata).
36
Nel caso di specie, la decisione impugnata è stata seguita da una domanda di conferma, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, presentata dal richiedente l’accesso affinché la [OSCURATO:PERSONA] rivedesse la propria posizione. A seguito di tale domanda, il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, la decisione del 7 giugno 2018 che rifiuta integralmente l’accesso ai documenti controversi.
37
La decisione del 7 giugno 2018 ha pertanto revocato e sostituito la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenze del 2 ottobre 2014, Strack/[OSCURATO:PERSONA],
C‑127/13 P
,
EU:C:2014:2250
, punto
89
, e del 24 maggio 2011, NLG/[OSCURATO:PERSONA],
T‑109/05 e T‑444/05
,
EU:T:2011:235
, punto
102
e giurisprudenza ivi citata). Poiché la decisione impugnata ha costituito solo una prima presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA], che è stata interamente sostituita dalla decisione del 7 giugno 2018, è quest’ultima che ha concluso il procedimento e ha pertanto la natura di decisione (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2003, Co-Frutta/[OSCURATO:PERSONA],
T‑47/01
,
EU:T:2003:272
, punti da
30
a
32
).
38
Infatti, al momento della proposizione del ricorso, la decisione del 7 giugno 2018 si era già sostituita alla decisione impugnata e l’aveva eliminata dall’ordinamento giuridico dell’Unione, cosicché essa non produceva più effetti, anche nei confronti della ricorrente.
39
Di conseguenza, il presente ricorso era privo di oggetto alla data della sua proposizione e dev’essere dichiarato irricevibile.
40
Tale conclusione non è rimessa in discussione dai vari argomenti addotti dalla ricorrente.
41
È pur vero che è stato dichiarato che un ricorso di annullamento può non divenire privo di oggetto qualora la revoca dell’atto di cui si chiede l’annullamento intervenga in corso di causa e il ricorrente mantenga comunque un sufficiente interesse ad ottenere una sentenza che annulli l’atto stesso (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA],
C‑362/05 P
,
EU:C:2007:322
, punti
47
e da 50 a 52; del 27 settembre 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑211/02
,
EU:T:2002:232
, punti
48
e
49
, e ordinanza del 14 settembre 2011, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑239/10
, non pubblicata,
EU:T:2011:471
, punto
23
).
42
Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso della ricorrente era già privo di oggetto al momento della sua proposizione (v. punto 38 supra).
43
Inoltre, poiché la ricorrente afferma che l’annullamento della decisione impugnata consentirebbe di evitare che l’illegittimità da cui essa è asseritamente viziata si riproduca in futuro, occorre rilevare che ciascuna delle illegittimità di cui la ricorrente sostiene l’esistenza è strettamente connessa alle circostanze particolari della presente causa e che la ricorrente non ha sufficientemente dimostrato il rischio che esse si riproducano in futuro. Al contrario, il comportamento tenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], quale descritto supra ai punti 5 e 6, in seguito alla divulgazione erronea dei documenti controversi dimostra che il rischio che in futuro si riproduca una siffatta divulgazione non è accertato.
44
Peraltro, poiché la ricorrente ritiene di avere tuttora un interesse ad agire dato che la decisione impugnata, in assenza di annullamento, continuerebbe ad essere in vigore erga omnes salvo che nei confronti del richiedente l’accesso, destinatario della decisione del 7 giugno 2018, occorre constatare che tale valutazione è errata. Come esposto supra al punto 37, la decisione impugnata è stata sostituita dalla decisione del 7 giugno 2018. Non si può quindi sostenere che la decisione impugnata continui ad essere in vigore nei confronti di persone diverse dal richiedente l’accesso dopo l’adozione della decisione del 7 giugno 2018.
45
Infine, poiché la ricorrente giustifica il proprio interesse ad agire con la divulgazione parziale dei documenti controversi a seguito dell’adozione della decisione impugnata, va osservato che l’annullamento della decisione impugnata non consentirà il ripristino dello status quo ante. Infatti, sebbene una sentenza del Tribunale che annulla la decisione impugnata abbia un effetto erga omnes a causa dell’autorità assoluta della cosa giudicata ed elimini pertanto retroattivamente tale decisione nei confronti di tutti gli amministrati [v., in tal senso, sentenza del 1o giugno 2006, P & O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA],
C‑442/03 P e C‑471/03 P
,
EU:C:2006:356
, punto
43
e giurisprudenza ivi citata], un siffatto annullamento non rimedia agli effetti acquisiti della divulgazione dei documenti controversi in seguito all’adozione di detta decisione. Infatti, l’annullamento della decisione impugnata non invertirebbe gli effetti della divulgazione dei documenti controversi, poiché la presa di conoscenza di tali informazioni da parte di tutte le persone che le hanno lette è immediata e irreversibile. L’annullamento della decisione impugnata non sarebbe quindi idoneo a procurare un beneficio alla ricorrente.
46
La decisione del Tribunale di respingere in quanto irricevibile il ricorso di annullamento della decisione impugnata per mancanza di oggetto non pregiudica tuttavia la possibilità per la ricorrente di proporre un ricorso per risarcimento danni qualora quest’ultima ritenga che l’esecuzione della decisione impugnata le abbia arrecato un pregiudizio. Infatti, in applicazione del principio dell’autonomia dei mezzi di ricorso, una parte può esperire un’azione di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuta a chiedere l’annullamento dell’atto illegittimo che le ha arrecato il pregiudizio (v., in tal senso, sentenze del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:407
, punto
59
, e del 28 febbraio 2018, Vakakis kai Synergates/[OSCURATO:PERSONA],
T‑292/15
,
EU:T:2018:103
, punto
30
).
47
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.
Sulle spese
48
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ricorrente debba essere condannata a sopportare le spese in quanto, da un lato, il ricorso è irricevibile e, dall’altro, al momento del deposito del ricorso, essa doveva sapere che la trasmissione dei documenti controversi a causa di un errore era priva di qualsiasi effetto, che era stata presentata una domanda di conferma dell’accesso e che la [OSCURATO:PERSONA] stava per adottare una decisione a seguito di tale domanda, la quale avrebbe tenuto debitamente conto dei suoi interessi.
49
La ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] debba essere condannata alla totalità delle spese, poiché la sua eccezione di irricevibilità deve essere respinta e poiché le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑350/17 e C‑351/17
,
EU:C:2018:869
) respingono l’interpretazione data dalla [OSCURATO:PERSONA] della portata del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (
GU 2007, L 315, pag. 1
).
50
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] autonome des transports parisiens (RATP) è condannata alle spese.
Lussemburgo, 14 maggio 2019
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
S. [OSCURATO:PERSONA]
(
*1
) Lingua processuale: il francese.