Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 25231/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/10/2018 dalla Corte d'Appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le memorie del 04/06/2020 e del 28/02/2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26 ottobre 2018 con la quale la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale di Terni che, affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante e sulla recidiva contestate, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha omesso ogni determinazione in merito alla richiesta declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, formulata all'udienza del 26 ottobre 2018. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che, in maniera contraddittoria, la Corte ha escluso il riconoscimento dell'esimente della legittima difesa in favore del ricorrente, travisando il contenuto del narrato dell'unico teste escusso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

La difesa del ricorrente, in sede di proposizione del ricorso, ha allegato il verbale dell'udienza del 26 ottobre 2018 che si è tenuta dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, all'esito della quale la pubblica accusa e il difensore dell'imputato hanno concluso per la declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione.

2. Ciò premesso, giova evidenziare che nel caso in cui con il ricorso per cassazione sia dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità, anche nel caso in cui non sia stata eccepita dalla parte interessata nel grado di merito, né rilevata da quel giudice, atteso che nessun dato positivo induce a ritenere che non possa censurarsi, con il ricorso per cassazione, l'errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione del reato, pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado .Invero, l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale, per cui, se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. giudicato sostanziale.

Va, dunque, riaffermato il principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

3. Nel caso di specie, al ricorrente è stata contestato il delitto di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen.

La norma di cui all'art. 583 cod. pen., per espressa volontà legislativa, non si pone come figura autonoma di reato, ma come circostanza aggravante del delitto di lesioni volontarie, per la quale la misura della pena è determinata in modo indipendente da quella ordinaria prevista dall'art 582 cod. pen.

L'entità dell'aumento previsto dalla legge consente di inquadrare la circostanza di cui all'art.583 cod. pen. tra quelle che, ai sensi dell'art. 63, comma terzo, ultimo periodo, cod. pen., rientrano nella categoria delle aggravanti ad effetto speciale.

4. Al ricorrente è stata contestata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. anche la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale che, sempre in ragione della previsione normativa di cui al citato art. 63, comma terzo, ultimo periodo, si qualifica come aggravante ad effetto speciale.

Nella specie, in sede di dosimetrìa della pena, il giudice di merito ha apprezzato il concorso tra le due circostanze aggravanti ad effetto speciale, la più grave delle quali, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., è la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, poi determinandosi a concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, in ossequio al limite di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. 5.

Il delitto ascritto all'imputato è stato commesso in data 06 maggio 2008.

Tenuto conto delle superiori argomentazione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il termine massimo di prescrizione del delitto di lesioni personali contestato al Pandolfi è di sei anni, al quale va aggiunto, ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il periodo di 2/3 della pena, pari ad anni quattro, sì da pervenirsi ad un lasso temporale pari a dieci anni. 3 2e Il reato, pertanto, alla data della pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Perugia del 26 ottobre 2018, era estinto per decorso del termine massimo di prescrizione.

6. In conclusione, il primo motivo del ricorso è fondato, nel senso che la Corte territoriale ha violato l'obbligo impostole dall'art. 129 c.p.p., comma 1, di dichiarare estinto per prescrizione il reato contestato all'imputato, come, peraltro, richiesto dalla pubblica accusa e dalla difesa dell'imputato.

7. Consegue, in accoglimento della doglianza, la suddetta dichiarazione in questa sede e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ai soli effetti penali, non emergendo dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

8. Quanto agli effetti civili, la pronuncia dei giudici di merito impone di esaminare il ricorso agli effetti di questi ultimi, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Gambardella, Rv. 255331; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890). 8.1 Va osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argonnentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061).

Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 8.2 Nella specie, l'ulteriore censura articolate nel primo motivo, così come la doglianza articolata nel secondo, che attaccano la motivazione della sentenza in verifica, sono infondate sia in quanto prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado.

9. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 26/10/2018 dalla Corte d'Appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal P.M. nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le memorie del 04/06/2020 e del 28/02/2022 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza del 26 ottobre 2018 con la quale la Corte d'Appello di Perugia ha confermato la decisione del Tribunale di Terni che, affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante e sulla recidiva contestate, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. La difesa articola le proprie censure in due motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge penale e vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale ha omesso ogni determinazione in merito alla richiesta declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, formulata all'udienza del 26 ottobre 2018. 2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che, in maniera contraddittoria, la Corte ha escluso il riconoscimento dell'esimente della legittima difesa in favore del ricorrente, travisando il contenuto del narrato dell'unico teste escusso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La difesa del ricorrente, in sede di proposizione del ricorso, ha allegato il verbale dell'udienza del 26 ottobre 2018 che si è tenuta dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, all'esito della quale la pubblica accusa e il difensore dell'imputato hanno concluso per la declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione. 2. Ciò premesso, giova evidenziare che nel caso in cui con il ricorso per cassazione sia dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità, anche nel caso in cui non sia stata eccepita dalla parte interessata nel grado di merito, né rilevata da quel giudice, atteso che nessun dato positivo induce a ritenere che non possa censurarsi, con il ricorso per cassazione, l'errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione del reato, pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado .Invero, l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice, come recita la rubrica, l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità e a tale "obbligo" il giudice di merito non può sottrarsi e deve ex officio adottare il provvedimento consequenziale, per cui, se a tanto non adempie, la sentenza di condanna emessa, in quanto viziata da palese violazione di legge, può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, il che esclude la formazione del c.d. giudicato sostanziale. Va, dunque, riaffermato il principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). 3. Nel caso di specie, al ricorrente è stata contestato il delitto di cui agli artt. 582 e 583 cod. pen. La norma di cui all'art. 583 cod. pen., per espressa volontà legislativa, non si pone come figura autonoma di reato, ma come circostanza aggravante del delitto di lesioni volontarie, per la quale la misura della pena è determinata in modo indipendente da quella ordinaria prevista dall'art 582 cod. pen. L'entità dell'aumento previsto dalla legge consente di inquadrare la circostanza di cui all'art.583 cod. pen. tra quelle che, ai sensi dell'art. 63, comma terzo, ultimo periodo, cod. pen., rientrano nella categoria delle aggravanti ad effetto speciale. 4. Al ricorrente è stata contestata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. anche la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale che, sempre in ragione della previsione normativa di cui al citato art. 63, comma terzo, ultimo periodo, si qualifica come aggravante ad effetto speciale. Nella specie, in sede di dosimetrìa della pena, il giudice di merito ha apprezzato il concorso tra le due circostanze aggravanti ad effetto speciale, la più grave delle quali, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., è la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, poi determinandosi a concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, in ossequio al limite di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. 5. Il delitto ascritto all'imputato è stato commesso in data 06 maggio 2008. Tenuto conto delle superiori argomentazione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., il termine massimo di prescrizione del delitto di lesioni personali contestato al Pandolfi è di sei anni, al quale va aggiunto, ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il periodo di 2/3 della pena, pari ad anni quattro, sì da pervenirsi ad un lasso temporale pari a dieci anni. 3 2e Il reato, pertanto, alla data della pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Perugia del 26 ottobre 2018, era estinto per decorso del termine massimo di prescrizione. 6. In conclusione, il primo motivo del ricorso è fondato, nel senso che la Corte territoriale ha violato l'obbligo impostole dall'art. 129 c.p.p., comma 1, di dichiarare estinto per prescrizione il reato contestato all'imputato, come, peraltro, richiesto dalla pubblica accusa e dalla difesa dell'imputato. 7. Consegue, in accoglimento della doglianza, la suddetta dichiarazione in questa sede e l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ai soli effetti penali, non emergendo dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 8. Quanto agli effetti civili, la pronuncia dei giudici di merito impone di esaminare il ricorso agli effetti di questi ultimi, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 2013, Gambardella, Rv. 255331; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 269890). 8.1 Va osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argonnentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 8.2 Nella specie, l'ulteriore censura articolate nel primo motivo, così come la doglianza articolata nel secondo, che attaccano la motivazione della sentenza in verifica, sono infondate sia in quanto prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. 9. Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato
Sentenza Cassazione n. 25231/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris