CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01072/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIAR[ visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato :[OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso ovvero - nel caso di accoglimento o di declaratoria di intervenuta prescrizione del reato - la conferma della sentenza impugnata agli effetti civili e, in ogni caso, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità; nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso; (-3 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2021 la Corte di appello di Cagliari, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 26 novembre 2020 con la quale il Tribunale di Cagliari aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di furto in abitazione e lo aveva condannato alla ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito esposto, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata prospettata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità. Più in particolare, è stata denunciata la violazione degli artt. 23, comma 2, d.l. 149/2020 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non sarebbero state comunicate alla difesa, per via telematica, le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale a mente dell'art. 23 appena cit., constando dal verbale del 20 ottobre 2021 la presentazione delle sole conclusioni delle parti private; e, in tal modo, non sarebbe stato consentito alla difesa di conoscere preventivamente le conclusioni della Parte pubblica, essendosi così determinata una nullità a regime intermedio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. 1. Nel caso in esame dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - il giudizio è stato celebrato nelle forme della trattazione scritta ex art. 23 -bis decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (che ha posto la medesima disciplina già posta dall'art. 23 d.l. 149, richiamato dalla difesa per la disciplina per i giudizi di appello a seguito dell'emergenza pandemica); - come si trae dal verbale del 20 ottobre 2021, hanno presentato conclusioni scritte (in effetti presenti in atti) la parte civile e l'imputato ma non il Procuratore generale, il quale peraltro - pur presente innanzi alla Corte di appello nella detta data - non risulta aver rassegnato alcunché (cfr. verbale cit.), tanto che in atti non sono presenti le sue conclusioni; - deve, dunque, ritenersi un refuso l'indicazione (nei seguenti termini sintetici: «conferma della sentenza impugnata») nell'epigrafe della sentenza impugnata delle conclusioni del Procuratore generale; - dunque, in mancanza di tali ultime conclusioni del Procuratore generale, deve escludersi un effettivo e concreto pregiudizio alle ragioni della difesa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 23339 del 23/03/2022, Garofano, n.m.).2. A fronte dell'inammissibilità del ricorso, la prescrizione del reato - neppure addotta dalla difesa - non può essere in questa sede rilevata (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mmende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pag