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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05620/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8429/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Macerata, viaGiuliano da Maiano 3, presso lo studio dell’avvocatoPIERDOMINICI ITALO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in CAMERINO, viaFarnese n.75, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1043/2021 depositata il21/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto pubblico del 31 luglio 1987, il Comune di Camerino stipulava con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una convenzione per l’attuazione di un piano di lottizzazione di alcuni terreni ubicati in quel territorio.

Tra gli obblighi a carico dei lottizzanti, si prevedeva l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di una quota di quelle di urbanizzazione secondaria.

A mezzo di successive alienazioni, i terreni pervenivano alla [OSCURATO:SOCIETA]., che portava a termine le opere di urbanizzazione primaria e le trasferiva al Comune di Camerino, restando così titolare della posizione creditoria nei confronti dei cessionari dei vari lotti.

Poiché costoro non intendevano pagare le suddette somme, la [OSCURATO:SOCIETA]. li citava avanti il Tribunale di Camerino che, in esito all’istruttoria, accoglieva la domanda.

Su gravame di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1043, depositata il 21 settembre 2021, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza impugnata, riconobbe alla [OSCURATO:SOCIETA]., a carico di ciascun convenuto, il corrispettivo pro quota delle opere successive agli acquisti.

Il giudice di secondo grado sostenne che la domanda della SILPAT avrebbe dovuto essere qualificata come adempimento di un appalto, e quindi diretta al pagamento del corrispettivo delle opere di urbanizzazione: in tal senso, la SILPAT sarebbe divenuta appaltatricedei singoli acquirenti solo dopo ogni acquisto, epoca i n cui sarebbe potuto sorgere un rapporto contrattuale. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1277 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.

La sentenza impugnata, pur riconoscendo un corrispettivo a favore della società, avrebbe computato esclusivamente gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria.

La domanda era stata ritualmente svolta e sempre reiterata e comunque sarebbe spettata ipso iure. 2) Mediante la seconda censura, [OSCURATO:SOCIETA] . denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c.: la Corte d’appello avrebbe ignorato la rinegoziazione delle pattuizioni sull’importo degli oneri di urbanizzazione dovuti dagli acquirenti, avvenute in sede di stipula degli atti pubblici di compravendita. 3) Il primo motivo è fondato.

Il collegio ritiene di dover ribadire l’orientamento della consolidata giurisprudenza, secondo cui, poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario.

Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello (Sez. 1, n. 6711 del 10 marzo 2021; Sez. 3, n. 26374 del 10 dicembre 2014). 4) Il secondo motivo è anch’esso fondato.

Sul punto della rinegoziazione degli oneri al momento della stipulazione dell’atto pubblico, la Corte d’appello ha – in modo del tutto anodino – affermato che “ indipendentemente da ogni questione sulla fonte delle obbligazioni nel rapporto preliminare- definitivo, il contratto avrebbe potuto configurarsi solo per opere di urbanizzazione da realizzarsi dopo l’acquisto”.

E’ stato cosìeluso un problema centrale, che pure era stato posto all’attenzione dei giudici di merito, tanto più ove si consideri il differente importo posto a carico dei lottizzanti, fra il primo ed il secondo giudizio.

La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, oltre che computare la rivalutazione monetaria, dovrà altresì verificare se la rinegoziazione delle pattuizioni abbia determinato un differente importo del dovuto al momento degli atti pubblici.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8429/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Macerata, viaGiuliano da Maiano 3, presso lo studio dell’avvocatoPIERDOMINICI ITALO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in CAMERINO, viaFarnese n.75, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1043/2021 depositata il21/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con atto pubblico del 31 luglio 1987, il Comune di Camerino stipulava con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] una convenzione per l’attuazione di un piano di lottizzazione di alcuni terreni ubicati in quel territorio. Tra gli obblighi a carico dei lottizzanti, si prevedeva l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di una quota di quelle di urbanizzazione secondaria. A mezzo di successive alienazioni, i terreni pervenivano alla [OSCURATO:SOCIETA]., che portava a termine le opere di urbanizzazione primaria e le trasferiva al Comune di Camerino, restando così titolare della posizione creditoria nei confronti dei cessionari dei vari lotti. Poiché costoro non intendevano pagare le suddette somme, la [OSCURATO:SOCIETA]. li citava avanti il Tribunale di Camerino che, in esito all’istruttoria, accoglieva la domanda. Su gravame di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1043, depositata il 21 settembre 2021, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza impugnata, riconobbe alla [OSCURATO:SOCIETA]., a carico di ciascun convenuto, il corrispettivo pro quota delle opere successive agli acquisti. Il giudice di secondo grado sostenne che la domanda della SILPAT avrebbe dovuto essere qualificata come adempimento di un appalto, e quindi diretta al pagamento del corrispettivo delle opere di urbanizzazione: in tal senso, la SILPAT sarebbe divenuta appaltatricedei singoli acquirenti solo dopo ogni acquisto, epoca i n cui sarebbe potuto sorgere un rapporto contrattuale. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memoriaex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 1277 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata, pur riconoscendo un corrispettivo a favore della società, avrebbe computato esclusivamente gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria. La domanda era stata ritualmente svolta e sempre reiterata e comunque sarebbe spettata ipso iure. 2) Mediante la seconda censura, [OSCURATO:SOCIETA] . denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c.: la Corte d’appello avrebbe ignorato la rinegoziazione delle pattuizioni sull’importo degli oneri di urbanizzazione dovuti dagli acquirenti, avvenute in sede di stipula degli atti pubblici di compravendita. 3) Il primo motivo è fondato. Il collegio ritiene di dover ribadire l’orientamento della consolidata giurisprudenza, secondo cui, poiché la rivalutazione monetaria di un debito di valore è eseguibile anche d'ufficio, sempre che non si siano verificate preclusioni, la richiesta di rivalutazione non costituisce domanda nuova, in quanto con essa il creditore tende a conseguire, attraverso una "aestimatio" che tenga conto dell'effettivo valore della moneta, lo stesso "petitum" originario. Pertanto, essa può essere formulata in qualsiasi momento del giudizio di primo grado o di appello e, quindi, anche in sede di precisazione delle conclusioni o nella comparsa conclusionale d'appello (Sez. 1, n. 6711 del 10 marzo 2021; Sez. 3, n. 26374 del 10 dicembre 2014). 4) Il secondo motivo è anch’esso fondato. Sul punto della rinegoziazione degli oneri al momento della stipulazione dell’atto pubblico, la Corte d’appello ha – in modo del tutto anodino – affermato che “ indipendentemente da ogni questione sulla fonte delle obbligazioni nel rapporto preliminare- definitivo, il contratto avrebbe potuto configurarsi solo per opere di urbanizzazione da realizzarsi dopo l’acquisto”. E’ stato cosìeluso un problema centrale, che pure era stato posto all’attenzione dei giudici di merito, tanto più ove si consideri il differente importo posto a carico dei lottizzanti, fra il primo ed il secondo giudizio. La sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, oltre che computare la rivalutazione monetaria, dovrà altresì verificare se la rinegoziazione delle pattuizioni abbia determinato un differente importo del dovuto al momento degli atti pubblici. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
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