CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 maggio 1997
Cassazione n. 11426/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/05/1997 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; 33. R.G. 33754 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza, la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. e dei doppi benefici di legge, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con c:orretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandii:o da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, che ha ritenuto non congrua la cifra ricevuta a titolo di risarcimento dalla persona offesa ed ha evidenziato come la pena irrogata, superiore ai due anni di reclusione, impedisse il riconoscimento dei doppi benefici di legge richiesti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]