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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38771/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Catanzaro, adito per il riesame, confermava l'ordinanza del 13 gennaio 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., di cui al capo provvisorio di imputazione "22", ipotesi di reato oggetto di un procedimento penale più ampio nel corso del quale era stato autorizzato lo svolgimento di intercettazioni, individuate con RIT 746/17 e RIT 1273/17, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo era a sua volta indagato per il reato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen., oggetto del provvisorio capo di imputazione "1" e per il reato di partecipazione, quale promotore, alla citata associazione a delinquere di cui al provvisorio capo di imputazione "22".

Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della propria intraprendenza imprenditoriale per gestire in regime di sostanziale monopolio la fornitura di prodotti antinfortunistici alle imprese, per accaparrarsi appalti con enti pubblici - anche attraverso il potere intimidatorio derivante dal vincolo associativo - per incamerare illeciti profitti mediante condotte ai danni dell'Erario e degli enti previdenziali, compiute con modalità ingannevoli per il tramite di società cartiere.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il promotore di una organizzazione volta, mediante le citate società cartiere, ad emettere fatture per operazioni inesistenti; ad accumulare credito IVA con il quale estinguere i debiti verso l'Erario mediante compensazione; a prelevare la somma complessiva di denaro in più tranches mediante soggetti specificamente delegati; a ripartire le somme illecite ottenute, conferendole agli organizzatori dell'associazione per delinquere, ai sodali a titolo di provvigione e alle organizzazioni mafiose di riferimento.

Sulla base delle citate conversazioni intercettate, il giudice del riesame affermava: che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto la funzione di ragioniere personale di [OSCURATO:PERSONA]; era consapevole sia del passato criminale, sia dell'attuale e concreto apporto alla criminalità organizzata fornito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; era stato coinvolto nel compimento di omaggi ai membri delle cosche 'ndrine di riferimento del sodalizio; aveva custodito documentazione inerente all'attività illecita; aveva elargito consigli e fornito supporto logistico a [OSCURATO:PERSONA]; dunque, non si era limitato al ruolo di un mero ragioniere, ma aveva ricoperto il ruolo di un vero e proprio collaboratore.

Il giudice del riesame riteneva infondate le doglianze difensive tendenti a negare l'utilizzabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] delle citate intercettazioni di conversazioni.2.

Avverso l'ordinanza del 23 febbraio 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, la mancata valutazione e applicazione da parte del giudice del riesame dei principi di diritto espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395-01, Cavallo, secondo la quale, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. 3.

Con sentenza del 17 giugno 2021, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla mancata valutazione circa la sussistenza di un'ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. ai fini del tema della diversità dei procedimenti ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione fornita dalla citata sentenza delle Sezioni Unite.

4. Con ordinanza datata 9-10 settembre 2021, il Tribunale di Catanzaro, giudice del rinvio, confermava l'ordinanza genetica del 13 gennaio 2021.

Il giudice del rinvio innanzitutto affermava la diversità dei titoli di reato di cui ai provvisori capi di imputazione "1" e "22" e notava che le intercettazioni di conversazioni erano state autorizzate formalmente per il solo reato di associazione di stampo mafioso.

Lo stesso giudice riteneva sufficientemente motivati i decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni e basava la propria valutazione sulla considerazione secondo la quale i citati provvedimenti avevano operato un rinvio integrale e indiretto alle annotazioni di polizia giudiziaria, le quali a loro volta avevano segnalato una piattaforma indiziaria in continua evoluzione, anche in relazione all'associazione criminosa di cui al capo provvisorio di imputazione "22".

Il giudice del rinvio riteneva inoltre sussistente un'ipotesi di connessione tra i procedimenti, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., sulla base delle due seguenti considerazioni: da un lato, che dalla caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] - personaggio estremamente attivo nel settore imprenditoriale, capace di sfruttare una rete di relazioni e di rapporti trasversali con varie consorterie della 'ndrangheta e capace anche di esercitare ingerenze nel mondo economico a favore delle predette consorterie - era possibile desumere la strumentalità dell'associazione di cui al provvisorio capo di imputazione "22" rispetto alla realizzazione del programma criminoso indeterminato dell'associazione mafiosa di cui al provvisorio capo di imputazione "1"; dall'altro lato, che, indipendentemente dal periodo di contestazione delle due citate associazioni, quella di stampo mafioso aveva tra le proprie finalità l'acquisizione diretta e indiretta di attività economiche, obiettivo perseguito in concreto anche attraverso la realizzazione del sodalizio partecipato da [OSCURATO:PERSONA].

5. Avverso l'ordinanza del 9-10 settembre 2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sei motivi.

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 309 e 627 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene che il giudice del rinvio avrebbe violato il principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento del 17 giugno 2021, poiché, secondo le doglianze difensive, si sarebbe dovuto limitare a verificare la sussistenza di un'ipotesi di connessione e non avrebbe dovuto approfondire anche la questione relativa alla portata dei decreti di autorizzazione.

Il ricorrente sostiene che la citata sentenza di annullamento avrebbe implicitamente escluso che i citati provvedimenti in materia di intercettazioni fossero riferibili anche al reato di cui al capo provvisorio di imputazione "22".

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, la motivazione del provvedimento ora impugnato sarebbe innanzitutto contraddittoria, laddove, da un lato, ha affermato la diversità tra il reato di associazione per delinquere semplice e il reato di associazione di stampo mafioso; dall'altro lato, ha ritenuto che i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni fossero riferibili anche al reato di associazione per delinquere di cui al capo provvisorio di imputazione "22".

Il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento ora impugnato sarebbe inoltre apparente, poiché, secondo le doglianze difensive, il solo richiamo alle annotazioni di polizia giudiziaria, tra l'altro nemmeno individuate in modo specifico, non permetterebbe di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice.

Infine, il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento ora impugnato sia carente circa l'individuazione del numero di RIT delle intercettazioni e delle annotazioni di polizia giudiziaria che avrebbero integrato la motivazione dei decreti in materia di svolgimento delle intercettazioni.

Perciò, secondo le doglianze difensive, il citato provvedimento avrebbe violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione per relationem.

5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. e conseguente nullità dei decreti di autorizzazione identificati con RIT 746/17 e 1273/17.

Secondo le doglianze difensive, se pur si volesse aderire alla tesi dell'estensione della portata dei citati decreti di autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni anche in relazione al reato di cui al capo provvisorio di imputazione "22", comunque dovrebbe ritenersi che tali provvedimenti presentino vizi di motivazione.

Il ricorrente sostiene infatti che il Pubblico Ministero abbia effettuato richiesta esplicita di autorizzazione per il solo reato di associazione di stampo mafioso, senza nulla motivare circa il reato di associazione per delinquere semplice.

Il ricorrente precisa che il reato di associazione per delinquere semplice fu iscritto solamente in data 20 aprile 2020 e che le attività di intercettazione si erano concluse il 19 luglio e il 16 luglio 2018.

Perciò, la richiesta del Pubblico Ministero non avrebbe potuto riferirsi anche al reato di associazione per delinquere semplice.

Il ricorrente infine sostiene che i decreti di autorizzazione sarebbero comunque carenti dell'indicazione - neppure presente nella forma per relationem - delle ragioni fondanti l'autorizzazione, della base indiziaria e infine del collegamento tra le indagini e la persona che si intendeva intercettare.

5.4. Con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 12 e 270 cod. proc. pen.

Secondo le doglianze difensive, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe innanzitutto apparente e carente laddove ha ricostruito la sussistenza di una delle ipotesi di connessione argomentando solo in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non invece in relazione a quella di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene che la motivazione sia altrettanto viziata laddove ha confuso il rapporto tra reato mezzo e reato fine con il tema relativo all'individuazione di un'ipotesi di connessione.

Secondo le doglianze difensive, la motivazione del provvedimento ora impugnato sarebbe carente anche laddove non ha individuato l'ipotesi di connessione sussistente nel caso concreto fra le tre previste dall'art. 12 cod. proc. pen.

Connessione che, secondo il ricorrente e indipendentemente dalla mancata individuazione da parte del giudice del rinvio, comunque non sussisterebbe.

Il ricorrente sostiene infatti che l'ipotesi di connessione teleologica vada esclusa sia per il fatto che la consumazione dell'associazione per delinquere semplice era successiva alla consumazione di quella di stampo mafioso; sia per il fatto che era impossibile al momento della consumazione del reato di associazione di stampo mafioso, identificata nell'anno 2005, la previsione con adeguata specificità della futura realizzazione di un'associazione per delinquere semplice.

Né si potrebbe affermare la sussistenza di un'ipotesi di connessione sulla base della sola circostanza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorrente sostiene che non sussista un'ipotesi di connessione e che, di conseguenza, i risultati delle intercettazioni siano inutilizzabili per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. 5.5.

Con il sesto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, difetterebbero nel caso in esame i requisiti di cui all'art. 266 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.

Il ricorrente sostiene che il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere semplice non prevede una pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Il ricorrente inoltre precisa che non può trovare applicazione nel caso ora in esame la disposizione di cui all'art. 266, comma 1, lett. f-quinquies), cod. proc. pen., poiché la sua applicazione è limitata ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, dunque va rigettato.

2. I primi tre motivi del ricorso per cassazione possono essere trattati congiuntamente, poiché volti tutti a dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla legittimità dei decreti di proroga allo svolgimento di intercettazioni e alla loro eventuale portata autorizzativa in relazione all'ipotesi di reato provvisoriamente contestato di cui al capo "22".

I citati motivi sono infondati.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nel caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440-01; nello stesso senso Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, Cusani, Rv. 274215-01).

2.2. Nel caso ora in esame, si deve rilevare che il giudice del rinvio si è uniformato a quanto affermato dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza del 17 giugno 2021.

Il giudice del rinvio non ha ritenuto estesa - né implicitamente, né esplicitamente - la portata autorizzativa dei decreti di proroga delle intercettazioni anche in relazione al reato di associazione per delinquere semplice di cui al provvisorio capo di imputazione "22".

Al contrario, il giudice del rinvio ha solamente approfondito il tema relativo alla conformità dei provvedimenti in materia di svolgimento di intercettazioni - provvedimenti che hanno operato un rinvio diretto alle richieste del Pubblico Ministero e un rinvio indiretto alle annotazioni di polizia giudiziaria - con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione per relationem.Quindi, il giudice del rinvio ha svolto l'esame circa la sussistenza di una delle ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen.

Il giudice del rinvio, perciò, ha rispettato quanto stabilito con efficacia vincolante dalla sentenza di annullamento emessa il 17 giugno 2021 dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione.

Diversamente opinando, cioè se si volesse ritenere - come fa il ricorrente - che il giudice del rinvio abbia anche solo implicitamente riconosciuto ai citati decreti di proroga delle intercettazioni una portata autorizzativa anche in relazione al reato di associazione per delinquere semplice, l'unico provvisoriamente contestato a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato superfluo l'approfondimento del tema relativo alla sussistenza di un'ipotesi di connessione tra i reati.

Del resto, è lo stesso ricorrente che nell'esposizione delle proprie doglianze evidenzia la presunta contraddittorietà tra l'estensione della portata autorizzativa dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni e l'approfondimento del tema circa la diversità dei procedimenti.

Contraddittorietà che in realtà è solo apparente, proprio perché dalla lettura integrale del provvedimento ora impugnato non risulta affatto il riconoscimento dell'estensione della portata autorizzativa dei citati provvedimenti.

Alla luce delle precedenti considerazioni, le doglianze difensive risultano infondate.

3. Il quarto e il quinto motivo del ricorso per cassazione possono essere trattati congiuntamente, poiché entrambi diretti a lamentare vizi di motivazione o violazioni di legge circa l'affermazione del giudice del rinvio sulla sussistenza di un'ipotesi di connessione tra reati.

Entrambi i motivi sono infondati.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223- 01).

3.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno.

Innanzitutto, risultano infondate le censure con le quali il ricorrente lamenta carenza di motivazione circa l'individuazione della specifica ipotesi di connessione.

In realtà, dal provvedimento ora impugnato emerge che il giudice del rinvio ha ritenuto sussistente l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui un reato è stato commesso per eseguirne un altro.

Ciò si ricava dalle argomentazioni del giudice del rinvio secondo le quali l'associazione per delinquere semplice, di cui al capo provvisorio di imputazione "22", aveva assunto la funzione di strumento servente alla realizzazione del programma criminoso indeterminato della consorteria mafiosa di cui [OSCURATO:PERSONA] faceva parte.

Ed è quindi palese il riferimento al concetto di strumentalità cui si riferisce, con l'utilizzo della preposizione «per», la formulazione della disposizione di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. Né il provvedimento ora impugnato risulta affetto dai vizi di violazione di legge denunciati dal ricorrente.

Innanzitutto, non sono fondate le censure con le quali il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio abbia ritenuto sussistente un'ipotesi di connessione teleologica sulla base della volizione di [OSCURATO:PERSONA] e non di quella di [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, già il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva provvisoriamente ricostruito e valutato la consapevolezza in capo a costui della citata finalizzazione dell'associazione per delinquere semplice di cui al capo "22" al programma criminoso dell'associazione di stampo mafioso.

Considerazione che il giudice del rinvio ha implicitamente condiviso laddove ha qualificato l'associazione per delinquere semplice come strumento servente alla realizzazione del programma criminoso indeterminato della consorteria mafiosa.

Inoltre, non sono idonee ad inficiare le argomentazioni contenute nel provvedimento ora impugnato le doglianze volte a far ritenere una incompatibilità tra la citata ipotesi di connessione teleologica e i differenti periodi di consumazione delle due associazioni, per come indicati nel capo provvisorio di imputazione.

Bisogna infatti rilevare come la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., e, di conseguenza, l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., rechino espresso riferimento all'esecuzione del reato piuttosto che alla sua consumazione.

I reati associativi sono infatti delle fattispecie di reato permanente, in cui l'esecuzione si protrae per tutta la durata della vita della relativa associazione, nonostante il momento di perfezionamento del reato coincida con quello del perfezionamento dell'accordo associativo.

Di conseguenza, nulla esclude che un reato successivo possa essere commesso per la protrazione dell'esecuzione di un reato già perfezionato.

Stante la protrazione dell'esecuzione del reato associativo anche dopo che il relativo patto sia stato stipulato e, perciò, dopo il perfezionamento del citato reato plurisoggettivo, è possibile che si verifichi l'ipotesi in cui un reato-mezzo ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen., venga commesso dopo il perfezionamento del reato-fine di associazione ma prima che di quest'ultimo cessi l'esecuzione.

È perciò astrattamente ipotizzabile un fenomeno di inversione dei ruoli di reato-mezzo e reato-fine, inversione che si manifesta talora nell'ambito del rapporto associativo ed è resa possibile dalla natura permanente di quest'ultimo.

Né risulta convincente l'argomento che esclude in radice l'ipotesi della connessione teleologica con un reato associativo sulla base dell'anteriorità cronologica di tale reato, poiché, come precisato, la natura permanente del reato associativo implica la prosecuzione della sua esecuzione.

Limitarsi alla constatazione dell'anteriorità del perfezionamento del reato associativo induce a confondere il piano relativo agli episodi criminosi in cui si manifesta il programma associativo con quello relativo ai reati che vengono commessi per il mantenimento dell'organizzazione criminale.

Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità in un caso di retrodatazione di una misura custodiale, riconoscendo un'ipotesi di connessione teleologica tra il reato successivo di detenzione di armi e un precedente reato di associazione di stampo mafioso (Sez. 6, n. 2526 del 01/07/1999; nello stesso senso Sez. 6, n. 43 del 13/01/1997, in un caso di connessione teleologica tra un successivo reato di omicidio nel corso di una guerra di mafia e il reato precedente di associazione di stampo mafioso).

Tale ricostruzione è stata anche ribadita nei rapporti tra un reato di associazione di stampo mafioso e i reati di cui agli artt. 374-bis e 479 cod. pen., aggravati ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Sez. 5, n. 37452 del 13/05/2014, Pelle, non massimata).

Le considerazioni finora svolte valgono ancor di più nel caso ora in esame, in cui il giudice del rinvio, lungi dal ricondurre il rapporto tra i due reati associativi - di cui ai capi provvisori di imputazione "1" e "22" - alle forme più consuete di manifestazione del rapporto temporale tra il reato associativo e i reati scopo, ha individuato nella costituzione dell'associazione più recente uno strumento servente alla realizzazione del programma criminoso indeterminato della consorteria mafiosa, volto all'acquisizione diretta e indiretta di attività economiche e di appalti pubblici e privati.

Il giudice del rinvio ha perciò individuato un fenomeno di asservimento di una specifica associazione criminosa al perseguimento del programma criminoso di una ulteriore associazione, con emersione da ciò del rapporto di strumentalità.

Alla luce delle precedenti considerazioni, non risulta che il giudice del rinvio sia incorso in vizio di motivazione o in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., laddove in applicazione del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite "Cavallo" ha ritenuto sussistente nel caso concreto una ipotesi di connessione teleologica.

4. Il sesto motivo di ricorso è infondato.

4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395-01).

4.2. Nel caso ora in esame, bisogna notare che per l'ipotesi di reato di cui al provvisorio capo di imputazione "22" sussistono i requisiti di cui all'art. 266 cod. proc. pen. per l'autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni.

Innanzitutto, si deve escludere che la disposizione di cui all'art. 266, comma 1, lett. f-quinquies), cod. proc. pen., possa trovare applicazione al caso ora in esame, poiché, come correttamente dedotto dal ricorrente, il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritto successivamente al 31 agosto 2020, data in relazione alla quale il legislatore ha deciso di vincolare l'efficacia della citata disposizione.

Ciò però non esclude che l'ipotesi di reato possa comunque rientrare in una delle ulteriori ipotesi di ammissibilità dell'autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni.

Nel caso ora in esame, per il reato provvisoriamente contestato di cui al capo provvisorio di imputazione "22" sussiste il requisito previsto dall'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., tenuto conto della provvisoria contestazione anche della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Deve infatti rilevarsi che, nel caso concreto, la citata circostanza aggravante ad effetto speciale - di cui si deve tenere conto stante il rinvio espresso operato dall'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ai criteri di calcolo previsti in materia di determinazione della competenza ai sensi dell'art. 4 cod. proc. pen. - applicata al massimo edittale per il reato di partecipazione ad una associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. - comporta il superamento della soglia di cinque anni di reclusione richiesta ai fini della legittimità dello svolgimento di intercettazioni.

Ne consegue che il giudice del rinvio non ha violato i principi stabiliti dalla Sezioni Unite nella sentenza "Cavallo" ai fini dell'utilizzabilità dei risultati delle conversazioni intercettate la cui autorizzazione sia stata disposta per un reato con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 febbraio 2021, il Tribunale di Catanzaro, adito per il riesame, confermava l'ordinanza del 13 gennaio 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di reati di riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti, con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., di cui al capo provvisorio di imputazione "22", ipotesi di reato oggetto di un procedimento penale più ampio nel corso del quale era stato autorizzato lo svolgimento di intercettazioni, individuate con RIT 746/17 e RIT 1273/17, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo era a sua volta indagato per il reato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen., oggetto del provvisorio capo di imputazione "1" e per il reato di partecipazione, quale promotore, alla citata associazione a delinquere di cui al provvisorio capo di imputazione "22". Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso della propria intraprendenza imprenditoriale per gestire in regime di sostanziale monopolio la fornitura di prodotti antinfortunistici alle imprese, per accaparrarsi appalti con enti pubblici - anche attraverso il potere intimidatorio derivante dal vincolo associativo - per incamerare illeciti profitti mediante condotte ai danni dell'Erario e degli enti previdenziali, compiute con modalità ingannevoli per il tramite di società cartiere. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il promotore di una organizzazione volta, mediante le citate società cartiere, ad emettere fatture per operazioni inesistenti; ad accumulare credito IVA con il quale estinguere i debiti verso l'Erario mediante compensazione; a prelevare la somma complessiva di denaro in più tranches mediante soggetti specificamente delegati; a ripartire le somme illecite ottenute, conferendole agli organizzatori dell'associazione per delinquere, ai sodali a titolo di provvigione e alle organizzazioni mafiose di riferimento. Sulla base delle citate conversazioni intercettate, il giudice del riesame affermava: che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto la funzione di ragioniere personale di [OSCURATO:PERSONA]; era consapevole sia del passato criminale, sia dell'attuale e concreto apporto alla criminalità organizzata fornito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; era stato coinvolto nel compimento di omaggi ai membri delle cosche 'ndrine di riferimento del sodalizio; aveva custodito documentazione inerente all'attività illecita; aveva elargito consigli e fornito supporto logistico a [OSCURATO:PERSONA]; dunque, non si era limitato al ruolo di un mero ragioniere, ma aveva ricoperto il ruolo di un vero e proprio collaboratore. Il giudice del riesame riteneva infondate le doglianze difensive tendenti a negare l'utilizzabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] delle citate intercettazioni di conversazioni.2. Avverso l'ordinanza del 23 febbraio 2021, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, la mancata valutazione e applicazione da parte del giudice del riesame dei principi di diritto espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395-01, Cavallo, secondo la quale, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. 3. Con sentenza del 17 giugno 2021, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla mancata valutazione circa la sussistenza di un'ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. ai fini del tema della diversità dei procedimenti ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., secondo l'interpretazione fornita dalla citata sentenza delle Sezioni Unite. 4. Con ordinanza datata 9-10 settembre 2021, il Tribunale di Catanzaro, giudice del rinvio, confermava l'ordinanza genetica del 13 gennaio 2021. Il giudice del rinvio innanzitutto affermava la diversità dei titoli di reato di cui ai provvisori capi di imputazione "1" e "22" e notava che le intercettazioni di conversazioni erano state autorizzate formalmente per il solo reato di associazione di stampo mafioso. Lo stesso giudice riteneva sufficientemente motivati i decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni e basava la propria valutazione sulla considerazione secondo la quale i citati provvedimenti avevano operato un rinvio integrale e indiretto alle annotazioni di polizia giudiziaria, le quali a loro volta avevano segnalato una piattaforma indiziaria in continua evoluzione, anche in relazione all'associazione criminosa di cui al capo provvisorio di imputazione "22". Il giudice del rinvio riteneva inoltre sussistente un'ipotesi di connessione tra i procedimenti, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., sulla base delle due seguenti considerazioni: da un lato, che dalla caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] - personaggio estremamente attivo nel settore imprenditoriale, capace di sfruttare una rete di relazioni e di rapporti trasversali con varie consorterie della 'ndrangheta e capace anche di esercitare ingerenze nel mondo economico a favore delle predette consorterie - era possibile desumere la strumentalità dell'associazione di cui al provvisorio capo di imputazione "22" rispetto alla realizzazione del programma criminoso indeterminato dell'associazione mafiosa di cui al provvisorio capo di imputazione "1"; dall'altro lato, che, indipendentemente dal periodo di contestazione delle due citate associazioni, quella di stampo mafioso aveva tra le proprie finalità l'acquisizione diretta e indiretta di attività economiche, obiettivo perseguito in concreto anche attraverso la realizzazione del sodalizio partecipato da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Avverso l'ordinanza del 9-10 settembre 2021 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in sei motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e lamentando violazioni degli artt. 309 e 627 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il giudice del rinvio avrebbe violato il principio di diritto fissato nella sentenza di annullamento del 17 giugno 2021, poiché, secondo le doglianze difensive, si sarebbe dovuto limitare a verificare la sussistenza di un'ipotesi di connessione e non avrebbe dovuto approfondire anche la questione relativa alla portata dei decreti di autorizzazione. Il ricorrente sostiene che la citata sentenza di annullamento avrebbe implicitamente escluso che i citati provvedimenti in materia di intercettazioni fossero riferibili anche al reato di cui al capo provvisorio di imputazione "22". 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, la motivazione del provvedimento ora impugnato sarebbe innanzitutto contraddittoria, laddove, da un lato, ha affermato la diversità tra il reato di associazione per delinquere semplice e il reato di associazione di stampo mafioso; dall'altro lato, ha ritenuto che i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni fossero riferibili anche al reato di associazione per delinquere di cui al capo provvisorio di imputazione "22". Il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento ora impugnato sarebbe inoltre apparente, poiché, secondo le doglianze difensive, il solo richiamo alle annotazioni di polizia giudiziaria, tra l'altro nemmeno individuate in modo specifico, non permetterebbe di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice. Infine, il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento ora impugnato sia carente circa l'individuazione del numero di RIT delle intercettazioni e delle annotazioni di polizia giudiziaria che avrebbero integrato la motivazione dei decreti in materia di svolgimento delle intercettazioni. Perciò, secondo le doglianze difensive, il citato provvedimento avrebbe violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione per relationem. 5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 267 cod. proc. pen. e conseguente nullità dei decreti di autorizzazione identificati con RIT 746/17 e 1273/17. Secondo le doglianze difensive, se pur si volesse aderire alla tesi dell'estensione della portata dei citati decreti di autorizzazione allo svolgimento di intercettazioni anche in relazione al reato di cui al capo provvisorio di imputazione "22", comunque dovrebbe ritenersi che tali provvedimenti presentino vizi di motivazione. Il ricorrente sostiene infatti che il Pubblico Ministero abbia effettuato richiesta esplicita di autorizzazione per il solo reato di associazione di stampo mafioso, senza nulla motivare circa il reato di associazione per delinquere semplice. Il ricorrente precisa che il reato di associazione per delinquere semplice fu iscritto solamente in data 20 aprile 2020 e che le attività di intercettazione si erano concluse il 19 luglio e il 16 luglio 2018. Perciò, la richiesta del Pubblico Ministero non avrebbe potuto riferirsi anche al reato di associazione per delinquere semplice. Il ricorrente infine sostiene che i decreti di autorizzazione sarebbero comunque carenti dell'indicazione - neppure presente nella forma per relationem - delle ragioni fondanti l'autorizzazione, della base indiziaria e infine del collegamento tra le indagini e la persona che si intendeva intercettare. 5.4. Con il quarto e il quinto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 12 e 270 cod. proc. pen. Secondo le doglianze difensive, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe innanzitutto apparente e carente laddove ha ricostruito la sussistenza di una delle ipotesi di connessione argomentando solo in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e non invece in relazione a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che la motivazione sia altrettanto viziata laddove ha confuso il rapporto tra reato mezzo e reato fine con il tema relativo all'individuazione di un'ipotesi di connessione. Secondo le doglianze difensive, la motivazione del provvedimento ora impugnato sarebbe carente anche laddove non ha individuato l'ipotesi di connessione sussistente nel caso concreto fra le tre previste dall'art. 12 cod. proc. pen. Connessione che, secondo il ricorrente e indipendentemente dalla mancata individuazione da parte del giudice del rinvio, comunque non sussisterebbe. Il ricorrente sostiene infatti che l'ipotesi di connessione teleologica vada esclusa sia per il fatto che la consumazione dell'associazione per delinquere semplice era successiva alla consumazione di quella di stampo mafioso; sia per il fatto che era impossibile al momento della consumazione del reato di associazione di stampo mafioso, identificata nell'anno 2005, la previsione con adeguata specificità della futura realizzazione di un'associazione per delinquere semplice. Né si potrebbe affermare la sussistenza di un'ipotesi di connessione sulla base della sola circostanza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorrente sostiene che non sussista un'ipotesi di connessione e che, di conseguenza, i risultati delle intercettazioni siano inutilizzabili per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. 5.5. Con il sesto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, difetterebbero nel caso in esame i requisiti di cui all'art. 266 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. Il ricorrente sostiene che il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere semplice non prevede una pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Il ricorrente inoltre precisa che non può trovare applicazione nel caso ora in esame la disposizione di cui all'art. 266, comma 1, lett. f-quinquies), cod. proc. pen., poiché la sua applicazione è limitata ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, dunque va rigettato. 2. I primi tre motivi del ricorso per cassazione possono essere trattati congiuntamente, poiché volti tutti a dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla legittimità dei decreti di proroga allo svolgimento di intercettazioni e alla loro eventuale portata autorizzativa in relazione all'ipotesi di reato provvisoriamente contestato di cui al capo "22". I citati motivi sono infondati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, nel caso di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale, il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 24133 del 31/05/2022, Rv. 283440-01; nello stesso senso Sez. 3, n. 46971 del 10/05/2018, Cusani, Rv. 274215-01). 2.2. Nel caso ora in esame, si deve rilevare che il giudice del rinvio si è uniformato a quanto affermato dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza del 17 giugno 2021. Il giudice del rinvio non ha ritenuto estesa - né implicitamente, né esplicitamente - la portata autorizzativa dei decreti di proroga delle intercettazioni anche in relazione al reato di associazione per delinquere semplice di cui al provvisorio capo di imputazione "22". Al contrario, il giudice del rinvio ha solamente approfondito il tema relativo alla conformità dei provvedimenti in materia di svolgimento di intercettazioni - provvedimenti che hanno operato un rinvio diretto alle richieste del Pubblico Ministero e un rinvio indiretto alle annotazioni di polizia giudiziaria - con i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di motivazione per relationem.Quindi, il giudice del rinvio ha svolto l'esame circa la sussistenza di una delle ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. Il giudice del rinvio, perciò, ha rispettato quanto stabilito con efficacia vincolante dalla sentenza di annullamento emessa il 17 giugno 2021 dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione. Diversamente opinando, cioè se si volesse ritenere - come fa il ricorrente - che il giudice del rinvio abbia anche solo implicitamente riconosciuto ai citati decreti di proroga delle intercettazioni una portata autorizzativa anche in relazione al reato di associazione per delinquere semplice, l'unico provvisoriamente contestato a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato superfluo l'approfondimento del tema relativo alla sussistenza di un'ipotesi di connessione tra i reati. Del resto, è lo stesso ricorrente che nell'esposizione delle proprie doglianze evidenzia la presunta contraddittorietà tra l'estensione della portata autorizzativa dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni e l'approfondimento del tema circa la diversità dei procedimenti. Contraddittorietà che in realtà è solo apparente, proprio perché dalla lettura integrale del provvedimento ora impugnato non risulta affatto il riconoscimento dell'estensione della portata autorizzativa dei citati provvedimenti. Alla luce delle precedenti considerazioni, le doglianze difensive risultano infondate. 3. Il quarto e il quinto motivo del ricorso per cassazione possono essere trattati congiuntamente, poiché entrambi diretti a lamentare vizi di motivazione o violazioni di legge circa l'affermazione del giudice del rinvio sulla sussistenza di un'ipotesi di connessione tra reati. Entrambi i motivi sono infondati. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, Rv. 271223- 01). 3.2. Nel caso ora in esame, le doglianze difensive non colgono nel segno. Innanzitutto, risultano infondate le censure con le quali il ricorrente lamenta carenza di motivazione circa l'individuazione della specifica ipotesi di connessione. In realtà, dal provvedimento ora impugnato emerge che il giudice del rinvio ha ritenuto sussistente l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., che fa riferimento all'ipotesi in cui un reato è stato commesso per eseguirne un altro. Ciò si ricava dalle argomentazioni del giudice del rinvio secondo le quali l'associazione per delinquere semplice, di cui al capo provvisorio di imputazione "22", aveva assunto la funzione di strumento servente alla realizzazione del programma criminoso indeterminato della consorteria mafiosa di cui [OSCURATO:PERSONA] faceva parte. Ed è quindi palese il riferimento al concetto di strumentalità cui si riferisce, con l'utilizzo della preposizione «per», la formulazione della disposizione di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. Né il provvedimento ora impugnato risulta affetto dai vizi di violazione di legge denunciati dal ricorrente. Innanzitutto, non sono fondate le censure con le quali il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio abbia ritenuto sussistente un'ipotesi di connessione teleologica sulla base della volizione di [OSCURATO:PERSONA] e non di quella di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, già il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aveva provvisoriamente ricostruito e valutato la consapevolezza in capo a costui della citata finalizzazione dell'associazione per delinquere semplice di cui al capo "22" al programma criminoso dell'associazione di stampo mafioso. Considerazione che il giudice del rinvio ha implicitamente condiviso laddove ha qualificato l'associazione per delinquere semplice come strumento servente alla realizzazione del programma criminoso indeterminato della consorteria mafiosa. Inoltre, non sono idonee ad inficiare le argomentazioni contenute nel provvedimento ora impugnato le doglianze volte a far ritenere una incompatibilità tra la citata ipotesi di connessione teleologica e i differenti periodi di consumazione delle due associazioni, per come indicati nel capo provvisorio di imputazione. Bisogna infatti rilevare come la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., e, di conseguenza, l'ipotesi di connessione di cui all'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., rechino espresso riferimento all'esecuzione del reato piuttosto che alla sua consumazione. I reati associativi sono infatti delle fattispecie di reato permanente, in cui l'esecuzione si protrae per tutta la durata della vita della relativa associazione, nonostante il momento di perfezionamento del reato coincida con quello del perfezionamento dell'accordo associativo. Di conseguenza, nulla esclude che un reato successivo possa essere commesso per la protrazione dell'esecuzione di un reato già perfezionato. Stante la protrazione dell'esecuzione del reato associativo anche dopo che il relativo patto sia stato stipulato e, perciò, dopo il perfezionamento del citato reato plurisoggettivo, è possibile che si verifichi l'ipotesi in cui un reato-mezzo ai sensi dell'art. 61, n. 2, cod. pen., venga commesso dopo il perfezionamento del reato-fine di associazione ma prima che di quest'ultimo cessi l'esecuzione. È perciò astrattamente ipotizzabile un fenomeno di inversione dei ruoli di reato-mezzo e reato-fine, inversione che si manifesta talora nell'ambito del rapporto associativo ed è resa possibile dalla natura permanente di quest'ultimo. Né risulta convincente l'argomento che esclude in radice l'ipotesi della connessione teleologica con un reato associativo sulla base dell'anteriorità cronologica di tale reato, poiché, come precisato, la natura permanente del reato associativo implica la prosecuzione della sua esecuzione. Limitarsi alla constatazione dell'anteriorità del perfezionamento del reato associativo induce a confondere il piano relativo agli episodi criminosi in cui si manifesta il programma associativo con quello relativo ai reati che vengono commessi per il mantenimento dell'organizzazione criminale. Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità in un caso di retrodatazione di una misura custodiale, riconoscendo un'ipotesi di connessione teleologica tra il reato successivo di detenzione di armi e un precedente reato di associazione di stampo mafioso (Sez. 6, n. 2526 del 01/07/1999; nello stesso senso Sez. 6, n. 43 del 13/01/1997, in un caso di connessione teleologica tra un successivo reato di omicidio nel corso di una guerra di mafia e il reato precedente di associazione di stampo mafioso). Tale ricostruzione è stata anche ribadita nei rapporti tra un reato di associazione di stampo mafioso e i reati di cui agli artt. 374-bis e 479 cod. pen., aggravati ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (Sez. 5, n. 37452 del 13/05/2014, Pelle, non massimata). Le considerazioni finora svolte valgono ancor di più nel caso ora in esame, in cui il giudice del rinvio, lungi dal ricondurre il rapporto tra i due reati associativi - di cui ai capi provvisori di imputazione "1" e "22" - alle forme più consuete di manifestazione del rapporto temporale tra il reato associativo e i reati scopo, ha individuato nella costituzione dell'associazione più recente uno strumento servente alla realizzazione del programma criminoso indeterminato della consorteria mafiosa, volto all'acquisizione diretta e indiretta di attività economiche e di appalti pubblici e privati. Il giudice del rinvio ha perciò individuato un fenomeno di asservimento di una specifica associazione criminosa al perseguimento del programma criminoso di una ulteriore associazione, con emersione da ciò del rapporto di strumentalità. Alla luce delle precedenti considerazioni, non risulta che il giudice del rinvio sia incorso in vizio di motivazione o in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., laddove in applicazione del principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite "Cavallo" ha ritenuto sussistente nel caso concreto una ipotesi di connessione teleologica. 4. Il sesto motivo di ricorso è infondato. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 277395-01). 4.2. Nel caso ora in esame, bisogna notare che per l'ipotesi di reato di cui al provvisorio capo di imputazione "22" sussistono i requisiti di cui all'art. 266 cod. proc. pen. per l'autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni. Innanzitutto, si deve escludere che la disposizione di cui all'art. 266, comma 1, lett. f-quinquies), cod. proc. pen., possa trovare applicazione al caso ora in esame, poiché, come correttamente dedotto dal ricorrente, il procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] non risulta iscritto successivamente al 31 agosto 2020, data in relazione alla quale il legislatore ha deciso di vincolare l'efficacia della citata disposizione. Ciò però non esclude che l'ipotesi di reato possa comunque rientrare in una delle ulteriori ipotesi di ammissibilità dell'autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni. Nel caso ora in esame, per il reato provvisoriamente contestato di cui al capo provvisorio di imputazione "22" sussiste il requisito previsto dall'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., tenuto conto della provvisoria contestazione anche della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Deve infatti rilevarsi che, nel caso concreto, la citata circostanza aggravante ad effetto speciale - di cui si deve tenere conto stante il rinvio espresso operato dall'art. 266, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ai criteri di calcolo previsti in materia di determinazione della competenza ai sensi dell'art. 4 cod. proc. pen. - applicata al massimo edittale per il reato di partecipazione ad una associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen. - comporta il superamento della soglia di cinque anni di reclusione richiesta ai fini della legittimità dello svolgimento di intercettazioni. Ne consegue che il giudice del rinvio non ha violato i principi stabiliti dalla Sezioni Unite nella sentenza "Cavallo" ai fini dell'utilizzabilità dei risultati delle conversazioni intercettate la cui autorizzazione sia stata disposta per un reato con
Sentenza Cassazione n. 38771/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris