CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27730-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]1-11, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 1168/15/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 19/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27730 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- v. Premesso che: 1. la Società per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha dichiarato legittimo/ in riferimento all'art. 8, comma 1, lett.b) della tariffa parte prima allegata al d.p.r. 131/1986, l'avviso di liquidazione per recupero dell'imposta di registro, con aliquota del 3%, emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione ad una sentenza del Tribunale di Milano con cui, accertata la nullità della clausola del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali stipulato da essa ricorrente con terzi, determinativa dei canoni a carico di questi ultimi per la concessione di spazi aeroportuali, disposta la sostituzione di detta clausola con applicazione del canone di legge ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. aveva condannato essa ricorrente alla restituzione in favore delle controparti delle somme medio tempore riscosse in eccesso; 2. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art.40 del d.P.R. 131/1986 e dell'art.8 della Tariffa, Parte I, allegata al medesimo d.p.r. Deduce la ricorrente che nella fattispecie veniva in considerazione una pronuncia restitutoria conseguente alla nullità di una clausola contrattuale relativa ad un rapporto soggetto ad Iva con la conseguenza che l'imposta di registro avrebbe dovuto essere applicata in misura fissa e non in misura proporzionale. La ricorrente richiama a sostegno la pronuncia di questa Corte n.17277/2017; 2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, come "ulteriore violazione dell'art.40 del d.P.R. 131/1986", l'erroneità della sentenza impugnata per avere la CTR ritenuto applicabile l'art.8, comma 1, lett. b) della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86, laddove invece, venendo in considerazione una pronuncia restitutoria conseguente alla nullità di una clausola contrattuale, la CTR avrebbe dovuto ritenere applicabile l'art.8, comma 1, lett. e) della medesima Tariffa e dunque limitare l'imposta dovuta alla misura fissa in luogo di quella proporzionale pretesa con l'avviso impugnato; 3. in relazione ai due motivi di ricorso si osserva quanto segue. 3.1. L'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, si riferisce, tra l'altro, agli «atti dell'[OSCURATO:PERSONA] ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,... recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura» e prevede che per essi l'imposta si applica con l'aliquota pari al 3% del valore della condanna. 3.2. Il principio di alternatività tra imposta di registro e imposta sul valore aggiunto emerge dalla combinazione dell'art. 40, comma 1 del d.P.R. n.131 del 1986 secondo il quale «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa», dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, e della nota II in calce all'art. 8 cit., a norma della quale gli atti di cui al comma 1, lettera b) «non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico». Il principio di alternatività mira ad evitare interferenze tra IVA e imposta di registro in relazione alla medesima operazione ed a scongiurare fenomeni di doppia imposizione, sicché deve escludersi l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, qualora la condanna sia volta ad assicurare l'adempimento di obbligazioni scaturenti da operazioni soggette ad IVA (ex plurimis, Cass. sez. 5, n. 242 del 12/01/2021; n. 18520 del 2019; n. 29144 del 2018). 3.3. L'art. 8, comma 1, lett. e) della tariffa prevede la tassazione in misura fissa degli atti giudiziari che "dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni". La Corte ha in più occasioni precisato che la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto alle altre disposizioni dell'art. 8, carattere speciale. Il legislatore ha ritenuto di applicare l'aliquota in misura fissa nei casi in cui il provvedimento comporti una caducazione del titolo del precedente trasferimento e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale ante actum. Esemplarmente è stato detto che in tema di imposta di registro, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, il provvedimento dell'autorità giudiziaria comportante un trasferimento di ricchezza, mentre la lett. e) del medesimo articolo, norma speciale e di stretta interpretazione, determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto, dunque, in funzione meramente restitutoria e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4537). Ed ancora è stato statuito: «i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n.131, ad imposta proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione della lett. e) del citato art. 8, comma 1, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986» (Cass., n. 32969 del 2018; n. 20315 del 2017). 4. nel caso di specie è indiscusso che la sentenza del Tribunale di Milano/della cui tassazione si discute aveva dichiarato la nullità della clausola di un / contratto e portava una condanna meramente restitutoria; 5. la sentenza del Tribunale di Milano doveva essere quindi assoggettata ad imposta di registro secondo il disposto dell'art.8, comma 1,1ett. e), della prima parte della tariffa, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e quindi in misura fissa e non, come ritenuto dalla CTR, secondo il disposto della lett. b). Quest'ultima disposizione restava fuori campo data la prevalenza rispetto ad essa, per il principio di specialità, della prima disposizione. Restava pertanto anche fuori campo il principio di alternatività tra imposta di registro e imposta sul valore aggiunto (legato all'applicabilità, in linea di principio, dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa). 7. in conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo resta assorbito, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso dichiarandosi dovuta, per la registrazione della sentenza de qua, l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, commal, lett.b) della Tariffa, Parte Prima, allegato A, D.P.R. n. 131 del 1986 5. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese del merito; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.400,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi oltre 1 5 % dei compensi per rimbo